Rigetto
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15/04/2025, n. 3220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3220 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03220/2025REG.PROV.COLL.
N. 01148/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1148 del 2024, proposto da
Radio Suedtirol Gmbh/Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Fulvio Sarzana Di Sant'Ippolito e Maria Sole Montagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Lukas Plancker e Cristina Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comitato Provinciale per Le Comunicazioni, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. per la provincia di Bolzano n. 248/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Giordano Lamberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con istanza all’Ufficio commercio della Provincia autonoma di Bolzano in data 18.6.2021, l’appellante, che gestisce l’emittente radiofonica “Radio TI”, chiedeva, con riferimento all’anno 2021, il contributo previsto dalla L.P. n. 6/2002, recante “Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione”. Allegava, a tal fine, i dati relativi al bilancio e tre fatture, tutte datate 31.12.2020, relative ad abbonamenti annuali a notiziari.
2 - All’esito di apposita verifica emergeva che le trasmissioni di Radio TI, nella settimana dal 3 all’8 maggio 2021, non rispettavano il minimo di notiziari locali, prescritto dall’art. 9, comma 3, lett. e), della L.P. n. 6/2002, ai fini della concessione della sovvenzione richiesta. Sulla scorta di queste risultanze, l’Ufficio provinciale, in data 17.1.2022, comunicava all’interessata il preavviso di rigetto della domanda di contributo.
3 – Seguiva l’invio di pec all’Ufficio commercio e servizi e al Comitato, contenenti dei file audio in formato zip, relativi ai notiziari locali del 4, 5, 6, 7 e 8 maggio 2021, oltre che, con un’ulteriore pec del 9.2.2022, una presa di posizione con cui, ribadito il rispetto del requisito attinente alla trasmissione giornaliera di notiziari locali, l’appellante persisteva nella domanda di concessione del contributo, affermando di avere ottenuto la restituzione dello stick contenente i file audio, a suo tempo da essa consegnati ai fini della verifica dei requisiti per ottenere la sovvenzione, che sarebbero stati arbitrariamente frazionati. Ne è seguito il riesame dei file audio con esito confermativo di quanto già emerso in sede di prima istruttoria.
4 - All’esito del riesame dei file, è stato emanato il decreto n. 8976/2022 del 24.5.2022, con cui si disponeva il rigetto della domanda di contributo per difetto dei requisiti richiesti dalla L.P. n. 6/2022.
5 – L’appellante ha impugnato tale provvedimento avanti il Tar per la Provincia Autonoma di Bolzano, sostenendo che il diniego del contributo si baserebbe su un errore di fatto, determinato dalla manipolazione dei file esaminati, da cui il fallace responso circa l’insufficienza del numero e della durata dei notiziari giornalieri nella fascia di maggior ascolto nella settimana dal 3 all’8 maggio 2021 presa in considerazione. A sostegno della censura la società ha allegato perizia di parte.
6 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
7 – La ricorrente originaria ha proposto appello avverso tale pronuncia, deducendo la violazione dell’art 19 e 67 del c.p.a. per il mancato utilizzo da parte del Giudice di primo grado dello strumento istruttorio della CTU; tale carenza, per l’appellante, si è riverberata in un errato accertamento del fatto.
8 – L’appello è infondato.
L’appellante prospetta l’illegittimità dell’impugnato diniego, facendola discendere dal travisamento in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione nel ritenere non rispettato il requisito indispensabile per poter beneficiare della sovvenzione pubblica, consistente nell’emissione radiofonica giornaliera, durante la fascia di maggiore ascolto, di almeno tre notiziari locali per un tempo totale minimo di 20 minuti (art. 9, comma 3, lett. e), L.P. n. 6/2002). Il lamentato travisamento sarebbe stato determinato dal frazionamento dei file originali contenenti le trasmissioni radiofoniche giornaliere, in file relativi a dei segmenti orari delle trasmissioni medesime. Quest’operazione di frazionamento dei file originali avrebbe determinato la perdita di minuti proprio dei notiziari.
A prova di quanto affermato l’appellante richiama la perizia commissionata ad Alpin S.r.l., la quale, esaminati i file restituiti dall’Amministrazione a Radio TI (CD1 e stick USB) e quelli asseritamente “originali” (CD2), avrebbe constato, sulla base della diversa denominazione e della diversa marcatura temporale dei file, che si tratterebbe di materiale modificato e non di quello originale.
8.1 – Sul piano generale, quanto alla valenza della consulenza prodotta dall’appellante, giova ricordare che “ una perizia di parte, ancorché giurata, non è dotata di efficacia probatoria e pertanto non è qualificabile come mezzo di prova ” ( cfr . Cons. St., Sez. IV, 19 luglio 2018, n. 5128).
8.2 – Nel merito si osserva che la perizia di parte sulla quale si basa l’appellante, a prescindere dall’aspetto relativo alla supposta manomissione, omette di fornire precise indicazioni sulla perdita di minuti di trasmissione in seguito all’affermato frazionamento dei file giornalieri in file orari. In altri termini, ci si limita a presumere una perdita di minuti rilevanti, senza tuttavia individuarla in concreto. Così come ci si limita a presumere che detta supposta perdita sia andata proprio a discapito dei minuti relativi alla trasmissione dei notiziari.
Per l’effetto, anche in base alla perizia della parte, resta indimostrata la sussistenza del requisito necessario per ottenere il beneficio al quale aspira.
9 – Al riguardo, il Giudice di primo grado ha già messo in luce che: “ Nulla dice, al riguardo, la perizia, la quale si limita a dei laconici “si presume che” (“mutmaßlich”) riferiti unicamente all’autenticità dei file analizzati, formule dubitative, queste ultime, del tutto inidonee a suscitare nel Collegio fondati dubbi sulla correttezza dell’esito dell’esame eseguito da Infojuice per conto del Comitato con specifico riguardo al numero e alla durata giornalieri dei notiziari locali (ripetizioni escluse) nell’ambito del complesso delle trasmissioni giornaliere registrate nei file audio” .
9.1 – L’appellante, da un lato, non ha specificatamente impugnato tale passaggio motivazionale nel quale il Giudice ha rilevato come la dedotta manomissione sia solo ipotetica; dall’altro, vista la genericità della perizia prodotta, non ha comunque fornito alcuna evidenza della sussistenza del requisito richiesto, per la cui prova l’appellante invoca l’esperimento di una CTU.
L’assenza di ogni elemento di prova dei fatti allegati non è suscettibile di essere colmata con l’invocato espletamento di una CTU, atteso che, oltretutto, detto mezzo è in genere finalizzato al solo apprezzamento di elementi di prova aliunde ricavabili, mediante l’apporto di cognizioni tecniche di cui il giudice non è in possesso ( cfr. Cons. St., Sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 515; Cons. St., Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4958) e non può risolversi invece nella ricerca della prova del fatto allegato dalla parte.
10 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, che si liquidano in €5.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO