Sentenza 23 settembre 2009
Massime • 1
Non viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza che, in assenza di appello della parte civile, provveda alla liquidazione di una somma di denaro a titolo di provvisionale, non concessa dal giudice di primo grado, posto che il divieto attiene soltanto alle disposizioni di natura penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2009, n. 38976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38976 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 23/09/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1507
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Marcello - Consigliere - N. 16190/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI VI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 23-5-08 dalla Corte di Appello di Roma, sezione 1^ penale;
Udita la relazione del Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udita la requisitoria del P.G., Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parte civile, avv. Fabio Fabbri, che si è associato alle conclusioni del P.M..
OSSERVA
1.-. RI VI ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di cui all'art. 368 c.p., ha revocato la disposizione relativa alla liquidazione definitiva del danno e per l'effetto lo ha condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, disponendo in favore di queste ultime una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro cinquemila, oltre alla rifusione delle spese dalle predette sostenute, liquidate come da dispositivo, con concessione della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza nel caso di specie dell'elemento psicologico del reato. In secondo luogo il RI lamenta la contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego della attenuante di cui all'art.62 c.p., n.
6. Da ultimo denuncia la erronea applicazione della legge penale in relazione alla condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, per violazione del divieto di reformatio in peius.
2.-. Questa Corte ha già chiarito che non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di secondo grado che, in assenza di appello della parte civile in ordine alla mancata liquidazione da parte del primo giudice di una somma a titolo di provvisionale, riconosca il diritto della predetta parte, negato nella precedente fase. Ciò in quanto il divieto di cui all'art. 597 c.p.p., concerne esclusivamente le disposizioni a natura penale, ma non si estende alle statuizioni civili della sentenza (Sez. 5^, Sentenza n. 7967 del 08/05/1998, rv. 211540, Calamità; Sez. 6^, Sentenza n. 396 del 22/09/1998, rv. 212912, Pellegrino;
Sez. 5^, Sentenza n. 30822 del 14/05/2003, rv. 225807, Barberis). In applicazione di questo principio deve concludersi per la infondatezza del terzo motivo di ricorso. Le residue censure sono già state esaminate e respinte, con congrua motivazione, dalla Corte di Appello di Roma, che ha correttamente rilevato che le modalità dei fatti avevano dimostrato con chiarezza la sussistenza del dolo di calunnia nella condotta posta in essere dall'imputato, come, del resto, confermato dalle dichiarazioni del PI in ordine ad una telefonata da lui ricevuta dal RI, con la quale costui gli aveva chiesto il favore di non mettere all'incasso l'assegno. Quanto alla attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, la Corte di merito ha ineccepibilmente puntualizzato che le affermazioni del RI in proposito non erano dotate di oggettivi riscontri e non riguardavano in ogni caso fatti diversi dal risarcimento economico e dalle restituzioni (comunque mai posti in essere).
In definitiva pertanto, il tessuto motivazionale della sentenza censurata non presenta affatto quella carenza contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), (anche nella sua nuova formulazione), vizio nel quale sostanzialmente si risolvono queste ultime censure. Come si è visto, le argomentazioni della Corte di merito sono logiche ed adeguate e, a fronte di esse, il ricorrente si è limitato sostanzialmente a dedurre, in modo per altro apodittico, tesi di segno contrario e ad insistere su elementi già convenientemente valutati.
3 - Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, PI MA & c, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte civile, PI MA & c, liquidate in Euro
duemilacinquecento, oltre iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2009