Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
2011/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2011/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] in data [...], entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
Marco Longobardi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Castellammare di Stabia alla
Piazza Matteotti n. 2
RICORRENTI
NONCHÈ resso il Tribunale di Torre Annunziata CP_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 29.01.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il P.M., in data 04.03.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.10.2024, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Castellammare di Stabia in data 10.04.1983, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni, nel corso del quale sono nati due figli, (in data Per_1
1
Per_2
che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, hanno proposto il presente procedimento. Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi sostituita - su richiesta delle parti - dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 30.01.2025 in sostituzione dell'udienza del 29.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Tanto premesso, risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni stabilite in ricorso e riportate in dispositivo possono essere omologate, non risultando in contrasto con norme imperative. Si precisa che, laddove le parti hanno previsto che la casa coniugale sia assegnata alla detta condizione debba intendersi nel senso che l'immobile resta Pt_1
nella sua disponibilità, atteso che il provvedimento di assegnazione trova fondamento nella coabitazione con figli minori o maggiorenni non autosufficienti, nella specie non sussistente.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
5 marzo 1961, e , nato a [...] in data [...], alle Parte_2
condizioni pattuite di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in Santa Maria La Carità (NA) alla Via Cupa San Marco n. 57, è assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi ed il sig. provvederà al pagamento Parte_1 Parte_2 del 50% del canone di locazione (ad oggi pari ad € 700,00 mensili);
3) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 Parte_2 Parte_1
(cinque) di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento la somma di € 250,00 (euro quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
2 4) i coniugi e , essendo ogni altro rapporto bonariamente transatto, Parte_1 Parte_2
con la sottoscrizione del ricorso, hanno riconosciuto e dato atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia motivo e/o causale;
5) per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 51 parte II, S.A dei registri di matrimonio del Comune di Castellammare di Stabia dell'anno 1983);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 11.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
3