Art. 1840. Cessazione dal servizio per limiti di eta' 1. Il personale militare e' collocato a riposo al compimento del sessantesimo anno di eta', fatti salvi gli speciali limiti di eta' previsti per gli ufficiali delle Forze armate dall'articolo 925 all'articolo 928 e per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 . 2. Il personale di cui al comma 1 e' collocato a riposo, con diritto a pensione, al raggiungimento del limite di eta', se in possesso dell'anzianita' contributiva stabilita dall' articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 .
Note all' art. 1840:
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell' articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78 ) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.
- Il testo dell' articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell' articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, e' il seguente:
«Art. 6 (Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia). - 1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se piu' elevati.
2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualita' di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 , si considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388 , e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre categorie previste dal medesimo articolo».
Note all' art. 1840:
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell' articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78 ) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.
- Il testo dell' articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell' articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, e' il seguente:
«Art. 6 (Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia). - 1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se piu' elevati.
2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualita' di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 , si considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388 , e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre categorie previste dal medesimo articolo».