Cass. civ., sez. II, sentenza 15/03/2023, n. 7555
CASS
Sentenza 15 marzo 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, pubblicata il 15 marzo 2023, con il Consigliere Relatore Rossana Giannaccari. La controversia nasce dall'opposizione di una società a un'ingiunzione del Garante per la protezione dei dati personali, che aveva sanzionato la società per aver trattato dati personali senza il consenso degli interessati, in violazione dell'art. 162, comma 2-bis del D.Lgs. 196/2003. La società sosteneva che il trattamento fosse lecito in quanto avvenuto nel contesto di una registrazione per un servizio di comparazione di preventivi, e che il consenso non fosse necessario per i clienti che avevano effettuato una prova del servizio.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di Trani. Ha argomentato che l'art. 130, comma 4 del D.Lgs. 196/2003, che prevede una deroga al consenso per l'invio di comunicazioni commerciali, si applica solo ai clienti che hanno concluso un contratto di vendita, escludendo quindi coloro che si sono limitati a registrarsi o a provare il servizio. La Corte ha sottolineato l'importanza del consenso esplicito e specifico per il trattamento dei dati, evidenziando che la registrazione non equivale a un contratto di vendita. Inoltre, ha stabilito un principio di diritto, chiarendo che il consenso è necessario in assenza di un rapporto contrattuale di vendita.

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Massime1

L'art. 130, comma 4, del d. lgs. n. 196 del 2003 va interpretato nel senso che non è necessario il consenso dell'interessato se il titolare del trattamento utilizza, ai fini della vendita diretta di propri prodotti o servizi le coordinate di posta elettronica fornite dal medesimo nel contesto della vendita, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni; diversamente deve essere richiesto il consenso, ai sensi dei commi 1 e 2 della medesima norma, nell'ipotesi in cui l'interessato abbia solamente effettuato la registrazione sul sito web, abbia concluso un contratto di prova o comunque abbia concluso un contratto a titolo gratuito con il titolare del trattamento. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da una s.r.l., titolare di un sito internet che offriva il servizio di comparazione di preventivi, alla quale il Garante aveva notificato ordinanza ingiunzione ex art. 162, comma 2 bis del d.lgs. cit. per avere trattato, senza la previa acquisizione del suo consenso, i dati personali di un cliente, che si era registrato sul sito internet riferibile alla predetta società, solo per provarlo, senza concludere alcun contratto di vendita di un bene o di un servizio).

Commentario1

  • 1Mailing list: la Cassazione chiarisce la portata dell'art. 130 Codice privacyAccesso limitato
    Chiara Ciccia Romito · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/03/2023, n. 7555
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7555
Data del deposito : 15 marzo 2023

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