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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5135 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.27683/2024 avente ad OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Iacono Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1
Maisto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso del la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' resistente chiedendo CP_2
a questo Tribunale:
“Che l'Ill.mo Sig. Giudice voglia fissare l'udienza di comparizione, e, all'esito della discussione, ogni contraria istanza disattesa, annullare l'avviso di addebito opposto”. In punto di fatto la ricorrente rilevava l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 37120240009567367000 emesso in data 24.10.2024, e notificato il 27.112024, con il quale l'ufficio sede di Belluno le intimava il pagamento di € 4776,71 atteso il mancato pagamento dei CP_1 contributi dovuti per la gestione speciale commercianti per i periodi dal 10/2022 al 12/2022; dal 1/2023 al 3/2023; dal 4/2023 al 6/2023 e dal 7/2023 al 9/2023.
Deduceva, altresì, di essere socia accomandataria della società Studio 4 di LA Immacolata sas, esercente attività di parrucchiere in Cortina d'Ampezzo, contestando, però, la sua iscrizione alla gestione speciale dei commercianti dell' dal momento che l'attività commerciale sarebbe stata CP_1 svolta da altre persone, seppur esterne alla società e che, comunque, sarebbe, di fatto, terminata nel 2008. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva dichiararsi CP_1 l'inammissibilità dell'opposizione e, in via gradata, la condanna al pagamento delle somme dovute per le poste azionate nel titolo opposto, il tutto, con vittoria di spese.
Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, all'odierna udienza è stata decisa. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito illustrati.
Secondo l'assunto dell'istituto previdenziale per il socio accomandatario della s.a.s. l'obbligo della iscrizione alla gestione commercianti dovrebbe sorgere automaticamente, in ragione della posizione rivestita all'interno della società, essendo l'accomandatario l'unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della s.a.s. Tale assunto, a parere di chi scrive, non è condivisibile.
Ed invero, presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato lo svolgimento di attività commerciale, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali). “La L. 27 novembre 1960, n. 1397, con la quale è stata istituita l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciale (ai quali è stata poi estesa dalla L. 22 luglio 1966, n. 613 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia), prevedeva l'obbligo dell'iscrizione per gli esercenti di piccole imprese commerciali per i quali ricorressero le seguenti condizioni: "a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e semprechè
l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire;
b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;
c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità; d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l'esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge”. Non si può sostenere che il requisito di cui alla lett. c) debba necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poiché, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società.
L'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del
2017) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (Cass. n. 8611 del 2019; Cass. n. 19467 del 2018).
I requisisti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiale e personali) dell'impresa (cfr. Cass. 17.7.2017 n. 17639). Occorre, quindi, verificare se nella fattispecie siano presenti gli elementi che contraddistinguono l'attività di amministratore da quella consistente nella partecipazione personale prevalente al lavoro aziendale accomunata a quella dei lavoratori dipendenti dallo svolgimento dell'attività lavorativa abituale nel momento esecutivo.
Possono assumere rilevanza elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell'amministratore, ancorché pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che diversamente possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti - si veda, per una ipotesi di questo secondo tipo, Cass. 11 luglio 2012, n. 11685).
Il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore).
Costituisce circostanza incontestata che la ricorrente socia accomandataria della Studio 4 di LA
Immacolata sas, ma che, pur rivestendo tale qualifica, di socia accomandataria, non aveva mai svolto attività lavorativa nell'azienda, esercente attività di parrucchiere, che era stata aperta nel 2006 e, poi, chiusa nel 2008. Parte opponente assume, inoltre, di non aver svolto attività commerciale atteso che, nel periodo oggetto del presente giudizio, era dipendente di un negozio a Vienna. All'uopo, ai fini probatori, l'istituto resistente, su cui, appunto grava l'onere, ha meramente provveduto al deposito dell'anagrafe unica del contribuente che è cosa ben diversa dall'aver fornito ulteriori elementi a sostegno della prova circa lo svolgimento di attività commerciale da parte della LA. L'opponente, inoltre, ha prodotto una certificazione del Comune di Cortina D'Ampezzo da cui emerge che, nel 2008, è stata presentata una comunicazione di cessata attività in relazione all'esercizio commerciale precedentemente indicato. Non sussistono, pertanto, elementi tali da poter ritenere che la LA abbia svolto attività prevalente ed abituale nell'ambito della società da lei amministrata. Per quanto innanzi, il ricorso va accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuti i contributi richiesti dall'avviso di addebito opposto;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1350,00 oltre IVA CP_1 CPA, CU e spese forfettarie come per legge con attribuzione. Napoli, 25 giugno 2025. IL GIUDICE
Dott.M.R.Lombardi