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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2013/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo TAno
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 9.7.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 2013/2022 promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avv.ti Anna Lisa Bertolini e Enrico Lusetti
contro
:
Parte_4
Avv. Cesare Traldi
EN TA s.p.a.
Avv. Andrea Iro Tralli
Fatti di causa
Nell'anno 2018, , e rispettivamente moglie e Parte_1 Parte_2 Parte_3
figli di convenivano avanti al Tribunale di Reggio Emilia (di CP_1 Parte_4
seguito, anche senza indicazione del tipo sociale) esponendo che:
- verso le ore 23.00 del 21.7.2010 titolare della società agricola Mossini Angelo e CP_1
Turella Roberta s.s., si recava sul terreno agricolo sito in San Benedetto Po (MN) per realizzare rotoballe di foraggio con la rotoimballatrice EB WE RP matricola 170501460, collegata alla trattrice 12500 tg. MN 48487 di fabbricazione LA (oggi , costruita e immatricolata Parte_4
nel 1979;
- la mattina successiva, non vedendo rincasare il marito, la si recava al campo e lì trovava la Pt_1 rotoimballatrice e la trattrice in funzione e constatava che il marito era stato trascinato all'interno della pagina 1 di 15 prima ed era deceduto a seguito delle gravi lesioni riportate, come poi accertato dai sanitari del 118 giunti sul posto;
Parte
- il Servizio di Prevenzione Medica dell' di Mantova eseguiva i rilievi del caso, sequestrava le macchine e trasmetteva gli atti alla Procura del Tribunale di Mantova che convalidava il sequestro;
Parte
- l' di Mantova proseguiva le indagini e inviava anche formale segnalazione della trattrice LA serie 12500 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito della quale veniva aperto apposito procedimento ispettivo;
Parte
- sulla scorta della relazione del 14.9.2010 stilata dall' di Mantova, si poteva ritenere che, quella notte, per via dell'ingolfamento della rotoimballatrice, il avesse arrestato la trattrice lasciando CP_1
il motore acceso, avesse disinnestato la trasmissione alla rotoimballatrice interrompendo la presa di potenza alzando la leva posta alla destra del volante – leva mantenuta in posizione sollevata da un arpione agganciato ad un fermo, per il cui sgancio è necessario premere una levetta a molla ausiliaria posta sulla leva principale che permette di riportarla verso il basso v. fig. 13, doc. 10 – e che fosse poi sceso dalla trattrice, avesse asportato il convogliatore a pettine (dai verbalizzanti rinvenuto smontato a lato della macchina) e rimosso il foraggio che aveva determinato l'ingolfamento. A quel punto, a causa dell'abbassamento della leva di cui sopra “la trasmissione alla imballatrice è verosimilmente improvvisamente ripartita mentre il si trovava nella zona di ingresso del foraggio provocando CP_1 il trascinamento all'interno della macchina ove le parti in movimento hanno provocato le ferite mortali” (p. 3 atto di citazione);
- la leva azionata dal che costituiva uno dei due differenti dispositivi di disinnesto della CP_1 trasmissione della presa di potenza (consistendo l'altro meccanismo nell'azionamento di una maniglia di comando posta dietro il sedile di guida sul lato sinistro v. doc. 10), era dotata di un sistema di blocco non affidabile non essendo in grado di garantire in modo assoluto il fermo della leva ed era affetto da una carenza progettuale non essendo stato progettato secondo una logica ad azionamento positivo orientata a garantire la massima sicurezza del sistema, così violando il DPR 547/1955 vigente all'epoca della costruzione della trattrice e in particolare l'art. 77 secondo cui “i comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in modo da evitare avviamenti o innesti accidentali o essere provvisti di dispositivi atti a conseguire lo stesso scopo”;
- l'ing. incaricato dagli attori, ispezionava la trattrice il 30.11.2016 e, asportata la carenatura Tes_1 del cruscotto, osservava che la leva ad arpione risultava rotta in corrispondenza dell'arpione di ritenuta: la conformazione della rottura c.d. frastagliata era sintomo di una rottura addebitabile alla difettosità della leva riconducibile o all'errata progettazione del componente o alle caratteristiche di resistenza del materiale.
pagina 2 di 15 Gli attori rappresentavano altresì che il era una persona particolarmente prudente e scrupolosa CP_1
nello svolgimento del proprio lavoro e domandavano che, accertata la responsabilità ex art. 2043 c.c. di per quanto occorso, quest'ultima fosse condannata al risarcimento dei danni, Parte_4
patrimoniali e non, da loro patiti in conseguenza del decesso del congiunto, quantificando il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella misura di € 300.000 per ciascuno.
Si costituiva contestando le domande degli attori e chiedendone il rigetto;
chiedeva di Parte_4
essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, EN TA s.p.a. (di seguito senza indicazione del tipo sociale).
Eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 2043 c.c. svolta dagli attori nonché la prescrizione e la decadenza avuto riguardo all'azione di risarcimento del danno nei confronti del produttore ai sensi degli artt. 13 e 14 DPR 224/1998. Nel merito, rappresentava che il procedimento penale instauratosi per i fatti di cui è causa si era concluso con l'archiviazione ed evidenziava il comportamento gravemente imperito e imprudente del che aveva tentato di rimuovere il CP_1
blocco che ingolfava la rotoimballatrice con i piedi o con le mani e lasciando la macchina in movimento e utilizzando un organo di comando che non era quello deputato a disconnettere il moto all'albero della presa di potenza;
escludeva che la trattrice presentasse vizi di fabbricazione ed escludeva, comunque, la sussistenza del nesso di causa tra i presunti difetti e la morte del CP_1
dovendosi escludere un avviamento intempestivo della rotoimballatrice per inserimento della presa di potenza. Contestava la pretesa risarcitoria perché eccessiva e non provata eccependo che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, era necessario tener conto degli eventuali emolumenti ottenuti dagli attori, nel rispetto del principio della compensatio lucri cum damno.
Si costituiva EN TA aderendo nel merito alle difese di ma eccependo Parte_4
l'inoperatività della copertura assicurativa in forza di quanto previsto dall'art.
2.1 della sezione C della polizza.
La causa era istruita mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione di cui al procedimento ispettivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. . 24044/DIV2-B), Per_1 prove testimoniali e CTU affidata all'ing. . Testimone_2
Con la sentenza n. 1131/2022 il Tribunale di Reggio Emilia rigettava la domanda attorea.
Ribadito il rigetto delle richieste formulate da di ammissione di prove orali, di Parte_4
Parte documenti e di una video ripresa della trattrice (realizzata dal personale dell' intervenuto nell'immediatezza del fatto e allegata alle osservazioni alla bozza di CTU dal CTP di , il Parte_4
Tribunale chiariva, quanto al merito, che era titolare dal lato passivo del rapporto Parte_4
pagina 3 di 15 controverso azionato con il giudizio avendo acquistato per incorporazione nel 1994 la società LA con il relativo marchio.
Secondo il Tribunale, la dinamica dei fatti era ricostruibile sulla base del verbale di sopralluogo n. 7142
Parte dell'11.8.2010 dell' di Mantova, del fascicolo dossier n. 2353/2011 Protocollo n. 0022949 del Parte Parte 21.3.2011 dell' di Mantova, del fascicolo dossier n. 6860/2010 del 14.9.2010 dell' di
Mantova, delle testimonianze assunte in corso di causa e della C.T.U.
Il Tribunale, quanto alla dinamica, accertava che “nella notte tra il 21 e 22 luglio 2010 il signor CP_1
si è recato da solo nel campo di foraggio sito in San Benedetto Po (MN) per realizzare delle
[...]
rotoballe, con rotoimballatrice collegata alla trattrice LA 12500. Dagli accertamenti eseguiti nell'immediatezza del fatto e dalle testimonianze dei soccorritori può affermarsi, con ragionevole certezza, che durante queste operazioni vi sia stato un blocco di foraggio nell'apertura della rotopressa che convoglia lo stesso foraggio all'interno. Il sig. accortosi dell'ingolfamento, ha CP_1 fermato l'avanzamento della trattrice ed ha arrestato la rotazione della presa di potenza, agendo sulla leva – frizione, posta a destra del volante, arretrando la trattrice di un paio di metri per poter operare su terreno relativamente libero. È quindi sceso a terra e, con macchina ferma, ha dapprima smontato il convogliatore a pettine, rinvenuto al suolo vicino alla macchina, successivamente ha rimosso il foraggio che ostruiva la zona del raccoglitore, probabilmente con le mani e con i piedi. Tale conclusione è suffragata dal mancato ritrovamento di alcun attrezzo in prossimità del luogo dell'infortunio. A questo punto, rimosso l'ingolfamento, riavviatisi improvvisamente gli organi del raccoglitore, il sig. è stato tragicamente trascinato all'interno della rotoimballatrice, CP_1
decedendo a seguito delle gravissime ferite riportate. È accertato che allorquando i soccorritori sono giunti sul luogo del sinistro le macchine erano ancora accese”.
Il Tribunale riteneva di poter ragionevolmente affermare che la ripartenza accidentale fosse stata causata dal cedimento repentino del bloccaggio della leva azionata dal che aveva provocato il CP_1
suo spostamento nella posizione on, dato che i rapporti delle autorità, stilati a seguito degli accertamenti, avevano ritenuto poco probabile l'eventualità di un riavvio volontario mediante azionamento dell'apposita leva “atteso da un lato che a ciò avrebbe dovuto seguire un altrettanto volontario avvicinamento al raccoglitore in movimento e dall'altro che prima del riavviamento, il sig. avrebbe dovuto reinstallare il convogliatore a pettine, cosa che non ha fatto, poiché esso è CP_1 stato ritrovato ancora a terra, ad una certa distanza dalla macchina”.
Il Tribunale chiariva che se il avesse azionato il comando posto dietro il sedile di guida sul lato CP_1
sinistro, che consente il disinnesto vero e proprio dell'albero della presa di potenza, la trasmissione del moto alla macchina rotoimballatrice si sarebbe interrotta e l'infortunio non avrebbe avuto luogo;
il pagina 4 di 15 invece, aveva arrestato la presa di potenza agendo sulla leva posta a destra del volante la quale CP_1
sospende la trasmissione del moto ed è prevista dal costruttore della trattrice unicamente per l'“esecuzione delle manovre” ossia per sospendere temporaneamente la rotazione dell'albero cardanico in occasione delle manovre che si eseguono alla fine del campo da lavorare quando la macchina deve sterzare e fare manovre che prevedono il disallineamento dell'albero di trasmissione, tant'è che in prossimità della leva era posta la scritta “questa leva non va lasciata in posizione disinnestata (OFF) se non per il tempo strettamente necessario alla manovra. Non usando la presa di forza staccarla
Parte mediante il comando a sinistra del sedile” (dossier n. 6860/2010 del 14.9.2010 di Mantova). Parte Il giudice osservava, richiamando il fascicolo dossier n. 6860/2010 del 14.9.2010 dell' di Mantova, che, fin dai primi accertamenti effettuati sulle macchine agricole coinvolte nel sinistro (trattrice LA
e rotoimballatrice), era emerso che il sistema di blocco e ritenuta della leva della trattrice era deteriorato e non funzionava cioè non garantiva il blocco della leva stessa in posizione di off giacché la leva tendeva a cadere verso il basso nella posizione di on sia naturalmente sia a seguito di un semplice tocco ed in ciò era da ricercarsi la causa dell'infortunio, provocato dalla ripartenza accidentale del Parte raccoglitore. Ciò aveva condotto l' a inviare una segnalazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nella documentazione relativa al procedimento ispettivo acquisita al giudizio si dava atto del fatto che lo sgancio della leva era verosimilmente avvenuto a causa dell'usura dell'arpionismo del sistema di blocco e della sua sede di aggancio che, unitamente alle vibrazioni del trattore, avevano disarmato la leva la quale automaticamente si era posizionata nella posizione di innesto della frizione che aveva avviato l'albero cardanico.
Il Tribunale rappresentava che sulla scorta di tali elementi era stata disposta la CTU e, respinta l'eccezione di nullità della CTU sollevata dalla parte convenuta, osservava che, rispondendo a quanto richiesto dal quesito, il CTU aveva preliminarmente chiarito che le condizioni di conservazione dell'automezzo oggetto di causa avevano consentito lo svolgimento di perizia idonea al raggiungimento di conclusioni tecniche dotate di affidabilità, atteso che la trattrice al momento dell'ispezione si presentava nello stesso stato in cui si trovava al momento dell'infortunio e non aveva subito modifiche ad eccezione dello smontaggio del carter di chiusura della presa di potenza realizzato dal consulente tecnico di parte attrice ing. allo scopo di esaminare e fotografare la presa di potenza. Testimone_3
Tanto premesso, il giudice osservava che gli esami tecnici effettuati in sede di perizia consentivano di accertare l'instabilità della leva nella posizione in cui la frizione è disinnestata con tendenza a cadere verso il basso determinando l'innesto della frizione e l'azionamento dell'albero della presa di potenza e che il CTU aveva individuato la causa di tale disfunzione nella rottura (rectius, “frattura”) dell'arpione che non consentiva il bloccaggio della leva nella posizione sollevata verso l'alto e, dunque, di pagina 5 di 15 mantenere la frizione disinnestata e l'albero della presa di potenza posteriore non azionato, determinando l'innesto accidentale della frizione e l'azionamento dell'albero della presa di potenza posteriore e, di conseguenza, l'azionamento della rotoimballatrice collegata mediante l'albero cardanico alla trattrice.
Il Tribunale proseguiva rappresentando che durante le operazioni peritali si era proceduto a smontare la leva dalla sua sede al fine di eseguire su di essa le prove di laboratorio e l'esame macroscopico aveva consentito di evidenziare che la rottura era avvenuta in corrispondenza di una riparazione di saldatura situata su entrambi i lati planari della leva arpione e in corrispondenza dell'estremità arcuata dell'arpione stesso. Secondo quanto accertato dal CTU, tale saldatura - non eseguita da Parte_4
bensì dal o da un terzo - non era stata eseguita a regola d'arte e presentava gravi difetti (quali CP_1 la presenza di una più marcata ossidazione nella zona di materiale d'apporto della saldatura di riparazione;
tracce di zinco nella zona di saldatura, compatibile con una saldatura eseguita senza la totale asportazione dello strato di zincatura presente sull'arpione).
Riportando le conclusioni emergenti dalle indagini tecniche di laboratorio condivise dal CTU, il giudice affermava: “concludendo la rottura lamentata è avvenuta a causa di un cedimento di schianto di una zona sottoposta a riparazione tramite saldatura. La zona di rottura presentava molteplici discontinuità dovute verosimilmente al marcato sviluppo di idrogeno che si è originato durante la riparazione, favorito, tra i vari potenziali fattori, anche dalla probabile mancata asportazione della zincatura superficiale”. Pur dando atto il CTU della preesistenza di vizi nel sistema leva comando originale (indicati alle pagine 65 e 66 della CTU) che avevano condotto a una prima rottura dell'arpione in epoca antecedente all'infortunio, il CTU concludeva che la “rottura dell'arpione, occorsa in occasione dell'evento infortunistico che ha provocato la morte del sig. deve CP_1 ricondursi con certezza ai gravi vizi rilevati nella saldatura”.
Il Tribunale, richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di causalità materiale secondo cui in tema di illecito aquiliano perché rilevi il nesso di causalità tra una condotta e l'evento lesivo deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della condicio sine qua non e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso, riteneva che la causa dell'infortunio occorso al fosse da rinvenire CP_1 nell'incongruo comportamento tenuto dal medesimo che aveva posto in essere una condotta altamente pericolosa (ovvero la rimozione a mani nude del foraggio che aveva causato l'ingolfamento della rotoimballatrice) consapevole di non avere arrestato il moto delle macchine bensì di averne solamente sospeso la trasmissione mediante l'azionamento della leva deputata ad altra manovra (ovvero pagina 6 di 15 consentire alle macchine di sterzare alla fine del campo), già danneggiata e sottoposta a saldatura e non invece sostituita ovvero riparata mediante la richiesta di intervento della casa produttrice. Il comportamento del dunque, risultava significativamente imprudente laddove non solo aveva CP_1
omesso di spegnere il motore del trattore arrestando la macchina ma aveva anche omesso di disinnestare la presa di potenza mediante il mezzo corretto per eseguire tale operazione, ovvero tramite la maniglia comando innesto-presa di potenza ubicata alla sinistra dell'operatore, limitandosi a sospendere la trasmissione del moto solo mediante l'azionamento della leva di destra e procedendo al disingolfamento senza l'utilizzo delle idonee attrezzature.
Tali comportamenti integravano, secondo il Tribunale, un concorso di colpa del danneggiato nella causazione ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c. avendo utilizzato una leva deputata ad altre manovre che egli sapeva essersi danneggiata e sottoposta a saldatura e non invece sostituita o riparata dal produttore.
Alla luce delle risultanze della CTU, “è proprio tale saldatura mal eseguita sull'arpione ad averne provocato la rottura, causando l'innesto autonomo della frizione della presa di forza che ha condotto all'infortunio del sig. mentre “la perizia, nel dare atto che la saldatura è stata effettuata in CP_1 riparazione a una prima rottura dell'arpione, non evidenzia in maniera specifica il nesso di causa tra la rottura della leva avvenuta prima della saldatura e la frattura avvenuta dopo la saldatura effettuata dal sig. o da terzi, in disparte l'ovvia considerazione per la quale la leva venne riparata CP_1 poiché in precedenza si era rotta”.
Pertanto, il Tribunale riteneva che, dovendosi avere riguardo a tutte le circostanze del caso concreto ed
“atteso che è risultato acclarato che gli originari difetti presenti nel macchinario avevano portato a una prima rottura dell'arpione – la quale certamente si è verificata in un momento antecedente all'infortunio in esame e in relazione alla quale non sono note conseguenze dannose – non può affermarsi che qualora la riparazione fosse avvenuta a regola d'arte (ovvero quell'elemento fosse stato ad esempio sostituito con un pezzo di ricambio) e qualora il sig. avesse posto in essere la CP_1
manovra di disingolfamento spegnendo il motore del trattore mediante arresto della macchina o disinnesto della presa di potenza con la maniglia comando innesto-presa di potenza ubicata alla sinistra dell'operatore, piuttosto che azionando la leva di frizione, il sinistro si sarebbe ugualmente verificato”. Secondo il Tribunale tali circostanze dovevano ritenersi interruttive del nesso di causa tra l'evento morte e i fattori precedenti agli interventi di saldatura spezzando ogni legame con le cause antecedenti, relegandole al rango di mere occasioni, in ciò discostandosi dalle conclusioni del CTU che aveva attribuito alle cause “vizi nella riparazione della leva” e “procedura di lavoro non sicura attuata da un modesto grado di responsabilità. CP_1
pagina 7 di 15 Il Tribunale proseguiva affermando che “conclusivamente deve ritenersi raggiunta la prova in ordine all'assenza di rapporto di causalità giuridicamente rilevante tra la condotta di parte convenuta e il sinistro per cui è causa, da ciò derivando il rigetto della domanda degli attori, con assorbimento delle eccezioni di prescrizione e di decadenza, nonché con assorbimento della domanda di garanzia e manleva proposta da nei confronti di EN TA S.p.a.”. Parte_4
Il giudice riteneva sussistenti, nonostante il rigetto delle domande risarcitorie, gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite nel rapporto processuale tra parte attrice e parte convenuta, essendosi giunti alle conclusioni sopra indicate solo all'esito dell'espletamento di indagine tecnica giustificava l'instaurazione del giudizio civile.
Al fine di regolare le spese nel rapporto processuale fra la società convenuta e la terza chiamata, il giudice valutava la c.d. soccombenza virtuale, posto che la domanda di garanzia era risultata assorbita.
Come eccepito dalla terza chiamata, riteneva che, anche in caso di accoglimento della domanda attorea, la garanzia assicurativa non avrebbe potuto operare osservando che “all'art.
2.1 della sezione C della polizza n. 200109001 poi rinnovata con polizza n. 229441005 stipulata con Controparte_2
ora EN TA S.p.a. (doc. 8 e 9 parte convenuta) che regola la Responsabilità Civile
[...]
Prodotti è previsto che “L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento […] conseguenti a sinistri provocati da prodotti consegnati a terzi da non oltre quattro anni dall'inizio dell'assicurazione ovvero durante il periodo di efficacia di eventuali altre assicurazioni in corso precedentemente, senza soluzione di continuità, con l'infrascritta Società e prevedenti analoga estensione territoriale”.
Orbene, non risultano in atti elementi che consentano di accertare l'esistenza di coperture assicurative nel periodo antecedente al 1986 (doc. 10 e 12 parte convenuta), negate dalla terza chiamata, rilevando peraltro che le prime polizze documentabili sono del 1995 (doc. 11 parte convenuta). Sulla scorta di ciò è stata rigettata l'istanza ex art. 210 c.p.c. svolta da parte convenuta, non potendo l'ordine di esibizione essere disposto ove non sia certa l'esistenza materiale dello stesso documento (ex multis
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1806 del 09/06/1972). Pertanto, pur volendo aderire alla prospettazione di parte convenuta volta a far risalire le polizze al 1986 è evidente che essendo la trattrice per cui è causa stata prodotta, venduta e immatricolata nel 1979 (doc. 1 parte attrice e circostanza non oggetto di contestazione) la garanzia assicurativa non può ritenersi operativa in quanto la macchina è stata prodotta e consegnata a terzi oltre quattro anni prima dell'inizio della assicurazione.
Nemmeno può trovare applicazione la sezione A della polizza, la quale si occupa delle responsabilità derivante dell'esercizio della “attività aziendale”, la quale non può che riguardare attività aziendali diverse dalla “produzione” attività che ricade, come visto nella sezione C. A conferma di ciò si osserva
pagina 8 di 15 che l'elenco dei rischi connessi all'esercizio dell'attività aziendale previsto nell'art.
1.1.5 non contempla alcun evento legato all'attività di produzione”.
Pertanto, il giudice riteneva che la chiamata in causa della terza chiamata fosse ictu oculi ingiustificata, non potendo operare nella fattispecie la garanzia assicurativa, e quindi condannava parte convenuta a rifondere le spese di lite a favore di EN TA.
Infine, poneva le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Avverso la sentenza proponevano appello e i figli e Parte_1 Pt_2 Parte_3 affidandolo a due motivi di gravame, cui resisteva anche eccependone l'inammissibilità Parte_4 per violazione dell'art. 342 c.p.c. e riproponendo le questioni e le domande svolte nel primo grado di giudizio e rimaste assorbite;
per l'eventualità di accoglimento dell'appello, chiedeva la condanna di
EN TA s.p.a. a tenerla manlevata.
Si costituiva EN TA s.p.a. contestando l'appello di cui chiedeva il rigetto e riproponendo le difese svolte in primo grado in ordine alla domanda di garanzia.
Respinta la richiesta di convocare il CTU a chiarimenti avanzata dall'appellante e precisate le conclusioni, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1) Errore del Tribunale nell'individuazione delle cause dell'infortunio occorso al sig. ai sensi CP_1 dell'art. 41 c.p. Mancata motivazione della decisione di disattendere la CTU (percipiente). Gli appellanti censurano la sentenza laddove il Tribunale ha ricondotto l'incidente alla condotta osservata dal e alla saldatura rinvenuta sull'arpione “omettendo di valutare gli antefatti causali CP_1
imputabili alla convenuta, ovvero la progettazione (pericolosa) del sistema della leva frizione-PTO con logica negativa e i difetti di fabbricazione accertati sull'arpione sul settore per arresto”.
Secondo gli appellanti la rilevanza causale della carenza progettuale – ovvero della progettazione a logica negativa che determinò il riavvio della macchina dopo la frattura dell'arpione e la caduta verso il basso della leva – emerge con chiarezza sia dalla CTU che dalla documentazione proveniente dall' Pt_6
[... Mantova e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare, gli appellanti richiamano la CTU (p. 62 e pp. 78-79) laddove è scritto che la tipologia di logica (logica “negativa”) utilizzata per l'azionamento della frizione-presa di potenza può provocare, come nel caso che occupa, avviamenti imprevisti e improvvisi che possono mettere a rischio l'incolumità degli operatori e che l'adozione della logica “negativa” per la leva di comando frizione-presa di potenza si è rivelata improvvida, imprudente e imperita anche rispetto allo stato dell'arte corrente all'epoca della commercializzazione pagina 9 di 15 della trattrice poiché la logica positiva – che avrebbe impedito il riavvio della macchina – era già ampiamente conosciuta e i dispositivi di comando a logica positiva erano già largamente diffusi e utilizzati.
Ritengono gli appellanti che la progettazione del sistema a logica negativa sia l'unica condicio sine qua non dell'infortunio ai sensi dell'art. 41 c.p., perché se il sistema fosse stato progettato con logica positiva l'infortunio non sarebbe accaduto in quanto la frattura dell'arpione non avrebbe mai determinato l'innesto della presa di potenza;
ritengono che, quantomeno, vada ritenuta concausa dell'evento insieme ai vizi di fabbricazione, alla saldatura e, al limite, alla condotta di atteso CP_1 che la saldatura difettosa non è una causa sopravvenuta sufficiente a provocare l'evento, autonoma, eccezionale e atipica rispetto alla progettazione a logica negativa e ai vizi di fabbricazione del componente saldato che determinarono la precedente frattura, entrambe cause preesistenti che non possono essere degradate a mere occasioni. A quest'ultimo proposito, gli appellanti lamentano la contraddittorietà della sentenza laddove, da un lato, afferma la sussistenza di un nesso di causa tra la saldatura e la prima rottura dell'arpione e, dall'altro, afferma che il CTU non ha chiarito il nesso di causa tra le due fratture.
Lamentano, altresì, che il Tribunale si sia discostato dalle conclusioni del CTU senza fornire adeguata motivazione e insistono per la convocazione del CTU a chiarimenti affinché precisi meglio l'incidenza causale della progettazione a logica negativa sulla causazione dell'infortunio nonché l'incidenza causale dei vizi di fabbricazione rispetto alla prima rottura dell'arpione poi oggetto di saldatura.
Gli appellanti censurano la sentenza anche laddove il Tribunale ha ritenuto concausa dell'infortunio la condotta osservata dal pur basandosi su un fatto inesistente cioè che il fosse CP_1 CP_1 consapevole della saldatura presente sull'arpione e senza tener conto della prassi esistente tra i Parte conduttori di macchine agricole, ben descritta nelle relazioni dell' di Mantova e ripresa dal CTU, di agire sulla leva azionata dal anche in situazioni in cui vi è necessità di intervenire sulla CP_1
macchina operatrice. Tali considerazioni, secondo gli appellanti, escludono che il abbia tenuto CP_1
una condotta abnorme e, di conseguenza, l'esclusiva o prevalente responsabilità dello stesso, al più quantificabile nella misura del 30%;
2) Errata condanna degli attori alle spese di CTU. Gli appellanti censurano la sentenza laddove ha posto le spese di CTU a carico della sola parte attrice, nonostante la compensazione delle spese legali e sebbene la causa non potesse essere decisa se non previa CTU svolta a stabilire le cause dell'infortunio.
***
La Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., perché l'atto, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità, risultando sufficientemente indicate pagina 10 di 15 sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Passando all'esame delle censure, il primo motivo di appello non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
La parte appellante ritiene che il decesso del sia causalmente riconducibile al difetto di CP_1
progettazione del sistema della leva frizione-presa di potenza con logica negativa azionata dal CP_1
e nei difetti di fabbricazione accertati sull'arpione che ne determinarono la prima frattura, successivamente riparata mediante saldatura, e che, comunque, la condotta osservata dal quella CP_1 notte possa al più integrare una concausa dell'evento da quantificarsi, al più, nella misura del 30%.
Le argomentazioni condensate nel motivo in esame presuppongono che la si sia Parte_7 riavviata improvvisamente a causa della frattura dell'arpione a cui seguì il cadere verso il basso della leva di comando frizione-presa di potenza, come d'altronde ritenuto anche dal Tribunale che ha poi rigettato la domanda attorea ritenendo interrotto il nesso di causalità materiale in ragione della sopravvenienza di concause da sole sufficienti a determinare l'evento.
Per chiarezza, è opportuno premettere che c'è una leva di comando della frizione-presa di potenza e sulla stessa leva è presente una levetta di sgancio dell'arpionismo.
È altresì opportuno precisare che la leva di cui si discorre, azionata dal la notta dell'incidente, CP_1
è la leva di comando della frizione-presa di potenza che quando posizionata in alto determina il disinnesto della frizione e il fermo dell'albero della presa di potenza posteriore e quando posizionata in basso determina l'innesto della frizione e l'azionamento dell'albero; la leva è dotata di un sistema di blocco ad arpionismo semplice e, dunque, per innestare la frizione motore-presa di potenza è necessario sia premere la levetta di sgancio dell'arpionismo presente sulla leva e sia spingere la leva verso il basso, secondo un meccanismo conforme a quanto richiesto al tempo della fabbricazione della trattrice
(anno 1979) dall'art. 77 del DPR 547/1955 secondo il quale «i comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in modo da evitare avviamenti o innesti accidentali o essere provvisti di dispostivi atti a conseguire lo stesso scopo».
Tanto premesso, considerato che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il nesso di causa è provato quando la tesi a favore del fatto che un evento sia causa di un altro è più probabile di quella contraria e quando, nel caso di concorso di cause, il giudice di merito, dopo aver eliminato dal novero delle ipotesi valutabili quelle meno probabili e dopo aver analizzato le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, sia in grado di scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la pagina 11 di 15 consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (Cass. Civ. n. 10978/2023;
Cass. Civ. n. 25885/2022), nella fattispecie in esame, a parere della Corte, tenuto conto delle circostanze del caso, l'ipotesi ricostruttiva del riavvio improvviso della per la frattura Parte_7 dell'arpione e il conseguente cadere verso il basso della leva di comando frizione-presa di potenza non
è caratterizzata da una probabilità maggiore dell'ipotesi alternativa secondo cui il riavvio della sia avvenuto per manovra volontaria del mediante l'azionamento Parte_7 CP_1 dell'apposita leva posta in cabina di guida. Parte In primo luogo, vero è che nel dossier n. 6860/2010 dell' di Mantova del 14.9.2010 è scritto che
«durante l'esame delle macchine effettuato in data 11 agosto, si è accertato che il sistema di blocco e ritenuta, della leva prima descritta (ovvero della leva di comando frizione-presa di potenza, n.d.r.), è deteriorato e non funziona, cioè non garantisce il blocco della leva stessa in posizione di OFF (arresto della rotazione), la leva infatti tende a “cadere” verso il basso nella posizione di ON, sia naturalmente
o a seguito di un semplice tocco» ma è pur vero che gli stessi verbalizzanti precisano subito dopo che
«nel corso delle prove si è verificato un netto peggioramento dell'efficienza di questo dispositivo, nel senso che all'inizio della prova il sistema di blocco appariva relativamente efficiente mentre a seguito di alcune manovre di prova questa efficienza è drasticamente peggiorata» (p. 4). Se ne desume che alle prime manovre di prova eseguite sulla leva – quelle temporalmente più vicine all'incidente, considerato che le prime prove sulla leva della trattrice furono effettuate proprio l'11.8.2010 – il sistema di blocco della leva fosse relativamente efficiente e dunque in grado di bloccare la leva in posizione di off.
Inoltre, che la frattura dell'arpione del sistema di blocco della leva cagioni lo spostamento autonomo della leva nella posizione di on è, invero, circostanza non provata.
A sostegno di tale ipotesi, depongono il fascicolo dossier sopra richiamato in cui i verbalizzanti affermano che la leva tende a cadere verso il basso anche “naturalmente” (p. 4, cit.) e la relazione conclusiva di cui al procedimento ispettivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. Min.
n. 24044/DIV2-B) – redatta senza esaminare direttamente la trattrice di cui è causa – ove è scritto che
«in caso di usura dell'arpionismo del sistema di blocco, è possibile che le vibrazioni generate dal motore del trattore ovvero urti involontari, possano comportare uno sblocco accidentale della leva e un suo ritorno repentino nella sua posizione inferiore per effetto dell'azione di richiamo esercitata dalle molle della frizione con conseguente reinnesto non voluto del movimento della PTO» e che «in caso di rottura dell'arpionismo del sistema di blocco, la leva, anche in assenza di influssi esterni diretti sulla stessa, ritorna repentinamente nella sua posizione inferiore per effetto dell'azione di richiamo esercitata dalle molle della frizione con conseguente reinnesto non voluto del movimento della PTO» (pp. 2-3).
pagina 12 di 15 In senso contrario, però, depone quanto emerge dalla CTU svolta nel primo grado di giudizio. Ora, benché il CTU aderisca alla tesi secondo cui la leva sia autonomamente caduta verso il basso in ragione della frattura dell'arpione, in realtà è lo stesso CTU, nel ripotare l'esito delle prove effettuate durante lo svolgimento delle operazioni peritali, ad affermare che la leva «tendeva a cadere verso il basso anche con un semplice tocco» (p. 61 CTU) e che dunque la caduta verso il basso della leva non avveniva automaticamente, necessitando comunque di un tocco e dunque solo a seguito dell'esercizio su di essa di una forza. Inoltre, anche il CTU osserva che «con il susseguirsi delle prove di funzionamento, la facilità di “sganciamento” (ossia, di portarsi nella posizione inferiore) della leva di comando frizione-
PTO aumentava, diventando così sempre più instabile» (p. 61, cit).
Ancora, è lo stesso CTU che nel proprio elaborato al fine di illustrare il funzionamento della leva di comando frizione-presa di potenza rinvia alla “relazione Argotractors Spa sulla leva di comando” del
12.6.2013, allegata sub n. 8 alla relazione, che secondo il CTU «illustra compiutamente il funzionamento della leva di comando frizione-presa di potenza: tale relazione descrive compiutamente ed esaustivamente la leva di comando frizione-presa di potenza e ne consentono un approfondito e completo esame della meccanica, strutturale e del funzionamento» (p. 54 CTU). Orbene, in tale relazione è chiaramente descritto il funzionamento della leva e in particolare è scritto che l'arpionismo di ritegno della leva è sottoposto secondo il normale funzionamento del sistema ad un carico pressocché nullo, atteso che la leva è trattenuta in posizione dal cinematismo di trasmissione del moto che oltrepassa la posizione di punto morto e non già dall'arpione stesso e che l'arpione funge da doppia sicurezza contro l'inserimento involontario e che quindi anche la rottura dell'arpionismo non comporta l'inserimento autonomo della presa di potenza.
Tali ultime considerazioni sono riproposte dal CTP di nelle osservazioni alla bozza di Parte_4
CTU ove è ribadito che la logica di funzionamento della leva di comando frizione-presa di potenza è tale da non potersi muovere autonomamente anche in assenza della leva di arpione (p. 8) e che la leva frizione della presa di forza è normalmente stabile e non esercita nessuno sforzo sulla leva ad arpione Parte (p.18), affermando che sia in occasione delle prove effettuata dall' che in occasione di quelle svolte durante le operazioni peritali la leva non si abbassava se non colpendola;
a tali osservazioni il
CTU risponde ribandendo la propria tesi, richiamando genericamente i documenti versati in atti e le prove eseguite e riportando alcuni stralci della memoria tecnica preliminare del CTP di EN TA allegata sub n. 12 alla relazione, omettendo però di considerare che anche il CTP di EN TA ritiene che l'ipotesi di innesto autonomo della presa di forza non sia accertata. Il CTP osserva, infatti, Parte dopo aver rammentato l'esito delle prove effettuate dall' di Mantova l'11.8.2010, che «non è quindi affatto provato che, alla data dell'evento, la leva fosse instabile tanto da scendere
pagina 13 di 15 autonomamente e, per quanto accertato durante le oo.pp., la leva non scendeva autonomamente, ma doveva essere picchiettata affinché scendesse».
Dunque, la tesi del CTU non è supportata né da quanto emerso nel corso delle prove svolte durante le operazioni peritali né dalla relazione di parte cui il CTU rinvia, né dalla memoria Parte_4
tecnica preliminare del CTP di EN TA, che il CTU richiama.
Tanto considerato, l'ipotesi ricostruttiva della caduta autonoma della leva verso il basso non appare più probabile dell'ipotesi ricostruttiva alternativa di azionamento volontario, la quale invero è presa in considerazione anche nel dossier n. 6860/2010 del 14.9.2010 (p. 5) che pure la ritiene ipotesi meno probabile, perché al riavviamento volontario avrebbe dovuto seguire il volontario avvicinamento del al raccoglitore in movimento e prima del riavviamento il avrebbe dovuto reinstallare il CP_1 CP_1
convogliatore a pettine «cosa che non ha fatto, poiché esso è stato ritrovato ancora a terra, ad una certa distanza dalla macchina» (p. 5, cit.).
Invero, tali considerazioni non rendono affatto meno probabile l'ipotesi ricostruttiva alternativa di azionamento volontario. Infatti, come rilevato anche dal CTP di EN TA (v. all.to sub n. 12 alla
CTU), è probabile che il compiute le operazioni di disostruzione, abbia dapprima riavviato la CP_1
rotoimballatrice abbassando la leva di comando frizione-presa di potenza e poi si sia riavvicinato alla macchina operatrice per verificare la completa disostruzione della rotoimballatrice prima di rimontare il convogliatore a pettine e, a quel punto, sia stato trascinato all'interno della macchina trovandosi ad essa necessariamente vicino.
Pertanto, in una valutazione delle ipotesi alternative, non risulta che una sia più probabile dell'altra e ciò rende, in definitiva, del tutto incerte le modalità di verificazione dell'evento e, dunque, del nesso causale, della cui prova sono onerati i danneggiati, odierni appellanti;
tale considerazione è assorbente rispetto all'esame delle ulteriori argomentazioni svolte dai medesimi nel primo motivo di appello.
A nulla comunque varrebbe la chiamata a chiarimenti del CTU, perché le diverse ipotesi ricostruttive di verificazione dell'evento sono state già sondate e valutate dalle parti, dai CTP e dal CTU.
Merita invece accoglimento il secondo motivo di gravame, perché fondato.
Tenuto conto del fatto che, quand'anche sia funzionale all'esame della pretesa presentata da una sola delle parti, la CTU è atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e dunque nell'interesse comune di tutte le parti del processo, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio (Cass. Civ. n. 16074/2023) e tenuto conto che la CTU svolta nel presente giudizio ha carattere percipiente e che non vi erano testimoni al momento del fatto, si ritiene opportuno che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico, in pari misura, sia degli appellanti che di ferma la solidarietà nei confronti del consulente. Parte_4
pagina 14 di 15 In conclusione, l'appello merita parziale accoglimento e la sentenza impugnata deve essere riformata per quanto di ragione.
In una valutazione complessiva dell'esito della lite, nel rapporto processuale fra gli appellanti e
[...]
sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali del presente grado di Pt_4
giudizio.
è tenuta alla rifusione delle spese processuali nei confronti di EN TA s.p.a., Parte_4
tenuto conto che in relazione alla domanda di garanzia assicurativa ripropone le difese svolte in primo grado senza proporre appello incidentale, in ipotesi condizionato, alla sentenza laddove – con ampia motivazione con la quale non si confronta minimamente – alla luce del principio della Parte_4
soccombenza virtuale, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di garanzia e ictu oculi ingiustificata la chiamata in causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
, e avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Reggio Emilia n. 1131/2022, a parziale riforma della stessa che nel resto conferma:
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
per il 50% e di per la rimanente parte;
[...] Parte_4
- compensa integralmente le spese processuali fra gli appellanti e Pt_4 Parte_4
- condanna alla rifusione a favore di EN TA s.p.a. delle spese processuali Parte_4 del presente grado che liquida in € 13.100 per compensi oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 4.3.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente
dott. Giampiero Fiore
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo TAno
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 9.7.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 2013/2022 promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avv.ti Anna Lisa Bertolini e Enrico Lusetti
contro
:
Parte_4
Avv. Cesare Traldi
EN TA s.p.a.
Avv. Andrea Iro Tralli
Fatti di causa
Nell'anno 2018, , e rispettivamente moglie e Parte_1 Parte_2 Parte_3
figli di convenivano avanti al Tribunale di Reggio Emilia (di CP_1 Parte_4
seguito, anche senza indicazione del tipo sociale) esponendo che:
- verso le ore 23.00 del 21.7.2010 titolare della società agricola Mossini Angelo e CP_1
Turella Roberta s.s., si recava sul terreno agricolo sito in San Benedetto Po (MN) per realizzare rotoballe di foraggio con la rotoimballatrice EB WE RP matricola 170501460, collegata alla trattrice 12500 tg. MN 48487 di fabbricazione LA (oggi , costruita e immatricolata Parte_4
nel 1979;
- la mattina successiva, non vedendo rincasare il marito, la si recava al campo e lì trovava la Pt_1 rotoimballatrice e la trattrice in funzione e constatava che il marito era stato trascinato all'interno della pagina 1 di 15 prima ed era deceduto a seguito delle gravi lesioni riportate, come poi accertato dai sanitari del 118 giunti sul posto;
Parte
- il Servizio di Prevenzione Medica dell' di Mantova eseguiva i rilievi del caso, sequestrava le macchine e trasmetteva gli atti alla Procura del Tribunale di Mantova che convalidava il sequestro;
Parte
- l' di Mantova proseguiva le indagini e inviava anche formale segnalazione della trattrice LA serie 12500 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito della quale veniva aperto apposito procedimento ispettivo;
Parte
- sulla scorta della relazione del 14.9.2010 stilata dall' di Mantova, si poteva ritenere che, quella notte, per via dell'ingolfamento della rotoimballatrice, il avesse arrestato la trattrice lasciando CP_1
il motore acceso, avesse disinnestato la trasmissione alla rotoimballatrice interrompendo la presa di potenza alzando la leva posta alla destra del volante – leva mantenuta in posizione sollevata da un arpione agganciato ad un fermo, per il cui sgancio è necessario premere una levetta a molla ausiliaria posta sulla leva principale che permette di riportarla verso il basso v. fig. 13, doc. 10 – e che fosse poi sceso dalla trattrice, avesse asportato il convogliatore a pettine (dai verbalizzanti rinvenuto smontato a lato della macchina) e rimosso il foraggio che aveva determinato l'ingolfamento. A quel punto, a causa dell'abbassamento della leva di cui sopra “la trasmissione alla imballatrice è verosimilmente improvvisamente ripartita mentre il si trovava nella zona di ingresso del foraggio provocando CP_1 il trascinamento all'interno della macchina ove le parti in movimento hanno provocato le ferite mortali” (p. 3 atto di citazione);
- la leva azionata dal che costituiva uno dei due differenti dispositivi di disinnesto della CP_1 trasmissione della presa di potenza (consistendo l'altro meccanismo nell'azionamento di una maniglia di comando posta dietro il sedile di guida sul lato sinistro v. doc. 10), era dotata di un sistema di blocco non affidabile non essendo in grado di garantire in modo assoluto il fermo della leva ed era affetto da una carenza progettuale non essendo stato progettato secondo una logica ad azionamento positivo orientata a garantire la massima sicurezza del sistema, così violando il DPR 547/1955 vigente all'epoca della costruzione della trattrice e in particolare l'art. 77 secondo cui “i comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in modo da evitare avviamenti o innesti accidentali o essere provvisti di dispositivi atti a conseguire lo stesso scopo”;
- l'ing. incaricato dagli attori, ispezionava la trattrice il 30.11.2016 e, asportata la carenatura Tes_1 del cruscotto, osservava che la leva ad arpione risultava rotta in corrispondenza dell'arpione di ritenuta: la conformazione della rottura c.d. frastagliata era sintomo di una rottura addebitabile alla difettosità della leva riconducibile o all'errata progettazione del componente o alle caratteristiche di resistenza del materiale.
pagina 2 di 15 Gli attori rappresentavano altresì che il era una persona particolarmente prudente e scrupolosa CP_1
nello svolgimento del proprio lavoro e domandavano che, accertata la responsabilità ex art. 2043 c.c. di per quanto occorso, quest'ultima fosse condannata al risarcimento dei danni, Parte_4
patrimoniali e non, da loro patiti in conseguenza del decesso del congiunto, quantificando il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella misura di € 300.000 per ciascuno.
Si costituiva contestando le domande degli attori e chiedendone il rigetto;
chiedeva di Parte_4
essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, EN TA s.p.a. (di seguito senza indicazione del tipo sociale).
Eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 2043 c.c. svolta dagli attori nonché la prescrizione e la decadenza avuto riguardo all'azione di risarcimento del danno nei confronti del produttore ai sensi degli artt. 13 e 14 DPR 224/1998. Nel merito, rappresentava che il procedimento penale instauratosi per i fatti di cui è causa si era concluso con l'archiviazione ed evidenziava il comportamento gravemente imperito e imprudente del che aveva tentato di rimuovere il CP_1
blocco che ingolfava la rotoimballatrice con i piedi o con le mani e lasciando la macchina in movimento e utilizzando un organo di comando che non era quello deputato a disconnettere il moto all'albero della presa di potenza;
escludeva che la trattrice presentasse vizi di fabbricazione ed escludeva, comunque, la sussistenza del nesso di causa tra i presunti difetti e la morte del CP_1
dovendosi escludere un avviamento intempestivo della rotoimballatrice per inserimento della presa di potenza. Contestava la pretesa risarcitoria perché eccessiva e non provata eccependo che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, era necessario tener conto degli eventuali emolumenti ottenuti dagli attori, nel rispetto del principio della compensatio lucri cum damno.
Si costituiva EN TA aderendo nel merito alle difese di ma eccependo Parte_4
l'inoperatività della copertura assicurativa in forza di quanto previsto dall'art.
2.1 della sezione C della polizza.
La causa era istruita mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione di cui al procedimento ispettivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. . 24044/DIV2-B), Per_1 prove testimoniali e CTU affidata all'ing. . Testimone_2
Con la sentenza n. 1131/2022 il Tribunale di Reggio Emilia rigettava la domanda attorea.
Ribadito il rigetto delle richieste formulate da di ammissione di prove orali, di Parte_4
Parte documenti e di una video ripresa della trattrice (realizzata dal personale dell' intervenuto nell'immediatezza del fatto e allegata alle osservazioni alla bozza di CTU dal CTP di , il Parte_4
Tribunale chiariva, quanto al merito, che era titolare dal lato passivo del rapporto Parte_4
pagina 3 di 15 controverso azionato con il giudizio avendo acquistato per incorporazione nel 1994 la società LA con il relativo marchio.
Secondo il Tribunale, la dinamica dei fatti era ricostruibile sulla base del verbale di sopralluogo n. 7142
Parte dell'11.8.2010 dell' di Mantova, del fascicolo dossier n. 2353/2011 Protocollo n. 0022949 del Parte Parte 21.3.2011 dell' di Mantova, del fascicolo dossier n. 6860/2010 del 14.9.2010 dell' di
Mantova, delle testimonianze assunte in corso di causa e della C.T.U.
Il Tribunale, quanto alla dinamica, accertava che “nella notte tra il 21 e 22 luglio 2010 il signor CP_1
si è recato da solo nel campo di foraggio sito in San Benedetto Po (MN) per realizzare delle
[...]
rotoballe, con rotoimballatrice collegata alla trattrice LA 12500. Dagli accertamenti eseguiti nell'immediatezza del fatto e dalle testimonianze dei soccorritori può affermarsi, con ragionevole certezza, che durante queste operazioni vi sia stato un blocco di foraggio nell'apertura della rotopressa che convoglia lo stesso foraggio all'interno. Il sig. accortosi dell'ingolfamento, ha CP_1 fermato l'avanzamento della trattrice ed ha arrestato la rotazione della presa di potenza, agendo sulla leva – frizione, posta a destra del volante, arretrando la trattrice di un paio di metri per poter operare su terreno relativamente libero. È quindi sceso a terra e, con macchina ferma, ha dapprima smontato il convogliatore a pettine, rinvenuto al suolo vicino alla macchina, successivamente ha rimosso il foraggio che ostruiva la zona del raccoglitore, probabilmente con le mani e con i piedi. Tale conclusione è suffragata dal mancato ritrovamento di alcun attrezzo in prossimità del luogo dell'infortunio. A questo punto, rimosso l'ingolfamento, riavviatisi improvvisamente gli organi del raccoglitore, il sig. è stato tragicamente trascinato all'interno della rotoimballatrice, CP_1
decedendo a seguito delle gravissime ferite riportate. È accertato che allorquando i soccorritori sono giunti sul luogo del sinistro le macchine erano ancora accese”.
Il Tribunale riteneva di poter ragionevolmente affermare che la ripartenza accidentale fosse stata causata dal cedimento repentino del bloccaggio della leva azionata dal che aveva provocato il CP_1
suo spostamento nella posizione on, dato che i rapporti delle autorità, stilati a seguito degli accertamenti, avevano ritenuto poco probabile l'eventualità di un riavvio volontario mediante azionamento dell'apposita leva “atteso da un lato che a ciò avrebbe dovuto seguire un altrettanto volontario avvicinamento al raccoglitore in movimento e dall'altro che prima del riavviamento, il sig. avrebbe dovuto reinstallare il convogliatore a pettine, cosa che non ha fatto, poiché esso è CP_1 stato ritrovato ancora a terra, ad una certa distanza dalla macchina”.
Il Tribunale chiariva che se il avesse azionato il comando posto dietro il sedile di guida sul lato CP_1
sinistro, che consente il disinnesto vero e proprio dell'albero della presa di potenza, la trasmissione del moto alla macchina rotoimballatrice si sarebbe interrotta e l'infortunio non avrebbe avuto luogo;
il pagina 4 di 15 invece, aveva arrestato la presa di potenza agendo sulla leva posta a destra del volante la quale CP_1
sospende la trasmissione del moto ed è prevista dal costruttore della trattrice unicamente per l'“esecuzione delle manovre” ossia per sospendere temporaneamente la rotazione dell'albero cardanico in occasione delle manovre che si eseguono alla fine del campo da lavorare quando la macchina deve sterzare e fare manovre che prevedono il disallineamento dell'albero di trasmissione, tant'è che in prossimità della leva era posta la scritta “questa leva non va lasciata in posizione disinnestata (OFF) se non per il tempo strettamente necessario alla manovra. Non usando la presa di forza staccarla
Parte mediante il comando a sinistra del sedile” (dossier n. 6860/2010 del 14.9.2010 di Mantova). Parte Il giudice osservava, richiamando il fascicolo dossier n. 6860/2010 del 14.9.2010 dell' di Mantova, che, fin dai primi accertamenti effettuati sulle macchine agricole coinvolte nel sinistro (trattrice LA
e rotoimballatrice), era emerso che il sistema di blocco e ritenuta della leva della trattrice era deteriorato e non funzionava cioè non garantiva il blocco della leva stessa in posizione di off giacché la leva tendeva a cadere verso il basso nella posizione di on sia naturalmente sia a seguito di un semplice tocco ed in ciò era da ricercarsi la causa dell'infortunio, provocato dalla ripartenza accidentale del Parte raccoglitore. Ciò aveva condotto l' a inviare una segnalazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nella documentazione relativa al procedimento ispettivo acquisita al giudizio si dava atto del fatto che lo sgancio della leva era verosimilmente avvenuto a causa dell'usura dell'arpionismo del sistema di blocco e della sua sede di aggancio che, unitamente alle vibrazioni del trattore, avevano disarmato la leva la quale automaticamente si era posizionata nella posizione di innesto della frizione che aveva avviato l'albero cardanico.
Il Tribunale rappresentava che sulla scorta di tali elementi era stata disposta la CTU e, respinta l'eccezione di nullità della CTU sollevata dalla parte convenuta, osservava che, rispondendo a quanto richiesto dal quesito, il CTU aveva preliminarmente chiarito che le condizioni di conservazione dell'automezzo oggetto di causa avevano consentito lo svolgimento di perizia idonea al raggiungimento di conclusioni tecniche dotate di affidabilità, atteso che la trattrice al momento dell'ispezione si presentava nello stesso stato in cui si trovava al momento dell'infortunio e non aveva subito modifiche ad eccezione dello smontaggio del carter di chiusura della presa di potenza realizzato dal consulente tecnico di parte attrice ing. allo scopo di esaminare e fotografare la presa di potenza. Testimone_3
Tanto premesso, il giudice osservava che gli esami tecnici effettuati in sede di perizia consentivano di accertare l'instabilità della leva nella posizione in cui la frizione è disinnestata con tendenza a cadere verso il basso determinando l'innesto della frizione e l'azionamento dell'albero della presa di potenza e che il CTU aveva individuato la causa di tale disfunzione nella rottura (rectius, “frattura”) dell'arpione che non consentiva il bloccaggio della leva nella posizione sollevata verso l'alto e, dunque, di pagina 5 di 15 mantenere la frizione disinnestata e l'albero della presa di potenza posteriore non azionato, determinando l'innesto accidentale della frizione e l'azionamento dell'albero della presa di potenza posteriore e, di conseguenza, l'azionamento della rotoimballatrice collegata mediante l'albero cardanico alla trattrice.
Il Tribunale proseguiva rappresentando che durante le operazioni peritali si era proceduto a smontare la leva dalla sua sede al fine di eseguire su di essa le prove di laboratorio e l'esame macroscopico aveva consentito di evidenziare che la rottura era avvenuta in corrispondenza di una riparazione di saldatura situata su entrambi i lati planari della leva arpione e in corrispondenza dell'estremità arcuata dell'arpione stesso. Secondo quanto accertato dal CTU, tale saldatura - non eseguita da Parte_4
bensì dal o da un terzo - non era stata eseguita a regola d'arte e presentava gravi difetti (quali CP_1 la presenza di una più marcata ossidazione nella zona di materiale d'apporto della saldatura di riparazione;
tracce di zinco nella zona di saldatura, compatibile con una saldatura eseguita senza la totale asportazione dello strato di zincatura presente sull'arpione).
Riportando le conclusioni emergenti dalle indagini tecniche di laboratorio condivise dal CTU, il giudice affermava: “concludendo la rottura lamentata è avvenuta a causa di un cedimento di schianto di una zona sottoposta a riparazione tramite saldatura. La zona di rottura presentava molteplici discontinuità dovute verosimilmente al marcato sviluppo di idrogeno che si è originato durante la riparazione, favorito, tra i vari potenziali fattori, anche dalla probabile mancata asportazione della zincatura superficiale”. Pur dando atto il CTU della preesistenza di vizi nel sistema leva comando originale (indicati alle pagine 65 e 66 della CTU) che avevano condotto a una prima rottura dell'arpione in epoca antecedente all'infortunio, il CTU concludeva che la “rottura dell'arpione, occorsa in occasione dell'evento infortunistico che ha provocato la morte del sig. deve CP_1 ricondursi con certezza ai gravi vizi rilevati nella saldatura”.
Il Tribunale, richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di causalità materiale secondo cui in tema di illecito aquiliano perché rilevi il nesso di causalità tra una condotta e l'evento lesivo deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della condicio sine qua non e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso, riteneva che la causa dell'infortunio occorso al fosse da rinvenire CP_1 nell'incongruo comportamento tenuto dal medesimo che aveva posto in essere una condotta altamente pericolosa (ovvero la rimozione a mani nude del foraggio che aveva causato l'ingolfamento della rotoimballatrice) consapevole di non avere arrestato il moto delle macchine bensì di averne solamente sospeso la trasmissione mediante l'azionamento della leva deputata ad altra manovra (ovvero pagina 6 di 15 consentire alle macchine di sterzare alla fine del campo), già danneggiata e sottoposta a saldatura e non invece sostituita ovvero riparata mediante la richiesta di intervento della casa produttrice. Il comportamento del dunque, risultava significativamente imprudente laddove non solo aveva CP_1
omesso di spegnere il motore del trattore arrestando la macchina ma aveva anche omesso di disinnestare la presa di potenza mediante il mezzo corretto per eseguire tale operazione, ovvero tramite la maniglia comando innesto-presa di potenza ubicata alla sinistra dell'operatore, limitandosi a sospendere la trasmissione del moto solo mediante l'azionamento della leva di destra e procedendo al disingolfamento senza l'utilizzo delle idonee attrezzature.
Tali comportamenti integravano, secondo il Tribunale, un concorso di colpa del danneggiato nella causazione ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c. avendo utilizzato una leva deputata ad altre manovre che egli sapeva essersi danneggiata e sottoposta a saldatura e non invece sostituita o riparata dal produttore.
Alla luce delle risultanze della CTU, “è proprio tale saldatura mal eseguita sull'arpione ad averne provocato la rottura, causando l'innesto autonomo della frizione della presa di forza che ha condotto all'infortunio del sig. mentre “la perizia, nel dare atto che la saldatura è stata effettuata in CP_1 riparazione a una prima rottura dell'arpione, non evidenzia in maniera specifica il nesso di causa tra la rottura della leva avvenuta prima della saldatura e la frattura avvenuta dopo la saldatura effettuata dal sig. o da terzi, in disparte l'ovvia considerazione per la quale la leva venne riparata CP_1 poiché in precedenza si era rotta”.
Pertanto, il Tribunale riteneva che, dovendosi avere riguardo a tutte le circostanze del caso concreto ed
“atteso che è risultato acclarato che gli originari difetti presenti nel macchinario avevano portato a una prima rottura dell'arpione – la quale certamente si è verificata in un momento antecedente all'infortunio in esame e in relazione alla quale non sono note conseguenze dannose – non può affermarsi che qualora la riparazione fosse avvenuta a regola d'arte (ovvero quell'elemento fosse stato ad esempio sostituito con un pezzo di ricambio) e qualora il sig. avesse posto in essere la CP_1
manovra di disingolfamento spegnendo il motore del trattore mediante arresto della macchina o disinnesto della presa di potenza con la maniglia comando innesto-presa di potenza ubicata alla sinistra dell'operatore, piuttosto che azionando la leva di frizione, il sinistro si sarebbe ugualmente verificato”. Secondo il Tribunale tali circostanze dovevano ritenersi interruttive del nesso di causa tra l'evento morte e i fattori precedenti agli interventi di saldatura spezzando ogni legame con le cause antecedenti, relegandole al rango di mere occasioni, in ciò discostandosi dalle conclusioni del CTU che aveva attribuito alle cause “vizi nella riparazione della leva” e “procedura di lavoro non sicura attuata da un modesto grado di responsabilità. CP_1
pagina 7 di 15 Il Tribunale proseguiva affermando che “conclusivamente deve ritenersi raggiunta la prova in ordine all'assenza di rapporto di causalità giuridicamente rilevante tra la condotta di parte convenuta e il sinistro per cui è causa, da ciò derivando il rigetto della domanda degli attori, con assorbimento delle eccezioni di prescrizione e di decadenza, nonché con assorbimento della domanda di garanzia e manleva proposta da nei confronti di EN TA S.p.a.”. Parte_4
Il giudice riteneva sussistenti, nonostante il rigetto delle domande risarcitorie, gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite nel rapporto processuale tra parte attrice e parte convenuta, essendosi giunti alle conclusioni sopra indicate solo all'esito dell'espletamento di indagine tecnica giustificava l'instaurazione del giudizio civile.
Al fine di regolare le spese nel rapporto processuale fra la società convenuta e la terza chiamata, il giudice valutava la c.d. soccombenza virtuale, posto che la domanda di garanzia era risultata assorbita.
Come eccepito dalla terza chiamata, riteneva che, anche in caso di accoglimento della domanda attorea, la garanzia assicurativa non avrebbe potuto operare osservando che “all'art.
2.1 della sezione C della polizza n. 200109001 poi rinnovata con polizza n. 229441005 stipulata con Controparte_2
ora EN TA S.p.a. (doc. 8 e 9 parte convenuta) che regola la Responsabilità Civile
[...]
Prodotti è previsto che “L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento […] conseguenti a sinistri provocati da prodotti consegnati a terzi da non oltre quattro anni dall'inizio dell'assicurazione ovvero durante il periodo di efficacia di eventuali altre assicurazioni in corso precedentemente, senza soluzione di continuità, con l'infrascritta Società e prevedenti analoga estensione territoriale”.
Orbene, non risultano in atti elementi che consentano di accertare l'esistenza di coperture assicurative nel periodo antecedente al 1986 (doc. 10 e 12 parte convenuta), negate dalla terza chiamata, rilevando peraltro che le prime polizze documentabili sono del 1995 (doc. 11 parte convenuta). Sulla scorta di ciò è stata rigettata l'istanza ex art. 210 c.p.c. svolta da parte convenuta, non potendo l'ordine di esibizione essere disposto ove non sia certa l'esistenza materiale dello stesso documento (ex multis
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1806 del 09/06/1972). Pertanto, pur volendo aderire alla prospettazione di parte convenuta volta a far risalire le polizze al 1986 è evidente che essendo la trattrice per cui è causa stata prodotta, venduta e immatricolata nel 1979 (doc. 1 parte attrice e circostanza non oggetto di contestazione) la garanzia assicurativa non può ritenersi operativa in quanto la macchina è stata prodotta e consegnata a terzi oltre quattro anni prima dell'inizio della assicurazione.
Nemmeno può trovare applicazione la sezione A della polizza, la quale si occupa delle responsabilità derivante dell'esercizio della “attività aziendale”, la quale non può che riguardare attività aziendali diverse dalla “produzione” attività che ricade, come visto nella sezione C. A conferma di ciò si osserva
pagina 8 di 15 che l'elenco dei rischi connessi all'esercizio dell'attività aziendale previsto nell'art.
1.1.5 non contempla alcun evento legato all'attività di produzione”.
Pertanto, il giudice riteneva che la chiamata in causa della terza chiamata fosse ictu oculi ingiustificata, non potendo operare nella fattispecie la garanzia assicurativa, e quindi condannava parte convenuta a rifondere le spese di lite a favore di EN TA.
Infine, poneva le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Avverso la sentenza proponevano appello e i figli e Parte_1 Pt_2 Parte_3 affidandolo a due motivi di gravame, cui resisteva anche eccependone l'inammissibilità Parte_4 per violazione dell'art. 342 c.p.c. e riproponendo le questioni e le domande svolte nel primo grado di giudizio e rimaste assorbite;
per l'eventualità di accoglimento dell'appello, chiedeva la condanna di
EN TA s.p.a. a tenerla manlevata.
Si costituiva EN TA s.p.a. contestando l'appello di cui chiedeva il rigetto e riproponendo le difese svolte in primo grado in ordine alla domanda di garanzia.
Respinta la richiesta di convocare il CTU a chiarimenti avanzata dall'appellante e precisate le conclusioni, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1) Errore del Tribunale nell'individuazione delle cause dell'infortunio occorso al sig. ai sensi CP_1 dell'art. 41 c.p. Mancata motivazione della decisione di disattendere la CTU (percipiente). Gli appellanti censurano la sentenza laddove il Tribunale ha ricondotto l'incidente alla condotta osservata dal e alla saldatura rinvenuta sull'arpione “omettendo di valutare gli antefatti causali CP_1
imputabili alla convenuta, ovvero la progettazione (pericolosa) del sistema della leva frizione-PTO con logica negativa e i difetti di fabbricazione accertati sull'arpione sul settore per arresto”.
Secondo gli appellanti la rilevanza causale della carenza progettuale – ovvero della progettazione a logica negativa che determinò il riavvio della macchina dopo la frattura dell'arpione e la caduta verso il basso della leva – emerge con chiarezza sia dalla CTU che dalla documentazione proveniente dall' Pt_6
[... Mantova e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare, gli appellanti richiamano la CTU (p. 62 e pp. 78-79) laddove è scritto che la tipologia di logica (logica “negativa”) utilizzata per l'azionamento della frizione-presa di potenza può provocare, come nel caso che occupa, avviamenti imprevisti e improvvisi che possono mettere a rischio l'incolumità degli operatori e che l'adozione della logica “negativa” per la leva di comando frizione-presa di potenza si è rivelata improvvida, imprudente e imperita anche rispetto allo stato dell'arte corrente all'epoca della commercializzazione pagina 9 di 15 della trattrice poiché la logica positiva – che avrebbe impedito il riavvio della macchina – era già ampiamente conosciuta e i dispositivi di comando a logica positiva erano già largamente diffusi e utilizzati.
Ritengono gli appellanti che la progettazione del sistema a logica negativa sia l'unica condicio sine qua non dell'infortunio ai sensi dell'art. 41 c.p., perché se il sistema fosse stato progettato con logica positiva l'infortunio non sarebbe accaduto in quanto la frattura dell'arpione non avrebbe mai determinato l'innesto della presa di potenza;
ritengono che, quantomeno, vada ritenuta concausa dell'evento insieme ai vizi di fabbricazione, alla saldatura e, al limite, alla condotta di atteso CP_1 che la saldatura difettosa non è una causa sopravvenuta sufficiente a provocare l'evento, autonoma, eccezionale e atipica rispetto alla progettazione a logica negativa e ai vizi di fabbricazione del componente saldato che determinarono la precedente frattura, entrambe cause preesistenti che non possono essere degradate a mere occasioni. A quest'ultimo proposito, gli appellanti lamentano la contraddittorietà della sentenza laddove, da un lato, afferma la sussistenza di un nesso di causa tra la saldatura e la prima rottura dell'arpione e, dall'altro, afferma che il CTU non ha chiarito il nesso di causa tra le due fratture.
Lamentano, altresì, che il Tribunale si sia discostato dalle conclusioni del CTU senza fornire adeguata motivazione e insistono per la convocazione del CTU a chiarimenti affinché precisi meglio l'incidenza causale della progettazione a logica negativa sulla causazione dell'infortunio nonché l'incidenza causale dei vizi di fabbricazione rispetto alla prima rottura dell'arpione poi oggetto di saldatura.
Gli appellanti censurano la sentenza anche laddove il Tribunale ha ritenuto concausa dell'infortunio la condotta osservata dal pur basandosi su un fatto inesistente cioè che il fosse CP_1 CP_1 consapevole della saldatura presente sull'arpione e senza tener conto della prassi esistente tra i Parte conduttori di macchine agricole, ben descritta nelle relazioni dell' di Mantova e ripresa dal CTU, di agire sulla leva azionata dal anche in situazioni in cui vi è necessità di intervenire sulla CP_1
macchina operatrice. Tali considerazioni, secondo gli appellanti, escludono che il abbia tenuto CP_1
una condotta abnorme e, di conseguenza, l'esclusiva o prevalente responsabilità dello stesso, al più quantificabile nella misura del 30%;
2) Errata condanna degli attori alle spese di CTU. Gli appellanti censurano la sentenza laddove ha posto le spese di CTU a carico della sola parte attrice, nonostante la compensazione delle spese legali e sebbene la causa non potesse essere decisa se non previa CTU svolta a stabilire le cause dell'infortunio.
***
La Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., perché l'atto, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità, risultando sufficientemente indicate pagina 10 di 15 sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Passando all'esame delle censure, il primo motivo di appello non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
La parte appellante ritiene che il decesso del sia causalmente riconducibile al difetto di CP_1
progettazione del sistema della leva frizione-presa di potenza con logica negativa azionata dal CP_1
e nei difetti di fabbricazione accertati sull'arpione che ne determinarono la prima frattura, successivamente riparata mediante saldatura, e che, comunque, la condotta osservata dal quella CP_1 notte possa al più integrare una concausa dell'evento da quantificarsi, al più, nella misura del 30%.
Le argomentazioni condensate nel motivo in esame presuppongono che la si sia Parte_7 riavviata improvvisamente a causa della frattura dell'arpione a cui seguì il cadere verso il basso della leva di comando frizione-presa di potenza, come d'altronde ritenuto anche dal Tribunale che ha poi rigettato la domanda attorea ritenendo interrotto il nesso di causalità materiale in ragione della sopravvenienza di concause da sole sufficienti a determinare l'evento.
Per chiarezza, è opportuno premettere che c'è una leva di comando della frizione-presa di potenza e sulla stessa leva è presente una levetta di sgancio dell'arpionismo.
È altresì opportuno precisare che la leva di cui si discorre, azionata dal la notta dell'incidente, CP_1
è la leva di comando della frizione-presa di potenza che quando posizionata in alto determina il disinnesto della frizione e il fermo dell'albero della presa di potenza posteriore e quando posizionata in basso determina l'innesto della frizione e l'azionamento dell'albero; la leva è dotata di un sistema di blocco ad arpionismo semplice e, dunque, per innestare la frizione motore-presa di potenza è necessario sia premere la levetta di sgancio dell'arpionismo presente sulla leva e sia spingere la leva verso il basso, secondo un meccanismo conforme a quanto richiesto al tempo della fabbricazione della trattrice
(anno 1979) dall'art. 77 del DPR 547/1955 secondo il quale «i comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in modo da evitare avviamenti o innesti accidentali o essere provvisti di dispostivi atti a conseguire lo stesso scopo».
Tanto premesso, considerato che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il nesso di causa è provato quando la tesi a favore del fatto che un evento sia causa di un altro è più probabile di quella contraria e quando, nel caso di concorso di cause, il giudice di merito, dopo aver eliminato dal novero delle ipotesi valutabili quelle meno probabili e dopo aver analizzato le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, sia in grado di scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la pagina 11 di 15 consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (Cass. Civ. n. 10978/2023;
Cass. Civ. n. 25885/2022), nella fattispecie in esame, a parere della Corte, tenuto conto delle circostanze del caso, l'ipotesi ricostruttiva del riavvio improvviso della per la frattura Parte_7 dell'arpione e il conseguente cadere verso il basso della leva di comando frizione-presa di potenza non
è caratterizzata da una probabilità maggiore dell'ipotesi alternativa secondo cui il riavvio della sia avvenuto per manovra volontaria del mediante l'azionamento Parte_7 CP_1 dell'apposita leva posta in cabina di guida. Parte In primo luogo, vero è che nel dossier n. 6860/2010 dell' di Mantova del 14.9.2010 è scritto che
«durante l'esame delle macchine effettuato in data 11 agosto, si è accertato che il sistema di blocco e ritenuta, della leva prima descritta (ovvero della leva di comando frizione-presa di potenza, n.d.r.), è deteriorato e non funziona, cioè non garantisce il blocco della leva stessa in posizione di OFF (arresto della rotazione), la leva infatti tende a “cadere” verso il basso nella posizione di ON, sia naturalmente
o a seguito di un semplice tocco» ma è pur vero che gli stessi verbalizzanti precisano subito dopo che
«nel corso delle prove si è verificato un netto peggioramento dell'efficienza di questo dispositivo, nel senso che all'inizio della prova il sistema di blocco appariva relativamente efficiente mentre a seguito di alcune manovre di prova questa efficienza è drasticamente peggiorata» (p. 4). Se ne desume che alle prime manovre di prova eseguite sulla leva – quelle temporalmente più vicine all'incidente, considerato che le prime prove sulla leva della trattrice furono effettuate proprio l'11.8.2010 – il sistema di blocco della leva fosse relativamente efficiente e dunque in grado di bloccare la leva in posizione di off.
Inoltre, che la frattura dell'arpione del sistema di blocco della leva cagioni lo spostamento autonomo della leva nella posizione di on è, invero, circostanza non provata.
A sostegno di tale ipotesi, depongono il fascicolo dossier sopra richiamato in cui i verbalizzanti affermano che la leva tende a cadere verso il basso anche “naturalmente” (p. 4, cit.) e la relazione conclusiva di cui al procedimento ispettivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. Min.
n. 24044/DIV2-B) – redatta senza esaminare direttamente la trattrice di cui è causa – ove è scritto che
«in caso di usura dell'arpionismo del sistema di blocco, è possibile che le vibrazioni generate dal motore del trattore ovvero urti involontari, possano comportare uno sblocco accidentale della leva e un suo ritorno repentino nella sua posizione inferiore per effetto dell'azione di richiamo esercitata dalle molle della frizione con conseguente reinnesto non voluto del movimento della PTO» e che «in caso di rottura dell'arpionismo del sistema di blocco, la leva, anche in assenza di influssi esterni diretti sulla stessa, ritorna repentinamente nella sua posizione inferiore per effetto dell'azione di richiamo esercitata dalle molle della frizione con conseguente reinnesto non voluto del movimento della PTO» (pp. 2-3).
pagina 12 di 15 In senso contrario, però, depone quanto emerge dalla CTU svolta nel primo grado di giudizio. Ora, benché il CTU aderisca alla tesi secondo cui la leva sia autonomamente caduta verso il basso in ragione della frattura dell'arpione, in realtà è lo stesso CTU, nel ripotare l'esito delle prove effettuate durante lo svolgimento delle operazioni peritali, ad affermare che la leva «tendeva a cadere verso il basso anche con un semplice tocco» (p. 61 CTU) e che dunque la caduta verso il basso della leva non avveniva automaticamente, necessitando comunque di un tocco e dunque solo a seguito dell'esercizio su di essa di una forza. Inoltre, anche il CTU osserva che «con il susseguirsi delle prove di funzionamento, la facilità di “sganciamento” (ossia, di portarsi nella posizione inferiore) della leva di comando frizione-
PTO aumentava, diventando così sempre più instabile» (p. 61, cit).
Ancora, è lo stesso CTU che nel proprio elaborato al fine di illustrare il funzionamento della leva di comando frizione-presa di potenza rinvia alla “relazione Argotractors Spa sulla leva di comando” del
12.6.2013, allegata sub n. 8 alla relazione, che secondo il CTU «illustra compiutamente il funzionamento della leva di comando frizione-presa di potenza: tale relazione descrive compiutamente ed esaustivamente la leva di comando frizione-presa di potenza e ne consentono un approfondito e completo esame della meccanica, strutturale e del funzionamento» (p. 54 CTU). Orbene, in tale relazione è chiaramente descritto il funzionamento della leva e in particolare è scritto che l'arpionismo di ritegno della leva è sottoposto secondo il normale funzionamento del sistema ad un carico pressocché nullo, atteso che la leva è trattenuta in posizione dal cinematismo di trasmissione del moto che oltrepassa la posizione di punto morto e non già dall'arpione stesso e che l'arpione funge da doppia sicurezza contro l'inserimento involontario e che quindi anche la rottura dell'arpionismo non comporta l'inserimento autonomo della presa di potenza.
Tali ultime considerazioni sono riproposte dal CTP di nelle osservazioni alla bozza di Parte_4
CTU ove è ribadito che la logica di funzionamento della leva di comando frizione-presa di potenza è tale da non potersi muovere autonomamente anche in assenza della leva di arpione (p. 8) e che la leva frizione della presa di forza è normalmente stabile e non esercita nessuno sforzo sulla leva ad arpione Parte (p.18), affermando che sia in occasione delle prove effettuata dall' che in occasione di quelle svolte durante le operazioni peritali la leva non si abbassava se non colpendola;
a tali osservazioni il
CTU risponde ribandendo la propria tesi, richiamando genericamente i documenti versati in atti e le prove eseguite e riportando alcuni stralci della memoria tecnica preliminare del CTP di EN TA allegata sub n. 12 alla relazione, omettendo però di considerare che anche il CTP di EN TA ritiene che l'ipotesi di innesto autonomo della presa di forza non sia accertata. Il CTP osserva, infatti, Parte dopo aver rammentato l'esito delle prove effettuate dall' di Mantova l'11.8.2010, che «non è quindi affatto provato che, alla data dell'evento, la leva fosse instabile tanto da scendere
pagina 13 di 15 autonomamente e, per quanto accertato durante le oo.pp., la leva non scendeva autonomamente, ma doveva essere picchiettata affinché scendesse».
Dunque, la tesi del CTU non è supportata né da quanto emerso nel corso delle prove svolte durante le operazioni peritali né dalla relazione di parte cui il CTU rinvia, né dalla memoria Parte_4
tecnica preliminare del CTP di EN TA, che il CTU richiama.
Tanto considerato, l'ipotesi ricostruttiva della caduta autonoma della leva verso il basso non appare più probabile dell'ipotesi ricostruttiva alternativa di azionamento volontario, la quale invero è presa in considerazione anche nel dossier n. 6860/2010 del 14.9.2010 (p. 5) che pure la ritiene ipotesi meno probabile, perché al riavviamento volontario avrebbe dovuto seguire il volontario avvicinamento del al raccoglitore in movimento e prima del riavviamento il avrebbe dovuto reinstallare il CP_1 CP_1
convogliatore a pettine «cosa che non ha fatto, poiché esso è stato ritrovato ancora a terra, ad una certa distanza dalla macchina» (p. 5, cit.).
Invero, tali considerazioni non rendono affatto meno probabile l'ipotesi ricostruttiva alternativa di azionamento volontario. Infatti, come rilevato anche dal CTP di EN TA (v. all.to sub n. 12 alla
CTU), è probabile che il compiute le operazioni di disostruzione, abbia dapprima riavviato la CP_1
rotoimballatrice abbassando la leva di comando frizione-presa di potenza e poi si sia riavvicinato alla macchina operatrice per verificare la completa disostruzione della rotoimballatrice prima di rimontare il convogliatore a pettine e, a quel punto, sia stato trascinato all'interno della macchina trovandosi ad essa necessariamente vicino.
Pertanto, in una valutazione delle ipotesi alternative, non risulta che una sia più probabile dell'altra e ciò rende, in definitiva, del tutto incerte le modalità di verificazione dell'evento e, dunque, del nesso causale, della cui prova sono onerati i danneggiati, odierni appellanti;
tale considerazione è assorbente rispetto all'esame delle ulteriori argomentazioni svolte dai medesimi nel primo motivo di appello.
A nulla comunque varrebbe la chiamata a chiarimenti del CTU, perché le diverse ipotesi ricostruttive di verificazione dell'evento sono state già sondate e valutate dalle parti, dai CTP e dal CTU.
Merita invece accoglimento il secondo motivo di gravame, perché fondato.
Tenuto conto del fatto che, quand'anche sia funzionale all'esame della pretesa presentata da una sola delle parti, la CTU è atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e dunque nell'interesse comune di tutte le parti del processo, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio (Cass. Civ. n. 16074/2023) e tenuto conto che la CTU svolta nel presente giudizio ha carattere percipiente e che non vi erano testimoni al momento del fatto, si ritiene opportuno che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico, in pari misura, sia degli appellanti che di ferma la solidarietà nei confronti del consulente. Parte_4
pagina 14 di 15 In conclusione, l'appello merita parziale accoglimento e la sentenza impugnata deve essere riformata per quanto di ragione.
In una valutazione complessiva dell'esito della lite, nel rapporto processuale fra gli appellanti e
[...]
sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali del presente grado di Pt_4
giudizio.
è tenuta alla rifusione delle spese processuali nei confronti di EN TA s.p.a., Parte_4
tenuto conto che in relazione alla domanda di garanzia assicurativa ripropone le difese svolte in primo grado senza proporre appello incidentale, in ipotesi condizionato, alla sentenza laddove – con ampia motivazione con la quale non si confronta minimamente – alla luce del principio della Parte_4
soccombenza virtuale, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di garanzia e ictu oculi ingiustificata la chiamata in causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
, e avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Reggio Emilia n. 1131/2022, a parziale riforma della stessa che nel resto conferma:
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
per il 50% e di per la rimanente parte;
[...] Parte_4
- compensa integralmente le spese processuali fra gli appellanti e Pt_4 Parte_4
- condanna alla rifusione a favore di EN TA s.p.a. delle spese processuali Parte_4 del presente grado che liquida in € 13.100 per compensi oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 4.3.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente
dott. Giampiero Fiore
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