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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/04/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 350 bis, 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 797/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. , quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 P.IVA_2
procura speciale alle liti, dagli Avv.ti John Loris Battisti e Fabrizio Montanari;
appellante
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. ), CP_2 C.F._1 CP_3 C.F._2
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Franco Magnanelli e
Giacomo Magnanelli;
appellati avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellante: “Voglia l'adita Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, revocare l' impugnata sentenza n. 109/2024 resa inter partes dal Tribunale di Pesaro in data 31.1.2024 nel giudizio rubricato al n. 1396/2021 R.G., confermare integralmente nei confronti dei sig.ri (c.f. ) CP_2 CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...] e (c.f. ) nata a [...]_3 CodiceFiscale_4
il 03/09/1964 entrambi ivi residenti in [...], il decreto ingiuntivo n. 288/2021 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 07/04/2021 (r.g. n. 752/2021) e notificato in data 04.05.2021 e condannare gli stessi al pagamento della somma di € 156.000,00 cad.,oltre a interessi e spese, in forza delle fidejussioni rilasciate e comunque in ogni caso accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado e che qui di seguito si ripropongono: confermare il D.I. p.e.n.
288/2021( n.752/2021 R.G.) nei confronti dei garanti Sig.ri e e CP_2 CP_3
condannare i signori (c.f. ) nato a [...] il CP_2 CodiceFiscale_3
14/03/1964 e (c.f. ) nata a [...] il [...] CP_3 CodiceFiscale_4
entrambi ivi residenti in[...] al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€ 156.000,00 cad. oltre a interessi maturati e maturandi dal 29.01.2021 al saldo al tasso contrattualmente convenuto e comunque entro i limiti di legge, ivi compresa la L. n. 108/96, o comunque in misura legale, o quella minor somma che risulterà all'esito del giudizio, le spese della procedura monitoria e per l'effetto condannare gli stessi fideiussori al pagamento di dette somme in favore di conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze Parte_1
sollevate da parte appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
condannare i predetti signori (c.f. ) e CP_2 CodiceFiscale_3 CP_3
) a pagare,in riforma dell'impugnata sentenza,le spese del primo CodiceFiscale_5
grado e le spese del presente appello”; appellati: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contrariacensura, eccezione, deduzione e domanda, riformare la sentenza appellata, limitando la revoca del decreto ingiuntivo opposto nei soli confronti degli appellati/fideiussori e CP_2 CP_3
confermando per tutto il resto la sentenza n. 109/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 31/01/2024, ivi compresa la condanna alle spese. Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio di impugnazione”;
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di riposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei quattro motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. Il primo motivo censura la sentenza del Tribunale di Pesaro nella parte in cui ha dichiarato la nullità
testuale, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del
1990, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., integrante il contenuto della scrittura privata del
18.12.2006 per cui tramite e ebbero a rilasciare la fideiussione in favore CP_2 CP_3
di sì da giungere ad affermare l'avvenuta liberazione dei fideiussori Parte_2
in ragione dell'inosservanza del termine di decadenza contemplato dal primo comma dell'art. 1957
c.c., e disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il motivo è fondato.
Diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Pesaro, l'avvenuta tempestiva produzione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 e del c.d. modello A.B.I. non esprimono, nel caso di specie, una valenza probatoria idonea a fondare il convincimento della sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale.
Difetta, invero, la necessaria sovrapposizione cronologica tra la portata effettuale del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 , che ha svolto una ricognizione del mercato limitata gli anni 2003
e 2004, e l'epoca in cui e ebbero a rilasciare la fideiussione né, a fronte CP_2 CP_3
della concreta carenza di insufficienza probatoria del richiamato provvedimento (che, appunto,
fotografa il mercato in un momento temporale antecedente a quello in cui si colloca l'atto negoziale in esame) la difesa opponente, disattendendo il proprio onere probatorio, ha fornito ulteriori elementi volti a dimostrare la sussistenza di intese anticoncorrenziali nel marzo 2006.
Al riguardo, occorre esprimere la necessità di rifuggire dal convincimento che l'intesa anticoncorrenziale possa essere dimostrata per il solo tramite della corrispondenza della formulazione letterale tra le clausole predisposte dall'associazione di categoria e quelle inserite nei moduli
3 approntati dall'impresa associata, ciò che di per sé si configura come accadimento assolutamente neutro e fisiologico.
Di contro, è necessario provare almeno che la maggior parte delle imprese abbia adottato tali clausole in un determinato contesto temporale e, ciò che più rileva, per conseguire vantaggi indebiti che vanno oltre la mera convenienza dal derogare ad una specifica norma.
Invero, muovendo dall'assunto della natura derogabile dalle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c. (in tal senso, tra tante, così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del 09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21867 del 24/09/2013 nonché Ordinanza della Corte
di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017), e dall'evidente convenienza dall'affrancarsi dal rispetto dell'onere di promuovere un giudizio nel termine di sei mesi, non si comprende perché debba rimandare ad uno scenario patologico il parallelo proposito di tutte le banche, avvinte peraltro dalle medesime esigenze circa il contenimento dei rischi, di avvalersi di tale natura derogabile.
La rilevata lacuna probatoria, non colmabile aliunde, preclude di affermare che la fideiussione sottesa al decreto ingiuntivo sia affetta da nullità parziale testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
La validità della clausola derogatoria si risolve nell'infondatezza dell'eccezione incentrata sulle norme di cui all'art. 1957 c.c.
II. La fondatezza del primo motivo conduce all'assorbimento del secondo e del terzo motivo, che del pari insistono sull'insussistenza dell'ipotesi di decadenza ravvisata dal Tribunale di Pesaro, e del quarto motivo, limitato alla regolamentazione delle spese del pregresso grado.
Deve trovare applicazione il principio secondo cui “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca (così, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 22874 del 16/08/2024)”.
Dunque, posto che l'accoglimento dell'impugnazione non può condurre alla reviviscenza e conferma del provvedimento monitorio ormai revocato (nei confronti dei soli opponenti, così dovendosi interpretare il dispositivo della sentenza di primo grado), nondimeno, in ragione della fondatezza della domanda originariamente veicolata tramite ricorso ex art. 633 c.p.c., CP_2
e devono essere condannati all'immediato pagamento, in favore di
[...] CP_3 Parte_1
della somma di euro 308.679,40 oltre interessi come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo.
[...]
4 Ne discende, altresì, che non può trovare accoglimento la domanda, pure formulata dagli opponenti,
e diretta conseguire “la cancellazione della segnalazione degli opponenti/fideiussori alla Centrale
Rischi, nonché la cancellazione di eventuali ipoteche dovessero essere state iscritte a carico degli opponenti quali fideiussori”.
IV. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
Nel corso del primo grado, la difesa di ha svolto attività in tutte le fasi. Parte_1
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio, introduttiva e decisionale nonché a quelli minimi per la fase istruttoria, risoltasi nel deposito delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c.,
Nel presente grado, la difesa appellante ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella discussione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in favore di CP_2 CP_3
della somma di euro 308.679,40 oltre interessi come richiesti, anche con riferimento Parte_1
al termine di decorrenza, nel ricorso per decreto ingiuntivo;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata da e;
CP_2 CP_3
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in favore di CP_2 CP_3
delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 17.252,00 per Parte_1
compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in favore di CP_2 CP_3
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 10.590,00 per Parte_1
compenso ed euro 1.848,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
Ancona, 29.5.2025
5 Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 350 bis, 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 797/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. , quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 P.IVA_2
procura speciale alle liti, dagli Avv.ti John Loris Battisti e Fabrizio Montanari;
appellante
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. ), CP_2 C.F._1 CP_3 C.F._2
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Franco Magnanelli e
Giacomo Magnanelli;
appellati avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellante: “Voglia l'adita Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, revocare l' impugnata sentenza n. 109/2024 resa inter partes dal Tribunale di Pesaro in data 31.1.2024 nel giudizio rubricato al n. 1396/2021 R.G., confermare integralmente nei confronti dei sig.ri (c.f. ) CP_2 CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...] e (c.f. ) nata a [...]_3 CodiceFiscale_4
il 03/09/1964 entrambi ivi residenti in [...], il decreto ingiuntivo n. 288/2021 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 07/04/2021 (r.g. n. 752/2021) e notificato in data 04.05.2021 e condannare gli stessi al pagamento della somma di € 156.000,00 cad.,oltre a interessi e spese, in forza delle fidejussioni rilasciate e comunque in ogni caso accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado e che qui di seguito si ripropongono: confermare il D.I. p.e.n.
288/2021( n.752/2021 R.G.) nei confronti dei garanti Sig.ri e e CP_2 CP_3
condannare i signori (c.f. ) nato a [...] il CP_2 CodiceFiscale_3
14/03/1964 e (c.f. ) nata a [...] il [...] CP_3 CodiceFiscale_4
entrambi ivi residenti in[...] al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€ 156.000,00 cad. oltre a interessi maturati e maturandi dal 29.01.2021 al saldo al tasso contrattualmente convenuto e comunque entro i limiti di legge, ivi compresa la L. n. 108/96, o comunque in misura legale, o quella minor somma che risulterà all'esito del giudizio, le spese della procedura monitoria e per l'effetto condannare gli stessi fideiussori al pagamento di dette somme in favore di conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze Parte_1
sollevate da parte appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
condannare i predetti signori (c.f. ) e CP_2 CodiceFiscale_3 CP_3
) a pagare,in riforma dell'impugnata sentenza,le spese del primo CodiceFiscale_5
grado e le spese del presente appello”; appellati: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contrariacensura, eccezione, deduzione e domanda, riformare la sentenza appellata, limitando la revoca del decreto ingiuntivo opposto nei soli confronti degli appellati/fideiussori e CP_2 CP_3
confermando per tutto il resto la sentenza n. 109/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 31/01/2024, ivi compresa la condanna alle spese. Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio di impugnazione”;
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di riposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei quattro motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. Il primo motivo censura la sentenza del Tribunale di Pesaro nella parte in cui ha dichiarato la nullità
testuale, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del
1990, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., integrante il contenuto della scrittura privata del
18.12.2006 per cui tramite e ebbero a rilasciare la fideiussione in favore CP_2 CP_3
di sì da giungere ad affermare l'avvenuta liberazione dei fideiussori Parte_2
in ragione dell'inosservanza del termine di decadenza contemplato dal primo comma dell'art. 1957
c.c., e disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il motivo è fondato.
Diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Pesaro, l'avvenuta tempestiva produzione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 e del c.d. modello A.B.I. non esprimono, nel caso di specie, una valenza probatoria idonea a fondare il convincimento della sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale.
Difetta, invero, la necessaria sovrapposizione cronologica tra la portata effettuale del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 , che ha svolto una ricognizione del mercato limitata gli anni 2003
e 2004, e l'epoca in cui e ebbero a rilasciare la fideiussione né, a fronte CP_2 CP_3
della concreta carenza di insufficienza probatoria del richiamato provvedimento (che, appunto,
fotografa il mercato in un momento temporale antecedente a quello in cui si colloca l'atto negoziale in esame) la difesa opponente, disattendendo il proprio onere probatorio, ha fornito ulteriori elementi volti a dimostrare la sussistenza di intese anticoncorrenziali nel marzo 2006.
Al riguardo, occorre esprimere la necessità di rifuggire dal convincimento che l'intesa anticoncorrenziale possa essere dimostrata per il solo tramite della corrispondenza della formulazione letterale tra le clausole predisposte dall'associazione di categoria e quelle inserite nei moduli
3 approntati dall'impresa associata, ciò che di per sé si configura come accadimento assolutamente neutro e fisiologico.
Di contro, è necessario provare almeno che la maggior parte delle imprese abbia adottato tali clausole in un determinato contesto temporale e, ciò che più rileva, per conseguire vantaggi indebiti che vanno oltre la mera convenienza dal derogare ad una specifica norma.
Invero, muovendo dall'assunto della natura derogabile dalle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c. (in tal senso, tra tante, così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del 09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21867 del 24/09/2013 nonché Ordinanza della Corte
di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017), e dall'evidente convenienza dall'affrancarsi dal rispetto dell'onere di promuovere un giudizio nel termine di sei mesi, non si comprende perché debba rimandare ad uno scenario patologico il parallelo proposito di tutte le banche, avvinte peraltro dalle medesime esigenze circa il contenimento dei rischi, di avvalersi di tale natura derogabile.
La rilevata lacuna probatoria, non colmabile aliunde, preclude di affermare che la fideiussione sottesa al decreto ingiuntivo sia affetta da nullità parziale testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
La validità della clausola derogatoria si risolve nell'infondatezza dell'eccezione incentrata sulle norme di cui all'art. 1957 c.c.
II. La fondatezza del primo motivo conduce all'assorbimento del secondo e del terzo motivo, che del pari insistono sull'insussistenza dell'ipotesi di decadenza ravvisata dal Tribunale di Pesaro, e del quarto motivo, limitato alla regolamentazione delle spese del pregresso grado.
Deve trovare applicazione il principio secondo cui “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca (così, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 22874 del 16/08/2024)”.
Dunque, posto che l'accoglimento dell'impugnazione non può condurre alla reviviscenza e conferma del provvedimento monitorio ormai revocato (nei confronti dei soli opponenti, così dovendosi interpretare il dispositivo della sentenza di primo grado), nondimeno, in ragione della fondatezza della domanda originariamente veicolata tramite ricorso ex art. 633 c.p.c., CP_2
e devono essere condannati all'immediato pagamento, in favore di
[...] CP_3 Parte_1
della somma di euro 308.679,40 oltre interessi come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo.
[...]
4 Ne discende, altresì, che non può trovare accoglimento la domanda, pure formulata dagli opponenti,
e diretta conseguire “la cancellazione della segnalazione degli opponenti/fideiussori alla Centrale
Rischi, nonché la cancellazione di eventuali ipoteche dovessero essere state iscritte a carico degli opponenti quali fideiussori”.
IV. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
Nel corso del primo grado, la difesa di ha svolto attività in tutte le fasi. Parte_1
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio, introduttiva e decisionale nonché a quelli minimi per la fase istruttoria, risoltasi nel deposito delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c.,
Nel presente grado, la difesa appellante ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella discussione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in favore di CP_2 CP_3
della somma di euro 308.679,40 oltre interessi come richiesti, anche con riferimento Parte_1
al termine di decorrenza, nel ricorso per decreto ingiuntivo;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata da e;
CP_2 CP_3
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in favore di CP_2 CP_3
delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 17.252,00 per Parte_1
compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna e all'immediato pagamento in via solidale, in favore di CP_2 CP_3
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 10.590,00 per Parte_1
compenso ed euro 1.848,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
Ancona, 29.5.2025
5 Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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