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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2164/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE AMICIS TAMARA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3408/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241105930 SOGGIORNO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1221/2026 depositato il 04/02/2026
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 53241105930, emesso da Roma capitale e notificato in data 3.12.2024, dell'importo complessivo di €. 1.751,35 per ritardo nel versamento della tassa di soggiorno dell'anno 2021. A fondamento del ricorso ha dedotto l'erroneità dell'importo oggetto della sanzione, posto che l'art. 13 del D. Lgs. 471/97 limita al 30% l'importo delle sanzioni sulle somme effettivamente versate in ritardo, ossia detratte le somme in acconto. Nel caso di specie il pagamento è avvenuto con un ritardo di 74 giorni;
dunque, la sanzione dovrebbe essere ridotta alla metà, essendo il pagamento intervenuto entro i 90 giorni. Ritiene inoltre la ricorrente che sia errato il richiamo, ai fini del calcolo, al Regolamento sul contributo di soggiorno di cui alla delibera dell'assemblea capitolina n. 34 del 12 marzo 2024, in quanto si tratta di atto normativo successivo al periodo oggetto di accertamento, atteso che il versamento era dovuto entro il 16 gennaio 2022. Ha poi contestato l'applicazione degli interessi, calcolati “dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento sul debito originario e fino alla data del 2.9.2024”, ritenendo da un lato che non si comprenda il termine di decorrenza e dall'altro che, se gli interessi si devono calcolare dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, occorre precisare che alla data di proposizione del ricorso tale termine non era ancora scaduto. Per i motivi esposti ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma capitale ribadendo che dal confronto tra i dati dichiarati dal contribuente, gli importi effettivamente versati e la tempistica del versamento, è emerso un ritardato versamento delle somme dovute per l'annualità oggetto di accertamento (2021), con violazione dei termini previsti dal Regolamento comunale per il riversamento del contributo di soggiorno. Ha escluso che sia stato effettuato alcun errore di calcolo in quanto è stata correttamente applicata l'aliquota del 15%, prevista per i casi in cui il ritardo nel versamento è entro i 90 giorni. Ha escluso, poi, che la sanzione sia stata applicata soltanto sulla base del Regolamento comunale, essendo essa prevista sulla base della normativa istitutiva del tributo, pienamente vigente al momento in cui è stato emesso il provvedimento amministrativo. Infine, ha ritenuto correttamente applicati gli interessi, dalla data di scadenza del pagamento fino alla data di effettivo pagamento. Sulla base dei motivi esposti ha concluso per il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato. Osserva il giudicante che tutte le deduzioni di parte ricorrente sono formulate in modo assolutamente generico, posto che neppure indica quale sarebbe il calcolo “corretto”, limitandosi ad affermare che la percentuale di sanzione applicabile è al massimo il 30%, mentre nel caso di specie, come osservato da parte resistente e non contestato, la sanzione applicata è stata del 15%. Irrilevante è il fatto che il regolamento di Roma capitale sul contributo di soggiorno sia stato emanato nell'anno 2024, posto che la fonte primaria istitutiva del contributo è del 2010 (D.L. 78/2018, art. 14, comma 16) e la sanzione per il ritardato versamento era comunque prevista da fonte primaria, segnatamente dall'art. 180 comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai sensi del quale “Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471” (norma, quest'ultima, che nel testo applicabile ratione temporis prevedeva una sanzione pari al 25%).
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 800. Roma, 12 gennaio 2026
Il giudice Tamara De Amicis
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE AMICIS TAMARA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3408/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241105930 SOGGIORNO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1221/2026 depositato il 04/02/2026
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 53241105930, emesso da Roma capitale e notificato in data 3.12.2024, dell'importo complessivo di €. 1.751,35 per ritardo nel versamento della tassa di soggiorno dell'anno 2021. A fondamento del ricorso ha dedotto l'erroneità dell'importo oggetto della sanzione, posto che l'art. 13 del D. Lgs. 471/97 limita al 30% l'importo delle sanzioni sulle somme effettivamente versate in ritardo, ossia detratte le somme in acconto. Nel caso di specie il pagamento è avvenuto con un ritardo di 74 giorni;
dunque, la sanzione dovrebbe essere ridotta alla metà, essendo il pagamento intervenuto entro i 90 giorni. Ritiene inoltre la ricorrente che sia errato il richiamo, ai fini del calcolo, al Regolamento sul contributo di soggiorno di cui alla delibera dell'assemblea capitolina n. 34 del 12 marzo 2024, in quanto si tratta di atto normativo successivo al periodo oggetto di accertamento, atteso che il versamento era dovuto entro il 16 gennaio 2022. Ha poi contestato l'applicazione degli interessi, calcolati “dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento sul debito originario e fino alla data del 2.9.2024”, ritenendo da un lato che non si comprenda il termine di decorrenza e dall'altro che, se gli interessi si devono calcolare dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, occorre precisare che alla data di proposizione del ricorso tale termine non era ancora scaduto. Per i motivi esposti ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma capitale ribadendo che dal confronto tra i dati dichiarati dal contribuente, gli importi effettivamente versati e la tempistica del versamento, è emerso un ritardato versamento delle somme dovute per l'annualità oggetto di accertamento (2021), con violazione dei termini previsti dal Regolamento comunale per il riversamento del contributo di soggiorno. Ha escluso che sia stato effettuato alcun errore di calcolo in quanto è stata correttamente applicata l'aliquota del 15%, prevista per i casi in cui il ritardo nel versamento è entro i 90 giorni. Ha escluso, poi, che la sanzione sia stata applicata soltanto sulla base del Regolamento comunale, essendo essa prevista sulla base della normativa istitutiva del tributo, pienamente vigente al momento in cui è stato emesso il provvedimento amministrativo. Infine, ha ritenuto correttamente applicati gli interessi, dalla data di scadenza del pagamento fino alla data di effettivo pagamento. Sulla base dei motivi esposti ha concluso per il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato. Osserva il giudicante che tutte le deduzioni di parte ricorrente sono formulate in modo assolutamente generico, posto che neppure indica quale sarebbe il calcolo “corretto”, limitandosi ad affermare che la percentuale di sanzione applicabile è al massimo il 30%, mentre nel caso di specie, come osservato da parte resistente e non contestato, la sanzione applicata è stata del 15%. Irrilevante è il fatto che il regolamento di Roma capitale sul contributo di soggiorno sia stato emanato nell'anno 2024, posto che la fonte primaria istitutiva del contributo è del 2010 (D.L. 78/2018, art. 14, comma 16) e la sanzione per il ritardato versamento era comunque prevista da fonte primaria, segnatamente dall'art. 180 comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai sensi del quale “Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471” (norma, quest'ultima, che nel testo applicabile ratione temporis prevedeva una sanzione pari al 25%).
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 800. Roma, 12 gennaio 2026
Il giudice Tamara De Amicis