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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6196 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott. Francesco Crisafulli Presidente dott. Francesco Frettoni Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento iscritto al n. r.g. 14425/2024 promosso da nato in [...] il 1° maggio 1984 (C.U.I. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carmela Mariani ed elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Garibaldi, n. 118, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
e , con domicilio in Roma, via dei Controparte_1 Controparte_2
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentante e difensore ex lege
- resistente -
Con ricorso depositato in data 4.4.2024, il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento del 4.3.2024, notificato il 18.3.2024, con cui la Questura di ha rigettato la sua istanza di rilascio di CP_2 permesso per protezione speciale presentata ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, visto il parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Roma in data 18.7.2023.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 2.9.2024, confermando la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato.
Il Giudice delegato ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ravvisandone le gravi e circostanziate ragioni alla luce del documentato inserimento sociale e lavorativo raggiunto dal ricorrente in Italia, e ha fissato udienza per il giorno 23.10.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. La causa è stata successivamente rinviata all'udienza del
16.4.2025, anch'essa celebrata in modalità cartolare, ai fini dell'acquisizione di documentazione ritenuta necessaria per la decisione. All'esito, la causa deve intendersi rimessa in decisione al Collegio. ***
Deve precisarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che nella specie appare rispettato (il ricorso è stato infatti depositato in data 4.4.2024, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il 18.3.2024).
Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del 10.3.2023, entrato in vigore l'11.3.2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 5.5.2023, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs. 286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame – avviato con domanda del 20.1.2023, come indicato nel provvedimento impugnato – secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”).
Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c.
3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o
a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali
CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva,
e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019,
14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza.
Ebbene, il ricorrente ha depositato diversi documenti a dimostrazione del proprio inserimento in Italia, ed in particolare, oltre alla propria carta d'identità e tessera sanitaria italiane: contratto di lavoro e comunicazione UniLav attestanti un rapporto lavorativo a tempo pieno e determinato nella ristorazione, con mansione di lavapiatti, decorrente dall'8.1.2025 al 30.6.2025, con relative buste paga per i mesi di gennaio e febbraio 2025; comunicazione UniLav e contratto di lavoro attestanti un rapporto di lavoro a tempo pieno come manovale nell'edilizia, decorrente dal 29.5.2023 al 31.7.2023, successivamente prorogato sino alla fine dell'anno, con relative buste paga per i mesi da giugno a dicembre 2023; certificazione unica dei redditi del 2024, relativa all'anno 2023; comunicazione attestante rapporto di lavoro agricolo a tempo pieno nella raccolta dell'uva, decorrente dal 14.9.2022 al 15.10.2022; curriculum vitae.
Ciò posto, risulta nel caso di specie come il ricorrente abbia abbandonato il Paese d'origine e si sia definitivamente stabilito in Italia nel 2017 circa (come attestato nel provvedimento impugnato), evidentemente radicandovi da allora, nell'arco di ormai circa otto anni, l'intero complesso delle proprie occupazioni e dei propri interessi. Egli si è impegnato nel tentativo di ricostruire la sua esistenza nel
Paese di accoglienza, dedicandosi all'apprendimento della lingua italiana e procurandosi una sistemazione alloggiativa autonoma, come documentato in sede amministrativa (cfr. parere della
Commissione Territoriale citato nel provvedimento impugnato). Soprattutto, egli si è attivato nella ricerca di un'occupazione: come risulta dalla documentazione in atti, egli ha lavorato con regolare contratto per buona parte degli ultimi anni, sebbene alternando diversi datori e settori di lavoro, alla continua ricerca di migliori opportunità. Egli si è impiegato nel settore agricolo nel corso del 2022 e nel settore dell'edilizia nel corso del 2023, traendone una retribuzione stabile e adeguata al proprio mantenimento, provata dalle buste paga in atti. A partire da gennaio 2025 egli ha quindi avviato un nuovo rapporto lavorativo, regolarmente formalizzato, con mansione di lavapiatti per un servizio di catering con sede a Roma, che appare tuttora in corso. La retribuzione garantita da tale rapporto, dimostrata dalle buste paga in atti, consente al ricorrente di soddisfare tutte le proprie esigenze. La sicurezza lavorativa ed economica al momento raggiunta mostra inoltre la prospettiva di mantenersi nel tempo, vista la durata già significativa del rapporto in corso e soprattutto considerate l'esperienza professionale maturata e la versatilità dimostrata dal ricorrente, nonché l'impegno che egli ha provato di sapere e voler profondere nella ricerca e nello svolgimento di attività lavorativa in Italia, anche in settori molto diversi tra loro.
Le circostanze appena rappresentate e documentate rendono evidente come l'Italia sia da lungo tempo il centro esclusivo della vita privata del ricorrente e come egli abbia intrapreso sul territorio nazionale un percorso di positivo inserimento, sino alla conquista dell'attuale stabilità economica, legata ad un'attività lavorativa tuttora in corso, con la prospettiva di proseguire nel tempo. Per tutto quanto detto, il Collegio ritiene di dover tutelare la vita privata del ricorrente, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Per_1
c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte
EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03), riconoscendogli il diritto a restare Per_2 nel luogo in cui egli l'ha ormai compiutamente e da lungo tempo stabilita. Ciò lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita, che si verificherebbe in caso di rimpatrio in un Paese d'origine che egli ha stabilmente abbandonato molti anni fa e dove non avrebbe più evidentemente alcun significativo legame né alcuna rete di sostegno od opportunità. La permanenza in
Italia gli consente invece di continuare a soddisfare tutte le proprie esigenze e di perfezionare il felice percorso di radicamento intrapreso, già dotato di ottime prospettive.
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del Questore di Latina e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge
173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute.
Le spese di lite possono tuttavia dichiararsi compensate tra le parti, dal momento che la decisione si è in parte fondata su documenti acquisiti nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone: - annulla il provvedimento del Questore di Latina del 4.3.2024 di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a nato in [...] il 1° maggio 1984 (C.U.I. Parte_1
, e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di Nume_1 soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge
173/2020;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott. Francesco Crisafulli Presidente dott. Francesco Frettoni Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento iscritto al n. r.g. 14425/2024 promosso da nato in [...] il 1° maggio 1984 (C.U.I. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carmela Mariani ed elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Garibaldi, n. 118, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
e , con domicilio in Roma, via dei Controparte_1 Controparte_2
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentante e difensore ex lege
- resistente -
Con ricorso depositato in data 4.4.2024, il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento del 4.3.2024, notificato il 18.3.2024, con cui la Questura di ha rigettato la sua istanza di rilascio di CP_2 permesso per protezione speciale presentata ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, visto il parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Roma in data 18.7.2023.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 2.9.2024, confermando la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato.
Il Giudice delegato ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ravvisandone le gravi e circostanziate ragioni alla luce del documentato inserimento sociale e lavorativo raggiunto dal ricorrente in Italia, e ha fissato udienza per il giorno 23.10.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. La causa è stata successivamente rinviata all'udienza del
16.4.2025, anch'essa celebrata in modalità cartolare, ai fini dell'acquisizione di documentazione ritenuta necessaria per la decisione. All'esito, la causa deve intendersi rimessa in decisione al Collegio. ***
Deve precisarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che nella specie appare rispettato (il ricorso è stato infatti depositato in data 4.4.2024, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il 18.3.2024).
Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del 10.3.2023, entrato in vigore l'11.3.2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 5.5.2023, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs. 286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame – avviato con domanda del 20.1.2023, come indicato nel provvedimento impugnato – secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”).
Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c.
3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o
a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali
CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva,
e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019,
14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza.
Ebbene, il ricorrente ha depositato diversi documenti a dimostrazione del proprio inserimento in Italia, ed in particolare, oltre alla propria carta d'identità e tessera sanitaria italiane: contratto di lavoro e comunicazione UniLav attestanti un rapporto lavorativo a tempo pieno e determinato nella ristorazione, con mansione di lavapiatti, decorrente dall'8.1.2025 al 30.6.2025, con relative buste paga per i mesi di gennaio e febbraio 2025; comunicazione UniLav e contratto di lavoro attestanti un rapporto di lavoro a tempo pieno come manovale nell'edilizia, decorrente dal 29.5.2023 al 31.7.2023, successivamente prorogato sino alla fine dell'anno, con relative buste paga per i mesi da giugno a dicembre 2023; certificazione unica dei redditi del 2024, relativa all'anno 2023; comunicazione attestante rapporto di lavoro agricolo a tempo pieno nella raccolta dell'uva, decorrente dal 14.9.2022 al 15.10.2022; curriculum vitae.
Ciò posto, risulta nel caso di specie come il ricorrente abbia abbandonato il Paese d'origine e si sia definitivamente stabilito in Italia nel 2017 circa (come attestato nel provvedimento impugnato), evidentemente radicandovi da allora, nell'arco di ormai circa otto anni, l'intero complesso delle proprie occupazioni e dei propri interessi. Egli si è impegnato nel tentativo di ricostruire la sua esistenza nel
Paese di accoglienza, dedicandosi all'apprendimento della lingua italiana e procurandosi una sistemazione alloggiativa autonoma, come documentato in sede amministrativa (cfr. parere della
Commissione Territoriale citato nel provvedimento impugnato). Soprattutto, egli si è attivato nella ricerca di un'occupazione: come risulta dalla documentazione in atti, egli ha lavorato con regolare contratto per buona parte degli ultimi anni, sebbene alternando diversi datori e settori di lavoro, alla continua ricerca di migliori opportunità. Egli si è impiegato nel settore agricolo nel corso del 2022 e nel settore dell'edilizia nel corso del 2023, traendone una retribuzione stabile e adeguata al proprio mantenimento, provata dalle buste paga in atti. A partire da gennaio 2025 egli ha quindi avviato un nuovo rapporto lavorativo, regolarmente formalizzato, con mansione di lavapiatti per un servizio di catering con sede a Roma, che appare tuttora in corso. La retribuzione garantita da tale rapporto, dimostrata dalle buste paga in atti, consente al ricorrente di soddisfare tutte le proprie esigenze. La sicurezza lavorativa ed economica al momento raggiunta mostra inoltre la prospettiva di mantenersi nel tempo, vista la durata già significativa del rapporto in corso e soprattutto considerate l'esperienza professionale maturata e la versatilità dimostrata dal ricorrente, nonché l'impegno che egli ha provato di sapere e voler profondere nella ricerca e nello svolgimento di attività lavorativa in Italia, anche in settori molto diversi tra loro.
Le circostanze appena rappresentate e documentate rendono evidente come l'Italia sia da lungo tempo il centro esclusivo della vita privata del ricorrente e come egli abbia intrapreso sul territorio nazionale un percorso di positivo inserimento, sino alla conquista dell'attuale stabilità economica, legata ad un'attività lavorativa tuttora in corso, con la prospettiva di proseguire nel tempo. Per tutto quanto detto, il Collegio ritiene di dover tutelare la vita privata del ricorrente, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Per_1
c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte
EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03), riconoscendogli il diritto a restare Per_2 nel luogo in cui egli l'ha ormai compiutamente e da lungo tempo stabilita. Ciò lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita, che si verificherebbe in caso di rimpatrio in un Paese d'origine che egli ha stabilmente abbandonato molti anni fa e dove non avrebbe più evidentemente alcun significativo legame né alcuna rete di sostegno od opportunità. La permanenza in
Italia gli consente invece di continuare a soddisfare tutte le proprie esigenze e di perfezionare il felice percorso di radicamento intrapreso, già dotato di ottime prospettive.
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del Questore di Latina e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge
173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute.
Le spese di lite possono tuttavia dichiararsi compensate tra le parti, dal momento che la decisione si è in parte fondata su documenti acquisiti nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone: - annulla il provvedimento del Questore di Latina del 4.3.2024 di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a nato in [...] il 1° maggio 1984 (C.U.I. Parte_1
, e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di Nume_1 soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge
173/2020;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli