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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 11981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11981 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Giovanni Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14508 R.G. 2022, avente ad oggetto: contratti bancari e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Parte_1 C.F._1
Imperatore
ATTORE
E
( rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria De Simone CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti reiteravano quelle già rese in corso di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via assolutamente preliminare deve rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto nella citazione introduttiva dal , tutte le sottoscrizioni apposte a firma Parte_1 Parte_1
in calce al modulo fideiussorio del 13-08-2010 (cfr. in atti), sono autentiche. Trattasi di fideiussione omnibus fino alla concorrenza di Euro 1.072.500,oo per tutti i debiti assunti dalla debitrice principale ei confronti della attuale convenuta . Parte_2 CP_1
La autenticità delle dette sottoscrizioni è stata univocamente accertata a seguito della perizia espletata in corso di causa ed all'esito di un ragionamento idoneamente motivato sia sotto il profilo tecnico che logico dal TU le cui conclusioni, per altro, non sono state specificamente contestate dalla difesa della parte istante . Parte_1
La domanda attorea, con riferimento alle conclusioni rese al numero 1) della citazione introduttiva del giudizio (accertamento della inesistenza di qualsiasi rapporto fideiussorio) va perciò rigettata.
Con riferimento al capo della domanda attorea - n. 2 delle conclusioni della citazione introduttiva – avente ad oggetto la dichiarazione della liberazione di esso fideiussore la domanda può essere accolta per la ragione più liquida.
In effetti – anche a voler considerare la fideiussione in atti (come dedotto dalla Banca qui convenuta) come contratto autonomo di garanzia – deve ritenersi che la parte istante, nel contestare specificamente la sussistenza di qualsiasi situazione debitoria in capo alla debitrice principale nei confronti della (sul presupposto della nullità Parte_2 CP_1
di alcune clausole contrattuali), abbia inteso, seppure implicitamente, sollevare comunque la exceptio doli.
Orbene in altro giudizio pendente davanti al medesimo Tribunale di Napoli ed introdotto dalla debitrice principale e da altro fideiussore nei confronti di è stata espletata CP_1
TU (legittimamente esibita dall'attuale parte istante in questo giudizio in quanto chiusasi dopo il decorso dei termini previsti dal vecchio testo dell'art. 183 comma 6 cpc) le cui risultanze sono univocamente tese ad escludere qualsiasi situazione debitoria della debitrice principale nei confronti della banca. In quella TU il perito ha concluso, Parte_2
in via alternativa, per la sussistenza di una situazione comunque creditoria (e non già debitoria) in favore della elativamente al C/C 68324 per Euro 203.105,67 Parte_2
oppure per Euro 155.627,90.
In presenza di tale situazione la minaccia di escussione (cfr. missive in atti) della garanzia fideiussoria da parte di appare “ictu oculi” contraria a buona fede. CP_1
In accoglimento della domanda attorea va in conseguenza dichiarata la liberazione del dalla garanzia dei debiti contratti dalla con Parte_1 Parte_2 CP_1
prestata con la fideiussione sottoscritta in data 13-08-2010.
Le ragioni della decisione e l'esito complessivo della lite (con il rigetto del primo capo della domanda attorea essendosi accertata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dal Parte_1
in calce alla fideiussione in oggetto) costituiscono gravi motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
Le spese di TU, liquidate in virtù di apposito decreto emesso in corso di causa e poste a carico di entrambe le parti in solido in via provvisoria, vanno definitivamente poste a carico delle due parti in uguale misura
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così provvede: dichiara la liberazione di dalla garanzia dei debiti contratti da Parte_1 [...]
nei confronti di prestata con la fideiussione sottoscritta in data 13- Parte_2 CP_1
08-2010; rigetta per il resto la domanda;
compensa tra le parti le spese processuali;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti in uguale misura a le spese di TU come già liquidate in virtù di apposito decreto emesso in corso di causa.
Così deciso in Napoli in data 18.12.2025
IL GIUDICE UNICO