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1 gennaio 1953
1 gennaio 1953
Art. 2.
Il primo comma dell'art. 54 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , e' sostituito dal seguente:
"Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazioni del Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda:
1) da un presidente, nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
2) da tre rappresentanti effettivi della azienda, scelti, tra i consiglieri d'amministrazione o tra i funzionari, dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda;
3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dalle associazioni sindacali numericamente piu' rappresentative.
"Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente e' nominato negli stessi modi un supplente.
"Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti nonche' di concerto con il Ministro per l'interno quando trattasi del personale di aziende municipalizzate di trasporto".
Il primo comma dell'art. 54 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , e' sostituito dal seguente:
"Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazioni del Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda:
1) da un presidente, nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
2) da tre rappresentanti effettivi della azienda, scelti, tra i consiglieri d'amministrazione o tra i funzionari, dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda;
3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dalle associazioni sindacali numericamente piu' rappresentative.
"Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente e' nominato negli stessi modi un supplente.
"Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti nonche' di concerto con il Ministro per l'interno quando trattasi del personale di aziende municipalizzate di trasporto".
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2139Provvedimento: […] La stessa legge n. 390 del 5 marzo 1963 prevede, poi, come rilevato dalla difesa della resistente, la possibilità che tre membri del Consiglio di Disciplina siano nominati dall'Azienda laddove stabilisce che “i primi tre commi de1l'art. 54 dell'all. A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, così come modificati dall'art. 2 della legge 3 novembre 1952, n. 1982, sono sostituiti dai seguenti”: “…Leggi di più...
- art. 18 legge 300/1970·
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