Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 2164
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erroneità dell'importo della sanzione

    Il giudice osserva che tutte le deduzioni della ricorrente sono generiche e che la sanzione applicata è del 15%, inferiore al massimo del 30% previsto. Inoltre, la normativa primaria istitutiva del tributo e la sanzione per il ritardato versamento erano già previste da fonti primarie vigenti al momento dell'accertamento.

  • Rigettato
    Errata applicazione del Regolamento sul contributo di soggiorno

    Il giudice ritiene irrilevante la data di emanazione del regolamento comunale, poiché la fonte primaria istitutiva del contributo e la sanzione per il ritardato versamento erano già previste da normativa primaria pienamente vigente al momento dell'accertamento.

  • Rigettato
    Errata applicazione degli interessi

    Il giudice non entra nel merito specifico del calcolo degli interessi, ma rigetta il ricorso nel suo complesso in quanto infondato nelle altre doglianze.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 2164
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2164
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo