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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
- ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1251/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nata a [...][...] e residente Parte_1 C.F._1 Pt_1
a Pagliara, in via R. Margherita, n. 207, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Stefano Di Giacomo e dall'avv. Antonino Di Giacomo, giusta procura allegata al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
, (c.f.: in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore. CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 10.3.2025 , premettendo di svolgere Parte_1 attualmente attività di docente alle dipendenze del Resistente in forza di contratto a CP_1
1
tempo determinato dal 9.9.2024 al 30.6.2025 presso l' Istituto Comprensivo “Foscolo” di
Taormina, esponeva di aver svolto altresì l'attività di insegnante alle dipendenze del CP_1 resistente mediante la stipula di plurimi contratti d'insegnamento a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Precisava, in particolare, che nell'anno scolastico 2022/2023 aveva prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo “Giudice Rosario Livatino” di Roccalumera dal 21.9.2022 al 30.6.2023, con risoluzione anticipata al 23.9.2022; nell'anno scolastico 2021/2022 aveva prestato servizio presso l'Istituto Superiore “Minutoli” di con plurimi contratti a tempo determinato dal Pt_1
25.1.2022 al 3.2.2022, dal 4.2.2022 al 11.2.2022, dal 15.2.2022 al 18.2.2022, dal 19.2.2022 al
24.2.2022, dal 25.2.2022 al 4.3.2022 e dall'8.3.2022 al 17.3.2022, con risoluzione anticipata al
16.3.2022; nell'anno scolastico 2020/2021 aveva prestato servizio presso l'Istituto
Comprensivo “Luigi Capuana” di Giardini Naxos con plurimi contratti a tempo determinato dal 19.2.2021 al 9.3.2021, dal 10.3.2021 al 29.3.2021, dal 30.3.2021 al 25.4.2021, dal 26.4.2021 al 23.5.2021, 24.5.2021 al 9.6.2021, dal 10.6.2021 al 20.6.2021, dal 21.6.2021 al 23.6.2021 e dal 25.6.2021 al 25.6.2021.
Affermava, pertanto, di aver lavorato per n. 170 giorni totali di cui n. 122 giorni di supplenze temporanee da moltiplicare per la retribuzione professionale docenti giornaliera di € 5,82 fino al 31.12.2021, somma parziale di € 710,04 e per n. 48 giorni di supplenze temporanee da moltiplicare per la retribuzione professionale docenti giornaliera di € 6,15, somma parziale di
€. 295,20, così per la somma complessiva di € 1.005,24.
Lamentava di non aver percepito negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001.
Spiegava che il aveva riconosciuto tale indennità soltanto al personale Controparte_1 individuato dall'art. 25 CCNI del 31.8.1999, ovvero ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai docenti di religione cattolica e ai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ma non anche ai docenti che svolgevano supplenze brevi e saltuarie, come nel caso di ella ricorrente.
Richiamava quanto disposto in tema di divieto di discriminazione dall'art. 7 del CCNL
15.03.2001 e dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del
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18.3.1999, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, di diretta applicazione nel nostro ordinamento.
Contestava la discriminazione subita rispetto agli altri docenti beneficiari della prestazione, poiché ella rendeva prestazioni lavorative equivalenti a quelle degli altri docenti.
Eccepiva la discriminazione subita sia rispetto ai colleghi a tempo indeterminato che rispetto anche ai colleghi a tempo determinato con contratti annuali al 31 agosto o al 30 giugno.
Richiamava giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia. Affermava che non esisteva alcuna ragione obiettiva che potesse legittimare un trattamento differenziato dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato.
Evidenziava che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20015 del 27.7.2018, aveva riconosciuto che l'art. 7 CCNL attribuiva la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999” doveva intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Richiamava le modalità di calcolo indicate all'art. 25 CCNI del 31.8.1999.
Chiedeva, pertanto, previa disapplicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 marzo 2001 nella parte in cui (art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione professionale docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali, di accertare e dichiarare il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti dal 19.2.2021 al 23.9.2022 per l'ammontare di un credito complessivo di € 1.005,24 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria della maturazione del diritto sino all'integrale sodisfo e, per l'effetto, di condannare il CP_1 resistente al pagamento delle relative differenze retributive. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari, con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/14..
2.- Il , benché ritualmente citato, non si costituiva in Controparte_1 giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
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3.- L'udienza del 10.6.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in esito alle quali la causa veniva decisa.
4.- Si premette che l'art. 7 CCNL del Comparto scuola del 15.3.2001, rubricato
“Retribuzione professionale docenti”, ai sensi del quale “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art.
25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Il menzionato art. 25 CCNI del 31.8.1999, con riferimento al compenso individuale accessorio, così dispone: “
1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego
a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
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c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
[…]
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere
a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L..
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto…”.
In ordine al riconoscimento della retribuzione professionale docenti in favore dei docenti titolari di supplenze brevi e/o saltuarie ed ai limiti dell'estensione del richiamo effettuato dall'art. 7
CCNL all'art. 25 CCNI si è pronunciata, con arresto ormai consolidato e a cui si ritiene di aderire, la Suprema Corte di Cassazione, che ha affermato il principio di diritto secondo cui
“l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento
5
accessorio" (Cass. civ., sez. lav., 27.7.2018, n.20015; cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav.,
5.3.2020, n.6293 e Cass. civ., sez. lav., 7.5.2024, n.12309).
La Suprema Corte ha evidenziato, in particolare, come, dalle disposizioni menzionate, “emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
Per_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione
6
di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro
e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso
Cass.
8.2.2016 n. 2468)…”.
Ciò premesso ha concluso che “si deve, pertanto, ritenere… che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1 con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese” ”.
7
Non si ravvisano, pertanto, ragioni obiettive che giustifichino una disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, e, tra questi ultimi, tra docenti con incarico per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche e docenti incaricati di supplenze brevi o saltuarie, rendendo questi prestazioni equivalenti a quelle dei colleghi sostituiti e contribuendo, in maniera altrettanto equivalente, al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 7 CCNL.
5.- La ricorrente ha dunque diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per le prestazioni rese nel corso degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, come risultanti dai contratti in atti.
Le spettanze dovute, da quantificarsi secondo i criteri stabiliti dal menzionato art. 25 CCNI, stante la semplicità del calcolo matematico, rendono non necessaria la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, che aggraverebbe costi e tempi del giudizio.
La ricorrente ha diritto, per il servizio svolto negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023d a un compenso di € 174,50 per ogni mese intero di servizio prestato, con una quota proporzionale pari a 1/30 del suddetto importo (€ 5,82) da calcolare per ciascun giorno di servizio prestato nei periodi di servizio di durata inferiore al mese fino al 31.12.2021. Per il servizio successivo all'1.1.2022, il compenso è di € 184,50 mensili per ogni mese intero di servizio prestato con una quota proporzionale pari a 1/30 del superiore importo (€ 6,15) per ciascun giorno di servizio in periodi inferiori al mese. La retribuzione professionale docenti va, inoltre, calcolata in proporzione alle ore di servizio rispetto all'orario di cattedra completo (18 ore settimanali per i docenti delle scuole secondarie, 24 ore docente di scuola primaria, 25 ore docente di scuola d'infanzia).
La ricorrente ha svolto supplenze brevi sia come insegnante di scuola secondaria e sia su spezzone orario che su orario completo con supplenze brevi e saltuarie. In particolare, nell'anno scolastico 2020/2021 ha prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo “Luigi Capuana” di
Giardini Naxos con plurimi contratti a tempo determinato per n. 18 ore settimanali: dal
19.2.2021 al 9.3.2021, dal 10.3.2021 al 29.3.2021, dal 30.3.2021 al 25.4.2021, dal 26.4.2021 al
23.5.2021, 24.5.2021 al 9.6.2021, dal 10.6.2021 al 20.6.2021, dal 21.6.2021 al 23.6.2021 e dal
25.6.2021 al 25.6.2021; nell'anno scolastico 2020/2021 ha prestato servizio presso l'Istituto
Comprensivo “Luigi Capuana” di Giardini Naxos con plurimi contratti a tempo determinato per n. 6 ore settimanali: dal 19.2.2021 al 9.3.2021, dal 10.3.2021 al 29.3.2021, dal 30.3.2021 al
25.4.2021, dal 26.4.2021 al 23.5.2021, 24.5.2021 al 9.6.2021, dal 10.6.2021 al 20.6.2021, dal
8
21.6.2021 al 23.6.2021 e dal 25.6.2021 al 25.6.2021; nell'anno scolastico 2022/2023 ha prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo “Giudice Rosario Livatino” di Roccalumera dal
21.9.2022 al 30.6.2023, con risoluzione anticipata al 23.9.2022 per n. 6 ore settimanali.
Pertanto, nell'anno scolastico 2021/2022 la retribuzione professionale docenti dovuta ammonta ai seguenti importi: - Scuola secondaria di I grado – servizio orario completo - retribuzione giornaliera per l'anno € 5,82 x almeno 122 giorni di servizio per un totale complessivo di €
710,04. Nell'anno scolastico 2021/2022 la retribuzione professionale docenti dovuta ammonta ai seguenti importi: Scuola secondaria di I grado – servizio orario settimanale ore 6 - retribuzione giornaliera per l'anno € 6,15/3 = € 2,05 x 45 giorni di servizio per un totale complessivo di € 92,25. Nell'anno scolastico 2022/2023 la retribuzione professionale docenti dovuta ammonta ai seguenti importi: Scuola secondaria di I grado – servizio orario settimanale ore 6 - retribuzione giornaliera per l'anno € 6,15/3 = € 2,05 x 3 giorni di servizio per un totale complessivo di € 6,15.
La ricorrente ha dunque diritto alla retribuzione professionale docenti per complessivi 174 giorni per un importo complessivo pari a € 808,44 (anno scolastico 2020/2021 € 5,82 x almeno
122 gg + anno scolastico 2021/2022 € 2,05 x 45 gg + anno scolastico 2022/2023 € 2,05 x 3 gg).
La somma dovuta va maggiorata di accessori nei limiti dell'art. 16 legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, e dunque con esclusione del cumulo fra interessi e rivalutazione.
6.- Il limitato accoglimento della domanda, avuto riguardo alla somma riconosciuta rispetto a quella richiesta, giustifica la compensazione di un quarto delle spese di giudizio. La restante quota si liquida in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della serialità delle questioni giuridiche esaminate e della limitata attività processuale espletata, con il chiesto aumento ex art.4 comma
1bis D.M. n. 55/2014. Di esse va concessa la chiesta distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori anticipatari gli avv.ti Stefano Di Giacomo e Antonino Giacomo, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 10.3.2025 nei confronti del Controparte_2
[..
[...]
[...]
[...]
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza,
[...] difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- in parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto di alla Parte_1 corresponsione della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento in favore della ricorrente, a tale Controparte_1 titolo, dell'importo di € 808,44, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
- condanna il alla rifusione di tre Controparte_1 quarti delle spese giudiziali in favore di che liquida – già ridotte Parte_1
- in € 16,12 a titolo di rimborso (tre quarti) c.u. ed in € 330,52 per (tre quarti) compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Stefano DI GIACOMO e Antonino DI
GIACOMO, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 11 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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