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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TT SA, Presidente
TT ND, AT
CIRIOTTO EDOARDO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 35/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01TA001402025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01TA001402025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01TA001402025 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 09.05.2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertametno n. T6Q01TA00140/25 notificatogli in data 12.03.2025 dall'Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Belluno, e relativo a somme asseritamente dovute a titolo di IRPEF ed addizionali regionale e comunale (oltre ad interessi e sanzioni).
Si costituiva in giudizio con memoria di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di
Belluno, che contestava la fondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente chiedendo la conferma dell'atto impugnato.
All'udienza del 02.12.2025 le parti chiedevano congiuntamente emettersi declaratoria di cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 02.12.2025 le parti hannoa vanzato istanza congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Va considerato che, come emerge dall'atto allegato alla nota congiuntamente sottoscrtita dalle parti in data 01.12.2025, le parti risultano aver raggiunto un accordo di conciliazione, sottoscritto il 24.09.2025.; accordandosi anche per la chiusura della presente vertenza a spese compensate.
Ne consegue la necessità di addivenire, ex art. 48 d.lgs n. 546/92, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere;
con contestuale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
...La Corte di Giustizia, in composizione collegiale: A) Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
B) Spese compensate. Belluno, 2 dicembre 2025
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TT SA, Presidente
TT ND, AT
CIRIOTTO EDOARDO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 35/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01TA001402025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01TA001402025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01TA001402025 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 09.05.2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertametno n. T6Q01TA00140/25 notificatogli in data 12.03.2025 dall'Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Belluno, e relativo a somme asseritamente dovute a titolo di IRPEF ed addizionali regionale e comunale (oltre ad interessi e sanzioni).
Si costituiva in giudizio con memoria di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di
Belluno, che contestava la fondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente chiedendo la conferma dell'atto impugnato.
All'udienza del 02.12.2025 le parti chiedevano congiuntamente emettersi declaratoria di cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 02.12.2025 le parti hannoa vanzato istanza congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Va considerato che, come emerge dall'atto allegato alla nota congiuntamente sottoscrtita dalle parti in data 01.12.2025, le parti risultano aver raggiunto un accordo di conciliazione, sottoscritto il 24.09.2025.; accordandosi anche per la chiusura della presente vertenza a spese compensate.
Ne consegue la necessità di addivenire, ex art. 48 d.lgs n. 546/92, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere;
con contestuale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
...La Corte di Giustizia, in composizione collegiale: A) Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
B) Spese compensate. Belluno, 2 dicembre 2025