Art. 2.
Il primo comma dell'art. 54 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , e' sostituito dal seguente:
"Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazioni del Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda:
1) da un presidente, nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
2) da tre rappresentanti effettivi della azienda, scelti, tra i consiglieri d'amministrazione o tra i funzionari, dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda;
3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dalle associazioni sindacali numericamente piu' rappresentative.
"Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente e' nominato negli stessi modi un supplente.
"Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti nonche' di concerto con il Ministro per l'interno quando trattasi del personale di aziende municipalizzate di trasporto".
Il primo comma dell'art. 54 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , e' sostituito dal seguente:
"Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazioni del Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda:
1) da un presidente, nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
2) da tre rappresentanti effettivi della azienda, scelti, tra i consiglieri d'amministrazione o tra i funzionari, dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda;
3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dalle associazioni sindacali numericamente piu' rappresentative.
"Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente e' nominato negli stessi modi un supplente.
"Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti nonche' di concerto con il Ministro per l'interno quando trattasi del personale di aziende municipalizzate di trasporto".