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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/04/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3524/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3524/2022 promossa da: Parte
(C.F. ) e (RAPPRESENTATA da Parte_1 C.F._1
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 Parte_4 C.F._2 D'ALOISIO CLAUDIA elettivamente domiciliato in VIA PUCCINI 3 65121 PESCARA
ATTORI contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. MARINELLI SANDRO, elettivamente domiciliato C.F._4 in VIA FONTEGALLO 34
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI SILVESTRE Controparte_3 C.F._5
UGO e dell'avv. MINATI MICHELA, elettivamente domiciliato in Via Falcone e Borsellino, 38 65127
PESCARA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente causa nasce dalla richiesta avanzata dalle parti attrici, - in proprio - e - in Parte_1 qualità di procuratrice speciale della madre - , nei confronti di e Parte_5 Controparte_1
per sentire dichiarare maturata l'usucapione ventennale con riferimento Controparte_2 all'appezzamento di terreno riportato nel Catasto Terreni del comune di Pianella, al foglio di mappa n. 14 ed attualmente contraddistinto dalle part.lle nn. 819 e 1021 (già 1006).
Le istanti premettevano che tale terreno perveniva loro nel 2016 a seguito di successione di Per_1
(padre e coniuge di dette parti).
[...]
In realtà, le premettenti adducevano il fatto che il de cuius avesse esercitato “uti dominus” il possesso pacifico e continuato per oltre venti anni di detto appezzamento e che lo avesse coltivato per poi raccoglierne i frutti sin dal 1983.
Successivamente, la figlia avrebbe continuato nella predetta attività in qualità di affittuaria dal 1982 e pagina 1 di 5 di comodataria dal 1990 in poi, sino alla sua morte in data 20/12/15.
Precisavano, infatti, che avevano continuato nel possesso in questione secondo la linea di confine di fatto (rappresentato da un palo della luce e da picchetti in cemento e ferro), non essendovi coincidenza con i confini catastali, rispetto al fondo di proprietà Invero, secondo le risultanze di Parte_6 cui alle planimetrie catastali, veniva a formarsi un dente rispetto alla linea retta da monte a valle. Tale situazione veniva interrotta nel 2018 ovvero quando unitamente agli altri frontisti veniva rettificata nel senso predetto la predetta planimetria catastale in conformità al confine di fatto. In tale occasione, i convenuti rivendicavano la proprietà della striscia di terreno in contestazione e provvidero ad occuparla secondo quanto riportato in catasto, seppur non avevano nulla mai contestato dall'anno di acquisto (1994).
Pertanto, concludevano per l'accoglimento delle proprie conclusioni, avendo il loro dante causa sempre rispettato nei confronti di (dante causa delle istanti) i CP_3 Persona_1 confini di fatto.
Si costituivano in giudizio i convenuti, impugnando e contestando le difese avversarie e precisando di aver acquistato il terreno a corpo e di essere dunque proprietari anche della striscia in contestazione.
Chiedevano, inoltre, la chiamata in causa dell'alienante del terreno (erede del Controparte_3 venditore del terreno) a garanzia e per il risarcimento del danno.
Si costituiva a sua volta la terza chiamata, la quale contestava sia la chiamata in garanzia - per essere stato il terreno venduto a corpo nello stato di fatto in cui si trovava - e sia perché non si ravvisava alcun fondamento delle richieste avanzate.
Venivano formulate le istanze istruttorie e depositati i documenti – tra cui anche materiale fotografico risalente negli anni -.
Esaurita la fase istruttoria, il G.I. invitava le parti a concludere e dopo la discussione la causa veniva trattenuta a decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
Passando al merito, si evidenzia come la domanda sia fondata e merita accoglimento con ogni conseguente statuizione.
Invero, passando ad esaminare quanto emerso in fase istruttoria, si evidenzia come già dalle prove documentali è possibile riscontrare come la linea di confine effettiva tra i fondi Parte_7 fosse quella di fatto ovvero in prosecuzione in linea retta con i confini degli altri fondi finitimi.
Dalle fotografie, risalenti già dal 1997, è evidente come le istanti – e prima di loro il loro dante causa – avessero il possesso della striscia in contestazione attraverso la coltivazione in maniera ininterrotta, pubblica e pacifica fino al 2018 ovvero secondo il confine di fatto e non catastale in linea retta con tutti i terreni limitrofi.
Inoltre, i testi escussi – tra cui - hanno riferito in maniera tranquillante che la Testimone_1 proprietà ai convenuti veniva trasferita a corpo dal proprio in ragione della situazione di CP_3 fatto ormai consolidatasi nel tempo, e che tale situazione non collideva con il confine catastale.
Invero, l'intero terreno fu venduto a n.8 acquirenti e tutti conoscevano dall'inizio la discrepanza tra il confine di fatto e quello catastale.
A supporto di tale assunto, veniva fatto riferimento anche alla rete di irrigazione consortile che fu realizzata su richiesta congiunta di tutti i frontisti: essi provvidero ognuno al pagamento dell'unico pozzetto apposto per ciascun lotto pel tramite dell'Ing. Per_1
In tal modo, evidente risultava che ogni proprietà avesse la propria ed unica presa e quella della proprietà ricadeva proprio sulla fascia contestata. Per_1
pagina 2 di 5 Anche il teste dichiarava di aver lavorato la proprietà prima della Testimone_2 CP_3 vendita e, poi, anche quella affermando che sin “dal 1980 e fino al 2018, la coltivazione era Per_1 sempre a linea retta con il confine [..]. Ciò posso dire in quanto una mattina il CP_3 CP_1 era passato sulla parte di terreno che io avevo seminato'. Continuando, precisa che per CP_3 aveva eseguito solo lavori di trebbiatura e che 'poi quando vendette ho continuato a CP_3 lavorare per il D'MI e poi la figlia'. A domanda sul capitolo circa la linea retta di coltivazione, aggiunge: “la linea è sempre stata retta” e che “la striscia in questione era un pezzetto scoperto, io lavoravo dritto a questa linea di ulivi da monte a valle”. Ricorda la presenza della presa d'acqua sulla striscia in contestazione e come essa fosse stata l'unica a servizio della proprietà Per_1
Il teste riconosceva lo stato dei luoghi sin dal 1993 e ricorda che “il confine è in linea Testimone_3 retta da quando ero ragazzo”. Conferma la discordanza tra confine reale e catastale sin dalla vendita di nel 1993: “ricordo che vi erano degli scarti nei rilievi sui confini in sede di CP_3 frazionamento e tutti i condividenti hanno accettato, essendo sul posto il confine ben definito” e che per tale motivo era necessario eseguire una rettifica catastale, come riferito da . Aggiunge Tes_1 che ricorda il frazionamento eseguito dal Geom. nel 2016. Precisa, altresì, che era CP_4 CP_1 a conoscenza della discrepanza dei confini “già, quando abbiamo diviso in lotti nel 1994 e si era parlato di questo, concedendogli un po' del mio terreno per permettergli di costruire la casa. Abbiamo affrontato lo scarto quando abbiamo acquistato dalla . Tale discrepanza veniva descritta CP_3 dallo stesso teste come “un dente”. Poi, sulla rete di irrigazione, riferisce che: “ricordo che abbiamo fatto una rete privata per cui ho raccolto i fondi e abbiamo apposto un pozzetto nella proprietà
[...] e uno in quella di Riconosco la linea sul doc. 15. Questo è avvenuto nel 1994 per CP_1 Per_1 portare l'acqua ai vari lotti. Ognuno ha pagato per la propria presa”; “confermo la presa D'MI”.
Il teste ribadiva che: “Mi hanno solo segnalato dove mettere una presa per ogni Testimone_4 lotto”; “sono stato pagato dall'Ing. Per_1
Il teste Geom. in occasione della sua dichiarazione esibiva una piantina dei luoghi Testimone_1 di causa (poi acquisita in atti), ove provvedeva a tracciare le discrepanze esistenti tra confine di fatto e confine catastale. Riferiva, inoltre, che: “ero il tecnico che ha fatto il frazionamento per
[...]
[..] Ho riscontrato che vi era una discordanza [..] che consisteva in invasione dei CP_3 proprietari limitrofi. Ciò posso dire in quanto la mappa catastale non coincideva con lo stato dei luoghi, nel 1993. [..] mi chiese di mantenere comunque i confini di fatto per non Persona_2 avere discordanza con tutti i confinanti. Sto parlando del lato cimitero che è quello in contestazione.
[..] Tuttavia, i termini da me apposti sono stati fatti sulla linea di fatto come richiesto da CP_3 su tutto il lato cimitero, man mano che venivano staccati i lotti da vendere. Dopo diversi anni sono stato chiamato dall'Ing. perché rivendicava incongruenze catastali”. Per_1 CP_1
Il teste ricorda che “la coltivazione era fatta secondo una linea dritta, dopo tra le Testimone_5 proprietà e che venivano dopo la nostra, proseguiva anch'essa dritta fino in Per_1 CP_1 fondo”. Ed ancora “Ricordo che quando furono riportati i confini catastali, noi avevamo il terreno verso ma abbiamo rinunciato a tale situazione catastale, rettificando il confine con la linea Per_1 retta di fatto”; “ricordo che si allargò a coltivare” e che “quando fu realizzata la linea nel CP_1 1994, le prese sono state fatte tutti insieme. Ognuno ha fatto il suo pozzetto”. Ne consegue che, da tali risultanze istruttorie, emerge inequivocabilmente che le istanti hanno sempre posseduto la striscia de qua ove vi realizzavano coltivazioni, in difformità da quanto risultante dalle planimetrie catastali da almeno il 1993 e fino al 2018.
Risulta anche in maniera tranquillante che dante causa dei convenuti, vendeva la CP_3 proprietà a corpo e che successivamente i lotti venivano attribuiti ai singoli acquirenti. In tale occasione, venivano apposti picchetti in ragione del confine di fatto, conservando le coltivazioni in linea retta per tutta la lunghezza con le proprietà limitrofe da monte e a valle.
pagina 3 di 5 È alquanto verosimile che fosse a conoscenza di tale stato delle cose sin dal suo acquisto nel CP_1
1993, anche in ragione dell'utilizzo dell'unico pozzetto a servizio della sua proprietà, mentre il realizzava il proprio nella fascia oggetto di causa (se fosse stato vero che avesse Per_1 CP_1 avuto il possesso della striscia non avrebbe mai permesso l'installazione della presa a . Per_1
Infine, in ordine alla chiamata in causa di ed alla proposta domanda riconvenzionale, Controparte_3 si evidenzia che è risultato pacifica la circostanza secondo cui il terreno di proprietà di CP_3 veniva venduto in data 26.01.1994 a corpo ed in comunione pro indiviso tra ben otto acquirenti,
[...] tra i quali anche i convenuti.
Tra le clausole sottoscritte dalle parti, emerge una precisazione nell'art. 3, in cui è espressamente riportato: “La Parte acquirente immessa da oggi, nel legittimo possesso dell'immobile acquistato, che le viene consegnato nello in cui si trova, dichiara di aver visitato l'immobile stesso e di non avere eccezioni da sollevare.”
Ciò significa che detti acquirenti avrebbe potuto sollevare eccezioni, avendo avuto la possibilità di riscontrare la coincidenza tra lo stato di fatto con quello riportato in catasto prima della stipula.
Tuttavia, nessuno di essi eccepì alcun che, in quanto verosimilmente la situazione doveva essere necessariamente quella di cui ai documenti allegati all'atto notarile.
Invero, la vendita a corpo di un terreno, come riportato nell'atto, può comportare - rispetto all'esatta indicazione dei metri quadri indicati - la possibilità di una tolleranza in più o in meno di circa il 5% dell'estensione riportata dalle relative planimetrie.
Nel caso di specie, tale tolleranza poteva essere quantificata in circa 6.000 mq e gli acquirenti tutti, compresi i convenuti, nel determinarsi all'acquisto “a corpo” erano perfettamente consapevoli di acquistare un terreno che, rispetto alle planimetrie catastali allegate all'atto, poteva essere interessato, in termini di estensione, dalla predetta percentuale di tolleranza del 5%.
Neanche al momento dello scioglimento della comunione, avvenuta nel dicembre del 1994, sorsero contestazioni, lasciando invariato lo stato di fatti dei luoghi – così come confermato dall'istruttoria – per un tempo utile alla usucapione invocata dalle attrici.
Nel relativo atto di divisione, precisamente nell'art. 2), si rinviene che: “i condividenti nell'immettersi nel possesso dei beni come sopra ad essi attribuiti, si dichiarano perfettamente tacitati di ogni diritto, azione e ragione vantati nella disciolta comunione, si quietanzano reciprocamente dichiarando di essere stato regolato tra loro ogni rapporto di dare ed avere relativi al periodo della comunione come sopra oggi sciolta”.
Questo fa ritenere che neppure in sede dei necessari sopralluoghi, prima della scelta dei lotti, non veniva eccepito nulla in ordine all'eventuale sconfinamento e/o occupazione da parte delle attrici.
Ciò determina il rigetto sia in ordine anche della ulteriore richiesta di risarcimento del danno avanzata dai convenuti nei confronti della terza chiamata, essendo la scelta del lotto avvenuta successivamente all'acquisto.
In guisa che la domanda deve essere accolta, atteso che è risultato l'esercizio del possesso del bene da parte delle istanti per un arco di tempo utile ai fini dell'acquisto per usucapione (art. 1158 c.c.). Tale possesso, inoltre, è risultato essere stato esercitato in modo palese, pacifico e continuo, mediante comportamenti significativi della volontà di utilizzazione del bene stesso uti dominus.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 4 di 5 - accerta e dichiara acquisita in favore di e per intervenuta Parte_1 Parte_5 usucapione la proprietà dell'intero fondo di cui alle particelle nn. 819 e 1021 (già 1006) del foglio di mappa 14, secondo la linea del loro confine reale di sempre (che corrisponde alla prosecuzione ideale della linea catastale già rettificata dei confini con gli altri fondi a monte ed a valle);
- ordina, per l'effetto, il rilascio immediato della superficie occupata da e Controparte_1
disponendo, altresì, la relativa rettifica catastale;
Controparte_2
- Rigetta la domanda di garanzia avanzata, nonché quella di risarcimento del danno, da CP_1
e nei confronti di
[...] Controparte_2 Controparte_3
- condanna e alla refusione delle spese processuali Controparte_1 Controparte_2 in favore di e che si liquidano in Euro 1.300,00 per Parte_1 Parte_5 compenso, oltre rimb. Forfettario, i.v.a., c.p.a., nonché gli esborsi anticipati per contributo unificato e notifiche;
nonché alla refusione delle spese processuali in favore di che si Controparte_3 liquidano in Euro 3.800,00 per compenso, oltre rimb. Forfettario, i.v.a., c.p.a. (compensi calcolati in relazione al valore delle rispettive domande);
Così deciso.
Pescara, 10 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3524/2022 promossa da: Parte
(C.F. ) e (RAPPRESENTATA da Parte_1 C.F._1
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 Parte_4 C.F._2 D'ALOISIO CLAUDIA elettivamente domiciliato in VIA PUCCINI 3 65121 PESCARA
ATTORI contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. MARINELLI SANDRO, elettivamente domiciliato C.F._4 in VIA FONTEGALLO 34
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI SILVESTRE Controparte_3 C.F._5
UGO e dell'avv. MINATI MICHELA, elettivamente domiciliato in Via Falcone e Borsellino, 38 65127
PESCARA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente causa nasce dalla richiesta avanzata dalle parti attrici, - in proprio - e - in Parte_1 qualità di procuratrice speciale della madre - , nei confronti di e Parte_5 Controparte_1
per sentire dichiarare maturata l'usucapione ventennale con riferimento Controparte_2 all'appezzamento di terreno riportato nel Catasto Terreni del comune di Pianella, al foglio di mappa n. 14 ed attualmente contraddistinto dalle part.lle nn. 819 e 1021 (già 1006).
Le istanti premettevano che tale terreno perveniva loro nel 2016 a seguito di successione di Per_1
(padre e coniuge di dette parti).
[...]
In realtà, le premettenti adducevano il fatto che il de cuius avesse esercitato “uti dominus” il possesso pacifico e continuato per oltre venti anni di detto appezzamento e che lo avesse coltivato per poi raccoglierne i frutti sin dal 1983.
Successivamente, la figlia avrebbe continuato nella predetta attività in qualità di affittuaria dal 1982 e pagina 1 di 5 di comodataria dal 1990 in poi, sino alla sua morte in data 20/12/15.
Precisavano, infatti, che avevano continuato nel possesso in questione secondo la linea di confine di fatto (rappresentato da un palo della luce e da picchetti in cemento e ferro), non essendovi coincidenza con i confini catastali, rispetto al fondo di proprietà Invero, secondo le risultanze di Parte_6 cui alle planimetrie catastali, veniva a formarsi un dente rispetto alla linea retta da monte a valle. Tale situazione veniva interrotta nel 2018 ovvero quando unitamente agli altri frontisti veniva rettificata nel senso predetto la predetta planimetria catastale in conformità al confine di fatto. In tale occasione, i convenuti rivendicavano la proprietà della striscia di terreno in contestazione e provvidero ad occuparla secondo quanto riportato in catasto, seppur non avevano nulla mai contestato dall'anno di acquisto (1994).
Pertanto, concludevano per l'accoglimento delle proprie conclusioni, avendo il loro dante causa sempre rispettato nei confronti di (dante causa delle istanti) i CP_3 Persona_1 confini di fatto.
Si costituivano in giudizio i convenuti, impugnando e contestando le difese avversarie e precisando di aver acquistato il terreno a corpo e di essere dunque proprietari anche della striscia in contestazione.
Chiedevano, inoltre, la chiamata in causa dell'alienante del terreno (erede del Controparte_3 venditore del terreno) a garanzia e per il risarcimento del danno.
Si costituiva a sua volta la terza chiamata, la quale contestava sia la chiamata in garanzia - per essere stato il terreno venduto a corpo nello stato di fatto in cui si trovava - e sia perché non si ravvisava alcun fondamento delle richieste avanzate.
Venivano formulate le istanze istruttorie e depositati i documenti – tra cui anche materiale fotografico risalente negli anni -.
Esaurita la fase istruttoria, il G.I. invitava le parti a concludere e dopo la discussione la causa veniva trattenuta a decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
Passando al merito, si evidenzia come la domanda sia fondata e merita accoglimento con ogni conseguente statuizione.
Invero, passando ad esaminare quanto emerso in fase istruttoria, si evidenzia come già dalle prove documentali è possibile riscontrare come la linea di confine effettiva tra i fondi Parte_7 fosse quella di fatto ovvero in prosecuzione in linea retta con i confini degli altri fondi finitimi.
Dalle fotografie, risalenti già dal 1997, è evidente come le istanti – e prima di loro il loro dante causa – avessero il possesso della striscia in contestazione attraverso la coltivazione in maniera ininterrotta, pubblica e pacifica fino al 2018 ovvero secondo il confine di fatto e non catastale in linea retta con tutti i terreni limitrofi.
Inoltre, i testi escussi – tra cui - hanno riferito in maniera tranquillante che la Testimone_1 proprietà ai convenuti veniva trasferita a corpo dal proprio in ragione della situazione di CP_3 fatto ormai consolidatasi nel tempo, e che tale situazione non collideva con il confine catastale.
Invero, l'intero terreno fu venduto a n.8 acquirenti e tutti conoscevano dall'inizio la discrepanza tra il confine di fatto e quello catastale.
A supporto di tale assunto, veniva fatto riferimento anche alla rete di irrigazione consortile che fu realizzata su richiesta congiunta di tutti i frontisti: essi provvidero ognuno al pagamento dell'unico pozzetto apposto per ciascun lotto pel tramite dell'Ing. Per_1
In tal modo, evidente risultava che ogni proprietà avesse la propria ed unica presa e quella della proprietà ricadeva proprio sulla fascia contestata. Per_1
pagina 2 di 5 Anche il teste dichiarava di aver lavorato la proprietà prima della Testimone_2 CP_3 vendita e, poi, anche quella affermando che sin “dal 1980 e fino al 2018, la coltivazione era Per_1 sempre a linea retta con il confine [..]. Ciò posso dire in quanto una mattina il CP_3 CP_1 era passato sulla parte di terreno che io avevo seminato'. Continuando, precisa che per CP_3 aveva eseguito solo lavori di trebbiatura e che 'poi quando vendette ho continuato a CP_3 lavorare per il D'MI e poi la figlia'. A domanda sul capitolo circa la linea retta di coltivazione, aggiunge: “la linea è sempre stata retta” e che “la striscia in questione era un pezzetto scoperto, io lavoravo dritto a questa linea di ulivi da monte a valle”. Ricorda la presenza della presa d'acqua sulla striscia in contestazione e come essa fosse stata l'unica a servizio della proprietà Per_1
Il teste riconosceva lo stato dei luoghi sin dal 1993 e ricorda che “il confine è in linea Testimone_3 retta da quando ero ragazzo”. Conferma la discordanza tra confine reale e catastale sin dalla vendita di nel 1993: “ricordo che vi erano degli scarti nei rilievi sui confini in sede di CP_3 frazionamento e tutti i condividenti hanno accettato, essendo sul posto il confine ben definito” e che per tale motivo era necessario eseguire una rettifica catastale, come riferito da . Aggiunge Tes_1 che ricorda il frazionamento eseguito dal Geom. nel 2016. Precisa, altresì, che era CP_4 CP_1 a conoscenza della discrepanza dei confini “già, quando abbiamo diviso in lotti nel 1994 e si era parlato di questo, concedendogli un po' del mio terreno per permettergli di costruire la casa. Abbiamo affrontato lo scarto quando abbiamo acquistato dalla . Tale discrepanza veniva descritta CP_3 dallo stesso teste come “un dente”. Poi, sulla rete di irrigazione, riferisce che: “ricordo che abbiamo fatto una rete privata per cui ho raccolto i fondi e abbiamo apposto un pozzetto nella proprietà
[...] e uno in quella di Riconosco la linea sul doc. 15. Questo è avvenuto nel 1994 per CP_1 Per_1 portare l'acqua ai vari lotti. Ognuno ha pagato per la propria presa”; “confermo la presa D'MI”.
Il teste ribadiva che: “Mi hanno solo segnalato dove mettere una presa per ogni Testimone_4 lotto”; “sono stato pagato dall'Ing. Per_1
Il teste Geom. in occasione della sua dichiarazione esibiva una piantina dei luoghi Testimone_1 di causa (poi acquisita in atti), ove provvedeva a tracciare le discrepanze esistenti tra confine di fatto e confine catastale. Riferiva, inoltre, che: “ero il tecnico che ha fatto il frazionamento per
[...]
[..] Ho riscontrato che vi era una discordanza [..] che consisteva in invasione dei CP_3 proprietari limitrofi. Ciò posso dire in quanto la mappa catastale non coincideva con lo stato dei luoghi, nel 1993. [..] mi chiese di mantenere comunque i confini di fatto per non Persona_2 avere discordanza con tutti i confinanti. Sto parlando del lato cimitero che è quello in contestazione.
[..] Tuttavia, i termini da me apposti sono stati fatti sulla linea di fatto come richiesto da CP_3 su tutto il lato cimitero, man mano che venivano staccati i lotti da vendere. Dopo diversi anni sono stato chiamato dall'Ing. perché rivendicava incongruenze catastali”. Per_1 CP_1
Il teste ricorda che “la coltivazione era fatta secondo una linea dritta, dopo tra le Testimone_5 proprietà e che venivano dopo la nostra, proseguiva anch'essa dritta fino in Per_1 CP_1 fondo”. Ed ancora “Ricordo che quando furono riportati i confini catastali, noi avevamo il terreno verso ma abbiamo rinunciato a tale situazione catastale, rettificando il confine con la linea Per_1 retta di fatto”; “ricordo che si allargò a coltivare” e che “quando fu realizzata la linea nel CP_1 1994, le prese sono state fatte tutti insieme. Ognuno ha fatto il suo pozzetto”. Ne consegue che, da tali risultanze istruttorie, emerge inequivocabilmente che le istanti hanno sempre posseduto la striscia de qua ove vi realizzavano coltivazioni, in difformità da quanto risultante dalle planimetrie catastali da almeno il 1993 e fino al 2018.
Risulta anche in maniera tranquillante che dante causa dei convenuti, vendeva la CP_3 proprietà a corpo e che successivamente i lotti venivano attribuiti ai singoli acquirenti. In tale occasione, venivano apposti picchetti in ragione del confine di fatto, conservando le coltivazioni in linea retta per tutta la lunghezza con le proprietà limitrofe da monte e a valle.
pagina 3 di 5 È alquanto verosimile che fosse a conoscenza di tale stato delle cose sin dal suo acquisto nel CP_1
1993, anche in ragione dell'utilizzo dell'unico pozzetto a servizio della sua proprietà, mentre il realizzava il proprio nella fascia oggetto di causa (se fosse stato vero che avesse Per_1 CP_1 avuto il possesso della striscia non avrebbe mai permesso l'installazione della presa a . Per_1
Infine, in ordine alla chiamata in causa di ed alla proposta domanda riconvenzionale, Controparte_3 si evidenzia che è risultato pacifica la circostanza secondo cui il terreno di proprietà di CP_3 veniva venduto in data 26.01.1994 a corpo ed in comunione pro indiviso tra ben otto acquirenti,
[...] tra i quali anche i convenuti.
Tra le clausole sottoscritte dalle parti, emerge una precisazione nell'art. 3, in cui è espressamente riportato: “La Parte acquirente immessa da oggi, nel legittimo possesso dell'immobile acquistato, che le viene consegnato nello in cui si trova, dichiara di aver visitato l'immobile stesso e di non avere eccezioni da sollevare.”
Ciò significa che detti acquirenti avrebbe potuto sollevare eccezioni, avendo avuto la possibilità di riscontrare la coincidenza tra lo stato di fatto con quello riportato in catasto prima della stipula.
Tuttavia, nessuno di essi eccepì alcun che, in quanto verosimilmente la situazione doveva essere necessariamente quella di cui ai documenti allegati all'atto notarile.
Invero, la vendita a corpo di un terreno, come riportato nell'atto, può comportare - rispetto all'esatta indicazione dei metri quadri indicati - la possibilità di una tolleranza in più o in meno di circa il 5% dell'estensione riportata dalle relative planimetrie.
Nel caso di specie, tale tolleranza poteva essere quantificata in circa 6.000 mq e gli acquirenti tutti, compresi i convenuti, nel determinarsi all'acquisto “a corpo” erano perfettamente consapevoli di acquistare un terreno che, rispetto alle planimetrie catastali allegate all'atto, poteva essere interessato, in termini di estensione, dalla predetta percentuale di tolleranza del 5%.
Neanche al momento dello scioglimento della comunione, avvenuta nel dicembre del 1994, sorsero contestazioni, lasciando invariato lo stato di fatti dei luoghi – così come confermato dall'istruttoria – per un tempo utile alla usucapione invocata dalle attrici.
Nel relativo atto di divisione, precisamente nell'art. 2), si rinviene che: “i condividenti nell'immettersi nel possesso dei beni come sopra ad essi attribuiti, si dichiarano perfettamente tacitati di ogni diritto, azione e ragione vantati nella disciolta comunione, si quietanzano reciprocamente dichiarando di essere stato regolato tra loro ogni rapporto di dare ed avere relativi al periodo della comunione come sopra oggi sciolta”.
Questo fa ritenere che neppure in sede dei necessari sopralluoghi, prima della scelta dei lotti, non veniva eccepito nulla in ordine all'eventuale sconfinamento e/o occupazione da parte delle attrici.
Ciò determina il rigetto sia in ordine anche della ulteriore richiesta di risarcimento del danno avanzata dai convenuti nei confronti della terza chiamata, essendo la scelta del lotto avvenuta successivamente all'acquisto.
In guisa che la domanda deve essere accolta, atteso che è risultato l'esercizio del possesso del bene da parte delle istanti per un arco di tempo utile ai fini dell'acquisto per usucapione (art. 1158 c.c.). Tale possesso, inoltre, è risultato essere stato esercitato in modo palese, pacifico e continuo, mediante comportamenti significativi della volontà di utilizzazione del bene stesso uti dominus.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 4 di 5 - accerta e dichiara acquisita in favore di e per intervenuta Parte_1 Parte_5 usucapione la proprietà dell'intero fondo di cui alle particelle nn. 819 e 1021 (già 1006) del foglio di mappa 14, secondo la linea del loro confine reale di sempre (che corrisponde alla prosecuzione ideale della linea catastale già rettificata dei confini con gli altri fondi a monte ed a valle);
- ordina, per l'effetto, il rilascio immediato della superficie occupata da e Controparte_1
disponendo, altresì, la relativa rettifica catastale;
Controparte_2
- Rigetta la domanda di garanzia avanzata, nonché quella di risarcimento del danno, da CP_1
e nei confronti di
[...] Controparte_2 Controparte_3
- condanna e alla refusione delle spese processuali Controparte_1 Controparte_2 in favore di e che si liquidano in Euro 1.300,00 per Parte_1 Parte_5 compenso, oltre rimb. Forfettario, i.v.a., c.p.a., nonché gli esborsi anticipati per contributo unificato e notifiche;
nonché alla refusione delle spese processuali in favore di che si Controparte_3 liquidano in Euro 3.800,00 per compenso, oltre rimb. Forfettario, i.v.a., c.p.a. (compensi calcolati in relazione al valore delle rispettive domande);
Così deciso.
Pescara, 10 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante
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