Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 874/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 874/2022 R. G., vertente tra
(P.IVA/C.F. – ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Eugenio Benvegna (con pec indicata), con studio legale in Barcellona P.G., via Papa Giovanni XXIII n. 164,
Appellante contro
, in persona del Sindaco pro tempore (c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Elena Moro (con pec indicata), presso il cui studio, in Terme Vigliatore, via 28 Giugno 1966 N° 5, è elettivamente domiciliato,
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 641/2022 emessa, in data 17 maggio 2022, dal Tribunale di Barcellona P.G..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, con contestuale ricorso ex art. 700 c.p.c., notificato il 9 ottobre 2019, la
[...] conveniva in giudizio il , in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro-tempore, esponendo: di essere proprietaria di un terreno sito in Controparte_1
, c/da Cannistrà, catastato al foglio di mappa n. 30, part. 302, prospiciente, per tutta la sua
[...] lunghezza, sulla strada comunale Limina, numero d'ordine 414 dello stradario comunale, di cui il
Comune di era proprietario e, in quanto tale, custode. Controparte_1
Ciò premesso, lamentava: che, lungo detta strada, al di sotto della scarpata di parte del fondo di proprietà della in data 7 ottobre 2018, erano stati effettuati dei lavori Parte_1 di scavo per il passaggio interrato di un tubo in p.v.c.; che, nella notte fra il 3 novembre 2018 e il 4 novembre 2018, un costone di detta scarpata, proprio di fronte al punto in cui era stato realizzato l'impianto di acquedotto, era franato invadendo parte della strada comunale Limina e provocando alla una serie di danni materiali ed economici. Parte_1
1
Ciò premesso, chiedeva: “1. In via preliminare e cautelare, viste le ragioni di urgenza, con decreto inaudita altera parte ovvero con ordinanza dopo aver sentito le parti nel più breve termine possibile, ordinare al in persona del suo Sindaco p.t, la immediata rimessione in Controparte_2 pristino e/o di eseguire i lavori di messa in sicurezza e sistemazione della scarpata nonché la sistemazione e\o riparazione della recinzione dei terreni della Parte_1 sussistendo pericolo di pregiudizio connesso e\o dipendente da eventuali eventi alluvionali, tipici della imminente stagione, che potrebbero comportare ulteriori smottamenti e frane, con rischi per la incolumità di persone e\o cose e pericolo di grave pregiudizio per la medesima Società, e dalla assenza di recinzione protettiva della proprietà, nella quale chiunque può entrare attraverso il varco creato dalla frana che ha abbattuto la recinzione;
2. Ritenere e dichiarare che la frana che nella notte fra il 3.11.2018 e il 4.11.2018 ha interessato il terreno di proprietà della Parte_1
sito in c/da Cannistrà, catastato al foglio di mappa n. 30,
[...] Controparte_1 particella n. 302 ed oggetto dell'accertamento tecnico iscritto al n. 1766/2018 R.G. di questo
Tribunale, si è verificata per esclusiva colpa e responsabilità del che ha Controparte_1 consentito, omettendo di vigilare e custodire sulla strada i lavori di scavo ed Controparte_3 interramento di impianti idrici, presumibilmente non autorizzati (stando a quanto ha affermato il in sede di accertamento tecnico), che sono stati effettuati in data 7.10.2018 nonché i CP_1 movimenti terra successivi che sono stati documentati. 3. Conseguentemente, condannare il
[...]
alla rimessione in pristino e, dunque, ad eseguire i lavori di messa in sicurezza e CP_1 sistemazione della scarpata nonché alla sistemazione e\o riparazione della recinzione del terreno della Società; 4. In via subordinata, e per il caso in cui il non dovesse Controparte_2 provvedervi, condannare il a risarcire alla Controparte_2 Parte_1 tutti i danni, patrimoniali e economici, subiti e subendi, per effetto dei lavori di scavo effettuati sulla strada comunale Limina e della frana che ne è conseguita, per tutti i motivi sopra esposti, mediante il pagamento di somma di denaro corrispondente alla spesa che sarà ritenuta necessaria per la riparazione e/o messa in sicurezza della scarpata e che sarà liquidata anche attraverso disponenda ctu, riservando l'allegazione e la prova degli ulteriori pregiudizi che dovessero derivare alla società per il medesimo titolo o per la medesima causale e ragione in corso di causa;
5. Condannare il convenuto a rifondere le spese e compensi professionali connessi all'accertamento tecnico CP_1 preventivo iscritto al 1766/2018 R.G. di Questo Tribunale, nella documentata misura di €. 9.119,57
o nella diversa misura che il Tribunale riterrà equa e giusta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nelle misure e con le decorrenze di legge. 6. Condannare il al Controparte_2 risarcimento di tutti i maggiori, ulteriori e futuri danni che dovessero a qualsiasi titolo, causale e\o ragione connessa e\o dipendente dalle originarie cause già accertate e\o dichiarande responsabilità nel corso del presente giudizio ed oltre con rivalutazione monetaria ed interessi nelle misure e con le decorrenze di legge”. Con vittoria di spese processuali.
2 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, che contestava la fondatezza delle domande, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi. Contestava, in particolare, la sussistenza di un dovere di custodia, ex art. 2051 c.c. - evidenziando che la strada Limina, soprattutto nella parte in cui si era verificata la frana, ancorché inserita nella toponomastica del Comune di Barcellona P.G., era in realtà una stradella di campagna, anticamente percorsa a piedi o con piccoli mezzi non meccanizzati e, da oltre mezzo secolo, abbandonata dal pubblico transito e non più destinata a soddisfare esigenze pubbliche - e invocava il caso fortuito, consistente nel fatto di terzi soggetti, completamente estranei all'amministrazione comunale e non legati ad essa da alcun rapporto di committenza, evidenziando che lo scavo realizzato lungo la via Limina per l'interramento e l'allaccio dell'acqua era stato realizzato abusivamente da tale , per come dichiarato dal medesimo al personale Persona_2 del Comando di Polizia Municipale, in data successiva alla frana (Prot. 16023 del 29.03.2019, allegato agli atti del giudizio).
Con ricorso, ex art. 669 quater c.p.c., proposto in corso di causa, la Parte_1 esponeva: che, in data 18 giugno 2020, la società tramite la ditta Nibali s.p.a. - Controparte_4 incaricata di effettuare lavori sugli impianti elettrici che insistono lungo ed ai margini della Via
Limina, a valle del terreno interessato dalla frana del 2018 - aveva chiesto alla Società di poter ricollocare il terreno franato, che era ancora presente sulla carreggiata, sul fronte di scarpata dal quale si era staccato e che le impediva il passaggio;
che, nonostante le opere di provvisoria sistemazione della scarpata - assentite dalla - in occasione delle piogge verificatesi Parte_1 fra l'1 ed il 6 dicembre 2020, anche per effetto di ulteriori lavori di scavo e\o movimento terra effettuati lungo la strada comunale Limina dai soliti “soggetti terzi”, autorizzati e comunque tollerati dal la scarpata aveva nuovamente ceduto e, in assenza dei necessari chiesti interventi, il CP_1 fronte di frana si era notevolmente esteso, danneggiando gli impianti idrici e mettendo in pericolo la stabilità degli impianti elettrici e dei muri di pietra a secco posti a contenimento del lato nord del terreno;
che la nell'inerzia del Comune, aveva provveduto, a propria Parte_1 cura e spese, ad effettuare, in data 13 febbraio 2021, un primo intervento urgente di rimozione delle frane dalla carreggiata, sostenendo una spesa pari ad €. 122,00 (cfr. copia fattura emessa dalla ditta
Sicilscavi di Molino Cesare), attivandosi per la realizzazione delle necessarie opere di contenimento;
ciò nonostante, la notte tra il 22 ed il 23 marzo 2021, il terreno era nuovamente franato.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio e rigettate le istanze cautelari, con sentenza n. 641/2022 emessa, in data 17 maggio 2022, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, rigettava le domande dell'attrice, condannandola al pagamento delle spese processuali, comprese quelle relative alla c.t.u.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la chiedendo, nel merito, Parte_1
“… 3) ritenere e dichiarare che il Tribunale di Barcellona P.G., nella persona del GOP Avv.
Salvatore Sindoni, ha errato nel rigettare le domande avanzate dalla Parte_1 ritenendo del tutto illegittimamente che il danno subito dall'attrice sarebbe stato causato “… dalle condizioni in cui versava e tutt'ora versa la scarpata sovrastante la predetta via Limina…”; 4) ritenere e dichiarare la illegittimità, nullità ed ingiustizia della sentenza n. 641/2022 emessa dal
Tribunale di Barcellona P.G. per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla domanda formulata dall'attrice di individuazione di un nesso eziologico tra lo scavo in trincea eseguito lungo la strada comunale Limina e l'evento franoso che ha interessato il terreno di sua proprietà e per ultra petizione dipendente dal travisamento di decisivi fatti ed atti di causa, nonché per motivazione
3 apparente e comunque contraddittoria rispetto alle risultanze probatorie documentali e peritali;
5) conseguentemente, previa dichiarazione di nullità, ed in riforma della sentenza di I grado, ritenere e dichiarare che l'oggetto del giudizio è rappresentato dall'accertamento del nesso di causalità tra lo scavo effettuato in data 07.10.2018 lungo la strada comunale Limina e gli eventi franosi del 3 e\o
4.11.2018, nonché con quelli successivi verificatisi tra l'1 e il 6.12.2020 ed il 03.12.2022; 6) ritenere
e dichiarare la erronea valutazione dei presupposti su cui si fondavano le domande cautelari svolte in corso di causa (ex art. 700 c.p.c. con atto di citazione del 26.9.2019 e con il ricorso ex art. 669 quater c.p.c. del 9.4.2021) e che hanno indotto il Giudice togato di prime cure a rigettare per ben due volte le relative domande svolte in corso di causa e che, alla luce delle risultanze peritali dallo stesso disposte con l'ordinanza del 8.6.2021, ad integrazione del mandato peritale di cui all'ordinanza del 21.4.2021, avrebbero dovuto essere accolte così da evitare la situazione di dissesto aggravato venutasi a determinare lo scorso 3.12.2022 e che codesta Ecc.ma Corte vorrà ritenere e dichiarare, previ gli accertamenti peritali del caso, connessi e dipendenti dall'originario scavo e dalla prima frana nonché dall'inadempimento del all'obbligo di tutela della strada, delle CP_1 sue condizioni e larghezza che potessero consentire alla società, che intendeva anticipare le relative spese, la realizzazione delle opere di sostegno con gabbioni in pietra consigliati dal CTU Ing.
e di cui alla SCIA del 25/10/2021; 7) ritenere e dichiarare la nullità della sentenza Persona_3 anche per motivazione contraddittoria con le risultanze peritali e, in riforma della medesima, riconoscere che le relazioni dei Tecnici Ausiliari hanno riconosciuto la fondatezza delle tesi sostenute dall'attrice tanto con l'atto introduttivo del giudizio quanto con i successivi atti e verbali di causa e, soprattutto, con le domande cautelari ex artt. 700 e 669 quater c.p.c. che ci si riserva di rinnovare nel corso della presente fase di gravame in considerazione della gravità dei mutamenti climatici e delle imminenti piogge che potrebbero, ancora, ulteriormente aggravare la situazione di dissesto della scarpata in questione connessa e\o dipendente dall'originario scavo del 06.10.2018, effettuato lungo la strada comunale Limina a ridosso del piede della scarpata e che, alterandone stabilità ed equilibrio, ha fatto perdere consistenza e stabilità alla medesima con i conseguenti fenomeni di smottamenti superficiali in occasione delle precipitazioni pluviali verificatesi tra il 3 ed il 4 novembre
2018, tra l'1 e il 6 dicembre 2020 e, recentemente, il 03 dicembre 2022; 8) ritenere e dichiarare che la sentenza n. 641/2022 del Tribunale di Barcellona P.G., ha erroneamente applicato alla fattispecie per cui è causa il disposto dell'art. 887 c.c.; in via subordinata, nell'ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere applicabile, in via analogica, l'articolo sopra richiamato, in riforma della interpretazione e della decisione appellata, ritenere e dichiarare il Controparte_2 responsabile per i lavori che hanno interessato il terreno della strada posta ad un livello inferiore alla scarpata e che ne hanno causato la frana, e condannarlo a realizzare le opere di sostegno necessarie ad evitare ulteriori e più gravi smottamenti secondo le modalità e con l'impiego dei materiali descritti e consigliati dall'Ing. nella sua relazione di CTU;
9) ritenere e dichiarare Per_3 che la strada comunale Limina è una strada pubblica e che comunque essendo di proprietà del lo stesso è obbligato alla custodia ex art.2051 c.c. ed alla cura, Controparte_2 manutenzione e conservazione della stessa nel rispetto del principio del neminem laedere ex art.2043
c.c.; 10) in via subordinata, e nella incredibile ipotesi che la Corte dovesse dubitare della detta situazione giuridica del bene, nonostante le risultanze peritali, ritenere e dichiarare la ammissibilità
e rilevanza dei mezzi istruttori che erano stati tempestivamente articolati dall'attrice con le memorie ex art. 183 comma 6° n. 3 cpc e reiterati con le note conclusive autorizzate depositate il 27.4.2022 per l'udienza del 17.5.2022, e su cui che il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi
4 limitandosi a ritenere la causa matura per la decisione;
11) conseguentemente, condannare il
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a realizzare a Controparte_2 sua cura e spese i lavori di contenimento e sostegno della scarpata franata con le modalità e i materiali descritti dall'Ing. nella sua relazione di ctu, e che erano stati assentiti dallo stesso Per_3
Ente approvando la SCIA del 25/10/2021; 12) condannare il al Controparte_2 risarcimento di tutti i detti danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dalla
[...]
casualmente connessi con la permanente colposa, scorretta ed illecita Parte_1 condotta dell'ente, nella misura in cui risulteranno essere già stati provati ovvero potranno esserlo, ed in caso contrario che vorrà liquidare anche in via equitativa;
13) in riforma della sentenza di primo grado, ritenere e dichiarare la soccombenza e comunque la responsabilità dell'Ente nell'aver causato il presente contenzioso che ben avrebbe potuto essere evitato anche alla luce di quello che era stato il comportamento dello stesso prima della notifica dell'atto di citazione e, conseguentemente, condannare il in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_2 al pagamento: - delle spese della CTU svolte nel corso del giudizio di accertamento Tecnico
Preventivo, - delle spese di CTU svolte nel corso del giudizio di primo grado;
- delle spese di CTU svolte nel corso del giudizio di primo grado;
- delle spese e dei compensi legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese gen. 15%, IVA e CPA come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, contestando la fondatezza dei motivi di appello, di cui ha chiesto il rigetto, con conseguente conferma della sentenza appellata e con condanna dell'appellante alla rifusione di spese e compensi del presente grado giudizio.
Disposto accertamento tecnico preventivo in corso di giudizio, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 15 aprile 2024, la causa è stata assegnata in decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato nonché per ultra petizione con omessa valutazione, giudizio e motivazione su di un punto decisivo della controversia”.
Ha amentato, in particolare, la violazione dei principi, sanciti dall'art. 112 c.p.c., di corrispondenza fra quanto richiesto dall'attrice e ciò su cui si è pronunciato il Tribunale e di divieto di ultra petizione, essendo stati posti a fondamento della pronuncia fatti e situazioni estranee alla materia del contendere, con introduzione nel processo di un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.
La doglianza è infondata.
Occorre premettere, in diritto, che “Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso - nemmeno implicitamente o virtualmente - nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti” (Cass. civ., sez. II, 30/06/2023, n. 18583).
Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi
5 dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese, o delle eccezioni, fatte valere dai contraddittori (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 12/12/2023, n. 34661).
Nella specie, non ricorre alcuna violazione dei principi di cui all'art.112 c.p.c. posto che il primo giudice, dopo avere correttamente qualificato le domande proposte dalla società attrice, le ha integralmente rigettate, senza, dunque, attribuire o negare un bene della vita diverso da quello conteso
(petitum mediato), e senza pronunciare oltre i limiti delle pretese.
In ogni caso, anche ove si ritenesse fondata la prospettata violazione dei principi di cui all'art. 112
c.p.c., la conseguente pronuncia di nullità della sentenza non escluderebbe il dovere della Corte di decidere la causa nel merito. Sul punto, costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “In applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli articoli 353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (articoli 161, comma 1, del c.p.c.), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'articolo 112 del c.p.c. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito” (Cass. Civ., sez. III, 12/12/2023, n. 34777).
2. Con il secondo motivo di appello, il difensore ha dedotto “erronea valutazione delle risultanze probatorie;
mancata valutazione e riconoscimento della responsabilità del ex art. 2051 c.c. CP_1
e\o, in subordine, ex art. 2043 c.c., per violazione del principio del neminem laedere”. Ha evidenziato che le risultanze peritali davano ragione alla società, che aveva chiesto il riconoscimento del nesso di causalità fra le frane ed i lavori di scavo in trincea, eseguiti lungo la strada Limina, nesso di causalità che non era stato messo in discussione dall'Ente convenuto. Ha aggiunto che, anche se la situazione di dissesto geologico era stata generata dai lavori di scavo effettuati da - al fine di Controparte_5 collegare alla rete idrica comunale il fabbricato della moglie, - il Controparte_6 [...]
doveva essere ritenuto responsabile delle frane in quanto aveva il dovere Controparte_1 di evitare l'intervento antropico (di cui le parti avevano fornito prova), sia in via preventiva, provvedendo ad eseguire con proprie risorse l'allaccio e, comunque, vigilando ed esercitando la dovuta custodia sulla strada di proprietà, sia successivamente, intervenendo per la messa in sicurezza della detta scarpata.
La doglianza è infondata per i motivi che seguono.
Occorre premettere che l'attrice ha agito per far valere la responsabilità del Controparte_1
per i danni subiti dal terreno di sua proprietà a causa di eventi franosi verificatisi, a
[...] partire dalla notte fra il 3 novembre 2018 e il 4 novembre 2018, in conseguenza di scavi eseguiti, in data 7 ottobre 2018, lungo la prospicente strada Limina, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ragione della qualità, in capo all'ente, di proprietario e custode della strada.
In materia, la Corte Suprema di Cassazione, sottoponendo a revisione i principi in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, con le ordinanze da nn. da 2477 a 2483 del 1° febbraio 2018, ha stabilito, tra l'altro, che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
la deduzione di omissioni,
6 violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta (come nella specie) soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula, dunque, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del rapporto di custodia e del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, ossia la dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c., la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. Cass. Civ., sez. III, 24 maggio 2024, n. 14566).
Secondo i principi di diritto più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibili, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 11/02/2021, n. 3589).
Ciò premesso, occorre osservare che, nel caso in esame, il Tribunale, dopo avere implicitamente ritenuto provato il rapporto di custodia, ha escluso che i danni lamentati fossero etiologicamente riconducibili alle condizioni della stradella comunale, o ai lavori sulla stessa eseguiti, ritenendo che fossero conseguenza delle condizioni della scarpata di proprietà dell'attrice, tenuta ad eseguire le relative opere di contenimento.
Tale assunto non appare, invero, del tutto condivisibile, ponendosi parzialmente in contrasto con i dati emergenti dai diversi elaborati peritali in atti.
Il c.t.u. nominato nel corso del procedimento di ATP, Dott.ssa , ha accertato che “la condizione Per_1 che ha determinato un disturbo all'equilibrio del sistema “strada-scarpata-pianoro” è rappresentato dallo scavo della trincea, effettuato in prossimità del piede della scarpata, per la messa in opera di una tubazione. La realizzazione dello scavo ha allentato una porzione del corpo stradale e dunque la trincea costituisce una zona di maggiore permeabilità, in grado di catturare aliquote delle acque provenienti dal versante e di veicolarle verso valle. Pertanto, non è un caso il fatto che il rammollimento dei terreni, con riduzione delle caratteristiche geotecniche, sia proprio avvenuto in corrispondenza del tratto finale della trincea”.
Il c.t.u. nominato nel corso del primo grado del giudizio, Ing. ha reputato che “che Persona_3
i danni lamentati dalla società attrice relativamente alla prima frana, non sono da imputare alle condizioni in cui versa la strada comunale Limina, in quanto la sede stradale, di modeste dimensioni, non presenta dissesti in atto. Pertanto, le cause sono da ricercarsi nelle condizioni in cui versa la scarpata, che, in seguito ai lavori di scavo, per l'interramento di un tubo, eseguiti da terzi lungo la
7 strada Limina, a ridosso del piede della scarpata, lato monte, del versante del fondo ha perso Pt_1 di consistenza e stabilità”.
Il c.t.u. nominato nel corso del presente grado del giudizio, Dott. Geol. , ha premesso Persona_4 che “la scarpata interessata dal dissesto risulta di proprietà della appellante, ed è Parte_2 distinta in catasto nel foglio di mappa n. 30, particella 302”, ricadente in area non inclusa tra quelle a rischio idraulico e geomorfologico. Dopo avere descritto le caratteristiche geomorfologiche del terreno e riassunto la cronologia degli eventi franosi che hanno interessato l'area, ha ritenuto che “La causa degli smottamenti del terreno va invece ricercata nelle modifiche al piede della scarpata;
è senza dubbio significativo il fatto che i fenomeni di dissesto siano iniziati proprio in occasione delle piogge cadute subito dopo l'esecuzione dei lavori di interramento del tubo in pvc, e che il tratto terminale di questi scavi è coincidente con la prima nicchia di distacco”, precisando che “i fenomeni franosi successivi al primo sono da imputarsi sicuramente alle condizioni di instabilità del terreno già vulnerato e denudato, quindi esposto agli agenti meteorici, ed agli effetti erosivi dovuti ai ruscellamento delle acque che vanno a confluire lungo la strada comunale;
il tutto facilitato dalla mancata bonifica e messa in sicurezza del luogo”. Quanto alle condizioni di rischio residuo, ha precisato che il volume di terreno che può ancora essere coinvolto da fenomeni di dissesto (pari a 100 mc) non è molto significativo.
Dunque, può ritenersi accertato che i danni lamentati dall'attrice siano etiologicamente riconducibili, non alle condizioni di manutenzione della stradella comunale, ma, quanto al primo fenomeno franoso, alla esecuzione dei lavori di scavo effettuati in prossimità del piede della scarpata, per la messa in opera di una tubazione in pvc, eseguiti in data 7 ottobre 2018 e, quanto ai successivi fenomeni franosi, alle conseguenti condizioni di instabilità del terreno, vulnerato e denudato, e alla mancata bonifica e messa in sicurezza della scarpata di proprietà dell'attrice.
Correttamente, dunque, il primo giudice ha escluso la responsabilità del Controparte_1
per i danni lamentati dalla Società attrice.
[...]
Può, infatti, ritenersi pacificamente accertato che i predetti lavori di scavo fossero stati eseguiti, senza alcuna autorizzazione del da tale , al fine di collegare alla rete idrica CP_1 Controparte_5 comunale il fabbricato della moglie, Controparte_6
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il non Controparte_1 avrebbe potuto prevedere l'intervento del terzo, che ha agito in modo del tutto estemporaneo ed arbitrario, senza alcuna preventiva comunicazione ed autorizzazione, e non avrebbe potuto impedire l'esecuzione dello scavo (eseguito, in poco tempo, con l'ausilio di mezzi meccanici) neppure con la più diligente attività di vigilanza e controllo. Inoltre, a prescindere dalla durata complessiva dei lavori di interramento della tubatura, i consulenti tecnici hanno accertato come il dissesto geologico fosse stato conseguenza dello scavo, per cui anche ove il personale del fosse intervenuto CP_1 nell'immediatezza, non avrebbe potuto evitare le conseguenze dannose di tale intervento, che ha evidentemente esplicato tutta la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Infine, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il non essendo responsabile dei CP_1 danni causati dal primo scavo non aveva alcun obbligo di intervenire, successivamente, per la messa in sicurezza della scarpata di proprietà dell'attrice.
In proposito, è anche il caso di evidenziare come gli interventi necessari per la stabilizzazione dell'area indicati dal c.t.u. - consistenti nella risagomatura del versante della scarpata, nella posa di un'opera di contenimento a gabbioni in pietrame e nella copertura del suolo con l'impianto di arbusti
8 - siano da eseguire integralmente, non sulla stradella comunale, ma sul versante della scarpata di proprietà della Parte_1
2. Le superiori argomentazioni inducono al rigetto dell'appello, potendosi ritenere assorbite le ulteriori doglianze concernenti l'erronea applicazione dell'art. 887 c.c., l'omessa pronuncia e\o mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato anche con riferimento alla natura pubblica della strada comunale Limina e l'irrilevanza della natura pubblica o privata della strada ai fini del dovere di custodia.
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Dal rigetto dell'appello consegue, in ossequio alla regola della soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari medi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 5.809,00 (di cui € 1.134,00, per la fase di studio, € 921,00, per la fase introduttiva, € 1.843,00, per la fase di trattazione/istruttoria, ed € 1.911,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Sono poste a carico dell'appellante le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato provvedimento.
Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza Parte_1
n. 641/2022 emessa, in data 17 maggio 2022, dal Tribunale di Barcellona P.G., così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore del , in Controparte_1 persona del pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in CP_7 complessivi € 5.809,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
pone a carico della stessa appellante le spese relative alla c.t.u., liquidate con separato provvedimento.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 30 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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