Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TA TT EL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2431 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Pietro Troianelli che la rappresenta e difende per mandato in atti E
( C.F. ) CP_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Francesco Biasiotti Mogliazza che la rappresenta e difende per mandato in atti
Oggetto: giudizio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione 1702/2021 – risarcimento del danno –
1
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 70848/2013 ) Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale Capitale chiedendone la condanna al risarcimento del CP_1 danno subìto a seguito di un sinistro occorsole il quattordici maggio 2012 alle ore 22.00 circa allorquando, camminando sul marciapiede in all'incrocio tra Via Vittorio Ubaldini CP_1
e Via Patrasso inciampava su uno spuntone in ferro, residuo di un paletto di segnaletica stradale, sporgente dal piano di calpestio cui conseguiva la distorsione del collo del piede destro.
si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
A seguito di istruttoria consistita in produzioni documentali, escussione di testi e ctu medica il Tribunale con sentenza 13888/2017 respingeva la domanda ritenendo l'assenza di prova del fatto che la lesione fosse stata causata dallo spuntone e compensava le spese di lite.
Con sentenza 3880/2018 la Corte di Appello respingeva l'impugnazione ritenendo che l'appellante non avesse specificamente contestato i passaggi argomentativi riguardanti l'assenza di nesso causale e condannava l'appellante a pagare le spese di lite.
Con ordinanza 1702/2021 la Corte di Cassazione riteneva la specificità dell'impugnazione in appello e cassava la sentenza con rinvio.
riassumeva il giudizio e concludeva chiedendo : “ riformare in toto la Parte_1 ta n. 13888/2017 pronunciata dal Tribunale Civile di Roma, CP_2
, il 7/07/2017 e, per l'effetto, nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva
[...] responsabilità d per il sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, condannarla, CP_1 in persona del pore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla SInor che aveva 63 anni, alla data del sinistro de quo, quantificabili, Parte_1 come già accertati in sede di CTU, in complessivi € 3.045,54 comprensivi del danno biologico nella misura del 2% di invalidità, con un periodo di invalidità temporanea totale di 6 giorni, un periodo di invalidità temporanea parziale di 30 giorni valutabili al 50%; nonché delle spese mediche sostenute e pari ad € 747,20 – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- condannare alla restituzione in favore della SI.ra CP_1
della somma di € 4.934,81, somma quest'ultima incassata da a Parte_1 CP_1 seguito dell'assegnazione del Giudice dell'esecuzione in forza della sentenza n. 3880/18 della Corte d'Appello di Roma, poi cassata dalla Corte Suprema di Cassazione con la succitata ordinanza n. 1702/21, al netto degli importi parzialmente restituiti di Euro 2.743,20, per un totale ad oggi dovuto pari ad Euro 2.191,60. Con vittoria di spese, competenze e onorari di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità, così come stabilito nella suddetta
2 ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, da versarsi al sottoscritto Avvocato dichiaratosi antistatario”.
Si costituiva che concludeva chiedendo : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello CP_1
Civile di contrariis rejectis, statuire come in appresso: A) rigettare l'atto di citazione CP_1 in riassunzione ex art. 392 c.p.c. così come proposto dalla SI.ra , in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto sia in punto an che in punto quantum debeatur;
B) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'atto di appello in riassunzione liquidare il dovuto secondo le tabelle del Tribunale di Roma, dando atto che ha restituito, a CP_1 seguito della riforma della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6925/2017, alla SI.ra l'importo di Euro 2.743,20, non avendo ancora incassato dal l'ulteriore Parte_1 CP_3 importo di Euro 2.161,46; C) con vittoria delle spese e degli onorari, IVA, CPA e spese generali come per legge e anche delle spese del giudizio di legittimità.”.
La Corte all'esito dell'udienza del trentuno marzo 2025, trattata in forma scritta come da decreto del sedici gennaio 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza 3880/2018 ritenendo che l'appello fosse ammissibile in quanto, al contrario di quanto affermato nella sentenza cassata, erano stati specificamente articolati motivi di doglianza rispetto alle argomentazioni del Giudice di primo grado.
Il thema decidendum al vaglio del Collegio riguarda il merito della statuizione del Tribunale che ha ritenuto non provato che il danno lamentato da derivasse dalla Parte_1 presenza di uno spuntone metallico di sei cm presente sul marciapiede.
Il Tribunale ha in particolare dato rilievo al fatto che nessuno dei testi avesse assistito al fatto e alla distanza temporale del certificato di pronto soccorso rispetto alla data del sinistro.
La riassumente ha ribadito l'esistenza dell'insidia, il nesso causale rispetto al danno subito,
l'assenza di qualsiasi comportamento imprudente.
ha affermato in tutti i gradi di giudizio nonché nel presente procedimento di CP_1 rinvio che comunque lo stato dei luoghi ( vicinanza del marciapiede alla residenza di
[...]
e presenza di illuminazione stradale ) evidenzierebbe un comportamento tale Parte_1 della danneggiata da escludere il diritto vantato.
3 La domanda di deve essere respinta. Parte_1
Come affermato condivisibilmente da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione ( da ultimo Cass. 33129 /2024 ) “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051
c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode”
Cass.12760 /2024 “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051
c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è
a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”.
Ebbene, riportando i principi al caso concreto non vi è una prova sufficiente riguardo al nesso causale e quindi rispetto al fatto che l'edema perimalleolare peroneale per trauma distorsivo al collo del piede destro riscontrato in pronto soccorso sia ricollegabile all'essere l'appellante inciampata nello spuntone metallico.
Nessuno ha in particolare assistito ai fatti, non sono stati allegati e provati altri elementi che possano costituire riscontro (quali ad esempio telefonate in prossimità temporale rispetto al trauma, richiesta di aiuto a vicini o altro tanto più che il sinistro sarebbe avvenuto in prossimità della residenza); la signora poi si è recata in pronto soccorso a quasi ventiquattro ore di distanza ( ore 18.27 come risulta dalla cartella clinica in atti ).
Atteso quanto detto l'esistenza dello spuntone sul marciapiede costituisce un elemento insufficiente e ciò in disparte dalla piena visibilità per l'illuminazione dei luoghi e dalla prossimità degli stessi all'abitazione della danneggiata ( elementi addotti dal CP_4 al fine di dimostrare l'assenza dei presupposti per il diritto azionato ).
[...]
Le spese del giudizio di appello, Cassazione e rinvio sono interamente compensate per la difficoltà ricostruttiva della fattispecie.
4 ha chiesto la restituzione delle somme versate a titolo di spese legali in Parte_1 forza della sentenza cassata.
, sulla base di detto provvedimento, aveva incardinato procedura esecutiva CP_1 nella forma del pignoramento presso terzi ( e proc. Rge 49/2019) cui era CP_5 CP_3 seguita ordinanza di assegnazione per l'importo di € 4.904,66. L'ordinanza della Corte di
Cassazione è stata pubblicata il ventisei gennaio 2021 e l'atto di riassunzione è stato notificato a il diciannove aprile 2021. Come dedotto, documentato e non CP_1 contestato la somma assegnata dal GE è stata pari a € 4.904,66 ma quella effettivamente incassata è stata pari a € 2.743,20 restituita da con bonifico del trenta aprile CP_1
2021, pochi giorni dopo la notifica dell'atto di riassunzione;
ha poi CP_1 documentato di aver rinunciato alla procedura esecutiva per la parte residua con atto notificato anche ai terzi pignorati il sedici marzo 2021, prima della notifica dell'atto di riassunzione.
Atteso quanto detto deve essere sul punto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando ex art. 392 c.p.c., dichiara cessata la materia del contendere riguardo alla richiesta di restituzione degli importi versati a titolo di spese legali in forza della sentenza di appello n. 3880/2018.
Conferma la sentenza n. 13888/2017 del Tribunale di Roma.
Compensa le spese del grado di appello, Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Roma, ventotto aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci TA TT EL de Courtelary
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