Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2015, n. 42684
CASS
Sentenza 7 maggio 2015

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Quando è stata pronunciata in primo grado condanna generica al risarcimento del danno, non costituisce domanda nuova la richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale effettuata per la prima volta in appello dalla parte civile, con la conseguenza che il giudice del gravame ha il dovere di pronunciarsi sulla domanda, utilizzando gli stessi criteri di giudizio previsti dall'art. 539, comma secondo, cod. proc. pen., per il giudice di prime cure.

In materia antinfortunistica, risponde del reato di lesioni derivate dal crollo di un'armatura provvisoria per l'esecuzione di manufatti (nella specie, un arco in muratura), per non avere impedito l'evento, il soggetto che, pur essendone obbligato (nella specie, il datore di lavoro ed il direttore tecnico di cantiere), abbia omesso di predisporre i presidi imposti per impedirne il crollo o ne abbia disposto anticipatamente il disarmo, in tal modo violando quanto prescritto dall'art. 64 del d.P.R. n. 164 del 1956 secondo cui le strutture di tale tipologia devono essere costruite in modo da assicurarne in ogni fase del lavoro la necessaria solidità e con caratteristiche tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2015, n. 42684
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42684
Data del deposito : 7 maggio 2015

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