Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2009, n. 38976
CASS
Sentenza 23 settembre 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza che, in assenza di appello della parte civile, provveda alla liquidazione di una somma di denaro a titolo di provvisionale, non concessa dal giudice di primo grado, posto che il divieto attiene soltanto alle disposizioni di natura penale.

Commentari3

  • 1La concessione della provvisionale richiesta per la prima volta in
    Enrico Andolfatto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 2Sentenza Cassazione Penale n. 3273 del 27
    https://www.laleggepertutti.it/

    Penale Sent. Sez. 4 Num. 3273 Anno 2013 Presidente: MARZANO FRANCESCO Relatore: DOVERE SALVATORE SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) OLIVIERI MARIO, N. IL 29/19/1966; 2) CATTOLICA ASSICURAZIONI S.C.R.L.- RESPONSABILE CIVILE; avverso la sentenza n. 3192/2008 della Corte di Appello di Firenze del 24/3/2011; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere; udite le conclusioni del P.G. Dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, relativamente alle statuizioni civili in favore del Meacci; rigetto nel resto; udito il difensore della parte civile Meacci, avv. Daniela Vallini, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la …

     Leggi di più…

  • 3Provvisionale in appello anche senza impugnazione (Cass., 53153/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 settembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2009, n. 38976
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38976
Data del deposito : 23 settembre 2009

Testo completo