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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 3223/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3223/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 04/07/2024 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. PELOSO MONICA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. CALDATO LISA e l'Avv. FAVOTTO DAVIDE
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 28.3.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: in via istruttoria come in atti e “Nel merito:
Revocare o dichiarare cessato l'obbligo del signor di versare mensilmente alla madre il Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario del figlio a far data dal mese di giugno 2024 compreso ER
e, dal medesimo mese di giugno 2024, disporre l'obbligo della madre signora di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio versando al signor la somma mensile che si ER Parte_1 propone in Euro 550,00 o quella diversa che l'illustre Tribunale riterrà congrua ed adeguata, oltre al 50 % delle spese straordinarie individuate secondo Protocollo dell'intestato Tribunale, diverse dalle spese universitarie relative alla scelta
1 adottata (ESCP Parigi) o prevedendo che la resistente vi contribuisca secondo misura che l'illustre Tribunale riterrà di giustizia.
Nel caso in cui mantenga collocamento prevalente e residenza formale presso la madre, tenuto conto delle spese di Pt_2 mantenimento direttamente sostenute dal padre mai contestate ex adverso (telefono, ricarica relativa utenza, abbigliamento, parrucchiere, lezioni di inglese…..), prevedere che egli continui a contribuire al mantenimento ordinario della figlia corrispondendo alla madre l'importo di Euro 550 mensili, oltre al 50 % delle spese Persona_2 straordinarie individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso. In ipotesi il Tribunale ritenesse di aumentare
l'importo del contributo ordinario paterno al mantenimento di si chiede che esso venga previsto per capitoli di Pt_2 spesa.
Con rifusione delle spese ed onorari di lite.”
Per parte resistente: in via istruttoria come in atti e “Nel merito: In via principale:
- Confermarsi l'affidamento condiviso per la figlia con collocazione prevalente presso la sig.ra Persona_2 CP_1 nei termini attualmente in essere;
- Disporsi un assegno di mantenimento per la figlia nella misura di € 1.000,00 o nella diversa misura, anche Pt_2 maggiore, che risulterà di giustizia;
tale importo, da assoggettarsi a rivalutazione annuale Istat, dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente già noto della sig.ra CP_1
- Per tutte le altre statuizioni, si richiama al provvedimento emesso dall'Ill.mo Tribunale in data 05.11.2024 ed, in particolare, si chiede la conferma dell'obbligo in capo al sig. di corrispondere al 100% le spese straordinarie Parte_1
Per_ di e LO, nonché dell'obbligo in capo al sig. di pagare in via esclusiva le spese universitarie Pt_2 Parte_1 del figlio e i costi relativi al suo trasferimento all'estero; in ipotesi di suo rientro temporaneo in Italia, i ER genitori contribuiranno in modo diretto e paritario al mantenimento dello stesso.
In ogni caso: Con vittoria di spese di lite.”
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato in data 4.7.2024 agiva Parte_1 nei confronti di per ottenere la modifica delle condizioni di esercizio della Controparte_1 responsabilità genitoriale sui figli e , nati rispettivamente il 7.5.2005 e il 12.1.2007 ER Pt_2 dalla relazione more uxorio tra le parti.
Allegava:
- essere state regolate le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale dall'intestato
Tribunale con provvedimento del 19.12.2014 assunto in esito al procedimento R.G. 4781/2014, su accordo delle parti;
- essere state successivamente modificate in data 14.6.2018 le condizioni economiche di cui all'accordo precedente, con decorrenza da aprile 2018;
2 - di avere negli anni provveduto a sostenere in toto alcune spese ordinarie e straordinarie per i figli, financo continuando a versare alla resistente il contributo al mantenimento di durante ER
l'anno scolastico da questo trascorso a Boston totalmente a proprie spese;
- risiedere dal 27.5.2024 il figlio presso di sé, senza alcun contributo da parte della ER madre;
- aver completato il percorso di scuola secondaria superiore ed essere stato ammesso ER ai corsi accademici ESCP di Parigi, con trasferimento a Parigi da settembre 2024 per lì frequentare l'a.s. 2024/2025;
- di essersi assunto l'impegno di sostenere integralmente i costi universitari e di mantenimento del figlio all'estero, con impegno delle parti a farsi carico direttamente del suo mantenimento durante i periodi di rientro in Italia, ferma la contribuzione di € 550,00 mensili per Pt_2
- che la resistente a fronte di tale proposta, pretendeva in via immediata il trasferimento di Per_1
presso il padre, effettivamente avvenuto in data 27.5.2024.
[...]
Chiedeva quindi, a parziale modifica dei provvedimenti in essere, la conferma dell'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre, e la revoca del proprio obbligo di Pt_2 contribuire al mantenimento ordinario del figlio , fermo il versamento dell'importo ER mensile di € 550,00 per la figlia oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Pt_2
Tribunale di Treviso, con statuizione a carico della resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando la somma mensile ritenuta congrua dal ER
Tribunale, oltre al 50 % delle spese straordinarie individuate secondo Protocollo dell'intestato
Tribunale, diverse dalle spese universitarie relative alla scelta adottata (ESCP Parigi) o prevedendo che vi contribuisse secondo misura ritenuta di giustizia dal Tribunale.
− Si costituiva il 4.10.2024 che allegava: Controparte_1
- corrispondere al vero che a far data dal 27.5.2024 trasferiva la propria residenza ER presso il padre;
- di essere attualmente disoccupata e all'attiva ricerca di occupazione;
- di aver concluso i precedenti accordi senza conoscere le reali condizioni reddituali del ricorrente;
- di essersi sacrificata, occupandosi in via prevalente dei figli, per permettere al ricorrente di dedicarsi integralmente al lavoro.
Chiedeva la conferma dell'affido condiviso di con collocamento prevalente presso di sé e con Pt_2 aumento dell'importo dovuto dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento ordinario della stessa a € 1.000,00 mensili o nella diversa misura, anche maggiore, ritenuta dal Tribunale, con rivalutazione annuale ISTAT. Spese straordinarie per entrambi i figli all'80 % a carico del padre come da Protocollo del Tribunale di Treviso. Spese di trasferimento a Parigi di interamente a ER carico del padre.
3 − All'esito dello scambio delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. le parti comparivano personalmente avanti al Giudice all'udienza del 5.11.2024 e venivano sentite.
Il Giudice ne tentava infruttuosamente la conciliazione – poiché la proposta veniva accettata dal solo ricorrente - e all'esito così provvedeva ex art. 473 bis.22 c.p.c. in via temporanea e urgente, su accordo delle parti, conformemente alla proposta alle stesse formulata:
“provvedendo in via temporanea e urgente;
a parziale modifica dei provvedimenti in essere tra le parti;
così, dispone: con decorrenza dal mese di giugno 2024 il padre sosterrà in via esclusiva le spese universitarie di e sosterrà ER
i costi per il suo mantenimento all'estero;
- con decorrenza dal giugno 2024 verrà meno l'obbligo per il ricorrente di versare alla resistente il contributo al mantenimento ordinario di (€ 550,00); ER
- con decorrenza da ottobre 2024 il ricorrente concorrerà al mantenimento ordinario della figlia versando alla Pt_2 resistente l'importo mensile di € 800,00, rivalutabili ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso.
- In ipotesi di rientro temporaneo in Italia di , i genitori contribuiranno in modo diretto e paritario al ER mantenimento dello stesso.”
− Parte resistente si riservava di valutare l'accettazione della proposta all'esito dell'integrazione da parte del ricorrente della documentazione economica prodotta che veniva contestualmente disposta dal
Giudice rinviando a successiva udienza per la verifica del raggiungimento di un accordo.
− All'udienza del 17.12.2024 i difensori di parte resistente, a seguito della produzione integrativa effettuata da controparte e, in particolare, delle movimentazioni degli estratti conto chiedevano C.T.U. patrimoniale sul ricorrente, ferma la richiesta di sanzione ex art. 96 c.p.c. per la tardiva produzione.
− A propria volta il difensore del ricorrente contestava la presenza di entrate non giustificate negli estratti conto avversari – oltre che la mancata ottemperanza all'ordine del Giudice – insistendo per i mezzi di prova articolati e opponendosi all'espletamento di C.T.U. patrimoniale in quanto superflua.
− Il Giudice all'esito si riservava per le determinazioni inerenti al proseguo del giudizio.
− Con ordinanza del 27.1.2025, sciogliendo la riserva assunta, il Giudice, rigettando le ulteriori istanze di prova e ritenuta la causa matura per la decisione, provvedeva ex art. 473 bis.28 c.p.c. assegnando alle parti i relativi termini e all'esito rimettendo la causa al Collegio.
***
Sulle domande relative all'affido, al collocamento e alle visite di Pt_2
− La figlia minore delle parti, risulta nelle more essere divenuta maggiorenne, non vi è quindi luogo Pt_2
a provvedere sulle domande relative all'affido, al collocamento e alle visite per la stessa.
4 ***
Sulle richieste di modifica dei provvedimenti economici in essere relativi ai figli e ER
, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti Pt_2
− Il ricorrente ha chiesto – a modifica dei provvedimenti in essere – la revoca del proprio obbligo di versare un contributo indiretto alla resistente a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , con decorrenza dal mese di giugno 2024 compreso, tenuto conto del sopravvenuto ER collocamento prevalente del figlio presso di sé a far data dal 27.5.2024 – circostanza confermata dalla resistente - e con statuizione dell'obbligo per quest'ultima di contribuire al mantenimento del figlio versando al ricorrente la somma mensile di € 550,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie individuate secondo Protocollo dell'intestato Tribunale, diverse dalle spese universitarie relative alla scelta adottata
(ESCP Parigi).
Ha chiesto, inoltre, di confermare in € 550,00 mensili - tenuto conto delle spese di mantenimento direttamente sostenute - il proprio contributo al mantenimento indiretto della figlia, oltre al 50 % delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso.
− Da parte sua la resistente ha chiesto l'aumento a € 1.000,00 mensili del contributo al mantenimento indiretto di posto a carico del padre oltre all'obbligo di versamento del 100% delle spese Pt_2 straordinarie di e , e delle spese universitarie del figlio , comprensive Pt_2 ER ER dei costi relativi al suo trasferimento all'estero, con mantenimento diretto da parte dei genitori in caso di rientro temporaneo di in Italia. ER
− Ciò posto, va rilevato quanto segue.
− I provvedimenti in essere al momento del deposito del ricorso – di cui parte ricorrente ha chiesto la modifica ex art. 473 bis.29 c.p.c. – erano stati da ultimo assunti con decreto del 14.6.2018 emesso a definizione del procedimento R.G. 2200/2018 dall'intestato Tribunale.
− In base a tale provvedimento (doc. 5 ricorrente) – emesso a modifica delle condizioni precedenti, risalenti al 19.12.2014 (doc. 2 ricorrente) – veniva previsto, recependo l'accordo raggiunto dalle parti:
“il sig. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese alla signora un Parte_1 Controparte_1 assegno mensile di € 1.100,00 per entrambi i figli minori e a titolo di concorso al mantenimento ER Pt_2 degli stessi, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale, ferme le restanti condizioni concordate, il tutto a far data da aprile 2018”.
− Le “restanti condizioni concordate” erano quelle di cui al provvedimento del 19.12.2014 (doc. 2 ricorrente) che prevedevano quanto ad affido e collocamento:
“1) disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori ER Persona_2 con residenza degli stessi presso l'abitazione della madre in Treviso, Viale Vittorio Veneto n. 35;
5 2) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli tutti i martedì dalle ore 16,00 fino al mercoledì mattina quando lo stesso, durante il periodo scolastico, provvederà a riaccompagnarli a scuola, negli altri periodi, provvederà a riaccompagnarli presso la loro residenza;
3) e trascorreranno week end alternati con il signor dalle ore 16,00 del venerdì fino al ER Pt_2 Parte_1 lunedì mattina, quando lo stesso, durante il periodo scolastico, provvederà a riaccompagnarli a scuola, negli altri periodi provvederà a riaccompagnarli presso la loro residenza;
4) nelle occasioni dei ponti nel corso dell'anno, se cadenti a ridosso del weekend, e lo trascorreranno ER Pt_2 con il genitore con il quale hanno trascorso il weekend e se, infrasettimanale, si seguirà il calendario ordinario;
5) il carnevale verrà trascorso da e con il genitore a cui spetta il weekend corrispondente;
ER Pt_2
6) e , secondo la regola dell'alternanza, trascorreranno con un genitore dal 24 dicembre alle ore 9.00 ER Pt_2 al 30 dicembre ore 20.30, con l'altro genitore dal 31 dicembre dalle ore 9.00 al 6 gennaio alle ore 20.30;
7) e trascorreranno tutto il periodo relativo alle vacanze pasquali con un genitore, secondo le regole ER Pt_2 dell'alternanza ed in alternanza con il ponte del Primo Maggio dalle ore 9.00 fino all'ultimo giorno di vacanza alle ore
20.30;
8) e trascorreranno le vacanze estive nel mese di agosto, 2 settimane complete con ciascun genitore, ER Pt_2 dal 1 agosto dalle ore 9.00 al 16 agosto fino alle ore 20.30 con uno, e dal 17 agosto dalle ore 9.00 al 31 agosto fino alle ore 20.30, con l'altro;
9) e trascorreranno nel mese di luglio una settimana dal lunedì mattina alle 9.00 fino alla domenica ER Pt_2 alle ore 20.30 con il signor ed una settimana, dal lunedì mattina alle ore 9.00 fino alla Parte_3 domenica alle ore 20.30 con la signora nel luogo ove ella riterrà più opportuno, le restanti due settimane del mese CP_1 di luglio seguiranno l'orario ordinario;
10) entrambi i genitori s'impegnano a concordare il calendario delle vacanze estive dei figli entro il 30 aprile di ogni anno”.
Va inoltre precisato che a fronte di tale regolamentazione del collocamento e dei tempi di visita – poi confermata nel 2018 -, nel 2014 le parti avevano previsto il versamento da parte del padre a favore della madre per il mantenimento dei figli, dell'importo mensile di € 1.500,00 (€ 750,00 a figlio) oltre al
50 % delle spese straordinarie.
− Ciò preliminarmente chiarito, va considerato che la modifica delle condizioni economiche statuite di comune accordo nel 2014, veniva chiesta nel 2018 dall'odierno ricorrente – fermi il collocamento e i tempi di visita – sulla base dell'allegato peggioramento delle proprie condizioni economiche.
− In particolare, il ricorrente nel 2018 deduceva che l'intestato Tribunale in data 16.2.2018 aveva omologato il concordato preventivo relativo alla (società di cui entrambe le parti Parte_4 erano dipendenti), con licenziamento di (con percezione di NASPI per circa € 1.300,00 mensili CP_1 per 24 mesi) e demansionamento di on conseguente dimezzamento dello stipendio dello Parte_1
6 stesso passato a circa € 2.400,00 mensili, fermo il pagamento da parte dello stesso di canone di locazione di circa € 600,00 mensili.
− Quindi, nel 2014 le parti a fronte di uno stipendio di i circa € 5.000,00 mensili pattuivano Parte_1 un contributo di € 750,00 a figlio oltre al 50 % delle spese straordinarie, passato a € 550,00 a figlio nel
2018 a fronte di un reddito di i circa 2.400,00 mensili e di di circa € 1.300,00 mensili. Parte_1 CP_1
− Ciò chiarito, attualmente, in base alla documentazione economica prodotta, il ricorrente risulta titolare di reddito medio netto mensile pari a
- € 2.360,00 (doc. 16 ricorrente) quale dipendente della oltre a Parte_4
- € 2.361,00 (doc. 17 ricorrente) quale amministratore della Deco' S.r.l.
Risulta inoltre aver percepito negli ultimi due anni (doc. 23) un premio una tantum annuale di €
40.000,00 netti per anno, quale quadro della . Parte_4
Da quanto dichiarato in udienza non risulta inoltre più sostenere canone di locazione di € 600,00 mensili.
− Il ricorrente, quindi, risulta allo stato titolare di un reddito medio netto mensile pari a circa € 8.000,00
e, quindi, non solo di un reddito tornato al livello degli accordi del 2014 ma aumentato rispetto agli stessi.
− Inoltre, il ricorrente ha nel tempo visto passare i propri investimenti da € 74.413,95 al 31.12.2021 a €
55.054,71 al 31.12.2023, a cui aggiungere circa € 8.000,00 in cryptovaluta.
Lo stesso ha però documentato anche di aver nel frattempo investito in quote sociali acquistando azioni per € 124.700,00 nel 2021.
− A fronte del proprio consistente aumento di reddito, il ricorrente attualmente, sulla base dei provvedimenti assunti ex art. 473 bis.22 c.p.c. su accordo provvisorio delle parti, si è assunto in via esclusiva le spese straordinarie per il percorso di studi nel frattempo intrapreso all'estero dal figlio
, facendosi carico di rilevanti spese (docc. 28-32 ricorrente) oltre che del canone di ER locazione del figlio di € 570,00 mensili.
− La resistente da parte sua risulta sostenere canone di locazione per circa € 800,00 mensili (doc. 5, stipulato il 23.8.2019) ed essere disoccupata, per quanto asseritamente alla ricerca di lavoro.
− Dall'estratto conto titoli prodotto risulta negli anni un graduale disinvestimento essendo gli stessi passati da € 49.259,64 al 30.6.2014 a € 15.586,33 al 30.6.2024.
− Va rilevato tuttavia che la stessa – che ha appena 51 anni - risulta dotata di capacità lavorativa e reddituale, per quanto attualmente non risulti occupata, e che di ciò si dovrà tenere conto nella determinazione dei rispettivi oneri per il mantenimento dei figli.
***
7 − Stante quanto sopra, considerato preliminarmente che è pacificamente venuto meno il collocamento prevalente di presso la madre a far data dal 27.5.2024, sussistono i presupposti per ER confermare la revoca, con decorrenza da giugno 2024, del contributo al mantenimento indiretto dello stesso posto a carico del padre.
− Considerata la prevalente permanenza del figlio all'estero, oltre che la disparità economica in essere tra i genitori, viene disposto l'onere di mantenimento diretto dello stesso in capo ai genitori nei periodi di ritorno in Italia.
− Inoltre, considerato che la figlia risulta ancora prevalentemente residente presso la madre e Pt_2 considerata la rilevante disparità economica in essere tra le parti sussistono i presupposti per modificare il contributo statuito a favore di e a carico del padre attualmente pari a € 550,00 Pt_2 mensili, anche per garantire un tenore di vita comparabile ad entrambi i figli, nonostante siano prevalentemente residenti ciascuno con un genitore.
− L'attuale importo era stato determinato tenendo conto della percezione da parte della resistente di un importo mensile di € 1.300,00 – ora venuto meno – oltre che di un reddito del ricorrente pari a €
2.400,00 mensili e del pagamento da parte dello stesso di canone di locazione di € 600,00 mensili.
− La situazione attuale delle parti, significativamente mutata rispetto a quella precedente, giustifica l'aumento dell'assegno statuito a favore della figlia a € 800,00 mensili, sostanzialmente in linea Pt_2 con l'importo previsto dalle parti nel 2014 quando il reddito del ricorrente era comunque inferiore a quello attuale.
− Non è accoglibile la richiesta della resistente di riconoscimento di un contributo più elevato, sia considerando il dovere della stessa di attivarsi per poter adeguatamente contribuire a propria volta alle esigenze dei figli, sia considerando che nel frattempo il ricorrente si è fatto e si sta facendo carico degli ingenti costi per il percorso universitario del figlio.
− Le spese straordinarie per entrambi i figli – individuate e regolamentate come da Protocollo del
Tribunale di Treviso - vengono poste per l'80% a carico del padre e per il restante 20 % a carico della madre, considerando che pur in assenza di reddito la stessa è tenuta al mantenimento degli stessi e, quindi, a procurarsi i mezzi necessari per farvi fronte.
− Vengono invece confermate al 100 % in capo al padre le spese universitarie del figlio e i ER costi relativi al suo trasferimento all'estero, trattandosi di percorso di studi avviato su comune accordo dei genitori ma a cui, come dedotto dallo stesso ricorrente nel proprio atto introduttivo, la resistente si era poi opposta subordinando il consenso al fatto che le relative spese fossero sostenute dal padre e chiedendo altrimenti che il figlio proseguisse gli studi in Italia in Università pubblica (ricorso, pag. 5:
“La signora ancorché avesse sino ad allora condiviso il percorso di selezione del figlio riferiva che, per motivi CP_1 economici, non avrebbe contribuito alle spese universitarie per una opzione estera per e che aveva dato per ER
8 scontato che se ne sarebbe occupato il padre. Diversamente, il figlio avrebbe potuto optare per una Università Italiana pubblica (per cui non aveva svolto alcun esame di ammissione), frequentando da pendolare. Di fatto, la signora CP_1 non manifestava alcuna contrarietà rispetto al percorso prescelto od alla sua non aderenza alle capacità ed inclinazioni di ma opponeva l'incapacità economica di sostenere il relativo costo rifiutandosi di contribuire alla spesa ER anche nella minor misura corrispondente a quella della retta di una Università Italiana che pur aveva proposto quale alternativa”).
− Il ricorrente ha dato atto di aver quindi accettato di farsi carico integralmente di tale onere per permettere al figlio di optare per il percorso scelto, nonostante l'indisponibilità della madre di farsi carico della sua quota delle conseguenti spese (ricorso, pagg. 5 e ss.: “La disponibilità espressa dal ricorrente non soddisfaceva (ancora) la signora che pretendeva che il deducente si accollasse anche ogni onere di mantenimento CP_1 di quale studente fuori sede, esonerandola da ogni forma di contribuzione. Si trattava di una ulteriore ER richiesta comportante un aggravio decisamente rilevante che, secondo la stima, avrebbe assorbito circa il 50% del reddito
e delle entrate annuali (potenziali) del deducente. Dopo aver riflettuto, il signor accettava di aderire sul Parte_1 presupposto che, a fronte dell'assunzione dell'onere di mantenimento diretto, a far data dal trasferimento all'estero, cessasse il suo obbligo di versare alla madre un mantenimento mensile per il primogenito.”).
− Fermi per il pregresso i provvedimenti assunti ex art. 473 bis. 22 c.p.c., le modifiche agli stessi apportate con la presente decisione vengono statuite con decorrenza dal primo mese (giugno 2025) successivo alla sentenza.
***
− Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss. mod. vengono compensate per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione – in considerazione della reciproca soccombenza – e poste interamente a carico della resistente per la fase decisionale, considerata la mancata adesione alla proposta conciliativa formulata che avrebbe permesso la definizione del giudizio, peraltro a condizioni per la stessa più vantaggiose di quelle di cui alla presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3223/2024 R.G., a parziale modifica del decreto del 14.6.2018 emesso a definizione del procedimento R.G. 2200/2018 dell'intestato
Tribunale, così provvede
- dispone il non luogo a provvedere sulle domande di affido, collocamento e visite per nel Pt_2 frattempo divenuta maggiorenne;
- revoca con decorrenza dal giugno 2024 l'obbligo per il ricorrente di versare alla resistente il contributo al mantenimento ordinario di (€ 550,00); ER
- con decorrenza dal giugno 2025 (primo mese successivo alla decisione) il ricorrente concorrerà al mantenimento ordinario della figlia versando alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_2
9 l'importo mensile di € 800,00, rivalutabili ISTAT, oltre all'80% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso;
- il padre sosterrà in via esclusiva le spese universitarie del figlio e i costi relativi al suo ER trasferimento all'estero e si farà carico – con decorrenza dal giugno 2025 (primo mese successivo alla decisione) all'80 % delle rimanenti spese straordinarie individuate e regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Treviso;
- in ipotesi di rientro temporaneo in Italia di , le parti provvederanno in via diretta al ER mantenimento dello stesso;
- compensa tra le parti le spese di lite per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e le pone a carico della resistente per la fase istruttoria con condanna della stessa a versare a Parte_1 le spese di lite della fase decisionale liquidate in € 2.905,00 per compensi, oltre 15 %
[...] spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 27.5.2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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