Sentenza 19 giugno 2007
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello - in assenza di impugnazione del pubblico ministero e della parte civile - condanni l'imputato al pagamento di una somma a titolo di provvisionale, non richiesta esplicitamente e, comunque, implicitamente rigettata in primo grado, in quanto il divieto di "reformatio in peius" concerne non solo le statuizioni penali ma anche quelle civili della sentenza .
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- 1. Spedizione del titolo esecutivo nel processo penaleGaetano Walter Caglioti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Il titolo esecutivo: aspetti generali – 2. Il titolo esecutivo nel processo penale – 3. Rilascio copia esecutiva provvedimento penale relativamente agli effetti civili – 4. Dispositivo sentenza penale con provvisionale: spedizione di copia in forma esecutiva – 5. Esecutività della condanna al pagamento delle spese processuali – 6. Spese processuali a favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato – 7. Esecutività dei provvedimenti che riconoscono il risarcimento per errore giudiziario e per ingiusta detenzione 1. Il titolo esecutivo: aspetti generali Si definisce titolo esecutivo [1] il documento che consente di promuovere l' esecuzione forzata o è titolo …
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INDICE: a) Premessa b) Rilascio copia esecutiva provvedimento penale relativamente agli effetti civili c) Dispositivo sentenza penale con provvisionale-spedizione di copia in forma esecutiva. d) Esecutività della condanna al pagamento delle spese processuali e) Spese processuali a favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato f) Esecutività dei provvedimenti che riconoscono il risarcimento per errore giudiziario e per ingiusta detenzione a) Premessa Si definisce titolo esecutivo [1] il documento che consente di promuovere l' esecuzione forzata o è titolo esecutivo quel documento che consente di esercitare l'azione esecutiva della quale rappresenta condizione necessaria e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2007, n. 36062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36062 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 19/06/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1476
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 038358/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE BR, N. IL 25/09/1953;
avverso SENTENZA del 22/09/2005 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor DI POPOLO Angelo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
ET IZ, nella sua qualità di amministratore unico della B. NS srl dichiarata fallita, veniva condannato nei due gradi di merito - sentenze del Tribunale di Genova del 14 dicembre 2004 e della Corte di Appello della stessa Città del 22 settembre 2005 - per la violazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art 217, nn. 1 e 4 e art. 224 - irregolare tenuta dei libri contabili ed aggravamento del dissesto della società - anche al risarcimento dei danni in favore della curatela fallimentare.
In secondo grado veniva ridotta la pena inflitta dal Tribunale al ET e veniva, altresì, riconosciuta alla parte civile una provvisionale.
Con il ricorso per cassazione il ET ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 539, 576 e 597 c.p.p. dovendosi ravvisare una reformatio in peius nella condanna al pagamento di una provvisionale, non riconosciuta in primo grado.
In punto di fatto va detto che in primo grado la parte civile non aveva chiesto esplicitamente la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale, essendosi limitata a richiedere la condanna del ET al risarcimento dei danni.
Il giudice di primo grado aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni, ma ne aveva demandato la relativa quantificazione al giudice civile non sussistendo elementi per una puntuale quantificazione del pregiudizio economico.
Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello soltanto l'imputato, mentre la parte civile soltanto in sede di conclusioni all'esito del dibattimento di secondo grado ha chiesto la condanna del ET al pagamento di una provvisionale. La Corte di Appello di Genova ha liquidato una provvisionale ex art.539 c.p.p., comma 2, ritenendo che nel caso di specie il provvedimento adottato non violasse il divieto della reformatio in peius di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3. Sul punto vi è un contrasto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, peraltro segnalato dallo stesso ricorrente. È opportuno ricordare in linea generale che il tema in discussione è stato oggetto di approfondimento sul piano dottrinario e giurisprudenziale e la Suprema Corte a Sezioni Unite (SS.UU. 25 novembre 1998, Lo Parco), risolvendo precedenti contrasti, affermò il principio che alla parte civile costituita non poteva riconoscersi il risarcimento del danno se, assolto l'imputato in primo grado, vi era stata condanna dello stesso su appello solo del Pubblico Ministero. Successivamente siffatte conclusioni sono state messe in discussione e la Suprema Corte (Cass., Sez. 5^, 1 marzo 1999, Maellare e Cass., Sez. 3^, 11 giugno 2000, Mariotti), valorizzando il rapporto di collegamento tra l'azione civile e l'azione penale anche nei gradi di impugnazione (art. 574 c.p.p., comma 4, art. 587 c.p.p., comma 3 e art. 601 c.p.p., comma 4), è pervenuta alla affermazione secondo cui la parte civile, anche quando non ha proposto impugnazione, deve essere citata, oltre che nel giudizio di appello anche in quello di cassazione;
in siffatte situazioni il giudice, secondo le citate decisioni, deve pronunciarsi sulle sue - della parte civile - richieste.
Da ultimo le Sezioni Unite (SS. UU. 10 luglio 2002, Guadalupi) hanno stabilito che, producendo la costituzione di parte civile i suoi effetti in ogni stato e grado del processo - art. 76 c.p.p., comma 2, ove l'appello sia stato proposto dal Pubblico Ministero contro una sentenza di proscioglimento, il giudice di 1^ appello può pronunciare condanna e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge (art. 597 c.p.p., comma 2, lett. a) e b)) e deve decidere sulla domanda per le restituzioni o il risarcimento del danno anche se la parte civile non ha proposto impugnazione. Con più specifico riferimento al problema da risolvere va poi detto che secondo un orientamento giurisprudenziale non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza di secondo grado che, in assenza di appello della parte civile in ordine alla mancata liquidazione da parte del primo giudice di una somma a titolo di provvisionale, riconosca il diritto della predetta parte, negato nella prima fase;
ciò sarebbe possibile perché il divieto di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3 non si estende alle statuizioni civili concernendo soltanto quelle penali (Cass., Sez. 5^, 8 maggio 1998 n. 7967, in CP 99, 2863 e Cass. 22 settembre 1998, Pellegrino, ivi, 00, 642). Secondo altro orientamento, invece, la condanna alla provvisionale in appello su impugnazione del solo imputato sarebbe possibile soltanto nel caso in cui la relativa questione non sia stata prospettata in primo grado (Cass. 4 novembre 1999, n. 14583). Secondo altro orientamento ancora, infine, in sede di appello ed in caso di impugnazione del solo imputato non è possibile la condanna dello stesso imputato al pagamento di una provvisionale in favore della costituita parte civile, quando la relativa domanda sia stata respinta dal giudice di primo grado, perché il principio devolutivo impedisce la reformatio in peius in assenza di uno specifico gravame sul punto (Cass., Sez. 4^, 7 maggio 2003 - 16 settembre 2003 n. 35584, in CED 2259987). Tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali richiamati, ritiene il Collegio che, per le ragioni di seguito esposte, nel caso di specie la condanna dell'imputato al pagamento di una somma a titolo di provvisionale da parte della Corte di Appello di Genova sia errato. Bisogna, infatti, in primo luogo considerare che, contrariamente a quanto ritenuto da parte della giurisprudenza, il principio di divieto di reformatio in peius è principio di carattere generale che concerne non solo le statuizioni penali della sentenza, ma anche quelle civili.
Tale principio, invero, mira a rendere effettivo il diritto dell'imputato a vedere rivalutata la sua posizione in grado di appello, cosicché l'imputato è messo in condizione di proporre impugnazione senza timore di vedere aggravata la sua posizione in secondo grado in mancanza di impugnazione delle altre parti. Il principio così inteso, che, è bene ricordare, è stato ampliato dal codice di procedura penale vigente, ha una portata di carattere generale e sostanziale, nel senso che qualsiasi aggravamento della posizione dell'imputato in grado di appello, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero e della parte civile, resta precluso.
Tale divieto, peraltro, costituisce una puntuale applicazione del principio devolutivo di cui all'art. 597 c.p.p., comma 1 che stabilisce che l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti delle decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Il riferimento alla possibilità del giudice di appello di adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge riconosciuta dalla lettera a) dell'art. 597 c.p.p., comma 2 operato da alcune sentenze dinanzi richiamate per legittimare provvedimenti del giudice di appello anche in assenza di impugnazione specifica è, infatti, errato perché siffatta possibilità si riferisce esclusivamente alle ipotesi di impugnazione del Pubblico Ministero e trova un ostacolo, per quanto concerne le impugnazioni proposte dall'imputato, nell'art.597 c.p.p., comma 3 il quale appunto, nel ribadire il principio devolutivo, stabilisce il divieto di reformatio inpeius. Bisogna, inoltre, considerare che nel caso di specie il Tribunale di Genova aveva implicitamente negato la provvisionale alla parte civile, osservando che non vi erano elementi per una puntuale quantificazione del pregiudizio civile non essendo possibile, a tale fine, fare riferimento alla mera entità del passivo fallimentare. Dal momento che ai sensi dell'art. 539 c.p.p., comma 2 l'imputato ed il responsabile civile non possono essere condannati al pagamento di una provvisionale se non nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, è evidente che la dichiarata impossibilità di quantificare, almeno in parte, il pregiudizio civile non consentiva al Tribunale il riconoscimento di una provvisionale. In presenza di siffatta statuizione negativa la parte civile, che ambiva al riconoscimento di una provvisionale, avrebbe dovuto impugnare per evitare il formarsi di un giudicato interno sul punto, cosa che, invece, come già si è detto, la parte civile non ha fatto.
Infine appare opportuna una ulteriore considerazione. L'azione civile nel processo penale gode di una sua indubbia autonomia ed essa è, pertanto, soggetta ai principi civilistici in base ai quali non è consentito al giudice di pronunciarsi in assenza di una precisa domanda.
Ebbene la parte civile non ha esplicitamente richiesto in primo grado la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale e non ha impugnato con un atto di appello l'implicito diniego della stessa da parte del Tribunale;
si è ricordata la parte civile di richiedere tale statuizione soltanto nelle conclusioni all'esito del dibattimento di secondo grado, quando non era più possibile introdurre una domanda del tutto nuova.
Per tutte le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio limitatamente alla concessa provvisionale, che deve essere eliminata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessa provvisionale, che elimina.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2007