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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/03/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 3266/2023 avente ad oggetto: assegno-pensione ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Lorenza
Patierno, presso il cui studio in Bitonto, alla via G. Mazzini n. 49, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 12 marzo 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 3.05.2023 e notificato il 30.05.2023, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' alla liquidazione dell'indennità di CP_2 accompagnamento riconosciuta con sentenza n. 1689/2022 del 6.10.2022, con la quale era accertata la sussistenza del requisito sanitario di tale prestazione in capo alla propria dante causa con decorrenza dalla domanda Parte_2 amministrativa del 18.06.2020. Ciò posto ha dedotto che, nonostante l'invio in data
6.10.2022 della sentenza e in data 4.11.2022 del modello AP70, l' non ha CP_2 proceduto alla liquidazione della prestazione dovuta.
In conseguenza di ciò ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_2 dell'indennità di accompagnamento non corrisposti;
con vittoria di spese con attribuzione.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito che ha liquidato la prestazione con TE08 CP_2 del 14.06.2023 e che la prestazione non è stata però accreditata perché non è stata trasmessa la domanda di accredito dei ratei maturati e non corrisposti.
LA DECISIONE
1. In primo luogo, va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
È documentato, infatti, che l' ha provveduto a corrispondere quanto richiesto CP_2 da parte ricorrente nelle more del giudizio;
in particolare la prestazione è stata liquidata il 29.11.2023.
Non occorre, quindi, pronunciarsi in ordine al merito della domanda, se non ai limitati fini della regolamentazione delle spese di lite, avendo il procuratore di parte ricorrente insistito esclusivamente in ordine alla condanna dell' al CP_2 pagamento delle spese processuali. A tal proposito si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Nel caso di specie è documentalmente provato che il pagamento della prestazione
è intervenuto solo successivamente al deposito e alla notifica del ricorso, con la conseguenza che le spese processuali devono essere poste a carico dell' . CP_2
2 Più specificamente, l' contesta che il pagamento è stato possibile solo dopo CP_2 che l'erede, odierna ricorrente, ha trasmesso la richiesta di accredito dei ratei arretrati;
parte ricorrente, invece, eccepisce che l' , prima del deposito e della CP_2 notifica del ricorso, non aveva neppure liquidato la prestazione in favore del de cuius mediante trasmissione del modello TE08 e dunque l'erede non avrebbe potuto presentare la successiva domanda.
Sul punto, risulta condivisibile la ricostruzione di parte ricorrente in ordine alla causalità degli eventi: successivamente all'emissione della sentenza, l'erede odierna ricorrente - che già era parte del giudizio che ha condotto all'emissione della sentenza - ha trasmesso il modello AP70 all' in data 29.11.2023, previa CP_2 notifica della sentenza il 6.10.2023; l' non ha provato di aver liquidato la CP_1 prestazione principale entro il termine di 120 giorni da tale inoltro e comunque entro la data di introduzione del presente giudizio;
l' , anzi, ha CP_1 documentato di aver liquidato la prestazione in data 14.06.2023 in favore della de cuius, successivamente al deposito e alla notifica del ricorso, con la conseguenza che l'erede solo dopo tale data ha potuto richiedere il pagamento della prestazione in suo favore e dunque l' ha corrisposto quanto dovuto. CP_2
Ebbene, stando così le cose, questo Giudice ritiene che sussista la soccombenza virtuale dell' , perché se l' avesse liquidato nel termine di legge la CP_2 CP_1 prestazione principale, la parte avrebbe immediatamente richiesto la liquidazione in suo favore, senza introdurre il giudizio;
altrimenti considerando, a fronte dell'inerzia dell' , non vi sarebbe rimedio per la domanda di pagamento dei CP_2 ratei spettanti al proprio dante causa. Viceversa, la parte ricorrente sarebbe stata soccombente nel caso in cui l' avesse liquidato la prestazione principale e la CP_2 parte, senza presentare la domanda di pagamento in suo favore, avesse adito il
Giudice.
Deve escludersi, inoltre, stante l'intervenuto pagamento della prestazione solo dopo la notifica del ricorso, che sussistano i presupposti per la compensazione, anche parziale, delle spese processuali, senza che possa nel caso di specie valorizzarsi il comportamento tardivamente collaborativo dell' che si è CP_2 attivato e ha proceduto a liquidare la prestazione con ingiustificabile ritardo.
Alla luce di ciò, in base al principio della c.d. soccombenza virtuale, le spese processuali seguono la soccombenza dell' e sono liquidate d'ufficio ai sensi CP_2
3 del D.M. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento determinato in base al decisum (fino ad €
5.200,00 cfr. cedolino indicante l'importo degli arretrati), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta;
le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.
Lorenza Patierno che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 3266/2023, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.312,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Lorenza Patierno.
Trani, 12.03.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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