Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2014, n. 50709
CASS
Sentenza 30 ottobre 2014

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Massime1

La decisione con cui il giudice di rinvio liquida in favore della parte civile non impugnante una somma di denaro maggiore rispetto a quella indicata nella sentenza annullata limitatamente ai criteri seguiti per la quantificazione del danno su ricorso del solo imputato, è in contrasto con il divieto di "reformatio in peius", con il principio devolutivo previsto dall'art. 597, comma primo, cod. proc. pen., e con le regole processuali che disciplinano l'azione civile nel processo penale.

Commentario1

  • 1Provvisionale in appello anche senza impugnazione (Cass., 53153/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 settembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2014, n. 50709
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50709
Data del deposito : 30 ottobre 2014

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