Sentenza 7 maggio 2003
Massime • 1
Il giudice di appello che proceda a seguito di impugnazione della sentenza di condanna da parte del solo imputato non può disporre la condanna dello stesso imputato al pagamento di una provvisionale in favore della costituita parte civile, quando la relativa domanda sia stata respinta dal giudice di primo grado, poiché il principio devolutivo impedisce una "reformatio in peius" della sentenza nell'assenza di specifico gravame sul punto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/05/2003, n. 35584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35584 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Coco Giovanni Silvio Presidente
1. Dott. Tuccio Giuseppe Consigliere
2. Dott. Perna La Torre Ernesto Consigliere
3. Dott. De Grazia Benito Romano Consigliere
4. Dott. Galbiati Ruggero Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA UR;
avverso sentenza del 25/10/2002 Corte d'Appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Tuccio Giuseppe;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iannelli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al pagamento della provvisionale;
rigetta nel resto il ricorso;
Udito il difensore Avv. Tonani che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Propone ricorso la difesa di UR LA rispetto alla sentenza in epigrafe, con riferimento a profili processuali, ex art. 606, comma 1, lett. b), in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 539, 576 e 597, c.p.p..
Deduceva altresì il ricorrente ulteriore erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 41 e 45 c.p. ed illogicità manifesta della motivazione ai sensi dei citati articoli. Secondo il testo della ricorsa sentenza il LA, alla guida della propria autovettura Alfa Romeo 147 TD, sulla autostrada A10 Ventimiglia-Genova, avendo notato sulla propria destra, in sosta, l'autovettura SEAT Ibiza, posizionata a sua volta dietro un autocarro, aveva improvvisamente azionato il sistema frenante ed effettuato una manovra verso sinistra.
A causa della elevata velocità, l'auto Alfa Romeo aveva dapprima urtato il cordolo del marciapiede sul lato sinistro e quindi, ripiombando a destra, aveva colpito l'auto Ibiza, cagionando lesioni al conducente RA De Lio ed alla persona trasportata, IA NI.
L'impugnata sentenza aveva ritenuto la velocità tenuta dall'imputato - ricorrente (90-95 km/h) non adeguata in concreto alle condizioni del traffico anche nella concreta prevedibilità di "code in prossimità" di gallerie.
Specificamente era stata contestata violazione del precetto di cui all'art. 141, comma 2, c.d.s..
Con la gravata sentenza era stata riconosciuta e liquidata in favore della costituita parte civile De Lio, intervenuta nel giudizio di appello, una provvisionale, provvisoriamente esecutiva, pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00), con la conferma della sentenza originaria emessa l'11/2/2002 dal Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga.
La dedotta violazione della legge processuale era argomentata con riferimento ad una realtà processuale preclusiva, secondo la ricorrente difesa, del riconoscimento della provvisionale e cioè l'avvenuto rigetto, con la sentenza di primo grado, della richiesta medesima (non essendo emersi elementi idonei per la quantificazione del danno, con sufficiente chiarezza) con conseguente esecutorietà della relativa statuizione, non essendo stato proposto gravame sul punto.
Tale condizione avrebbe dovuto essere ritenuta appunto preclusiva di successiva diversa valutazione da parte dei giudici di appello, nella corretta interpretazione dell'art. 576, c.p.p. (Cass. sez. I, 23/12/1999, n. 14583; Cass., SS.UU., 25/11/1999, n. 15; Cass., sez. IV, 21/4/2000, n. 7401). Si evidenziava sul punto che non era stato proposto dalla costituita parte civile neanche appello in ordine a tale statuizione negativa talché si era formato "giudicato interno" sul punto in oggetto. Nè a diversa conclusione, secondo il ricorrente, può pervenirsi, attraverso un'interpretazione estensiva del disposto di cui all'art.76, comma 2, c.p.p. e nemmeno dell'art. 601, comma IV, c.p.p. dalla valorizzazione della generica disposizione di cui all'art. 597, comma II, lett. b), c.p.p., concernente l'appello del P.M., laddove,
nella specie, è operante il disposto di cui al successivo comma III, essendo appellante.
Nel merito, la ricorrente difesa contestava peraltro sia la ritenuta ricorrenza della colpa specifica sia il rapporto di causalità, avuto riguardo alla circostanza della imprevedibilità del verificatosi evento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi indicati a sostegno della dedotta illogicità della motivazione (ex art. 606, comma I, lett. c) concernono per un verso il profilo della colpa, per non essere stata individuata, quale doveva essere, in concreto, la condotta prudente, ex art. 141 c.d.s. e, peraltro, la ricorrenza del nesso di causalità, atteso che l'evento de quo si prospettava all'agente con carattere di assoluta imprevedibilità (automezzo fermo in avaria sulla propria carreggiata) tal che, in definitiva, esso era da ricondursi alla condotta colposa del De Lio.
Le prospettazioni anzidette si risolvono nella riproposizione della dinamica dei fatti, di cui si ipotizza una ricostruzione diversa rispetto a quella effettuata dai giudici di merito, riproponendo dunque questioni insuscettibili di considerazioni nel giudizio di Cassazione.
In tal senso va considerato che la dinamica del sinistro è stata oggetto di compiuta descrizione da parte dei giudizi di merito, come emerge dalla relativa motivazione, immune da vizi logici ed esaustivamente analitica dei fatti acquisiti al processo. Meritevole di accoglimento appare, invece, il punto del ricorso, sub-specie di violazione, ex art. 606, comma I, lett. b), in relazione al combinato disposto dagli artt. 539, 576, 597, c.p.p. Invero, la statuizione concessiva della "provvisionale", provvisoriamente esecutiva, non risulta sorretta da adeguata motivazione, non potendosi ritenere a tal proposito sufficiente il mero richiamo alla obiettiva rilevanza del danno, senza contestazione da parte dell'imputato, alla luce di un arresto giurisprudenziale, che dovrebbe attagliarsi alla fattispecie (Cass., sez. III, 1/6/2000, n. 9254). Invero il tema in discussione è stato oggetto di approfondimento sul piano dottrinario e giurisprudenziale, fin dalla vigenza del precedente Codice di Procedura penale (1930), ruotando attorno al principio di immanenza della partecipazione della parte civile nel processo penale nonché ai principi regolanti i rapporti tra azione penale ed azione civile nei diversi gradi di impugnazione. Comunque il contesto giurisprudenziale che si era maturato anche nella vigenza dell'attuale codice di rito ha avuto un primo momento di valutazione con la sentenza SS.UU. 25/11/1998, Lo Parco, che ha affermato il principio che "alla parte civile costituita non può riconoscersi il risarcimento del danno se, assolto l'imputato nel giudizio di primo grado, vi sia condanna dello stesso su appello solo del Pubblico Ministero".
Come è noto, successivamente le anzidette conclusioni sono state messe in discussione da ulteriori riflessioni (Cass., sez. V, 1/3/1999, Maellare;
Cass., sez. III, 11/6/2000, Mariotti) valorizzando in definitiva il rapporto di collegamento tra l'azione civile e l'azione penale anche nei gradi di impugnazione (art. 574, comma IV, 587, comma III, c.p.p.; 601, comma IV, c.p.p.) pervenendo alla definitiva affermazione secondo cui la parte civile, anche quando non ha proposto impugnazione, deve essere citata, oltre che nel giudizio di appello, in quello di Cassazione ed anche il giudice "deve pronunciarsi sulle sue richieste".
Per ultimo, Cass., SS.UU. 10/7/2002, n. 26, Guadalupi, ha definitivamente statuito che, producendo la costituzione di parte civile i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (art. 76, comma II, c.p.p.), ove l'appello sia stato proposto dal Pubblico
Ministero contro una sentenza di proscioglimento, il giudice di appello può promuovere condanna e "adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge" (art. 397, comma II, lett. a) e b) e quando pronuncia sentenza di condanna deve decidere sulla domanda per le restituzioni o il risarcimento del danno, anche se la parte civile non ha proposto impugnazione (art. 536, comma I, 598, c.p.p.).
Va peraltro precisato che un limite insormontabile sul punto è costituito dall'effetto devolutivo della impugnazione, per come sancito dall'art. 597, c.p.p., per non consentire una non corretta reformatio in peius, in senso comunque sostanziale, della sentenza di condanna, nelle situazioni processuali che abbiano registrato l'appello del solo imputato.
In proposito il chiaro dettato normativo non pare essere posto in discussione, laddove (art. 597, comma b, c.p.p.) non prevede - contrariamente al disposto di cui al precedente comma II (appellante il Pubblico Ministero) - "il dovere di adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge".
È proprio questa la fattispecie normativa che si attaglia al "punto" del gravame proposto dalla difesa del LA, che va pertanto accolto, disponendosi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente appunto alla statuizione della provvisionale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, relativamente alla statuizione sulla provvisionale.
Rigetta per il resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 SETTEMBRE 2003.