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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/06/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1366/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 6 giugno 2025, ad ore 9,19, innanzi al got AU AT sono comparsi: per parte attrice l'avv. CLARISSA ROSSI, per parte convenuta l'avv. DANILO, MASCITTI,
Parte attrice, insistendo preliminarmente per l'accoglimento dell'istanza di CTU, precisa le conclusioni come segue:
“per i suesposti motivi, previa mancata concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ove richiesta, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA RICONVENZIONALE accertata la mancata esecuzione dei lavori di installazione del sistema di allarme, ovvero la loro realizzazione non a regola d'arte condannare, la al risarcimento dei Controparte_1 danni causati per violazione della privacy e morali al Sig. per la visualizzazione/ Parte_1 utilizzazione di immagini personali/familiari e per il fatto che quanto offerto dalla non Controparte_1 consentiva di sentirsi protetto, anzi lo esponeva ad ulteriore stress per i falsi allarmi del sistema di allarme, da quantificarsi in via equitativa e comunque nei limiti di valore dello scaglione di € 15.171,92.
Con vittoria di spese”
Parte convenuta precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'opposizione e la conseguente domanda riconvenzionale inammissibili e/o improcedibili;
- Nel merito, rigettare tutte le domande avversarie, compresa quella riconvenzionale e, per gli effetti, confermare integralmente il D.I. n. 351/2024 opposto.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge”, giusta nota allegata, anche per la fase cautelare.”
Dopo breve discussione orale, alle ore 9,25, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU AT, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1366/2024 promossa da:
Parte_1 C.F._1 con l'avv. CLARISSA ROSSI e con domicilio eletto presso il difensore
ATTORE OPPONENTE contro
, Controparte_1 C.F._2 personalmente e quale titolare e legale rappr.te della impresa individuale Controparte_1
[...] con l'avv. DANILO MASCITTI e domicilio eletto presso il difensore
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CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 5.10.24 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 351/2024 - emesso in data 3-4.7.24 dal Tribunale di Fermo e notificatogli in data 26.7.24 - per il pagamento in favore di di € 15.171,92, a Controparte_1 titolo di saldo fattura n. 1/24 emessa per prestazioni effettuate in suo favore, oltre interessi come da domanda e spese della procedura d'ingiunzione liquidate.
L'opponente contesta fermamente e formalmente sia la fattura n. 1/24 sia tutto quanto riferito dal convenuto opposto nella premessa del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto non rispondente a realtà ed infondato, tanto in fatto quanto in diritto, deducendo:
– di aver visto la fattura 1/24 solo a luglio 2024, ricevendo la notifica del decreto ingiuntivo, perché aveva emesso il documento elettronico senza Controparte_1 inviargli la copia di cortesia, che non è incombente necessario, ma il mancato invio in questa fattispecie fa ritenere che controparte abbia utilizzato l'emissione del documento elettronico confidando nell'ottenimento del decreto ingiuntivo, omettendo di riferire altro;
- che , cui aveva commissionato nel 2018 l'installazione di un Controparte_1 sistema di allarme nel corso presso la propria abitazione, aveva eseguito dei lavori parziali e/o li pagina 2 di 8 aveva eseguiti non a regola d'arte e l'emissione di fattura solo nel 2024 è stata determinata dal fatto che i lavori di installazione dell'impianto di allarme non sono stati mai terminati e/o sono stati mal eseguiti e quindi sono stati oggetto di sua legittima e tempestiva contestazione, sia perché il sistema di allarme non è funzionante) sia perché con la fattura pro forma 1/2021 (all.
3) gli era stato consegnato un documento cartaceo in cui sono elencate tutta una serie di ore di lavoro per titolare e collaboratore, mai comunicategli come costo, e che voci anche relative agli interventi effettuati per i malfunzionamenti segnalati;
- che in questa sede ad fa comodo riferire il contrario, così Controparte_1 come è un'asserzione fuorviante, oltre che priva di fondamento e sguarnita di alcuna prova, che egli avrebbe promesso il pagamento in diverse occasioni, per poi sottrarsi all'adempimento;
- di aver, al contrario, sempre contestato i lavori e soprattutto fatto sempre presente alla CP
che i lavori, mai oggetto di preventivo, NON ERANO MAI TERMINATI E COMUNQUE L'IMPIANTO
[...] DI ALLARME ISTALLATO NON FUNZIONANTE O CONFACENTE ALLE SUE ESIGENZE, OLTRE CHE non eseguiti a regola d'arte: DALLA MESSA IN FUNZIONE DEL SISTEMA D'ALLARME AD OGGI NON HA MAI FUNZIONATO, EMETTENDO DI CONTINUO FALSI ALLARMI;
- di aver incaricato la nel 2018 di installare presso il suo Controparte_1 immobile in Monte Urano alla via Tenna n. 27 un impianto di allarme esterno perimetrale, dal momento che aveva subito un furto con scasso nella propria abitazione e voleva tutelare la propria famiglia da futuri possibili accessi indesiderati (all. 2);
- di averla incaricata anche di installare un impianto di allarme presso la propria officina, lavoro che era stato eseguito a regola d'arte e puntualmente pagato;
- che l'impianto propostogli per casa propria, quale più rispondente alle sue esigenze, è stato il sistema di allarme perimetrale con centrale marca , ma non gli era stato fornito un CP_2 preventivo di costo;
- che, una volta ricevuta la mappa Google del proprio giardino, da inviare alla ditta fornitrice dei sensori di movimento istallati per elaborare la loro esatta collocazione, aveva Controparte_1 effettuato dei lavori e collocato dei materiali presso l'immobile, ma l'insieme di fili, sensori e telecamere non ha mai avuto una consegna definitiva o un funzionamento efficace e ora CP
pretenderebbe di essere pagata;
[...]
- che da aprile 2018, epoca della messa in funzione approssimativa e non a regola d'arte del sistema d'allarme, non gli è stata mai consegnata la password per l'impianto, tuttora in possesso della sola , con evidente violazione della privacy sua e della sua Controparte_1 famiglia;
- che avrebbe dovuti consultare i dati rilevati dall'impianto, con conseguente Controparte_1 necessità di avere le password in maniera congiunta;
- che il sistema di allarme non gli è stato mai spiegato, né definitivamente messo in funzione;
- che tuttavia, intorno al settembre 2021, gli aveva consegnato la fattura pro- Controparte_1 forma 1/2021 del 22.07.2021, che lui aveva prontamente contestato a mezzo pec 3.9.21 del proprio legale (all. 2 – 3), pec che evidenziava ancora una volta quanto già segnalato, ovvero che sicuramente il lavoro non era terminato e/o mal eseguito e che, comunque, l'impianto non era confacente alle sue necessità e che quindi poteva essere tutto smontato;
- che in effetti le telecamere ancora oggi non sono state collocate nella posizione ottimale ed il sistema non è mai stato collegato alla sirena e alle luci;
- che alle sue rimostranze “il sig. per la riferiva che il mancato Controparte_1 Controparte_1 completamento del sistema di allarme dipendeva ovviamente dal suo malfunzionamento o dalla sua installazione non a regola d'arte, in quanto da aprile 2018 dava, e tutt'oggi probabilmente ove ripristinato, continua a segnalare falsi allarmi e ciò, in alcuni giorni, anche due o tre volte, con evidente turbamento della tranquillità familiare del Sig. già intimorita dall'accesso di ladri presso la propria Pt_1 abitazione”;
- che dal 2018 ad oggi le password di accesso al sistema sono sempre in possesso della CP
, che gliele forniva per poter accedere e disattivare gli allarmi ma
[...] Controparte_1
pagina 3 di 8 mai nessuno gli spiegava le modalità per la loro sostituzione;
che aveva necessità Controparte_1 di accedere a tali dati in quanto i continui falsi allarmi determinavano la necessità di accedere ai sensori ed alle telecamere da parte del Sig. ; Controparte_1
- che, prima della consegna della fattura pro-forma 1-2021, i falsi allarmi segnalati a
[...] gli “consentivano di confermare che erano presenti numerose anomalie nel funzionamento CP del predetto”;
- di aver contattato in diverse occasioni per avere assistenza ai numerosi falsi Controparte_1 allarmi che il sistema gli segnalava sul cellulare, nessuno però si era mai presentato, per oltre tre anni, fatta eccezione per due tecnici dei sensori che con accedevano Controparte_1 all'immobile per verificare i sensori installati, senza riuscire a risolvere il problema dei falsi allarmi, riferendo alla moglie di che nel 2018 si occupava della parte software per la CP
e che poi lo aveva riferito all'opponente ed alla moglie, che il malfunzionamento Controparte_1 poteva dipendere dal conflitto fra i sensori istallati in maniera difforme da quanto indicato;
- che , nonostante le sue telefonate e la conoscenza del non funzionamento del Controparte_1 sistema, con evidente stress di tutta la famiglia non era più intervenuto sul sistema ma si Pt_1 era presentato ad agosto 2021 per la consegna della pro forma (all 2);
- che in questo periodo di assenza di assistenza le password di accesso al sistema rimanevano nella disponibilità del Sig. che a proprio piacimento poteva accedere ai dati ed alle immagini delle CP telecamere che riprendevano la proprietà del Sig. , con evidente violazione della privacy Parte_1 familiare oltre che a creare un danno morale dato dalla paura di non essere protetti da intromissioni di malintenzionati a causa del malfunzionamento del sistema, di cui deve essere risarcito. Parte_1
- che la non rispondenza del prodotto alle esigenze del signor e/o la mancata Parte_1 installazione a regola d'arte possono essere facilmente provati dal fatto che la EM di si vedeva costretta a far intervenire tecnici dei sensori che comunque non risolvevano Controparte_1 il problema.
- di aver chiesto con nota 3.9.21 la rimozione dell'impianto entro 15 gg., così come invitava il
Sig. non emettere fattura, ma le richieste rimanevano senza esito alcuno, per cui era CP stato costretto a promuovere un ricorso per accertamento tecnico preventivo, con il quale si chiedeva di accertare che le somme richieste con la proforma consegnata non erano dovute, in quanto il sistema di allarme fornito e parzialmente istallato non rispondente alle proprie esigenze di tutela e che pertanto andava rimosso completamente, oltre ad ottenere un risarcimento danni per la violazione della privacy e morali per il malfunzionamento continuo e snervante del sistema d'allarme in questione;
- che il procedimento era stato iscritto a ruolo presso il Tribunale di Fermo al n. 330/22 R.G. e nonostante la regolarità della notifica di ricorso e decreto, non compariva per Controparte_1 la fissata udienza di comparizione delle parti (all.4) e con provvedimento comunicato il 2.4.22 il
Presidente del Tribunale di Fermo aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto del requisito dell'urgenza (all. 5);
- di aver con racc. a/r 8.6.22 del proprio legale sollecitato ancora la rimozione dell'impianto non funzionante, senza avere alcun riscontro in merito (all. 6), fino a che le lettere di contestazione della scrivente venivano riscontrate a marzo 2023 dall'avv. Danilo Mascitti, che a mezzo pec contestava la decadenza dall'azione e richiedeva nuovamente il pagamento di quanto fatturato da (all. 7); Controparte_1
- che l'inadempimento di gli consente legittimamente di difendersi con Controparte_1 l'eccezione di inadempimento e la violazione della privacy ed il disagio di sapere che la CP
poteva tranquillamente accedere alle telecamere del proprio giardino a proprio
[...] piacimento comportano il diritto al risarcimento del danno.
L'opponente ha concluso:
– per i suesposti motivi, previa mancata concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ove richiesta, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA RICONVENZIONALE
pagina 4 di 8 – accertata la mancata esecuzione dei lavori di installazione del sistema di allarme, ovvero la loro realizzazione non a regola d'arte condannare, la al risarcimento dei Controparte_1 danni causati per violazione della privacy e morali al Sig. per la visualizzazione/ Parte_1 utilizzazione di immagini personali/familiari e per il fatto che quanto offerto dalla non Controparte_1 consentiva di sentirsi protetto, anzi lo esponeva ad ulteriore stress per i falsi allarmi del sistema di allarme, da quantificarsi in via equitativa e comunque nei limiti di valore dello scaglione di € 15171,92.
Si è costituito per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, Controparte_1 eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, inammissibilità e/o improcedibilità della domanda così come avanzata dall'attore opponente ex art. 1667 c.c., per decadenza dai termini per la denuncia dei difetti e prescrizione dell'azione, come già eccepito nella nota del legale 30.3.2023 (doc. 3).
L'opposto ha dedotto:
- che, nella fattispecie de qua, a fronte di non meglio precisati “lavori non a regola d'arte” eseguiti nel 2018, (marzo – aprile 2018, doc. 1 pagg. 1, 2 e 3), quindi vizi evidenti, (cfr. doc. 1 pag. 2), la contestazione viene avanzata per la prima volta solo in data 3.9.21 (cfr. doc. 1 pag. 2
e doc. 4), dopo oltre tre anni dalla fine dei lavori, quindi ben oltre il termine di decadenza dei 60 giorni dalla scoperta (pretesi vizi palesi) e di due anni previsti per la prescrizione dell'azione;
- che la mancata tempestiva contestazione dei pretesi vizi diviene fatto pacifico, se solo si considera che controparte, nel proprio atto introduttivo, pagina 3 afferma che: “ Parte_1 contattava la in diverse occasioni per avere assistenza ai numerosi falsi allarmi che il Controparte_1 sistema gli segnalava sul cellulare, nessuno però si presentava mai per oltre tre anni” e che “ CP
, nonostante le telefonate di , NON interveniva più sul sistema ma ad agosto 2021
[...] Parte_2 per la consegna della pro forma”.
- che l'AT promosso da controparte, peraltro dichiarato inammissibile, è assolutamente tardivo, in quanto esperito addirittura a marzo nel 2022 (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo controparte);
- che - fermo tutto quanto sopra eccepito in via preliminare e pregiudiziale ed assorbente - senza accettare alcun contraddittorio nel merito, per mera completezza di difesa, occorre chiarire la vicenda fattuale, prendendo le mosse dall'atto introduttivo del Sig. anche al Pt_1 fine di comprendere l'inverosimile ricostruzione prospettata da controparte;
- che pacificamente nell'anno 2018 gli aveva commissionato lavori relativi Parte_1 all'istallazione di un impianto di allarme e che i lavori e le prestazioni, di cui alla fattura n. 1/24 (doc. 6), su cui si fonda il provvedimento monitorio opposto, sono stati eseguiti nei primi mesi del 2018;
- che il pagamento è stato verbalmente sollecitato numerose volte nel corso del tempo, ma si è sempre soprasseduto nell'emettere la relativa fattura, stante le reiterate promesse di pagamento di , il quale però, poi, non ha provveduto al saldo;
Parte_1
- che la prima contestazione – tardiva - in ordine ai pretesi vizi del sistema di allarme è del 3.9.21 (cfr. doc. 4), solo a seguito della consegna all'opponente della fattura pro forma 1/2021 del 22.07.2021 e dei relativi allegati, tra cui i DDT e il conteggio delle ore (doc. 7 fascicolo di parte e doc. 3 fascicolo di controparte), di importo identico e contenuto analogo alla fattura n. 1 del 1.3.24, per cui vi è decreto ingiuntivo;
- che la fattura elettronica (cfr. doc. 6), per cui la stessa era ed è presente nel cassetto fiscale del sig. che del resto è un imprenditore e dovrebbe conoscere ed utilizzare, o aver Pt_1 autorizzato il suo commercialista ad utilizzare, il cassetto fiscale;
- che, in ogni caso, è stato avvertito dell'emissione della fattura e del successivo ricorso Pt_1 per decreto ingiuntivo, tanto che il proprio legale con nota 30.03.2023 (cfr. doc. 3) lo ha diffidato al pagamento della somma di € 15.171,92 (esattamente quella del decreto ingiuntivo), avvertendo che in difetto “si procederà come per legge” (cfr. doc. 3);
- di aver, in perfetta buona fede, aspettato il pagamento per altri tre mesi dall'emissione del documento fiscale (il ricorso per ingiunzione è del 10.06.2024 - cfr. doc. 2);
pagina 5 di 8 - che ai fini IVA l'operazione si considera effettuata, per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo (v. Tribunale di Fermo, sentenza n. 373/2023 dell'11.05.2023), ed è pacifico, perché documentale ed incontestato, che abbia ottenuto la fattura, Parte_1 senza però provvedere al suo pagamento;
- che manca una prova dei pretesi vizi, o della deduzione che “i lavori di installazione dell'impianto di allarme non sono mai terminati e/o mal eseguiti e quindi sono stati oggetto di legittima e tempestiva contestazione da parte del sig. , sia per quanto riguarda l'an debaetur (sistema di allarme Parte_1 non funzionante) che il quantum debeatur”, che i lavori “NON ERANO MAI TERMINATI E COMUNQUE L'IMPIANTO DI ALLARME ISTALLATO NON FUNZIONANTE O CONFACENTE ALLE ESIGENZE DEL SIG. Pt_1
, OLTRE CHE non eseguiti a regola d'arte: DALLA MESSA IN FUNZIONE DEL SISTEMA D'ALLARME
[...] AD OGGI NON HA MAI FUNZIONATO, EMETTENDO DI CONTINUO FALSI ALLARMI”;
- che i lavori commissionati, apparenti e visibili, sono stati regolarmente completati e eseguiti a regola d'arte, contrariamente a quanto solo sostenuto da controparte, per cui contesta tutte le espressioni più volte utilizzate nell'atto introduttivo di parte opponente tese a sostenere il contrario, anche perché controparte si contraddice palesemente: da una parte eccepisce il mancato completamento dei lavori, dall'altra, parla continuamente di “messa in funzione” (cfr. doc. 1, pagg. 2 e 3) dell'allarme, cui è obbligata a aggiungere le parole “approssimativa” e
“provvisoria” (cfr. doc. 1, pagg. 2 e 5);
- che in realtà il sistema di allarme è stato messo in funzione e utilizzato negli anni, altrimenti non avrebbe potuto dare i presunti falsi allarmi: “in quanto da aprile 2018 dava e tutt'oggi…continua a segnalare falsi allarmi e ciò, in alcuni giorni, anche due o tre volte” (cfr. doc. 1, pag. 3);
- che controparte cerca disperatamente di confondere i concetti di mancato completamento, con mancata esecuzione a regola d'arte e vizi/difetti, ma si tratta di tre concetti giuridico - fattuali totalmente diversi, che non si rinvengono nel caso in esame, poiché l'allarme è stato correttamente montato, accettato senza riserve e messo in funzione;
- che, quand'anche l'impianto avesse presentato i pretesi vizi afferenti a malfunzionamento, il che nega con forza, ciò doveva essere denunciato nel termine decadenziale di 60 giorni e di prescrizione dell'azione di 2 anni, cosa mai avvenuta;
- che controparte pretende di confermare la non terminata installazione dell'allarme con il fatto che non gli è stato spiegato il suo funzionamento e “non è mai stato collegato alla sirena e alle luci” (cfr. doc. 1, pag. 3) e che inoltre, non gli sarebbe stata consegnata la password, eppure non è chiaro come sia possibile che i pretesi falsi allarmi abbiano “creato turbamento della tranquillità familiare del Sig. (cfr. doc. 1, pag. 3) e creato stress, se la sirena e le luci non erano Pt_1 state collegate, né come il sig. possa aver utilizzato l'allarme senza la password;
Pt_1
- che in sostanza controparte, lamentando pretesi falsi allarmi, dà la conferma definitiva dell'operatività del sistema e del suo regolare utilizzo;
- di avere la disponibilità della password dell'installatore, che è propria di tutti gli elettricisti che operano con i sistemi di allarme;
- che non sembra neppure necessario interloquire sulla pretesa mancata spiegazione dell'allarme: il funzionamento è stato illustrato e, in ogni caso, risulta facilmente reperibile da internet, conoscendo perfettamente l'opposto la marca: “sistema di allarme perimetrale con centrale marca ” (cfr. doc. 1 pag. 2); CP_2
- che, a fronte di un allarme sofisticato e costoso, composto da centralina, sensori esterni perimetrali, telecamere e quant'altro, vizi o difetti veri e seri, se vi fossero stati dei, sarebbero stati immediatamente denunciati, ed invece la prima contestazione è del 3.9.21 (cfr. doc. 4), ad oltre tre anni dalla messa in funzione dell'allarme e solo successiva alla consegna della pro- forma 1/2021 del 22.7.21 (cfr. doc. 7 fascicolo di parte e doc. 3 fascicolo di controparte), al solo fine di tentare maldestramente di sottrarsi all'obbligo di pagamento;
- di non aver mai riconosciuto i predetti presunti vizi, e del resto è la stessa controparte ad affermare “ contattava la in diverse occasioni per avere assistenza ai Parte_1 Controparte_1 numerosi falsi allarmi che il sistema gli segnalava sul cellulare, nessuno però si presentava mai per oltre pagina 6 di 8 tre anni” (cfr. doc. 1 pag. 3);
- che il quantum ingiunto è dovuto e ben specificato, avendo egli consegnato al prima Pt_1 dell'emissione della fattura 1/24 (cfr. doc. 6), a luglio 2021 non solo la pro forma 1/2021 del 22.07.2021 (doc. 7 fascicolo di parte e 3 di controparte), ma anche la specifica delle ore lavorate, nonché dei materiali impiagati, come da DDT, che è la stessa controparte a produrre con l'opposizione, al doc. 3;
- che, quindi, fermo restando che non sussiste alcuna indeterminatezza e/o genericità delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa creditoria, l'esecuzione dei lavori, materiali e tangibili, è dimostrata sia per tabulas (cfr. docc. 6 e 7), che da quanto sostenuto da controparte nel proprio atto introduttivo;
- che non ha fornito la minima prova dei pretesi vizi o difetti lamentati, neppure Parte_1 con una breve relazione o perizia di parte, neanche nel procedimento per AT (di cui per problemi legati alla pec egli non ha avuto conoscenza effettiva);
- che l'opponente non ha subito alcun danno economico né morale, derivante da una non meglio precisata violazione della privacy e della serenità e che, per puro caso, il quantum di risarcimento richiesto dal è pari all'importo ingiunto;
Pt_1
- di aver, in sintesi, dimostrato:
1) con la fattura, i documenti di trasporto e l'atto di controparte, la consegna della merce e l'esecuzione dei lavori oggetto della fattura, per cui il suo adempimento (cfr. docc. 6 e 7);
2) con la missiva del 30.03.2023 l'eccezione tempestiva di decadenza dalla denuncia di pretesi vizi e la definitiva prescrizione dell'azione (cfr. doc. 3);
3) sempre con la menzionata pec, la diffida al pagamento dell'importo oggetto della pro forma n. 1/2021 del 22.07.2021 poi confluito nella fattura n. 1 del 01.03.2024 (cfr. docc. 3, 6 e 7);
4) con la precedente spiegazione esaustiva e credibile, il mancato pagamento del credito stesso vantato dal convenuto opposto e portato dal decreto.
L'opposto ha concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- In via preliminare e pregiudiziale, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del D.I. n. 351/2024;
- Sempre in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'opposizione inammissibile e/o improcedibile;
- Nel merito, rigettare tutte le domande avversarie, compresa quella riconvenzionale e per gli effetti confermare integralmente il D.I. n. 351/2024 opposto.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge”.
Con il decreto ex art. 171 bis cpc il GI designato ha delegato trattazione e decisione a questo got, inserito nell'ufficio per il processo.
In esito alla udienza di prima comparizione è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono stati ammessi gli interrogatori formali.
La causa è stata istruita mediante la acquisizione dei documenti forniti dalle parti e l'espletamento degli interrogatori formali, poi rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note.
*
L'opposizione è fondata su eccezione di inadempimento con riconvenzionale per risarcimento danni da stress, in sostanza riconducibile ad una eccezione di compensazione con preteso credito (ovviamente non certo, né liquido né esigibile), ma l'opponente, onerato della prova dell'inesatto inadempimento che ha eccepito e, vista l'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata ex adverso, della tempestività delle sue contestazioni, non vi ha provveduto.
pagina 7 di 8 I testi che l'opponente ha indicato sono la moglie e la figlia conviventi, che lui stesso ed il suo difensore affermano esser state parimenti danneggiate dai pretesi malfunzionamenti, sicché vanno considerate titolari di interesse che legittimerebbe il loro intervento in giudizio e vanno considerate incapaci di testimoniare.
L'istanza di ammissione di CTU tesa ad accertare, in sostanza ed ora per allora, i dedotti incompletezza, malfunzionamenti, inidoneità allo scopo dell'impianto istallato nel 2018, non potrebbe comunque sopperire alla mancata prova della tempestività delle contestazioni, a fronte della eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione, la quale va quindi accolta, con rigetto dell'opposizione e della riconvenzionale di danno spiegata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con riferimento alla media tariffaria per le cause di valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00, e, considerato che la fase cautelare è stata espletata in prima udienza e senza necessità di atti ulteriori rispetto alla comparsa di costituzione e risposta ed alle merie ex art. 171 ter cpc, con l'importo di € 600,00 per la discussione in ordine all'istanza ex art. 648 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma integralmente il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 351/2024, emesso in data 3-4.7.24 dal Tribunale di Fermo;
2) rigetta la riconvenzionale spiegata da Parte_1
3) condanna a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 5.677,00 per compensi, fase cautelare inclusa, oltre a 15,00% spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 13,13, non presenti le parti nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 6 giugno 2025
Il got avv. AU AT
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Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 6 giugno 2025, ad ore 9,19, innanzi al got AU AT sono comparsi: per parte attrice l'avv. CLARISSA ROSSI, per parte convenuta l'avv. DANILO, MASCITTI,
Parte attrice, insistendo preliminarmente per l'accoglimento dell'istanza di CTU, precisa le conclusioni come segue:
“per i suesposti motivi, previa mancata concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ove richiesta, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA RICONVENZIONALE accertata la mancata esecuzione dei lavori di installazione del sistema di allarme, ovvero la loro realizzazione non a regola d'arte condannare, la al risarcimento dei Controparte_1 danni causati per violazione della privacy e morali al Sig. per la visualizzazione/ Parte_1 utilizzazione di immagini personali/familiari e per il fatto che quanto offerto dalla non Controparte_1 consentiva di sentirsi protetto, anzi lo esponeva ad ulteriore stress per i falsi allarmi del sistema di allarme, da quantificarsi in via equitativa e comunque nei limiti di valore dello scaglione di € 15.171,92.
Con vittoria di spese”
Parte convenuta precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'opposizione e la conseguente domanda riconvenzionale inammissibili e/o improcedibili;
- Nel merito, rigettare tutte le domande avversarie, compresa quella riconvenzionale e, per gli effetti, confermare integralmente il D.I. n. 351/2024 opposto.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge”, giusta nota allegata, anche per la fase cautelare.”
Dopo breve discussione orale, alle ore 9,25, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU AT, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1366/2024 promossa da:
Parte_1 C.F._1 con l'avv. CLARISSA ROSSI e con domicilio eletto presso il difensore
ATTORE OPPONENTE contro
, Controparte_1 C.F._2 personalmente e quale titolare e legale rappr.te della impresa individuale Controparte_1
[...] con l'avv. DANILO MASCITTI e domicilio eletto presso il difensore
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CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 5.10.24 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 351/2024 - emesso in data 3-4.7.24 dal Tribunale di Fermo e notificatogli in data 26.7.24 - per il pagamento in favore di di € 15.171,92, a Controparte_1 titolo di saldo fattura n. 1/24 emessa per prestazioni effettuate in suo favore, oltre interessi come da domanda e spese della procedura d'ingiunzione liquidate.
L'opponente contesta fermamente e formalmente sia la fattura n. 1/24 sia tutto quanto riferito dal convenuto opposto nella premessa del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto non rispondente a realtà ed infondato, tanto in fatto quanto in diritto, deducendo:
– di aver visto la fattura 1/24 solo a luglio 2024, ricevendo la notifica del decreto ingiuntivo, perché aveva emesso il documento elettronico senza Controparte_1 inviargli la copia di cortesia, che non è incombente necessario, ma il mancato invio in questa fattispecie fa ritenere che controparte abbia utilizzato l'emissione del documento elettronico confidando nell'ottenimento del decreto ingiuntivo, omettendo di riferire altro;
- che , cui aveva commissionato nel 2018 l'installazione di un Controparte_1 sistema di allarme nel corso presso la propria abitazione, aveva eseguito dei lavori parziali e/o li pagina 2 di 8 aveva eseguiti non a regola d'arte e l'emissione di fattura solo nel 2024 è stata determinata dal fatto che i lavori di installazione dell'impianto di allarme non sono stati mai terminati e/o sono stati mal eseguiti e quindi sono stati oggetto di sua legittima e tempestiva contestazione, sia perché il sistema di allarme non è funzionante) sia perché con la fattura pro forma 1/2021 (all.
3) gli era stato consegnato un documento cartaceo in cui sono elencate tutta una serie di ore di lavoro per titolare e collaboratore, mai comunicategli come costo, e che voci anche relative agli interventi effettuati per i malfunzionamenti segnalati;
- che in questa sede ad fa comodo riferire il contrario, così Controparte_1 come è un'asserzione fuorviante, oltre che priva di fondamento e sguarnita di alcuna prova, che egli avrebbe promesso il pagamento in diverse occasioni, per poi sottrarsi all'adempimento;
- di aver, al contrario, sempre contestato i lavori e soprattutto fatto sempre presente alla CP
che i lavori, mai oggetto di preventivo, NON ERANO MAI TERMINATI E COMUNQUE L'IMPIANTO
[...] DI ALLARME ISTALLATO NON FUNZIONANTE O CONFACENTE ALLE SUE ESIGENZE, OLTRE CHE non eseguiti a regola d'arte: DALLA MESSA IN FUNZIONE DEL SISTEMA D'ALLARME AD OGGI NON HA MAI FUNZIONATO, EMETTENDO DI CONTINUO FALSI ALLARMI;
- di aver incaricato la nel 2018 di installare presso il suo Controparte_1 immobile in Monte Urano alla via Tenna n. 27 un impianto di allarme esterno perimetrale, dal momento che aveva subito un furto con scasso nella propria abitazione e voleva tutelare la propria famiglia da futuri possibili accessi indesiderati (all. 2);
- di averla incaricata anche di installare un impianto di allarme presso la propria officina, lavoro che era stato eseguito a regola d'arte e puntualmente pagato;
- che l'impianto propostogli per casa propria, quale più rispondente alle sue esigenze, è stato il sistema di allarme perimetrale con centrale marca , ma non gli era stato fornito un CP_2 preventivo di costo;
- che, una volta ricevuta la mappa Google del proprio giardino, da inviare alla ditta fornitrice dei sensori di movimento istallati per elaborare la loro esatta collocazione, aveva Controparte_1 effettuato dei lavori e collocato dei materiali presso l'immobile, ma l'insieme di fili, sensori e telecamere non ha mai avuto una consegna definitiva o un funzionamento efficace e ora CP
pretenderebbe di essere pagata;
[...]
- che da aprile 2018, epoca della messa in funzione approssimativa e non a regola d'arte del sistema d'allarme, non gli è stata mai consegnata la password per l'impianto, tuttora in possesso della sola , con evidente violazione della privacy sua e della sua Controparte_1 famiglia;
- che avrebbe dovuti consultare i dati rilevati dall'impianto, con conseguente Controparte_1 necessità di avere le password in maniera congiunta;
- che il sistema di allarme non gli è stato mai spiegato, né definitivamente messo in funzione;
- che tuttavia, intorno al settembre 2021, gli aveva consegnato la fattura pro- Controparte_1 forma 1/2021 del 22.07.2021, che lui aveva prontamente contestato a mezzo pec 3.9.21 del proprio legale (all. 2 – 3), pec che evidenziava ancora una volta quanto già segnalato, ovvero che sicuramente il lavoro non era terminato e/o mal eseguito e che, comunque, l'impianto non era confacente alle sue necessità e che quindi poteva essere tutto smontato;
- che in effetti le telecamere ancora oggi non sono state collocate nella posizione ottimale ed il sistema non è mai stato collegato alla sirena e alle luci;
- che alle sue rimostranze “il sig. per la riferiva che il mancato Controparte_1 Controparte_1 completamento del sistema di allarme dipendeva ovviamente dal suo malfunzionamento o dalla sua installazione non a regola d'arte, in quanto da aprile 2018 dava, e tutt'oggi probabilmente ove ripristinato, continua a segnalare falsi allarmi e ciò, in alcuni giorni, anche due o tre volte, con evidente turbamento della tranquillità familiare del Sig. già intimorita dall'accesso di ladri presso la propria Pt_1 abitazione”;
- che dal 2018 ad oggi le password di accesso al sistema sono sempre in possesso della CP
, che gliele forniva per poter accedere e disattivare gli allarmi ma
[...] Controparte_1
pagina 3 di 8 mai nessuno gli spiegava le modalità per la loro sostituzione;
che aveva necessità Controparte_1 di accedere a tali dati in quanto i continui falsi allarmi determinavano la necessità di accedere ai sensori ed alle telecamere da parte del Sig. ; Controparte_1
- che, prima della consegna della fattura pro-forma 1-2021, i falsi allarmi segnalati a
[...] gli “consentivano di confermare che erano presenti numerose anomalie nel funzionamento CP del predetto”;
- di aver contattato in diverse occasioni per avere assistenza ai numerosi falsi Controparte_1 allarmi che il sistema gli segnalava sul cellulare, nessuno però si era mai presentato, per oltre tre anni, fatta eccezione per due tecnici dei sensori che con accedevano Controparte_1 all'immobile per verificare i sensori installati, senza riuscire a risolvere il problema dei falsi allarmi, riferendo alla moglie di che nel 2018 si occupava della parte software per la CP
e che poi lo aveva riferito all'opponente ed alla moglie, che il malfunzionamento Controparte_1 poteva dipendere dal conflitto fra i sensori istallati in maniera difforme da quanto indicato;
- che , nonostante le sue telefonate e la conoscenza del non funzionamento del Controparte_1 sistema, con evidente stress di tutta la famiglia non era più intervenuto sul sistema ma si Pt_1 era presentato ad agosto 2021 per la consegna della pro forma (all 2);
- che in questo periodo di assenza di assistenza le password di accesso al sistema rimanevano nella disponibilità del Sig. che a proprio piacimento poteva accedere ai dati ed alle immagini delle CP telecamere che riprendevano la proprietà del Sig. , con evidente violazione della privacy Parte_1 familiare oltre che a creare un danno morale dato dalla paura di non essere protetti da intromissioni di malintenzionati a causa del malfunzionamento del sistema, di cui deve essere risarcito. Parte_1
- che la non rispondenza del prodotto alle esigenze del signor e/o la mancata Parte_1 installazione a regola d'arte possono essere facilmente provati dal fatto che la EM di si vedeva costretta a far intervenire tecnici dei sensori che comunque non risolvevano Controparte_1 il problema.
- di aver chiesto con nota 3.9.21 la rimozione dell'impianto entro 15 gg., così come invitava il
Sig. non emettere fattura, ma le richieste rimanevano senza esito alcuno, per cui era CP stato costretto a promuovere un ricorso per accertamento tecnico preventivo, con il quale si chiedeva di accertare che le somme richieste con la proforma consegnata non erano dovute, in quanto il sistema di allarme fornito e parzialmente istallato non rispondente alle proprie esigenze di tutela e che pertanto andava rimosso completamente, oltre ad ottenere un risarcimento danni per la violazione della privacy e morali per il malfunzionamento continuo e snervante del sistema d'allarme in questione;
- che il procedimento era stato iscritto a ruolo presso il Tribunale di Fermo al n. 330/22 R.G. e nonostante la regolarità della notifica di ricorso e decreto, non compariva per Controparte_1 la fissata udienza di comparizione delle parti (all.4) e con provvedimento comunicato il 2.4.22 il
Presidente del Tribunale di Fermo aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto del requisito dell'urgenza (all. 5);
- di aver con racc. a/r 8.6.22 del proprio legale sollecitato ancora la rimozione dell'impianto non funzionante, senza avere alcun riscontro in merito (all. 6), fino a che le lettere di contestazione della scrivente venivano riscontrate a marzo 2023 dall'avv. Danilo Mascitti, che a mezzo pec contestava la decadenza dall'azione e richiedeva nuovamente il pagamento di quanto fatturato da (all. 7); Controparte_1
- che l'inadempimento di gli consente legittimamente di difendersi con Controparte_1 l'eccezione di inadempimento e la violazione della privacy ed il disagio di sapere che la CP
poteva tranquillamente accedere alle telecamere del proprio giardino a proprio
[...] piacimento comportano il diritto al risarcimento del danno.
L'opponente ha concluso:
– per i suesposti motivi, previa mancata concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ove richiesta, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA RICONVENZIONALE
pagina 4 di 8 – accertata la mancata esecuzione dei lavori di installazione del sistema di allarme, ovvero la loro realizzazione non a regola d'arte condannare, la al risarcimento dei Controparte_1 danni causati per violazione della privacy e morali al Sig. per la visualizzazione/ Parte_1 utilizzazione di immagini personali/familiari e per il fatto che quanto offerto dalla non Controparte_1 consentiva di sentirsi protetto, anzi lo esponeva ad ulteriore stress per i falsi allarmi del sistema di allarme, da quantificarsi in via equitativa e comunque nei limiti di valore dello scaglione di € 15171,92.
Si è costituito per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, Controparte_1 eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, inammissibilità e/o improcedibilità della domanda così come avanzata dall'attore opponente ex art. 1667 c.c., per decadenza dai termini per la denuncia dei difetti e prescrizione dell'azione, come già eccepito nella nota del legale 30.3.2023 (doc. 3).
L'opposto ha dedotto:
- che, nella fattispecie de qua, a fronte di non meglio precisati “lavori non a regola d'arte” eseguiti nel 2018, (marzo – aprile 2018, doc. 1 pagg. 1, 2 e 3), quindi vizi evidenti, (cfr. doc. 1 pag. 2), la contestazione viene avanzata per la prima volta solo in data 3.9.21 (cfr. doc. 1 pag. 2
e doc. 4), dopo oltre tre anni dalla fine dei lavori, quindi ben oltre il termine di decadenza dei 60 giorni dalla scoperta (pretesi vizi palesi) e di due anni previsti per la prescrizione dell'azione;
- che la mancata tempestiva contestazione dei pretesi vizi diviene fatto pacifico, se solo si considera che controparte, nel proprio atto introduttivo, pagina 3 afferma che: “ Parte_1 contattava la in diverse occasioni per avere assistenza ai numerosi falsi allarmi che il Controparte_1 sistema gli segnalava sul cellulare, nessuno però si presentava mai per oltre tre anni” e che “ CP
, nonostante le telefonate di , NON interveniva più sul sistema ma ad agosto 2021
[...] Parte_2 per la consegna della pro forma”.
- che l'AT promosso da controparte, peraltro dichiarato inammissibile, è assolutamente tardivo, in quanto esperito addirittura a marzo nel 2022 (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo controparte);
- che - fermo tutto quanto sopra eccepito in via preliminare e pregiudiziale ed assorbente - senza accettare alcun contraddittorio nel merito, per mera completezza di difesa, occorre chiarire la vicenda fattuale, prendendo le mosse dall'atto introduttivo del Sig. anche al Pt_1 fine di comprendere l'inverosimile ricostruzione prospettata da controparte;
- che pacificamente nell'anno 2018 gli aveva commissionato lavori relativi Parte_1 all'istallazione di un impianto di allarme e che i lavori e le prestazioni, di cui alla fattura n. 1/24 (doc. 6), su cui si fonda il provvedimento monitorio opposto, sono stati eseguiti nei primi mesi del 2018;
- che il pagamento è stato verbalmente sollecitato numerose volte nel corso del tempo, ma si è sempre soprasseduto nell'emettere la relativa fattura, stante le reiterate promesse di pagamento di , il quale però, poi, non ha provveduto al saldo;
Parte_1
- che la prima contestazione – tardiva - in ordine ai pretesi vizi del sistema di allarme è del 3.9.21 (cfr. doc. 4), solo a seguito della consegna all'opponente della fattura pro forma 1/2021 del 22.07.2021 e dei relativi allegati, tra cui i DDT e il conteggio delle ore (doc. 7 fascicolo di parte e doc. 3 fascicolo di controparte), di importo identico e contenuto analogo alla fattura n. 1 del 1.3.24, per cui vi è decreto ingiuntivo;
- che la fattura elettronica (cfr. doc. 6), per cui la stessa era ed è presente nel cassetto fiscale del sig. che del resto è un imprenditore e dovrebbe conoscere ed utilizzare, o aver Pt_1 autorizzato il suo commercialista ad utilizzare, il cassetto fiscale;
- che, in ogni caso, è stato avvertito dell'emissione della fattura e del successivo ricorso Pt_1 per decreto ingiuntivo, tanto che il proprio legale con nota 30.03.2023 (cfr. doc. 3) lo ha diffidato al pagamento della somma di € 15.171,92 (esattamente quella del decreto ingiuntivo), avvertendo che in difetto “si procederà come per legge” (cfr. doc. 3);
- di aver, in perfetta buona fede, aspettato il pagamento per altri tre mesi dall'emissione del documento fiscale (il ricorso per ingiunzione è del 10.06.2024 - cfr. doc. 2);
pagina 5 di 8 - che ai fini IVA l'operazione si considera effettuata, per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo (v. Tribunale di Fermo, sentenza n. 373/2023 dell'11.05.2023), ed è pacifico, perché documentale ed incontestato, che abbia ottenuto la fattura, Parte_1 senza però provvedere al suo pagamento;
- che manca una prova dei pretesi vizi, o della deduzione che “i lavori di installazione dell'impianto di allarme non sono mai terminati e/o mal eseguiti e quindi sono stati oggetto di legittima e tempestiva contestazione da parte del sig. , sia per quanto riguarda l'an debaetur (sistema di allarme Parte_1 non funzionante) che il quantum debeatur”, che i lavori “NON ERANO MAI TERMINATI E COMUNQUE L'IMPIANTO DI ALLARME ISTALLATO NON FUNZIONANTE O CONFACENTE ALLE ESIGENZE DEL SIG. Pt_1
, OLTRE CHE non eseguiti a regola d'arte: DALLA MESSA IN FUNZIONE DEL SISTEMA D'ALLARME
[...] AD OGGI NON HA MAI FUNZIONATO, EMETTENDO DI CONTINUO FALSI ALLARMI”;
- che i lavori commissionati, apparenti e visibili, sono stati regolarmente completati e eseguiti a regola d'arte, contrariamente a quanto solo sostenuto da controparte, per cui contesta tutte le espressioni più volte utilizzate nell'atto introduttivo di parte opponente tese a sostenere il contrario, anche perché controparte si contraddice palesemente: da una parte eccepisce il mancato completamento dei lavori, dall'altra, parla continuamente di “messa in funzione” (cfr. doc. 1, pagg. 2 e 3) dell'allarme, cui è obbligata a aggiungere le parole “approssimativa” e
“provvisoria” (cfr. doc. 1, pagg. 2 e 5);
- che in realtà il sistema di allarme è stato messo in funzione e utilizzato negli anni, altrimenti non avrebbe potuto dare i presunti falsi allarmi: “in quanto da aprile 2018 dava e tutt'oggi…continua a segnalare falsi allarmi e ciò, in alcuni giorni, anche due o tre volte” (cfr. doc. 1, pag. 3);
- che controparte cerca disperatamente di confondere i concetti di mancato completamento, con mancata esecuzione a regola d'arte e vizi/difetti, ma si tratta di tre concetti giuridico - fattuali totalmente diversi, che non si rinvengono nel caso in esame, poiché l'allarme è stato correttamente montato, accettato senza riserve e messo in funzione;
- che, quand'anche l'impianto avesse presentato i pretesi vizi afferenti a malfunzionamento, il che nega con forza, ciò doveva essere denunciato nel termine decadenziale di 60 giorni e di prescrizione dell'azione di 2 anni, cosa mai avvenuta;
- che controparte pretende di confermare la non terminata installazione dell'allarme con il fatto che non gli è stato spiegato il suo funzionamento e “non è mai stato collegato alla sirena e alle luci” (cfr. doc. 1, pag. 3) e che inoltre, non gli sarebbe stata consegnata la password, eppure non è chiaro come sia possibile che i pretesi falsi allarmi abbiano “creato turbamento della tranquillità familiare del Sig. (cfr. doc. 1, pag. 3) e creato stress, se la sirena e le luci non erano Pt_1 state collegate, né come il sig. possa aver utilizzato l'allarme senza la password;
Pt_1
- che in sostanza controparte, lamentando pretesi falsi allarmi, dà la conferma definitiva dell'operatività del sistema e del suo regolare utilizzo;
- di avere la disponibilità della password dell'installatore, che è propria di tutti gli elettricisti che operano con i sistemi di allarme;
- che non sembra neppure necessario interloquire sulla pretesa mancata spiegazione dell'allarme: il funzionamento è stato illustrato e, in ogni caso, risulta facilmente reperibile da internet, conoscendo perfettamente l'opposto la marca: “sistema di allarme perimetrale con centrale marca ” (cfr. doc. 1 pag. 2); CP_2
- che, a fronte di un allarme sofisticato e costoso, composto da centralina, sensori esterni perimetrali, telecamere e quant'altro, vizi o difetti veri e seri, se vi fossero stati dei, sarebbero stati immediatamente denunciati, ed invece la prima contestazione è del 3.9.21 (cfr. doc. 4), ad oltre tre anni dalla messa in funzione dell'allarme e solo successiva alla consegna della pro- forma 1/2021 del 22.7.21 (cfr. doc. 7 fascicolo di parte e doc. 3 fascicolo di controparte), al solo fine di tentare maldestramente di sottrarsi all'obbligo di pagamento;
- di non aver mai riconosciuto i predetti presunti vizi, e del resto è la stessa controparte ad affermare “ contattava la in diverse occasioni per avere assistenza ai Parte_1 Controparte_1 numerosi falsi allarmi che il sistema gli segnalava sul cellulare, nessuno però si presentava mai per oltre pagina 6 di 8 tre anni” (cfr. doc. 1 pag. 3);
- che il quantum ingiunto è dovuto e ben specificato, avendo egli consegnato al prima Pt_1 dell'emissione della fattura 1/24 (cfr. doc. 6), a luglio 2021 non solo la pro forma 1/2021 del 22.07.2021 (doc. 7 fascicolo di parte e 3 di controparte), ma anche la specifica delle ore lavorate, nonché dei materiali impiagati, come da DDT, che è la stessa controparte a produrre con l'opposizione, al doc. 3;
- che, quindi, fermo restando che non sussiste alcuna indeterminatezza e/o genericità delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa creditoria, l'esecuzione dei lavori, materiali e tangibili, è dimostrata sia per tabulas (cfr. docc. 6 e 7), che da quanto sostenuto da controparte nel proprio atto introduttivo;
- che non ha fornito la minima prova dei pretesi vizi o difetti lamentati, neppure Parte_1 con una breve relazione o perizia di parte, neanche nel procedimento per AT (di cui per problemi legati alla pec egli non ha avuto conoscenza effettiva);
- che l'opponente non ha subito alcun danno economico né morale, derivante da una non meglio precisata violazione della privacy e della serenità e che, per puro caso, il quantum di risarcimento richiesto dal è pari all'importo ingiunto;
Pt_1
- di aver, in sintesi, dimostrato:
1) con la fattura, i documenti di trasporto e l'atto di controparte, la consegna della merce e l'esecuzione dei lavori oggetto della fattura, per cui il suo adempimento (cfr. docc. 6 e 7);
2) con la missiva del 30.03.2023 l'eccezione tempestiva di decadenza dalla denuncia di pretesi vizi e la definitiva prescrizione dell'azione (cfr. doc. 3);
3) sempre con la menzionata pec, la diffida al pagamento dell'importo oggetto della pro forma n. 1/2021 del 22.07.2021 poi confluito nella fattura n. 1 del 01.03.2024 (cfr. docc. 3, 6 e 7);
4) con la precedente spiegazione esaustiva e credibile, il mancato pagamento del credito stesso vantato dal convenuto opposto e portato dal decreto.
L'opposto ha concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- In via preliminare e pregiudiziale, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del D.I. n. 351/2024;
- Sempre in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'opposizione inammissibile e/o improcedibile;
- Nel merito, rigettare tutte le domande avversarie, compresa quella riconvenzionale e per gli effetti confermare integralmente il D.I. n. 351/2024 opposto.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge”.
Con il decreto ex art. 171 bis cpc il GI designato ha delegato trattazione e decisione a questo got, inserito nell'ufficio per il processo.
In esito alla udienza di prima comparizione è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono stati ammessi gli interrogatori formali.
La causa è stata istruita mediante la acquisizione dei documenti forniti dalle parti e l'espletamento degli interrogatori formali, poi rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note.
*
L'opposizione è fondata su eccezione di inadempimento con riconvenzionale per risarcimento danni da stress, in sostanza riconducibile ad una eccezione di compensazione con preteso credito (ovviamente non certo, né liquido né esigibile), ma l'opponente, onerato della prova dell'inesatto inadempimento che ha eccepito e, vista l'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata ex adverso, della tempestività delle sue contestazioni, non vi ha provveduto.
pagina 7 di 8 I testi che l'opponente ha indicato sono la moglie e la figlia conviventi, che lui stesso ed il suo difensore affermano esser state parimenti danneggiate dai pretesi malfunzionamenti, sicché vanno considerate titolari di interesse che legittimerebbe il loro intervento in giudizio e vanno considerate incapaci di testimoniare.
L'istanza di ammissione di CTU tesa ad accertare, in sostanza ed ora per allora, i dedotti incompletezza, malfunzionamenti, inidoneità allo scopo dell'impianto istallato nel 2018, non potrebbe comunque sopperire alla mancata prova della tempestività delle contestazioni, a fronte della eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione, la quale va quindi accolta, con rigetto dell'opposizione e della riconvenzionale di danno spiegata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con riferimento alla media tariffaria per le cause di valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00, e, considerato che la fase cautelare è stata espletata in prima udienza e senza necessità di atti ulteriori rispetto alla comparsa di costituzione e risposta ed alle merie ex art. 171 ter cpc, con l'importo di € 600,00 per la discussione in ordine all'istanza ex art. 648 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma integralmente il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 351/2024, emesso in data 3-4.7.24 dal Tribunale di Fermo;
2) rigetta la riconvenzionale spiegata da Parte_1
3) condanna a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 5.677,00 per compensi, fase cautelare inclusa, oltre a 15,00% spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 13,13, non presenti le parti nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 6 giugno 2025
Il got avv. AU AT
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