Sentenza 30 ottobre 2014
Massime • 1
La decisione con cui il giudice di rinvio liquida in favore della parte civile non impugnante una somma di denaro maggiore rispetto a quella indicata nella sentenza annullata limitatamente ai criteri seguiti per la quantificazione del danno su ricorso del solo imputato, è in contrasto con il divieto di "reformatio in peius", con il principio devolutivo previsto dall'art. 597, comma primo, cod. proc. pen., e con le regole processuali che disciplinano l'azione civile nel processo penale.
Commentario • 1
- 1. Provvisionale in appello anche senza impugnazione (Cass., 53153/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2014, n. 50709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50709 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/10/2014
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1168
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 51808/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR AS N. IL 07/10/1970;
avverso la sentenza n. 1207/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 17/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Carnelutti Federico che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 25 gennaio 2011 la Corte d'Appello di Trieste confermava la condanna, resa dal G.U.P. del Tribunale di Udine con sentenza del 22 maggio 2008, di IR MA per i reati di lesioni aggravate dall'uso di oggetto di cui è vietato il porto senza giustificato motivo, danneggiamento e minacce, commessi in danno di ME TE il 16 marzo 2007, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, liquidati in complessivi Euro 18.000, con le statuizioni accessorie in punto di spese.
1.1 Proposto ricorso da parte dell'imputato, la Corte di Cassazione, sezione quinta penale, con sentenza del 12 giugno 2012 annullava parzialmente la sentenza di appello, limitatamente alla quantificazione del danno riconosciuto alla parte civile e disponeva il rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di merito, rigettando nel resto il gravame.
1.2 Nel successivo giudizio di rinvio, espletata perizia medico legale, la Corte distrettuale con sentenza emessa il 17 aprile 2013 confermava la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, che liquidava in complessivi Euro 29.120,50, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via annualmente rivalutata sino al soddisfo.
2. Avverso detta sentenza ha nuovamente proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, il quale con un unico motivo ha lamentato il vizio di violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 597 cod. proc. pen., comma 3, in quanto, sebbene la sentenza di legittimità avesse disposto l'annullamento della decisione di appello sotto il solo profilo del difetto di motivazione quanto ai criteri di liquidazione del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale e del danno estetico, riconosciuti alla parte civile, la Corte di merito aveva proceduto ad una quantificazione in pregiudizio dell'imputato ed in assenza di impugnazione sul punto della parte civile. In tal modo aveva statuito un trattamento deteriore per l'imputato, sia quanto agli effetti civili, che penali, dal momento che all'adempimento dell'obbligo risarcitorio era stata condizionata la concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1.Per comprendere esattamente quale fosse l'ambito di cognizione devoluto alla Corte territoriale, quale giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., giova premettere che la sentenza rescindente emessa dalla Corte di Cassazione aveva annullato quella di appello con esclusivo riferimento all'omessa motivazione: a) "dei criteri seguiti nella determinazione dell'ammontare dei danni patrimoniali liquidati, non avendo la Corte l'appello precisato da quali elementi di prova abbia tratto il calcolo sui periodi di inabilità sofferti dalla parte lesa e sul valore dei beni danneggiati"; b) delle ragioni della determinazione in Euro 3.000,00 dei danni non patrimoniali;
c) del procedimento di liquidazione del danno estetico, se condotto in via equitativa o meno e della voce di danno cui era stato imputato.
1.1 Risponde dunque al vero che la pronuncia in verifica, non attenendosi strettamente alla circoscrizione del suo intervento cognitivo, operata in modo preciso dal giudice di legittimità, ha proceduto nel contraddittorio tra le parti, previo espletamento di perizia medico-legale, a riconoscere alla parte civile la somma complessiva di Euro 29.120,50, oltre accessori, con effetti sfavorevoli per l'imputato impugnante. Valorizzando dati conoscitivi offerti dall'accertamento peritale e sulla scorta di proprie valutazioni discrezionali su profili fattuali e giuridici del caso, non si è limitata a proporre una diversa modulazione della decisione sulle singole voci di danno rispetto a quelle già riconosciute nella sentenza di primo grado, operazione da ritenersi lecita e consentita perché rientrante nell'ambito di quanto devoluto con la proposizione dell'appello, ma ha piuttosto operato una diversa ed autonoma liquidazione in aumento rispetto all'importo complessivo attribuito dal primo giudice, pur in presenza di un'impugnazione proposta soltanto dall'imputato e di conclusioni rassegnate dalla parte civile in termini di conferma della sentenza appellata.
2. Tanto premesso, la questione di diritto che si pone all'attenzione di questa Corte riguarda la riferibilità al caso specifico ed a decisione d'appello incidente sulla sola domanda risarcitoria, azionata dalla parte civile, del principio che vieta "la reformatio in peius" della decisione di grado precedente in pregiudizio della parte impugnante.
2.1 È noto che tale disposizione, per il caso in cui l'appello sia proposto dal solo imputato, senz'alcuna iniziativa in tal senso da parte del P.M., ne' in via principale, ne' incidentale, vieta al giudice di secondo grado d'irrogare una pena più grave per specie o quantità, di applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, di prosciogliere l'imputato con formula di minor favore e di revocare benefici accordati nel grado inferiore, mentre gli consente di assegnare al fatto una qualificazione giuridica più grave, sempre che non si violino i limiti della competenza per materia del giudice di primo grado. Il successivo comma 4 della stessa norma specifica il medesimo principio, stabilendo che, se sia accolto l'appello dell'imputato con eliminazione di circostanze o di reati concorrenti, pur se unificati tra loro per continuazione, la pena complessiva irrogata deve essere "corrispondentemente" diminuita. Per effetto di tali disposizioni il giudice di appello, - già comunque vincolato al rispetto del principio parzialmente devolutivo, effetto di quel tipo di gravame ed imposto dall'art. 597 cod. proc. pen., comma 1, secondo il quale prende cognizione del procedimento soltanto quanto ai punti della decisione impugnata cui ineriscono i motivi proposti -, resta soggetto ad ulteriore contenimento dei suoi poteri decisori, che la disposizione differenzia in relazione alla parte che propone l'impugnazione, salvo poi con una previsione finale introdurre un elenco di istituti applicabili anche d'ufficio, quindi in assenza di una richiesta della parte impugnante.
La giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (n. 17050 dell'11/4/2006, Maddaloni, rv. 233729; n. 16208 del 27/03/2014, C, rv. 258652), intervenuta a dirimere vivaci contrasti emersi nel panorama delle soluzioni offerte dalle singole sezioni, ha operato più interventi interpretativi della disposizione in esame, rilevando come il principio che vieta la "reformatio in peius" sia finalizzato a garantire tutela al diritto di difesa ed effettività all'obbligo di osservanza del "devolutum" da parte del giudice, cui è inibito dall'ordinamento aggravare la posizione dell'imputato in conseguenza della sua attività impugnatoria a fronte dell'inerzia acquiescente del pubblico ministero. Quando proposto dall'imputato, l'atto di gravame sollecita una diversa considerazione della materia da decidere per conseguirne un risultato favorevole, sicché l'ordinamento impedisce che, sulla base della sua esclusiva iniziativa, il processo possa concludersi con esiti più gravosi non richiesti e non supportati da una domanda del titolare del corrispondente interesse. L'operatività del divieto postula dunque un raffronto con una precedente decisione al fine di stabilire se le statuizioni successivamente adottate siano o meno più gravose per l'imputato, quando sia l'unico impugnante.
Seppur inserita nel corpo delle disposizioni dettate per l'appello e quindi sotto il profilo sistematico all'apparenza valevole soltanto per tale impugnazione, alla disposizione dell'art. 597 cod. proc. pen., comma 3, si è assegnato il valore di principio generale, -
riferibile a ciascuna impugnazione se compatibile con la sua struttura e non contraddetta da altre specifiche regole, e, come tale, anche al giudizio di rinvio, pure se contrassegnato da una pluralità di pronunce successive -, dipendente dall'annullamento di una sentenza di secondo grado, operato in sede di legittimità per vizio di motivazione o per il riscontro di vizi inficianti la validità di atti non propulsivi, a seguito di ricorso del solo imputato. Il giudizio di rinvio non costituisce un nuovo ed autonomo procedimento, ma una fase che si ricollega alla sentenza di annullamento, che vi da ingresso in ragione della rilevata sussistenza di vizi della sentenza di appello, non emendabili direttamente dalla Corte di Cassazione, cui è inibito effettuare nuove valutazioni di merito o rinnovare atti nulli, compito che quindi viene attribuito ad altro giudice di merito, cui l'ordinamento assegna gli stessi poteri cognitivi propri del giudice di appello, come prescritto dall'art. 627 cod. proc. pen.. Soltanto nel diverso caso di annullamento di una sentenza di secondo grado, pronunciata a seguito di appello proposto dal pubblico ministero avverso una confermata sentenza di proscioglimento dell'imputato, il principio in questione non può trovare applicazione, dal momento che il giudizio di rinvio verte sulla correttezza o meno di quel proscioglimento e non ha un termine di raffronto quanto al trattamento sanzionatorio nella precedente decisione di primo grado.
2.2 I superiori principi non offrono però indicazioni risolutive immediate per stabilire se il divieto di cui all'art. 597 cod. proc. pen., comma 3, sia riferibile anche agli effetti civili della condanna pronunciata in primo grado e comunque per verificare nel caso in esame la legittimità del pronunciamento contenuto nella sentenza del giudice di rinvio.
Sotto un profilo testuale la norma contiene l'espressa circoscrizione della sua operatività alla pena, alle misure di sicurezza, alle formule di proscioglimento ed alla revoca di benefici già accordati;
difetta dunque ogni riferimento alle statuizioni riguardanti la domanda di condanna al risarcimento dei danni da reato, azionata dalla "parte civile, ragione per la quale già in passato questa Corte aveva ritenuto di non potervi riferire la norma che impedisce decisioni peggiorative in danno dell'imputato. La pronuncia sez. 5, n. 43454 del 04/10/2001, Procaccini, rv. 220256 aveva, infatti, affermato in motivazione che "il principio del divieto della "reformatio in peius" concerne esclusivamente i profili inerenti le conseguenze penali dell'illecito e non può, pertanto, essere invocato nella specie, ove si fa questione dell'entità del risarcimento liquidato in favore della parte civile", per poi giungere egualmente ad escludere la possibilità di un incremento del "quantum" liquidato in favore della parte civile dal giudice di appello in presenza della sola impugnazione dell'imputato in ragione dell'assenza di domanda della parte interessata.
In una fattispecie concreta identica si è, invece, pronunciata in termini opposti sez. 1 n. 2658 del 17/11/2010, Covelli, rv. 249547 (che richiama sez. 4, n. 42134 del 01/10/2008, Federico, rv. 242185), secondo la quale "La rideterminazione oltre che del trattamento sanzionatorio anche della liquidazione del danno alla p.c. - rideterminazione correlata per l'uno e per l'altro verso alla minor gravità della fattispecie criminosa individuata in sede rescindente - trova limite insuperabile nel divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3, divieto pienamente operante anche per le statuizioni civili che siano state adottate nel grado precedente e anche nel giudizio di rinvio", limitatasi però ad esprimere tale principio di diritto in assenza dell'illustrazione delle relative ragioni giustificatrici.
2.3 Orbene, ritiene il Collegio che la decisione con cui il giudice d'appello proceda alla liquidazione del danno in favore della parte civile non impugnante in aumento rispetto alla statuizione del giudice di primo grado, pur in assenza di un'impugnazione proposta dalla stessa parte, ma dal solo imputato, non sia consentita e si ponga in contrasto insanabile, non tanto col divieto di riforma peggiorativa della pronuncia impugnata, quanto col principio devolutivo di cui all'art. 597 cod. proc. pen., comma 1 e con le regole processuali che disciplinano l'azione civile.
2.3.1 Sotto il primo profilo, è noto che la devoluzione, determinata dalla proposizione dell'impugnazione, comporta il trasferimento della cognizione del procedimento ad un giudice diverso, avente competenza superiore a quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, cui spetta valutare criticamente la materia già decisa nel grado precedente nei limiti della richiesta che gli rivolge la parte proponente con un atto che da impulso a quello specifico rimedio processuale. La possibilità concreta dell'esistenza di un grado del procedimento successivo al primo e lo spazio d'intervento del giudice dell'impugnazione sono condizionati dal potere di disposizione sul giudizio d'impugnazione riconosciuto alla parte, nel senso che entrambi non costituiscono esito necessitato ed automatico di ciascun processo, ne' sono ufficiosi, ma vengono sempre suscitati da un'istanza della parte processuale, la quale può decidere di attivare lo strumento impugnatorio che l'ordinamento le riconosce o di rinunciarvi, così come può rinunciare al gravame già proposto e che, sotto il profilo contenutistico, con la sua richiesta e la specificazione dei punti della decisione attinti e dei relativi motivi di "critica, segna anche i limiti delle attribuzioni del giudice, chiamato a decidere su quella istanza di nuova pronuncia nei termini indicati dall'impugnante. La domanda della parte e l'interesse che la sorregge estrinsecano la facoltà di impugnazione e si pongono dunque, salvo eccezioni, non soltanto come premessa processuale del nuovo grado di giudizio, ma anche quale mezzo di delimitazione oggettiva dell'ambito cognitivo del giudice "ad quem" nel contesto dei caratteri peculiari di ciascun del tipo di impugnazione.
Da tali principi discende un'ulteriore conseguenza: se la domanda impugnatoria è volta a far conseguire un risultato favorevole al suo proponente, lo stesso principio che pretende l'attivazione della parte per dar luogo al giudizio d'impugnazione da anche conto del divieto di adottare soluzioni eccedenti i limiti di quanto richiesto dalla parte stessa e di determinare effetti di aggravamento della precedente decisione in assenza di domanda delle altre parti antagoniste. Ed è quanto si è verificato nel caso in esame, nel quale, pur in mancanza di iniziative impugnatorie, non assunte dalla parte civile nemmeno in via incidentale, il giudice del rinvio, non si è limitato ad accogliere o respingere l'appello, magari integrando la motivazione della precedente pronuncia annullata, com'era stato vincolato a fare dalla pronuncia rescindente, ma ha aggravato gli effetti della condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, incrementando d'ufficio l'importo liquidato dal primo giudice a tale titolo.
2.3.2 Siffatta decisione pare contravvenire anche ai principi fondamentali del processo civile, ai quali la domanda della parte civile continua ad essere soggetta nonostante il suo innesto nel processo penale e l'obbligo del rispetto delle relative procedure. Invero, l'art. 573 cod. proc. pen., laddove stabilisce che l'impugnazione per i soli interessi civili sia trattata "con le forme ordinarie del processo penale", sta soltanto a significare l'obbligo della trattazione del giudizio, seppur limitato alla sola domanda civile, con le modalità proprie del procedimento penale di impugnazione, dipendenti dalla tipologia del provvedimento impugnato e dalle forme di celebrazione del procedimento di primo grado. L'esercizio del diritto di azione da parte del danneggiato dal reato, anche se avvenuto nel contesto del procedimento penale, resta dunque soggetto al rispetto dei principi generali della domanda quale atto dispositivo della parte interessata, di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio con le altre parti, principi che verrebbero gravemente violati qualora si ammettesse che il giudice nell'ambito della decisione sul gravame proposto dall'imputato convenuto, in sede di appello o di rinvio, possa attribuire alla parte civile attrice vittoriosa nel grado inferiore, ma non appellante, una prestazione in misura superiore a quella già riconosciutale, pur in assenza di domanda incidentale antagonista e contrapposta all'appello principale.
Appartiene, infatti, al costante insegnamento della giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte l'affermazione per cui, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 329 e 342 cod. proc. civ., che concorrono a definire il "thema decidendum" in appello in attuazione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e del principio di acquiescenza, se l'impugnazione delimita le questioni devolute alla cognizione del giudice "superiore, la parte appellata non può beneficiare della reiezione del gravame principale per conseguire risultati concreti che soltanto con la proposizione di appello incidentale avrebbe potuto ottenere e che, invece, per la mancata adozione di tale iniziativa processuale, le sono interdetti dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (Cass. civ. sez. 2, n. 25244 del 08/11/2013, rv. 628907, con ampi richiami ai precedenti: Cass. 14063/2006; 10965/2004; 10996/2003; 9646/2003;
135/2003; 8804/2001). In altri termini, a fronte dell'unico mezzo d'impugnazione esperito dalla parte soccombente in primo grado, il divieto di "reformatio in peius", non sancito nell'ordinamento processuale civile da una norma positiva, ma conseguenza dell'operatività complementare del principio devolutivo e dell'acquiescenza, determina che la modifica della sentenza impugnata può essere apportata per corrispondere soltanto all'unico gravame proposto, precludendo la produzione di effetti di segno opposto in danno dell'appellante ed a favore della parte avversaria non impugnante.
I medesimi principi sono stati riferiti anche al giudizio di rinvio nel processo civile, ancor più condizionato nelle opzioni decisorie consentite al giudice per il duplice vincolo dell'obbligatorio rispetto dei motivi di appello in origine proposti col divieto di introduzione di qualsiasi "novum" e della pronuncia rescindente con eventuale formazione del giudicato interno (Cass. civ. sez. 1, n. 1823 del 28/01/2005, rv. 581789; sez. L, n. 9843 del 06/07/2002, rv. 555588; sez. L, n. 7974 del 01/06/2002, rv. 554817).
2.4 Convincenti elementi di smentita della fondatezza delle osservazioni sopra svolte non possono trarsi dalla giurisprudenza di questa Corte in merito al riconoscimento della provvisionale in favore della parte civile costituita, che abbia ottenuto in primo grado la condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni e non abbia investito la sentenza pur favorevole di appello.
2.3.1 In primo luogo la questione è tuttora oggetto di un contrasto nelle pronunce di legittimità, tra le quali sono rintracciabili tre distinte linee interpretative. Un primo orientamento, basandosi sul presupposto che il provvedimento che attribuisce la provvisionale riveste carattere meramente delibativo, discrezionale e provvisorio, non suscettibile di acquisire autorità di cosa giudicata nel processo civile, perché frutto della constatazione dell'esistenza di un danno conseguente al reato sino all'ammontare della somma liquidata, e non della sua puntuale dimostrazione, nonché destinato ad essere superato dalla statuizione definitiva di liquidazione che dovrà essere assunta in separata sede civile, per cui nemmeno ricorribile per cassazione, afferma che il riconoscimento della provvisionale, seppur disposto per la prima volta con la sentenza di secondo grado in assenza di appello principale o incidentale della parte civile in tal senso, non incontrerebbe il limite del divieto di "reformatio in peius", che opera in esclusivo riferimento al trattamento sanzionatorio ed agli effetti penali della condanna (Cass. sez. 6, nr. 1122 del 10/12/1996, Fusco, in motivazione;
sez. 5, n. 7967 del 08/05/1998, Calamità, rv. 211540; sez. 6, n. 396 del 22/09/1998, Pellegrino rv. 212912; sez. 5, n. 30822 del 14/05/2003, Barberis, rv. 225807; Sez. 6, n. 38976 del 23/09/2009 Picciotti, rv. 244558; sez. 1, nr. 17240 del 2/2/2011, Consolo ed altri, rv. 249961;
sez. 5, n. 8339 del 18/10/2012, T., rv. 255014). Un secondo arresto ammette che la provvisionale possa essere concessa, anche senza apposita istanza della parte civile, non solo dal giudice di primo grado, ma anche da quello d'appello; in questo secondo caso tale possibilità è condizionata dal fatto che la relativa questione non sia stata prospettata al primo giudice e non abbia formato oggetto di decisione, perché in tale eventualità non potrebbe più essere legittimamente valutata in assenza di specifica impugnazione per l'ostacolo rappresentato dal principio devolutivo che connota l'appello, (sez. 1, n. 14583 del 04/11/1999, Crepaldi, rv. 216128; sez. 5, n. 36062 del 19/06/2007, Pellegrinetti, rv. 237722; Sez. 1, n. 13545 del 04/02/2009, Bestetti, rv. 243132). Infine, plurime pronunce negano che, in sede di appello e in caso di impugnazione del solo imputato, sia consentito per la prima volta condannare lo stesso al pagamento di una provvisionale in favore della costituita parte civile in quanto il principio devolutivo impedirebbe la "reformatio in peius", in assenza di uno specifico gravame sul punto, applicandosi tale divieto, di portata generale, non soltanto alle statuizioni di carattere penale, ma anche quelle civili (Cass. sez. 4, n. 35584 del 7/5/2003, Barilla, rv. 225987;
sez. 5, n. 9779 del 15/02/2006, Durante, rv. 234237; sez. 5, n. 36062 del 19/6/2007, Pellegrinetti, rv. 237722; sez. 4, n. 42134 del 01/10/2008, Federico, rv. 242185).
2.3.2 Osserva questo Collegio che, a prescindere dall'oggettiva difformità di tali contrapposte soluzioni, resta innegabile che, alla stregua della stessa linea interpretativa più favorevole ad ammettere decisioni ufficiose in tema di provvisionale, la liquidazione del danno da risarcire in favore alla parte civile costituisce operazione cognitiva ben diversa dall'assegnazione di una provvisionale. Essa postula un accertamento fattuale e definitivo sulla natura e sull'entità dei pregiudizi riportati in conseguenza del fatto criminoso e della loro considerazione alla luce dei parametri normativi di riferimento, che non lascia spazio ad altra forma di tutela alla parte danneggiata, la quale intenda far valere il proprio diritto in relazione a quel tipo di danno, se non la proposizione dei mezzi d'impugnazione nel processo penale, essendole inibita dal combinato disposto degli artt. 74 e 75 cod. proc. pen. la duplicazione dell'esercizio della stessa azione in sedi processuali diverse, penale e civile.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve quindi disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura del risarcimento dei danni, riconosciuta in favore della parte civile, che ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. va rideterminata in Euro 18.000,00, oltre, interessi legali, calcolati secondo indici Istat per il periodo intercorso tra la data di commissione del fatto ed il soddisfo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla entità del danno, che determina nella misura di Euro 18.000,00 (diciottomila), oltre interessi legali da calcolarsi sul capitale rivalutato secondo gli indici ISTAT per il periodo tra la data di commissione del fatto ed il soddisfo, come già stabilito dalla sentenza di primo grado.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2014