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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021/7684
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2021/7684 promossa da:
con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti RAGONE TOMMASO e COLELLA MARIANA con domicilio eletto presso il difensore contro con il patrocinio dell'avv. ROSSI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO con domicilio eletto presso il difensore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
In riferimento all'eccezione relativa alla nullità, sotto il profilo della forma, del contratto di credito posto a fondamento della domanda di parte attrice, nullità c.d. di protezione, poiché la forma dei contratti di credito, in forza dell'art. 117 del TUB, è richiesta per la tutela del contraente debole. Non si ritiene che il contratto di credito in discussione, possa meritare alcuna censura di nullità sotto l'aspetto formale, in particolare per la sottoscrizione della clausola, con cui il debitore dava atto della ricezione della copia del contratto. Ove si consideri, peraltro, che è principio riconosciuto in modo pacifico e concorde dalla giurisprudenza di legittimità, che la forma scritta di un contratto possa risultare da documenti separati per effetto di dichiarazioni non contestuali (proposta e accettazione) (ex plurimis conformemente:
Cass. n. 1726 del 1976). In secondo luogo, in riferimento alla censura sulla mancanza di sottoscrizione della se si ponga mente al fatto che, mentre la giurisprudenza Pt_2
più antica negava che, il far valere in giudizio una scrittura potesse sanare la deficienza della sottoscrizione (Cass. n.727 del 1925, Cass. n.1928 del 1927). In seguito si è consolidato l'opposto principio, divenuto costante nel tempo, né mutato anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Testo Unico bancario, che all'art. 117, che prescrive la forma scritta per i contratti bancari, secondo il quale: “nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, la produzione della scrittura in giudizio da parte di chi non la sottoscrisse vale a supplire la mancanza di sottoscrizione” (vedi tra le tanti dalle più risalenti nel tempo: Cass. n. 1964 del 1955, Cass. n. 3396 del 1955, Cass. n. 2865 del 1955 ; Cass. n. 1156 del 1958 ; Cass. n. 2050 del 1959; Cass. n. 1807 del 1963;
Cass. n. 719 del 1964 ; Cass. n. 1995 del 1964, Cass. n. 2914 del 1964; Cass. n. 1899 del 1965, Cass. n. 39 del 1966, Cass. n. 1633 del 1969, Cass. n. 3338 del 1969, Cass.
n. 738 del 1970; Cass. n. 2216 del 1977, Cass. n. 2392 del 1978,; Cass. del 1979,
Cass. n. 2707 del 1982; Cass. n. 469 del 1983, Cass. n. 5868 del 1994, Cass. n. 2826 del 2000; Cass. n. 9543 del 2002; Cass. n. 22223 del 2006; da ultimo Cass. 22 marzo
2012 n. 4564, Cass SS.UU 898 del 2018). Il fondamento sistematico di tale massima, che equipara la domanda giudiziale alla sottoscrizione dell'atto, risiede nel fatto che la forma scritta richiesta dalla legge non si identifica esclusivamente con la sottoscrizione, la quale rappresenta solo un elemento della scrittura. Avendo solo il valore di confermare le dichiarazioni espresse nell'atto, la sottoscrizione può risultare per equipollenti. Quali possono essere, come nel caso in questione, la produzione in giudizio di copia del contratto da parte della banca, firmata dal solo cliente, insieme alla dichiarazione di volontà della medesima di avvalersi del contratto, che risulti, come nel caso che ci occupa, da una serie di atti posti in essere durante il rapporto, tra i quali la comunicazione degli estratti conto. Poiché la forma scritta è prescritta in funzione di protezione del contraente debole dal citato articolo 117 del Testo Unico bancario, tale scopo si ritiene assolto dalla scrittura anche in mancanza della sottoscrizione della
Banca, se essa appare attraverso un modulo, che sia stato effettivamente eseguito, come nell'ipotesi di specie, che richiama le condizioni economiche e che equivale ad espressa adesione in forma scritta delle stesse, dalle quali possa desumersi con chiarezza il tasso d'interesse, la data e la sottoscrizione del solo cliente. La massima appare, inoltre, ispirata ad un senso di equità, quando il rapporto ha garantito comunque il godimento di somme di denaro. Il principio è ribadito anche in recenti sentenze della
Suprema Corte di Cassazione tra le quali la sentenza n. 4564 del 22 marzo 2012, seguita da buona parte della giurisprudenza di merito e confermato per ultimo dalla sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite che si è espressa sul punto per dirimere il contrasto giurisprudenziale (Cass SS.UU 898 del 2018). Per cui nell'ipotesi della dichiarazione scritta mancante da parte di colui che se ne valga in giudizio, il consenso del contraente può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti. Per le ragioni espresse, l'eccezione sulla nullità del contratto di credito non può essere accolta.
In riferimento all'eccezione relativa alla nullità, sotto il profilo della forma, del contratto di credito posto a fondamento della domanda di parte attrice, nullità c.d. di protezione, poiché la forma dei contratti di credito, in forza dell'art. 117 del TUB, è richiesta per la tutela del contraente debole. Non si ritiene che il contratto di credito in discussione, possa meritare alcuna censura di nullità sotto l'aspetto formale.
Secondo le regole sull'onere della prova il creditore, che agisce per il pagamento del debito, deve provare soltanto il titolo da cui deriva il suo diritto, cioè l'esistenza del credito. Non incombe su di lui, invece, l'onere di provare l'inadempimento. È il debitore, che, dopo la dimostrazione fornita dal creditore, deve eccepire di aver compiuto il pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione o che l'inadempimento sia dovuto a cause a lui non imputabili. Per ottenere la soddisfazione del proprio credito il creditore opposto ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo, provvedimento concesso inaudita altera parte a contraddittorio eventuale e differito, qualora sia opposto dal debitore ingiunto. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, determina la nascita di un normale procedimento di cognizione. Nella quale fase, successiva al procedimento monitorio, il ricorrente ex art. 633 e ss. c. p. c., convenuto in senso formale assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova (Cass.: n. 9579 del 2000
, n. 2765 del 1992). Pertanto, non si realizza affatto l'inversione nella posizione delle parti, essendo il ricorrente onerato a fornire la prova del diritto di credito per la soddisfazione del quale ha agito nella fase a cognizione sommaria. Ciò comporta che la valutazione delle prove si debba basare non più e non solo sulle condizioni dettate dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sull'esistenza della pretesa creditoria, riguardata nel suo complesso (Cass. n. 9927del 2004, Cass.: S.U. n.
6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002, n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Il ricorrente assolve al proprio onere probatorio, dimostrando il diritto di credito vantato nei confronti del debitore nel suo preciso ammontare con la produzione dei titoli da cui deriva il proprio credito. Tale documentazione se prodotta a fondamento dell'ingiunzione nel procedimento monitorio, conserva ovviamente la sua efficacia anche nella fase dell'opposizione fino a prova contraria. A tale proposito dall'esame degli atti di causa risulta che sia stata prodotta documentazione sufficiente a determinare il credito per cui è stato azionato il procedimento monitorio, così come si
è determinato in favore del creditore (Cass.: S.U. n. 6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002,
n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità anche quando il creditore non abbia comunicato al debitore il conto prima del giudizio in via stragiudiziale, la successiva produzione dello stesso nel corso del processo, rappresentando una forma di trasmissione, determina per il debitore il necessario svolgimento di specifiche contestazioni sulla validità dei titoli e documenti depositati in giudizio o sulla non imputabilità dell'inadempimento. Nel caso che ci occupa, parte opponente non è riuscita a fornire una simile prova, né a contestare i titoli su cui si fonda la pretesa del creditore opposto (Cass. S.U. n. 12065 del 2014, n. 1045 del 2015). Né possono valere, invece, contestazioni di carattere generico, come quelle operate dal debitore, né la generica affermazione di nulla dovere.
Il fondamento normativo del divieto d'usura è costituito dall'art. 644 del cod. pen., la cui operatività, in forza dell'interpretazione autentica fornita dal d. l. n. 394/2000, è limitata al solo momento in cui gli interessi usurari sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
L'art.1815 del cod. civ., infatti, presuppone la nozione di interessi usurari, che è definita altrove, ossia nell'art. 644 c.p.. Mentre l'art. 2 della legge n. 108 del 1996 assolve a una funzione integrativa del precetto statuito dall'art. 644 del c.p., che rappresenta una norma penale in bianco, in quanto si completa in base al meccanismo previsto dalla citata legge integrativa, a cui è demandato il compito di fissare la misura del tasso d'usura. La locuzione “interessi a qualunque titolo convenuti", di cui al citato decreto legge n. 394 del 2000 è stata precisata dalla sentenza n. 29 del 25/2/2002 della
Corte Costituzionale, secondo cui il tasso soglia dell'usura riguarderebbe non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori. Tale assunto appare ormai pacificamente ammesso dall'indirizzo ermeneutico prevalente della giurisprudenza di legittimità. (v. Cass.: n. 5286 del 2000, n. 350 del 2013, n. 5598 del 2017), il quale , peraltro, specifica e chiarisce il senso dell'art. 644 c.p., che non sancisce affatto il principio della cumulabilità degli interessi moratori e corrispettivi ai fini del tasso soglia d'usura, ma si limita, al contrario, ad affermare solo l'applicabilità anche agli interessi moratori delle disposizioni previste dalle norme antiusura. Il tasso di mora è sostitutivo e alternativo di quello corrispettivo e non può essere addizionato a quest'ultimo. Ed invero, tra le due tipologie di interessi esistono profonde diversità ontologiche e funzionali, trattandosi di elementi eterogenei, grandezze disomogenee non comparabili tra loro. Il tasso di mora svolge una funzione di penalità per il danno, imputabile al mutuatario, conseguente al ritardato pagamento o l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, mentre gli interessi corrispettivi hanno uno scopo remunerativo per il godimento di una somma di denaro. Differenti sono, inoltre, le basi di calcolo dei due tipi di interesse. Quello moratorio si calcola, infatti, sulla rata scaduta, quello corrispettivo, invece, si calcola sul capitale residuo. Poiché il calcolo della mora viene effettuato a posteriori rispetto alla stipula del contratto, nell'ipotesi in cui si sia in effetti verificato l'inadempimento, solo impropriamente si potrebbe parlare di cumulo. Gli interessi dovuti dal mutuatario moroso sono tutti di natura moratoria, sia quelli relativi alla maggiorazione stabilita dal contratto per l'ipotesi di ritardato pagamento, sia la parte che corrisponde agli interessi corrispettivi, che a causa della mora cambiano natura, ai sensi dell'art. 1224 c.c., per cui gli interessi moratori non possono essere richiesti congiuntamente a quelli corrispettivi. Nel caso di mora il creditore non percepisce due diversi tipi di interessi, ma solo quelli moratori, che si formano di solito sommando una certa percentuale agli interessi corrispettivi. Solo in questa particolare accezione potrebbe parlarsi di cumulo tra interessi moratori e corrispettivi. Quando l'art. 1815 c.c. si riferisce a interessi, commissioni e spese ai fini dell'usura, vuole riguardare esclusivamente quelli dovuti per effetto della conclusione del contratto o per essersi verificato il relativo evento in corso di contratto. Restano, così, escluse le prestazioni accidentali, eventuali o potenziali, anche se predeterminate nel contratto nelle forme del saggio di mora. Per cui la loro esigibilità è subordinata al verificarsi di eventi futuri, ancora possibili ma non concretamente accertabili al momento della conclusione del contratto o irreali, poiché potrebbero essere mai accaduti, per fatti che non si sono realmente verificati, né potranno in seguito realizzarsi. Gli interessi di mora hanno questa natura e anche se previsti nel contratto, operano solo nell'ipotesi di inadempimento, partecipando del carattere della c.d. usura sopravvenuta, che la prevalente giurisprudenza ritiene non essere compresa nel divieto di cui all'art. 644 c.p., il quale parla testualmente solo di interessi promessi o convenuti.
Pertanto, la previsione degli interessi di mora non obbliga ab origine il mutuatario alla corresponsione, essendo questa legata all'eventualità del ritardato pagamento o dell'inadempimento. La loro applicazione è incerta a differenza degli interessi corrispettivi, che sono, invece, certi e vincolanti sin dall'inizio del finanziamento. La valutazione della usurarietà deve riferirsi sia al tasso di mora che a quello corrispettivo.
Nel caso che ci occupa nessuno dei due tassi di interesse ha superato il tasso soglia dell'usura. Peraltro, ove la dichiarazione di nullità riguardasse unicamente la clausola relativa agli interessi moratori ex art. 1419 c.c., il mutuatario avrebbe diritto solo alla restituzione dei soli interessi moratori usurari effettivamente corrisposti e non dovuti
(cfr. Trib. Como, sent. 11/10/2017; Trib. Monza sent. n. 1911/2017; Trib. Siracusa sent. N. 16789/2017; Trib. Roma, sent. N. 6951/2017; App. Milano, sent. N.
2044/2017). Nel caso di specie il ricorrente non ha provato, né l'ammontare, né
l'applicazione di interessi di mora, che siano stati nel corso del rapporto corrisposti.
Per cui nell'ipotesi di mancata dimostrazione dell'ammontare degli interessi moratori asseritamene usurari, che sarebbero stati pagati in eccesso, l'azione di restituzione deve ritenersi inammissibile, né possono reputarsi sufficienti a tale scopo contestazioni di tipo generico. (Trib. Milano 24.03.2016, Tib. Milano 17.01.2017)). Solo se si fosse accertata l'applicazione degli interessi di mora, dovuti per effetto di inadempimento o ritardato pagamento, qualora il tasso di mora avesse superato quello soglia dell'usura, ipotesi che nel caso de quo non si è verificata, il ricorrente avrebbe avuto diritto, non ad ottenere la gratuita del rapporto di mutuo, come ha richiesto, ai sensi dell'art. 1815
c.c., ma solo la restituzione degli interessi di mora effettivamente versati, restando dovuti per il periodo di mora solo gli interessi corrispettivi non usurari.
Secondo l'indirizzo consolidato e conforme della giurisprudenza di legittimità, la
CTU contabile non è un mezzo probatorio in senso proprio, avendo lo scopo di aiutare il giudice nella soluzione di problematiche, che necessitano di particolari conoscenze tecniche, al fine di valutare elementi già acquisiti agli atti. Per cui non può essere disposta, quando essa assume natura esplorativa. in mancanza di specifiche contestazioni sull'esistenza di circostanze, che il richiedente ha l'onere di provare.
Esonerandolo così dal fornire la prova di quanto asserito. Pertanto, i motivi di contestazione devono essere delineati in modo preciso e dettagliato. In particolare, il richiedente ha l'onere non solo di chiarire quando e come sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia dell'usura e le altre violazioni contestate, all'uopo depositando una perizia di parte, ma anche producendo i Decreti Ministeriali e le rilevazioni aventi ad oggetto i tassi. Tali rilievi non possono essere compiuti d'ufficio dal giudice, ma devono essere allegati dalle parti, che non possono esimersi dal provare quanto contestato e supplire alla mancanza delle proprie allegazioni, chiedendo che siano colmate da una consulenza tecnica d'ufficio, che in tal modo si traduce in una mera indagine esplorativa alla ricerca di circostanze e fatti non provati (vedi Cass., Sez.
Un., n. 9941 del 2009, Cass. n. 2543 del 2019, Cass. n. 2072 del 2014, Cass. n. 3130 del 2011, Cass. n. 15219 del 2007, Cass. n. 212 del 2006, Cass. n. 11317 del 2003,).
Restano assorbite o non rilevanti o contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio le ulteriori eccezioni di merito e preliminari.
La regolazione delle spese sì effettua in applicazione del principio di soccombenza, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri indicati dalla normativa di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui agli atti del procedimento, che conferma integralmente;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali ed Iva e Cap come per legge;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 21/01/2025
Il Giudice Pasquale Spagnoletti
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2021/7684 promossa da:
con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti RAGONE TOMMASO e COLELLA MARIANA con domicilio eletto presso il difensore contro con il patrocinio dell'avv. ROSSI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO con domicilio eletto presso il difensore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
In riferimento all'eccezione relativa alla nullità, sotto il profilo della forma, del contratto di credito posto a fondamento della domanda di parte attrice, nullità c.d. di protezione, poiché la forma dei contratti di credito, in forza dell'art. 117 del TUB, è richiesta per la tutela del contraente debole. Non si ritiene che il contratto di credito in discussione, possa meritare alcuna censura di nullità sotto l'aspetto formale, in particolare per la sottoscrizione della clausola, con cui il debitore dava atto della ricezione della copia del contratto. Ove si consideri, peraltro, che è principio riconosciuto in modo pacifico e concorde dalla giurisprudenza di legittimità, che la forma scritta di un contratto possa risultare da documenti separati per effetto di dichiarazioni non contestuali (proposta e accettazione) (ex plurimis conformemente:
Cass. n. 1726 del 1976). In secondo luogo, in riferimento alla censura sulla mancanza di sottoscrizione della se si ponga mente al fatto che, mentre la giurisprudenza Pt_2
più antica negava che, il far valere in giudizio una scrittura potesse sanare la deficienza della sottoscrizione (Cass. n.727 del 1925, Cass. n.1928 del 1927). In seguito si è consolidato l'opposto principio, divenuto costante nel tempo, né mutato anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Testo Unico bancario, che all'art. 117, che prescrive la forma scritta per i contratti bancari, secondo il quale: “nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, la produzione della scrittura in giudizio da parte di chi non la sottoscrisse vale a supplire la mancanza di sottoscrizione” (vedi tra le tanti dalle più risalenti nel tempo: Cass. n. 1964 del 1955, Cass. n. 3396 del 1955, Cass. n. 2865 del 1955 ; Cass. n. 1156 del 1958 ; Cass. n. 2050 del 1959; Cass. n. 1807 del 1963;
Cass. n. 719 del 1964 ; Cass. n. 1995 del 1964, Cass. n. 2914 del 1964; Cass. n. 1899 del 1965, Cass. n. 39 del 1966, Cass. n. 1633 del 1969, Cass. n. 3338 del 1969, Cass.
n. 738 del 1970; Cass. n. 2216 del 1977, Cass. n. 2392 del 1978,; Cass. del 1979,
Cass. n. 2707 del 1982; Cass. n. 469 del 1983, Cass. n. 5868 del 1994, Cass. n. 2826 del 2000; Cass. n. 9543 del 2002; Cass. n. 22223 del 2006; da ultimo Cass. 22 marzo
2012 n. 4564, Cass SS.UU 898 del 2018). Il fondamento sistematico di tale massima, che equipara la domanda giudiziale alla sottoscrizione dell'atto, risiede nel fatto che la forma scritta richiesta dalla legge non si identifica esclusivamente con la sottoscrizione, la quale rappresenta solo un elemento della scrittura. Avendo solo il valore di confermare le dichiarazioni espresse nell'atto, la sottoscrizione può risultare per equipollenti. Quali possono essere, come nel caso in questione, la produzione in giudizio di copia del contratto da parte della banca, firmata dal solo cliente, insieme alla dichiarazione di volontà della medesima di avvalersi del contratto, che risulti, come nel caso che ci occupa, da una serie di atti posti in essere durante il rapporto, tra i quali la comunicazione degli estratti conto. Poiché la forma scritta è prescritta in funzione di protezione del contraente debole dal citato articolo 117 del Testo Unico bancario, tale scopo si ritiene assolto dalla scrittura anche in mancanza della sottoscrizione della
Banca, se essa appare attraverso un modulo, che sia stato effettivamente eseguito, come nell'ipotesi di specie, che richiama le condizioni economiche e che equivale ad espressa adesione in forma scritta delle stesse, dalle quali possa desumersi con chiarezza il tasso d'interesse, la data e la sottoscrizione del solo cliente. La massima appare, inoltre, ispirata ad un senso di equità, quando il rapporto ha garantito comunque il godimento di somme di denaro. Il principio è ribadito anche in recenti sentenze della
Suprema Corte di Cassazione tra le quali la sentenza n. 4564 del 22 marzo 2012, seguita da buona parte della giurisprudenza di merito e confermato per ultimo dalla sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite che si è espressa sul punto per dirimere il contrasto giurisprudenziale (Cass SS.UU 898 del 2018). Per cui nell'ipotesi della dichiarazione scritta mancante da parte di colui che se ne valga in giudizio, il consenso del contraente può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti. Per le ragioni espresse, l'eccezione sulla nullità del contratto di credito non può essere accolta.
In riferimento all'eccezione relativa alla nullità, sotto il profilo della forma, del contratto di credito posto a fondamento della domanda di parte attrice, nullità c.d. di protezione, poiché la forma dei contratti di credito, in forza dell'art. 117 del TUB, è richiesta per la tutela del contraente debole. Non si ritiene che il contratto di credito in discussione, possa meritare alcuna censura di nullità sotto l'aspetto formale.
Secondo le regole sull'onere della prova il creditore, che agisce per il pagamento del debito, deve provare soltanto il titolo da cui deriva il suo diritto, cioè l'esistenza del credito. Non incombe su di lui, invece, l'onere di provare l'inadempimento. È il debitore, che, dopo la dimostrazione fornita dal creditore, deve eccepire di aver compiuto il pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione o che l'inadempimento sia dovuto a cause a lui non imputabili. Per ottenere la soddisfazione del proprio credito il creditore opposto ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo, provvedimento concesso inaudita altera parte a contraddittorio eventuale e differito, qualora sia opposto dal debitore ingiunto. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, determina la nascita di un normale procedimento di cognizione. Nella quale fase, successiva al procedimento monitorio, il ricorrente ex art. 633 e ss. c. p. c., convenuto in senso formale assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova (Cass.: n. 9579 del 2000
, n. 2765 del 1992). Pertanto, non si realizza affatto l'inversione nella posizione delle parti, essendo il ricorrente onerato a fornire la prova del diritto di credito per la soddisfazione del quale ha agito nella fase a cognizione sommaria. Ciò comporta che la valutazione delle prove si debba basare non più e non solo sulle condizioni dettate dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sull'esistenza della pretesa creditoria, riguardata nel suo complesso (Cass. n. 9927del 2004, Cass.: S.U. n.
6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002, n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Il ricorrente assolve al proprio onere probatorio, dimostrando il diritto di credito vantato nei confronti del debitore nel suo preciso ammontare con la produzione dei titoli da cui deriva il proprio credito. Tale documentazione se prodotta a fondamento dell'ingiunzione nel procedimento monitorio, conserva ovviamente la sua efficacia anche nella fase dell'opposizione fino a prova contraria. A tale proposito dall'esame degli atti di causa risulta che sia stata prodotta documentazione sufficiente a determinare il credito per cui è stato azionato il procedimento monitorio, così come si
è determinato in favore del creditore (Cass.: S.U. n. 6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002,
n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità anche quando il creditore non abbia comunicato al debitore il conto prima del giudizio in via stragiudiziale, la successiva produzione dello stesso nel corso del processo, rappresentando una forma di trasmissione, determina per il debitore il necessario svolgimento di specifiche contestazioni sulla validità dei titoli e documenti depositati in giudizio o sulla non imputabilità dell'inadempimento. Nel caso che ci occupa, parte opponente non è riuscita a fornire una simile prova, né a contestare i titoli su cui si fonda la pretesa del creditore opposto (Cass. S.U. n. 12065 del 2014, n. 1045 del 2015). Né possono valere, invece, contestazioni di carattere generico, come quelle operate dal debitore, né la generica affermazione di nulla dovere.
Il fondamento normativo del divieto d'usura è costituito dall'art. 644 del cod. pen., la cui operatività, in forza dell'interpretazione autentica fornita dal d. l. n. 394/2000, è limitata al solo momento in cui gli interessi usurari sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
L'art.1815 del cod. civ., infatti, presuppone la nozione di interessi usurari, che è definita altrove, ossia nell'art. 644 c.p.. Mentre l'art. 2 della legge n. 108 del 1996 assolve a una funzione integrativa del precetto statuito dall'art. 644 del c.p., che rappresenta una norma penale in bianco, in quanto si completa in base al meccanismo previsto dalla citata legge integrativa, a cui è demandato il compito di fissare la misura del tasso d'usura. La locuzione “interessi a qualunque titolo convenuti", di cui al citato decreto legge n. 394 del 2000 è stata precisata dalla sentenza n. 29 del 25/2/2002 della
Corte Costituzionale, secondo cui il tasso soglia dell'usura riguarderebbe non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori. Tale assunto appare ormai pacificamente ammesso dall'indirizzo ermeneutico prevalente della giurisprudenza di legittimità. (v. Cass.: n. 5286 del 2000, n. 350 del 2013, n. 5598 del 2017), il quale , peraltro, specifica e chiarisce il senso dell'art. 644 c.p., che non sancisce affatto il principio della cumulabilità degli interessi moratori e corrispettivi ai fini del tasso soglia d'usura, ma si limita, al contrario, ad affermare solo l'applicabilità anche agli interessi moratori delle disposizioni previste dalle norme antiusura. Il tasso di mora è sostitutivo e alternativo di quello corrispettivo e non può essere addizionato a quest'ultimo. Ed invero, tra le due tipologie di interessi esistono profonde diversità ontologiche e funzionali, trattandosi di elementi eterogenei, grandezze disomogenee non comparabili tra loro. Il tasso di mora svolge una funzione di penalità per il danno, imputabile al mutuatario, conseguente al ritardato pagamento o l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, mentre gli interessi corrispettivi hanno uno scopo remunerativo per il godimento di una somma di denaro. Differenti sono, inoltre, le basi di calcolo dei due tipi di interesse. Quello moratorio si calcola, infatti, sulla rata scaduta, quello corrispettivo, invece, si calcola sul capitale residuo. Poiché il calcolo della mora viene effettuato a posteriori rispetto alla stipula del contratto, nell'ipotesi in cui si sia in effetti verificato l'inadempimento, solo impropriamente si potrebbe parlare di cumulo. Gli interessi dovuti dal mutuatario moroso sono tutti di natura moratoria, sia quelli relativi alla maggiorazione stabilita dal contratto per l'ipotesi di ritardato pagamento, sia la parte che corrisponde agli interessi corrispettivi, che a causa della mora cambiano natura, ai sensi dell'art. 1224 c.c., per cui gli interessi moratori non possono essere richiesti congiuntamente a quelli corrispettivi. Nel caso di mora il creditore non percepisce due diversi tipi di interessi, ma solo quelli moratori, che si formano di solito sommando una certa percentuale agli interessi corrispettivi. Solo in questa particolare accezione potrebbe parlarsi di cumulo tra interessi moratori e corrispettivi. Quando l'art. 1815 c.c. si riferisce a interessi, commissioni e spese ai fini dell'usura, vuole riguardare esclusivamente quelli dovuti per effetto della conclusione del contratto o per essersi verificato il relativo evento in corso di contratto. Restano, così, escluse le prestazioni accidentali, eventuali o potenziali, anche se predeterminate nel contratto nelle forme del saggio di mora. Per cui la loro esigibilità è subordinata al verificarsi di eventi futuri, ancora possibili ma non concretamente accertabili al momento della conclusione del contratto o irreali, poiché potrebbero essere mai accaduti, per fatti che non si sono realmente verificati, né potranno in seguito realizzarsi. Gli interessi di mora hanno questa natura e anche se previsti nel contratto, operano solo nell'ipotesi di inadempimento, partecipando del carattere della c.d. usura sopravvenuta, che la prevalente giurisprudenza ritiene non essere compresa nel divieto di cui all'art. 644 c.p., il quale parla testualmente solo di interessi promessi o convenuti.
Pertanto, la previsione degli interessi di mora non obbliga ab origine il mutuatario alla corresponsione, essendo questa legata all'eventualità del ritardato pagamento o dell'inadempimento. La loro applicazione è incerta a differenza degli interessi corrispettivi, che sono, invece, certi e vincolanti sin dall'inizio del finanziamento. La valutazione della usurarietà deve riferirsi sia al tasso di mora che a quello corrispettivo.
Nel caso che ci occupa nessuno dei due tassi di interesse ha superato il tasso soglia dell'usura. Peraltro, ove la dichiarazione di nullità riguardasse unicamente la clausola relativa agli interessi moratori ex art. 1419 c.c., il mutuatario avrebbe diritto solo alla restituzione dei soli interessi moratori usurari effettivamente corrisposti e non dovuti
(cfr. Trib. Como, sent. 11/10/2017; Trib. Monza sent. n. 1911/2017; Trib. Siracusa sent. N. 16789/2017; Trib. Roma, sent. N. 6951/2017; App. Milano, sent. N.
2044/2017). Nel caso di specie il ricorrente non ha provato, né l'ammontare, né
l'applicazione di interessi di mora, che siano stati nel corso del rapporto corrisposti.
Per cui nell'ipotesi di mancata dimostrazione dell'ammontare degli interessi moratori asseritamene usurari, che sarebbero stati pagati in eccesso, l'azione di restituzione deve ritenersi inammissibile, né possono reputarsi sufficienti a tale scopo contestazioni di tipo generico. (Trib. Milano 24.03.2016, Tib. Milano 17.01.2017)). Solo se si fosse accertata l'applicazione degli interessi di mora, dovuti per effetto di inadempimento o ritardato pagamento, qualora il tasso di mora avesse superato quello soglia dell'usura, ipotesi che nel caso de quo non si è verificata, il ricorrente avrebbe avuto diritto, non ad ottenere la gratuita del rapporto di mutuo, come ha richiesto, ai sensi dell'art. 1815
c.c., ma solo la restituzione degli interessi di mora effettivamente versati, restando dovuti per il periodo di mora solo gli interessi corrispettivi non usurari.
Secondo l'indirizzo consolidato e conforme della giurisprudenza di legittimità, la
CTU contabile non è un mezzo probatorio in senso proprio, avendo lo scopo di aiutare il giudice nella soluzione di problematiche, che necessitano di particolari conoscenze tecniche, al fine di valutare elementi già acquisiti agli atti. Per cui non può essere disposta, quando essa assume natura esplorativa. in mancanza di specifiche contestazioni sull'esistenza di circostanze, che il richiedente ha l'onere di provare.
Esonerandolo così dal fornire la prova di quanto asserito. Pertanto, i motivi di contestazione devono essere delineati in modo preciso e dettagliato. In particolare, il richiedente ha l'onere non solo di chiarire quando e come sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia dell'usura e le altre violazioni contestate, all'uopo depositando una perizia di parte, ma anche producendo i Decreti Ministeriali e le rilevazioni aventi ad oggetto i tassi. Tali rilievi non possono essere compiuti d'ufficio dal giudice, ma devono essere allegati dalle parti, che non possono esimersi dal provare quanto contestato e supplire alla mancanza delle proprie allegazioni, chiedendo che siano colmate da una consulenza tecnica d'ufficio, che in tal modo si traduce in una mera indagine esplorativa alla ricerca di circostanze e fatti non provati (vedi Cass., Sez.
Un., n. 9941 del 2009, Cass. n. 2543 del 2019, Cass. n. 2072 del 2014, Cass. n. 3130 del 2011, Cass. n. 15219 del 2007, Cass. n. 212 del 2006, Cass. n. 11317 del 2003,).
Restano assorbite o non rilevanti o contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio le ulteriori eccezioni di merito e preliminari.
La regolazione delle spese sì effettua in applicazione del principio di soccombenza, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri indicati dalla normativa di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui agli atti del procedimento, che conferma integralmente;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali ed Iva e Cap come per legge;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 21/01/2025
Il Giudice Pasquale Spagnoletti