Ordinanza cautelare 7 settembre 2016
Decreto decisorio 21 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto decisorio 21/01/2022, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/01/2022
N. 01196/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2016, proposto da
De NO AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Luigi Portaluri, Giorgio Portaluri, con domicilio eletto presso lo studio Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 36;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Corte Appello di Lecce, Commissione Esami Avvocato Corte Appello di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi;
nei confronti
De NT AI, rappresentata e difesa dall'avvocato Cosimo Ruppi, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Salandra 19;
per l'annullamento
- del verbale del 20.5.2016 redatto dalla II Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d'Appello di Catania, nella parte in cui attribuisce al ricorrente i voti per le prove effettuate;
- della determinazione, pubblicata il 28.6.2016, di esclusione dalla partecipazione alle prove orali;
- di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto e, in particolare, nei limiti dell'interesse:
- del provvedimento dell'1.12.2015 della Commissione Centrale;
- del verbale n. 7 del 15.1.2016 delle Sottocommissioni d'esame presso la C.A. di Catania,
- dei provvedimenti, sconosciuti, con cui la Sottocommissione presso la Corte d'Appello di Catania ha formato e trasmesso i plichi contenenti gli elaborati;
- del provvedimento, sconosciuto, con cui sono stati formati e approvati gli elenchi dei candidati ammessi alla successiva prova orale;
- ove occorra, della nota del 28.6.2016 della Sottocommissione esami avvocato di Lecce;
- degli elenchi dei candidati ammessi alla successiva prova orale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 25 agosto 2016;
Considerato che il 2 settembre 2021 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art. 82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese irripetibili.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Lecce il giorno 20 gennaio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO