Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/04/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1732/2024 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott. Pietro Scuteri (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1732/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione e vertente tra:
(codice fiscale , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ) e residente in [...]; rappresentata e difesa, come da procura speciale rilasciato in calce al ricorso in appello, dagli avv.ti
Francesco Zoccali e Maria Zaffina del Foro di Lamezia Terme ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del primo, in Filadelfia (VV), alla via Pitagora, con recapiti di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
Appellante
e
1
Calabria, come da procura generale alle liti del 21.1.2022 (rep. 163.078 – racc. 36.819) per atto del dott. , notaio in Catanzaro, con domicilio eletto in Persona_1
Catanzaro, viale Europa, località Germaneto (Palazzo della Cittadella Regionale) presso l'Avvocatura Regionale della Calabria;
Appellata
Legione Carabinieri Forestali, stazione di OL, con sede alla via Provinciale Cellia in
OL (VV);
Appellata non costituita
Conclusioni:
Per la parte appellante: “In riforma integrale della impugnata sentenza e previa sospensione dell'efficacia esecutiva del verbale e della successiva ordinanza ingiunzione
n. 30/2021, annullarla e revocarla, unitamente all'atto presupposto rappresentato dal verbale elevato dai Carabinieri Forestali di OL (VV) alla data del 4-6/3/2021 e alla correlata sanzione economica per l'importo di euro 18.000,00. Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti
Procuratori antistatari”.
Per la “previo rigetto della chiesta sospensione dell'esecutività Controparte_1 dell'Ordinanza-Ingiunzione per quanto sopra evidenziato a riguardo, venga integralmente rigettato il resistito Appello perché del tutto infondato in fatto e diritto alla luce di quanto adeguatamente argomentato e motivato nell'impugnata Sentenza, nonché di quanto sopra evidenziato. Con ogni conseguente statuizione in ordine a spese e competenze di giudizio.”.
Svolgimento del processo
Con ricorso presentato al Tribunale di Lamezia Terme il 25.8.2021, ha Parte_1
proposto opposizione averso il verbale dei Carabinieri di OL (VV) di contestazione del
4.3.2021, notificato il 6.3.2021 e l'ordinanza ingiunzione n. 30 del 29.7.2021 del
2 dirigente del Settore n. 3 del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e risorse agroalimentari” della , notificatale il 6.8.2021, con la quale le era stato ingiunto, nella Controparte_1
sua qualità di obbligata in solido con il trasgressore, il pagamento della Controparte_2 somma di € 18.000,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 3, comma
1°, della legge regionale n. 42/2012, per avere effettuato, senza autorizzazione,
l'estirpazione di n. 18 piante di UL in violazione degli artt. 3, 4 e 8 della legge regionale n. 48/2012.
In particolare, la ha lamentato: 1) L'inesistenza della contestata violazione;
Pt_1
nonché il vizio di motivazione del verbale e dell'ordinanza ingiunzione;
2) la mancata indicazione nel verbale di contestazione delle dichiarazioni del presunto trasgressore e dell'obbligato in solido;
3) l'incompetenza del dirigente del Settore n. 3 del Dipartimento
n. 8 “Agricoltura e risorse agroalimentari” della ad emettere Controparte_1
l'ordinanza d'ingiunzione; 4) la nullità del verbale per violazione del diritto di difesa, giacché gli agenti verbalizzanti non avevano indicato, nel verbale, l'autorità competente, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, a ricevere dal trasgressore scritti difensivi e documenti o la richiesta di essere sentito;
5) la violazione della facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689/1981, non avendone ricevuto avviso la ricorrente, contrariamente a quanto riportato nell'ordinanza opposta;
6) il vizio dell'ordinanza d'ingiunzione anche in punto di quantificazione e calcolo della sanzione applicata;
7) la carenza nell'ordinanza ingiunzione dei dati necessari per consentire il pagamento della sanzione da parte dell'odierna ricorrente;
8) la nullità, oltre che del verbale, anche dell'ordinanza per mancata specificazione dell'autorità giudiziaria competente, alla quale poter presentare ricorso;
9) la violazione del termine massimo di conclusione del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990.
Instaurato il contraddittorio, le amministrazioni opposte sono rimaste contumaci ed il giudizio è stato istruito per il tramite la documentazione prodotta dalla ricorrente,
l'interrogatorio libero di quest'ultima e l'escussione di due testimoni.
Quindi, all'esito dell'udienza di discussione del 12.11.2024, il Tribunale di Lamezia
Terme ha emanato la sentenza n. 969/2024, pubblicata in pari data, con cui ha rigettato l'opposizione ed ha compensato le spese di giudizio.
In particolare, il Tribunale, in sintesi - dopo avere precisato che il verbale di accertamento dell'infrazione faceva piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale, avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da
3 lui compiuti e dopo avere riportato il contenuto del verbale dei Carabinieri del 4.3.2021,
allorché nella località Bonì – Piano di Santa Croce del Comune di Francavilla Angitola, avevano constatato, all'interno di un terreno di proprietà della ricorrente, l'avvenuta estirpazione ed il taglio di n. 18 piante di UL - ha affermato che: a) la violazione contestata si desumeva dal verbale citato, assistito da fede privilegiata e non impugnato con querela di falso;
b) erano ininfluenti le deposizioni testimoniali di e di Testimone_1 [...]
(rispettivamente, padre e cognato della ricorrente), circa l'effettivo numero di alberi Tes_2 estirpati;
c) l'ordinanza ingiunzione era debitamente motivata, con il richiamo al verbale di contestazione, all'infrazione contestata, nonché all'autorità ed alla data di accertamento e della sua notificazione;
d) l'assenza della sui luoghi, al momento del controllo, Pt_1 rendeva irrilevante il mancato inserimento delle dichiarazioni del trasgressore nel verbale;
e) nella sezione “Modalità di pagamento”, era stata indicata la facoltà di proporre opposizione al Presidente della Giunta Regionale;
f) era infondata l'eccezione di incompetenza CP_1
del Dirigente del Settore n. 3 della , perché, ai sensi dell'art. 107 del decreto Controparte_1
legislativo n. 267/2000, doveva riconoscersi in capo ai dirigenti la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative;
g) il verbale di accertamento n. 8/2021, contrariamente all'assunto della ricorrente, conteneva le indicazioni relative al calcolo della sanzione, demandando alla la sua determinazione, mentre nell'ordinanza d'ingiunzione opposta veniva Controparte_1
chiarito che la sanzione pecuniaria di euro 18.000,00 doveva essere pagata attraverso il collegamento ad apposito sito telematico della;
h) l'ordinanza a firma del Controparte_1
dirigente competente del Settore n. 3 era valida ed era stata emessa nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 14 della legge n. 689/1981.
Con ricorso presentato il 1°.12.2024, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, censurandola, in sintesi, per: a) avere il giudice reso una motivazione meramente apparente in ordine alla violazione contestata, ommettendo di valutare che, in sostanza, gli accertatori avevano posto a fondamento della contestazione delle personali valutazioni, per confutare le quali non era necessario proporre alcuna querela di falso, b) non avere rilevato il vizio dell'accertamento rappresentato dalla omessa convocazione, per rendere i chiarimenti, del presunto trasgressore;
c) non avere rilevato il vizio della ordinanza ingiunzione connesso alla incompetenza del dirigente del Dipartimento per l'Agricoltura e le risorse alimentari;
d) non avere rilevato l'ulteriore vizio dell'ordinanza opposta, costituito dalla carenza motivazionale circa il fondamento della contestazione;
e) non avere rilevato il vizio costituito dalla omessa o erronea indicazione della possibilità di accedere al pagamento
4 della sanzione in misura ridotta e delle modalità di pagamento;
f) l'avvenuta applicazione della sanzione in misura superiore al minimo di legge e per la violazione del termine massimo di durata del procedimento amministrativo;
g) l'errata valutazione di merito contenuta nella sentenza ed il vizio di motivazione della decisione;
h) l'avere il Tribunale omesso di rilevare la mancanza dell'indicazione nel verbale di accertamento dell'autorità giudiziaria alla quale ricorrere (non essendo sufficiente quella dell'autorità amministrativa competente a decidere il ricorso amministrativo) ed il conseguente pregiudizio alla facoltà di impugnazione del verbale di accertamento davanti all'autorità giudiziaria;
i) il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione in relazione ai vizi del verbale di accertamento ed agli elementi che contraddicevano il fondamento dell'accertamento medesimo. Ha concluso come sopra riportato.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la tramite Controparte_1
apposita comparsa presentata il 1°.4.2025, con cui ha rilevato la mancata notificazione nei suoi confronti del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, comunque,
l'infondatezza nel merito dell'impugnazione, risultando provata, anche per stessa ammissione della negli scritti difensivi presentati nella fase amministrativa che Pt_1 aveva preceduto l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, l'avvenuta estirpazione delle diciotto piante di UL, senza la prescritta autorizzazione. Ha concluso, quindi, come sopra trascritto.
Non si è costituita nel giudizio di appello, invece, la Legione dei Carabinieri Forestali della stazione di OL.
All'esito dell'udienza del 9.4.2025, sostituita da note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della Legione dei Carabinieri forestali della stazione di OL, non costituitasi in giudizio, sebbene risulti regolare la notificazione dell'appello e del decreto di fissazione di udienza nei suoi confronti (cfr. il messaggio di posta elettronica certificata, allegato alle note di trattazione scritta del
15.12.2024).
5 Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che, tanto in ordine alla ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nella parte in cui ha ad oggetto il verbale di accertamento (su cui si fonda l'ordinanza ingiunzione opposta) redatto dalla Legione dei Carabinieri forestali di OL, quanto con riguardo alla legittimazione passiva di tale
Amministrazione, si è formato il giudicato. In effetti, la sentenza del Tribunale, nel rigettare l'opposizione a ordinanza ingiunzione nel merito, ha implicitamente ritenuto sia l'ammissibilità dell'impugnazione del verbale che la legittimazione passiva dei
Carabinieri di OL e la decisione, sul punto, è rimasta incensurata.
Contrariamente all'assunto della il contraddittorio del giudizio di Controparte_1
primo grado risulta instaurato correttamente nei suoi confronti (cfr. gli atti telematici del fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado).
Premesso questo, i motivi di impugnazione - esposti, peraltro, senza un preciso ordine logico giuridico, ma facendo riferimento, ora, a vizi della sentenza, ora, a vizi dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento) sono, in buona parte, inammissibili (giacché non valgono a censurare la specifica motivazione della sentenza impugnata sulle singole questioni sollevate, ma a riproporre tali questioni, concernenti la legittimità del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo e dell'ordinanza ingiunzione, sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado). Nella parte residua, avente ad oggetto alcuni aspetti della sentenza del Tribunale, l'impugnazione è infondata.
I motivi di impugnazione riguardanti presunti vizi della sentenza riguardano, essenzialmente, i seguenti aspetti: I) l'inesistenza, l'apparenza o, comunque, la carenza della motivazione della sentenza impugnata;
II) il mancato accoglimento del motivo di opposizione avente ad oggetto il verbale di accertamento dei Carabinieri di OL e relativo al denunciato vizio di omessa indicazione dell'autorità giudiziaria alla quale la ricorrente avrebbe potuto rivolgersi per impugnare il verbale medesimo;
III) la violazione da parte del primo giudice dei limiti dei suoi poteri e gli errori commessi nelle valutazioni di merito, con riguardo, in particolare, alla prova dell'illecito contestato alla
IV) la quantificazione della sanzione contenuta nell'ordinanza ingiunzione. Pt_1
Contrariamente al convincimento dell'appellante, la sentenza del Tribunale di Lamezia
Terme è debitamente motivata, avendo il giudice chiarito, con sufficiente precisione e ed adeguata motivazione, le ragioni della decisione, per come sopra esposto (v., nella parte dedicata allo svolgimento del processo, il contenuto della sentenza impugnata), le quali,
6 quanto al merito, consistono, essenzialmente, da un lato, nella ritenuta regolarità del procedimento amministrativo culminato nella ordinanza ingiunzione opposta, dall'altro, nel rilievo che dal contenuto del verbale di accertamento dei carabinieri, riportato fedelmente nella sentenza, si evinca il fondamento della contestazione dell'illecito amministrativo di cui si tratta e che, per converso, tali risultanze non risultino efficacemente smentite dagli esiti della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio.
Non è fondato il motivo di impugnazione, con cui la lamenta l'omessa Pt_1
indicazione nel verbale di accertamento della facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria per impugnare il verbale medesimo, poiché, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cass., sez. I, n. 15224/2006, n. 17674/2004; n. 812/2004)
e la stessa giurisprudenza costituzionale (v. ordinanza n. 160/2002 della Corte
Costituzionale), si tratta di atto prodromico rispetto all'ordinanza ingiunzione e che non è autonomamente impugnabile, cosicché nessuna nullità può dedursi dalla mancata indicazione di una presunta autorità giudiziaria alla quale il presunto trasgressore possa rivolgersi per contestare la legittimità dell'atto in questione.
Tale argomento vale, anche, ad escludere la rilevanza e, comunque, il fondamento dei motivi di impugnazione volti a far valere presunti vizi specifici del verbale di accertamento, quale il difetto di indicazioni circa le modalità per pagare la sanzione o la possibilità di pagarla in misura ridotta, salvo doversi aggiungere, quanto a tale ultimo aspetto che: 1) la facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta è prevista dalla legge (art. 16 della legge n. 689/1981) che non prescrive nessuno specifico avviso, al riguardo, né, tanto meno, a pena di nullità; 2) nel caso in esame, la misura ridotta coincide con la sanzione applicata, cosicché nessun pregiudizio è derivato alla ricorrente dal mancato pagamento della sanzione in misura ridotta.
Quanto, poi, ai profili di stretto merito, ritiene la Corte che la sentenza del Tribunale debba essere confermata, salve le precisazioni seguenti.
Deve rammentarsi che, come rilevato nella sentenza impugnata, i Carabinieri intervenuti nel corso del sopralluogo del 4.3.2021, nel terreno di proprietà della hanno Pt_1
constatato: a) la presenza di n. 18 ceppaie di piante di UL (ossia i tronchi tagliati in prossimità del piede), nonché altrettante buche predisposte per l'impianto di altre piante di UL;
b) la presenza di due escavatori, muniti di pala e martello demolitore, ossia di un mezzo idoneo ad estirpare le piante di UL e di quantitativi di legna di UL già tagliata, collocata su un carello di grandi dimensioni e pronta per essere trasportata altrove.
7 Si riporta, per maggiore chiarezza, il contenuto del verbale, nella parte essenziale:
“All'interno di un uliveto si rinvenivano due escavatori marca Cat. Mod. 305 di colore giallo-nero all'opera (uno munito di pala e l'altro di martello demolitore) ed intenti nell'estirpazione di piante di UL, realizzazione di buche e spacco dei ciocchi/ceppaie estirpate da lì a poco. Parte della legna di provenienza delle piante di UL estirpate, già selezionata, era caricata su un carrellone agricolo” ed ancora “Pertanto si constatava che sul terreno coltivato ad uliveto, sono state tagliate ed estirpate n. 18 (diciotto) piante di olivo, come da conteggio effettuato in loco sulle ceppaie/ciocco ancora presenti, il tutto senza autorizzazione”.
Tali elementi, oggettivamente valutati, sono fortemente e univocamente indicativi del fatto che, poco prima, fosse avvenuta l'estirpazione delle 18 piante di UL dal terreno, di cui residuavano i tronchi tagliati al piede (le ceppaie).
La circostanza che fossero state trovate soltanto le ceppaie e non anche i fusti ed i rami degli alberi estirpati dipende, secondo regole di logica e di esperienza, dalla circostanza che i fusti ed i rami erano stati tagliati in precedenza, per come si desume indirettamente dalla presenza sul posto di una parte della legna ricavata dal taglio e sistemata su un apposito carrello di grandi dimensioni.
Né l'esito dell'accertamento appare smentito dalla deposizione testimoniale di Tes_1
e di , giacché, prescindendo dal coinvolgimento diretto o
[...] Testimone_2
indiretto nella vicenda (si tratta di stretti congiunti della e, addirittura, il primo, Pt_1
quale gestore del terreno della stessa, risulta il committente dell'attività illecita contestata) che li rende di non sicura attendibilità, non hanno inteso negare che si trattasse della estirpazione di piante di UL, affermando, piuttosto, che il numero delle piante estirpate era di sei e non di diciotto, senza, tuttavia, spiegare la presenza di n. 18 ceppaie (sul numero delle piante estirpate la stessa odierna appellante è andata in confusione nel corso dell'interrogatorio libero, affermando, dapprima, che erano otto e, poi, che erano sei).
D'altra parte, sarebbe illogico ritenere che colui o coloro che, evidentemente con il consenso della proprietaria, intendessero sostituire le n. 18 piante adulte di UL con altrettante piante più giovani, abbiano trovato, misteriosamente, n. 12 piante allo stato di ceppaia già tagliate ed estirpate da ignoti e si siano limitati ad estirparne sei, mentre appare molto più verosimile che si sia trattato di un'unica operazione agricola ed economica (nel corso dell'interrogatorio libero, la ha affermato che si trattava Pt_1
8 di piante adulte, ma non produttive, lasciando intuire le ragioni economiche della loro sostituzione).
Ogni ipotetico dubbio risulta, ad ogni modo, fugato dalle stesse affermazioni contenute nella memoria difensiva a firma di inviata, ai sensi dell'art. 18 della Parte_1
legge n. 689/1981, alla aventi valore di confessione stragiudiziale, Controparte_1 nelle quali viene, espressamente, riconosciuto, tra l'altro, che: a) “… l'espianto ha riguardato 18 tra ceppi e piante di UL (CV Carolea) con età compresa tra 20-30 anni completamente improduttive e in molti casi parzialmente compromesse nella vitalità a causa della gestione agronomica approssimativa (fatta nel corso degli anni dai vecchi proprietari) di alcuni patogeni del legno, come riscontrato più volte da diversi Dottori
Agronomi consultati…”; b) l'espianto era stato motivato, oltre che dalla improduttività delle piante, anche dalla “disposizione disordinata delle stesse, che non consentiva la meccanizzazione di qualunque operazione agronomica, rendendola dispendiosa e inefficiente”; c) “il legno di risulta è stato trasportato presso le abitazioni” della e dei suoi genitori, per essere utilizzato come combustibile. Pt_1
Dato che, per come è pacifico, l'estirpazione delle piante non è stata autorizzata, deve ritenersi comprovato l'illecito amministrativo contestato.
Non è fondato il motivo concernente la quantificazione della sanzione amministrativa nell'ordinanza ingiunzione opposta, pari ad euro 1.000,00 per ciascuna pianta estirpata.
In effetti, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981, la sanzione appare commisurata all'effettiva gravità dell'illecito accertato, dato che si tratta della estirpazione di piante adulte di UL (cfr., oltre al verbale di accertamento,
l'interrogatorio libero della e la memoria ex art. 18 della legge n. 689/1981), Pt_1
tramite mezzi meccanici imponenti e senza la direzione di un agronomo.
D'altra parte, la sanzione, sebbene superiore al minimo di legge (euro 500 per pianta estirpata) è ben lontana dal massimo (euro 3.000,00 per pianta), cosicché, valutate le circostanze concrete, può considerarsi equa.
Come accennato, gli altri motivi di impugnazione non sono ammissibili, poiché ripropongono, in sostanza, motivi dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione, senza censurare le ragioni specifiche di rigetto da parte del Tribunale.
Così deve dirsi della presunta violazione nel verbale di accertamento derivante dalla mancata indicazione delle dichiarazioni rese dal trasgressore, motivo che il Tribunale ha
9 giudicato infondato, rilevando che la non era presente sul posto e non aveva Pt_1
potuto quindi rilasciare alcuna dichiarazione.
Nell'atto di appello, in verità, l'appellante sembra lamentarsi del fatto che i Carabinieri avrebbero dovuto chiedere chiarimenti al presunto trasgressore e, quindi, appositamente convocarlo. Si tratta, tuttavia, di un adempimento non previsto e la cui omissione, comunque, non ha pregiudicato la difesa del presunto trasgressore, il quale, a norma dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, ha facoltà di presentare le difese scritte e di chiedere di essere sentito.
Anche l'eccezione di incompetenza del dirigente del Dipartimento per l'Agricoltura e le risorse alimentari della Regione Calabria, riproposta con l'appello, non tiene conto delle ragioni del rigetto dell'eccezione stessa da parte del Tribunale, peraltro con l'improprio richiamo allora testo unico sugli enti locali, piuttosto che all'art. 17, comma 3°, della legge n. 689/1981.
Parimenti, inammissibile è il motivo concernente il presunto difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, così come quello concernente l'asserita violazione del termine massimo di durata del procedimento, perché il Tribunale li ha espressamente rigettati con apposita motivazione, rimasta incensurata, fermo restando che i vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice dell'opposizione sulle questioni concernenti il merito della pretesa sanzionatoria (cfr., per tutte, Cass., sez. II, n. 12503/2018).
Nei rapporti processuali tra le parti costituite, le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2014, per come modificato dal d.m. n. 147/2002, con esclusione della fase di trattazione e di istruttoria (non tenutasi, poiché la controversia è stata decisa alla prima udienza) e tenendo conto del valore della controversia, della modesta complessità delle questioni trattate e della concreta attività difensiva svolta.
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
10 La Corte di Appello di Catanzaro - II^ sez. civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Parte_1
Terme n. 969/2024 del 12.11.2024, pubblicata in pari data - disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia della Legione dei Carabinieri forestali della stazione di OL;
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la al rimborso delle spese del giudizio di appello nei confronti della Pt_1
, liquidate in euro 1.984,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, Controparte_1
i.v.a. e c.p.a.;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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