Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3358 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 17826/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
letti gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, esaminata l'istruttoria espletata, decide la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo al- la raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inseri- re nel fascicolo di ufficio.
N.R.G. 17826/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in per- sona del giudice on. Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 17826 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di cose mobili TRA (C.F. con sede in Milano alla Via Parte_1 P.IVA_1
Montenapoleone n.8, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Parte_2
nato a [...] il [...], (C.F. ), elett.te dom.ta in
[...] C.F._1
Napoli, in via G. Carducci n. 19, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Ventre (c.f.
, dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di procura allegata C.F._2 in atti;
PEC: Email_1
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E (C.F. e P.IVA con sede legale in Napoli al Controparte_1 P.IVA_2
Viale Colli Aminei n.50, in persona dell'amministratore unico p.t. sig. CP_2
elett.te dom.ta in Napoli alla Via Diocleziano n.146, presso lo studio
[...] dell'avv. Massimo Cinefra e dell'avv. Eligio Ciardiello, dai quali è congiunta- mente e disgiuntamente rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di opposizione;
PEC: Email_2 [...]
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OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 03.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
##### L'opposizione proposta s.r.l.s. è infondata e pertanto il decreto Parte_3 ingiuntivo opposto n. 4019/2022 emesso in data 31.05.2022 va confermato. È necessario premettere che, nell'ambito del giudizio di opposizione monitorio, occorre procedere a valutare la fondatezza della pretesa creditoria. L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo gra- do, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in con- traddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria dell'opposto creditore, che ha ri- chiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in ma- teria di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente debitore quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
come secondo corollario discende che il giudice dell'opposizione non valuta più solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Nel caso di specie, per quanto attiene alla prova dell'esistenza del contratto posto a fondamento del credito azionato, giova rilevare che non è il rapporto intercor- rente tra le parti ad essere in discussione bensì la debenza della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, sicchè non sarà più onere di parte creditrice dover dimostrare tale debenza, ma sarà il debitore a dover fornire la prova
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dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione anche parziale di detto rapporto. In particolare, dall'analisi della documentazione prodotta, dalla lettura degli atti e dall'istruttoria espletata in corso di causa, risultano fatti pacifici e non contestati, quindi, provati, le circostanze secondo cui nell'ottobre 2021 la Parte_1 si rivolgeva alla società opposta per la fornitura di lastre di vetro da utilizzare per alcune lavorazioni in altrettanti cantieri. Da detto rapporto di fornitura scaturiva un credito di €9.382,22 in virtù delle fatture n.43/A del 31/1/22, n. 81/A del 17/2/22 e 101/A del 28/2/22, allegate dall'opposta agli atti a fondamento della propria pretesa (cfr. all.ti da 1 a 3 – fasc. parte opposta). Risulta altresì che, a seguito di uno scambio di conversazioni via mail aventi ad oggetto di preventivi per la fornitura della merce, veniva predisposta la relativa commissione d'ordine per un totale di 116 mq di vetri blindati, di cui 100 mq fuori misura e 16 mq entro m.
3.21 standard, per un totale pattuito di €7.225,00 oltre IVA del 22% (cfr. doc. 10-fasc. parte opposta). A detta commissione d'ordine veniva poi apportata, su richiesta della Parte_4
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, una modifica con l'aggiunta di altre due lastre per un prezzo complessivo ag- giunto di euro 230,18 oltre iva, per un totale di € 9.096,00, compreso IVA (cfr. doc. 11-fasc. parte opposta). Del pari risulta che in data 31.01.2022 la società opponente provvedeva al paga- mento della sola fattura n. 43/A in acconto di €4.002,43 a mezzo bonifico banca- rio (cfr. all.
4-fasc. parte opponente), lasciando pertanto un residuo complessivo di € 5.379,79 oggetto delle fatture n. 81/A del 17/2/22 e 101/A del 28/2/22 e ri- masto inevaso, anche a seguito delle mail di sollecito di pagamento del 02.05.2022. Dunque l'opponente non forniva la prova di aver adempiuto al rego- lare pagamento del prezzo della commissione. Di contro l'opposta forniva sufficiente prova della fondatezza del credito. Infatti depositava agli atti copia delle fatture con specifica indicazione della mer- ce venduta, unitamente agli estratti delle scritture dei libri contabili autenticati dal commercialista Dott. (cfr. doc. 2, 3 e 5-fasc. parte opposta), nonché Per_1 il sollecito di pagamento del 02.05.2022 e le pec di diffida di pagamento, munite di avvenuta consegna, inviate all'opponente in data 06.05.2022 e rimaste inevase (cfr. doc. 4b e 4c-fasc. parte opposta). Sul punto preme osservare che, nel giudizio di opposizione le fatture sono ele- menti che, se non corredati da ulteriori documenti probatori, non comprovano au- tonomamente la pretesa creditoria avanzata nella fase monitoria nel giudizio. Le semplici fatture, infatti, possono costituire prova dei crediti limitatamente al- la fase di emissione del decreto ingiuntivo, e fatta salva ogni ulteriore valutazio- ne del materiale probatorio nel successivo giudizio di opposizione, essendo gli stessi documenti unilaterali e provenienti dalla parte che vuole giovarsene. Questi ultimi non possono, pertanto, costituire prova in favore della stessa, né determi- nare un'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte, contro la quale è prodotto, contesti il diritto anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. A sostegno di ciò, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui “la prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiunti- vo è quella che dei fatti costitutivi del vantato diritto può trarsi da qualsiasi do- cumento degno di fede quanto all'autenticità, onde una simile prova può anche avere efficacia assoluta quanto all'esistenza e validità dei fatti giuridici che nel
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documento si trovano asseriti restando salvo per altro nel giudizio di opposizio- ne che è di cognizione piena lo stabilire la completezza o meno della documenta- zione fornita dal creditore” (Cass. Civ. 13.07.1977 n. 3150 e Cass. Civ. n. 9685/2000). Nella specie, però, giova sottolineare che tali ultimi documenti, prima del presen- te giudizio, non risultano essere stati mai contestati dall'opponente, con la conse- guenza che è da applicarsi il principio sancito dall'art.115 c.p.c., in forza del qua- le la mancata o generica contestazione costituisce un comportamento univoca- mente rilevante che rende la circostanza pacifica tra le parti e, dunque, neppure bisognevole di prova, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materia- le processuale (cfr. Cass., civ., sez. VI, 21/8/2012). Inoltre a sostegno della fon- datezza della propria pretesa, l'opposta depositava in giudizio altresì le conversa- zioni via mail del 26.01.2022 aventi ad oggetto i vari preventivi per la fornitura di vetri blindati che il sig. , rappresentante ed unico socio della Persona_2 società opponente, a partire dal mese di settembre del 2021, aveva richiesto alla nonché le comunicazioni di variazioni di prezzo inviatele e muni- Controparte_1 te, in calce ad ognuna, del preventivo richiesto in pronta risposta (cfr. doc. 8, 9, e 9b-fasc. parte opposta) pure non contestate prima del presente giudizio. Peraltro, quale unico motivo a sostegno della propria opposizione, l'opponente deduceva l'assenza della prova dell'avvenuta consegna della merce da parte dell'opposta. Orbene, al riguardo, preme sottolineare che, sebbene secondo pacifica giurispru- denza nel contratto di fornitura, come quello in esame, l'onere della prova della avvenuta consegna della merce spetta alla società fornitrice, nel caso di specie, l'opposta non avrebbe potuto ottemperarvi, in quanto, come risulta dagli atti, è stata la società opponente ad occuparsi della consegna della merce, per poi affi- darla ad altra ditta, la OT SS sita in Castel Volturno, Controparte_3 che si è poi nello specifico occupata del taglio dei vetri. Deriva da tanto che, la fattura elettronica per saldo dovuto veniva emessa dalla società opposta solo do- po aver ricevuto la conferma della consegna di tutta la merce, avvenuta in data 24.02.2022. A sostegno di tanto, secondo pacifico orientamento giurisprudenzia- le, “in materia di onere della prova riguardante l'avvenuta consegna della mer- ce in un contratto di fornitura, tale prova ricade sulla parte che afferma l'avvenuta consegna e può essere fornita con ogni mezzo, inclusa la prova testi- moniale, salvo i limiti imposti dalla legge. In presenza di bolle di consegna la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, la parte può scegliere di proporre istanza do verificazione di scrittura privata ovvero provare la consegna con altri mez- zi…” (cfr. Cass. n.14594 del 22 giugno 2007). Dette circostanze trovano altresì fondamento nelle dichiarazioni rese dai testimo- ni in corso di causa, i quali confermavano il contenuto le determinazioni dell'opposta ed, in particolare, testualmente dichiaravano: “È vero che in data 24/2/2022 tutta la merce indicata nelle fatture 81 del 17/2/22 e n. 101 del 28/2/22 è stata regolarmente consegnata al corriere inviato direttamente dalla semplificata;
ricordo bene la data anche perchè nel febbraio è il Pt_1 CP_4 compleanno di mia figlia, dopo ogni carico i miei ragazzi hanno l'obbligo di te- lefonarmi e dirmi se il carico è stato caricato ed in quel caso fu così. Era il po-
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meriggio di un giorno di febbraio 2022. Si trattava di vetri blindati 18/19 con qualche pezzo fuori misura. I ragazzi che caricarono la merce sul corriere erano
e . Dopo il ns. lavoro è finito. La merce Persona_3 Persona_4 fu caricata in Castelvolturno CE presso la OT SS che era la mia azienda. riconosciuto il debito residuo dovuto alla società opposta ed anzi aveva comuni- cato che avrebbe provveduto ad effettuate il bonifico di quanto dovuto entro e non oltre il 31/3/2022. Anzi posso precisare che varie volte andai io personal- mente in azienda da a sollecitargli il pagamento, ma non lo trovai. Poi- Pt_2 ché OT doveva avere soldi da delegato da OT andai a vedere CP_1 di parlare con . Non mi ha mai detto che era debitore di una somma Pt_2 precisa ma mi scrisse che entro fine marzo 2022 avrebbe fatto il bonifico. Suc- cessivamente ai miei messaggi non rispondeva più”. Alla luce di tutto quanto suesposto, l'opposizione proposta dalla Parte_1
va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 4019/2022 emesso dal Tribunale di Na-
[...] poli in data 31.05.2022 va confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi cui al D.M. di cui al D.M. 55/2014 e successivo D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiunti- vo proposta dalla in persona del legale rapp.te p.t., nei confron- Parte_1 ti della in persona dell'amministratore unico p.t., disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, così provvede:
. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della in persona Controparte_1 dell'amministratore unico p.t., e per l'effetto:
- conferma il Decreto Ingiuntivo n. 4019/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 31.05.2022 nella persona del G.U. Dott. Impresa, di- chiarandolo definitivamente esecutivo.
- Dichiara che la in persona del legale rapp.te p.t., è Parte_1
[.. tenuta al pagamento della somma di € 5.379,79 nei confronti della in persona dell'amministratore unico p.t. CP_1
. condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore della in persona dell'amministratore Controparte_1 unico p.t., spese che si liquidano in € 5.077,00, per competenze, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A., se dovute, con attribuzione ai procuratori antistatari. Così deciso in Napoli, 03.04.2025 Il giudice on. Dott.ssa Annalisa Speranza
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