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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
MAZZAGRECO PIERFILIPPO, Presidente
PAPA RT PIA RITA, Relatore
DI MARCO MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 443/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA906I101621 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento con cui l'agenzia delle entrate contestava l'uso di fatture soggettivamente inesistenti in relazione all'acquisto della materia prima polimeri di gomma dalla Soc1, su segnalazione della DP di Luogo_1 che aveva contestato alla Soc1 di essere un soggetto interposto in una frode carosello, poiché tutta la documentazione economica e contabile della Soc1 non provava che effettivamente l'attività fosse stata svolta dalla stessa che non aveva locali idonei ed svolgeva un attività di vendita all'ingrosso di profumi e altri beni.
Il ricorrente impugnando l'atto in via preliminare ne eccepiva la nullità per carenza di motivazione rafforzata dell'atto di accertamento in ordine alle specifiche osservazioni formulate dalla ricorrente sul recupero.
Evidenziando come L'Agenzia si era limita ad dichiarare che “L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere. Orbene il ricorrente riteneva che tale motivazione violasse il disposte dell'art. 6 bis L.
212/2000, poiché mancava la puntuale disamina delle stesse nonché l'espressa motivazione del diniego sulle osservazioni non accolte.
Entrando nel merito del recupero la parte evidenziava la violazione dei principi giurisprudenziali consolidati in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, secondo cui l'Amministrazione deve provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta. L'ufficio, per la parte si era basato solo sull'atto redatto contro la fornitrice S
Soc1, senza però indicare gli elementi specifici che avrebbero potuto far sospettare alla ricorrente la natura fraudolenta delle operazioni, considerato che i dati pubblici disponibili consultati dalla parte Registro delle Imprese, bilanci depositati non evidenziavano anomalie. Per cui la parte sosteneva che essa avesse impiegato l'ordinaria diligenza nella scelta del fornitore, essendo stata messa in contatto con fornitrice da un proprio storico cliente/fornitore che aveva garantito l'affidabilità del nuovo fornitore. Inoltre l'ufficio non aveva contestato la regolarità dell'operazione in ordine ai profili dei prezzi di mercato, della consegna effettiva della merce, del suo pagamento regolare, ne aveva contestato alcuna anomalia nei prezzi praticati dalla
Soc1, che risultavano invece in linea con quelli di mercato. Ne vi erano anomalie nei pagamenti che erano avvenuti regolarmente su conto corrente italiano, dopo la consegna della merce. Ne era stata dimostrata alcuna triangolazione o rapporto di immediatezza tra diverse parti come pure non era stato dimostrato alcun beneficio particolare ottenuto dalla Ricorrente_1i a seguito degli acquisti operati dalla Soc1. Ne erano stati indicati elementi che avrebbe dovuto insospettire un operatore accorto.
La ricorrente, al contrario aveva depositato all'ufficio e poi in atti elementi oggettivi e specifici, che dimostrava che nel 2017 non avrebbe potuto sapere della sostanziale inesistenza del contraente, evidenziato come solo anni dopo con il pvc della G di f di Luogo_1 La parte documentava come dal registro delle imprese la Soc1 Srl: 1) risulta costituita il Data_1 mediante conferimento della ditta individuale della Nominativo_1, per cui all'epoca dei fatti dicembre 2017 la società risultava, in attività da almeno quattro anni e con una “storia” riconducibile alla ditta individuale conferita in sede di costituzione. Risultava avere una sede legale e una sede operativa. Risultava aver depositato regolarmente i bilanci di esercizio. All'epoca dei fatti (dicembre 2017) infatti risultava depositato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016 e dall'esame del bilancio al 31.12.2016 depositato risultava che la stessa aveva una struttura patrimoniale assolutamente
“ordinaria” (con la presenza di immobilizzazioni materiali, rimanenze, crediti e debiti), un fatturato di
€ 871.760,00 (in crescita rispetto all'esercizio precedente) e costi del personale di € 95.242,00; Il Capitale sociale inoltre di € 80 mila risultava interamente versato. La ricorrente sottolineava come L'Af non aveva contesta la valenza probatoria di tali elementi atti ad escludere la consapevolezza da parte della Ric1
Sas del supposto meccanismo fraudolento, venuto alla luce a distanza di moltissimo tempo. Richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 14102/2024 nella quale era stato ritenuto sufficiente l'acquisizione delle informazioni risultanti dal Registro Imprese al fine di escludere la conoscenza o conoscibilità, secondo la massima diligenza esigibile da un accorto operatore professionale, dell'esistenza di una frode IVA. È evidente, infatti, che tali gli elementi condurrebbero un qualunque accorto operatore professionale a ritenere l'effettiva
“esistenza nella cedente di un'efficiente struttura operativa e della capacità di fornire autonomamente i beni acquistati”. La ricorrente sottolineava che nonostante tutte le prove offerte l'ufficio aveva ritenuto, contrariamente ai principi giurisprudenziali richiamati che la ricorrente non avesse fornito, come invece avrebbe dovuto, la prova contraria che la società cartiera non fosse mero soggetto interposto e che le operazioni fossero state realmente concluse con essa. Chiedeva quindi annullamento dell'atto impugnato.
L'ufficio nel costituirsi sosteneva in merito alla violazione dell'accertamento per mancata motivazione rafforzata in ordine agli elementi e fatti prodotti dalla parte evidenziava che l'atto recava una motivazione esaustiva su quanto dedotto dalla società a seguito della notifica dello schema d'atto, sottolineando che motivazione rafforzata voleva dire tenere conto delle osservazioni del contribuente, ma non certamente condividere e recepire le argomentazioni stesse. Entrando nel merito ribadiva tutta quando dedotto nell'accertamento, per come era emerso dalla pvc redatto avverso la Soc1 dalla G di F Luogo_1 a cui si riportava e dal quale emergeva che la società era una cartiere non avendo adempiuto agli obblighi fiscali, non avendo sedi idonee alla svolgimento dell'attività Insisteva quindi per la conferma del proprio operato e il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso infondato per i motivi di cui appresso.
In merito all'eccezione preliminare di mancata motivazione rafforzata si osserva come la stessa non appaia fondata poiché l'ufficio ha dato conto che le prove offerte dalla parte non erano adeguate a sostenere l'infondatezza del recupero, richiamando a dimostrazione della non adeguatezza tutti gli elementi su cui si basava la contestazione, pertanto si ritiene infondata la doglianza.
Giova richiamare i principi generali delineati sia dalla la giurisprudenza di vertice domestica che da quella europea in base in ordine alla prova che grava sull'Amministrazione finanziaria qualora intenda contestare a un contribuente l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'agenzia deve provare anzitutto che l'operazione commerciale è stata realizzata da un soggetto economico diverso da quello risultante dalla fattura, pur senza dover individuare il reale – ma occulto – fornitore. A tal fine l'Amministrazione può fondare la propria prova su elementi presuntivi e indiziari, come la circostanza che il soggetto fatturante sia privo di una struttura organizzativa, di personale, locali, utenze e mezzi, idonea ed essenziale per poter compiere qualsivoglia operazione commerciale (Cass. ord. n 4/ 2024, n. 15369/2020; a livello Comunitario
Corte di Giustizia UE, causa C-281/20, Kemwater ProChemie s.r.o.). Una volta appurata la fittizietà del fornitore, (Cass n. 37889/22) l'Amministrazione ha anche l'onere di dimostrare la mala fede, ovvero l'imperizia, del soggetto che ha intrattenuto rapporti commerciali con la presunta cartiera, dimostrando concretamente, anche su base di indizi grave e concordanti che il ricorrente ha collaborato fattivamente nella realizzazione del disegno fraudolento anche solo per avere ignorato il fatto che il fornitore, in quanto società cartiera, non era in grado di concludere operazioni commerciali. Per poter eccepire la colpevole ignoranza del contribuente, l'Amministrazione dovrà dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, anche presuntivi, che il contribuente disponeva di indizi idonei a metterlo in allerta in merito alla sostanziale inesistenza del fornitore. La colpevolezza del contribuente deve essere dimostrata “in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore” (Cass. ord. n. 34929/24). Anche in sede europea, la mera circostanza che i servizi non sarebbero stati effettivamente forniti dal prestatore menzionato nelle fatture o dal suo subappaltatore perché costoro non avrebbero disposto del personale, delle risorse materiali e degli attivi necessari non è sufficiente per sé stessa, a escludere il diritto a detrazione e, dunque,
a contestare la frode all'acquirente dei servizi.
Emerge, dal breve excursus giurisprudenziale come la giurisprudenza di vertice ritiene che la presenza di una forma di frode IVA, non basta da sola e in modo automatico, a far ritenere che ciò che l'Amministrazione ha accertato con specifiche indagini sul fornitore dovesse essere conosciuto anche dal fornitore o acquirente all'epoca dell'evento. Il solo fatto che il contribuente abbia operato in via diretta con la cartiera, potrebbe essere il punto di partenza per dimostrare la presunta mancanza di buona fede del contribuente, dimostrando attraverso l'analisi del rapporto commerciale intercorso tra i due soggetti, verificandone le modalità di esecuzione, il livello dei prezzi adottati, le condizioni di pagamento, la periodicità per stabilire se nel rapporto commerciale intercorso emergessero segnali di irregolarità che un imprenditore diligente avrebbe dovuto rilevare.
Orbene appare necessario chiarire che i polimeri sono materiali che vengono prodotto da grandi aziende chimiche per lo più estere che creano il polimero base, mentre le aziende italiane trasformano il polimero base in granuli pronti per essere stampati in bottiglie. I polimeri plastici per bottiglie principalmente PET e
HDPE solitamente vengono venduti da produttori e fornitori specializzati in materie plastiche, tra cui le aziende di riciclo o intermediari, che servono le industrie produttrici di bottiglie, anche attraverso piattaforme digitali.
L'ufficio nel caso in esame, applicando correttamente i principi generali enucleati dalla giurisprudenza richiamati in premessa, ha contestato l'assenza di buona fede del contribuente, nelle operazioni poste tra la società fornitrice dei polimeri e la ricorrente, sulla base delle segnalazioni pervenute dall'agenzia entrate di Luogo_1 che aveva condotto le verifiche sulla società fornitrice, da cui emergeva che essa era risulta di fatto cartiera in relazione alla fornitura di polimeri poiché veniva dimostrato che la società fornitrice non solo non aveva stabilimenti industriali per la produzione degli stessi, ma aveva come un oggetto sociale quello di vendita all'ingrosso di profumi, ed altri beni che nulla aveva che vedere con i beni ceduti alla ricorrente.
Il ricorrente a fronte di tale prova ha depositato la visura camerale della società, i bilanci del 2016 riferiti alla fornitrice e la dichiarazione di un suo fornitore che lo aveva indirizzato ad acquistare da tale ditta i polimeri, in un periodo in cui era difficile reperire tale materiale sul mercato
Orbene si ritiene che tali elementi, non sono sufficienti a superare l'impianto seppure indiziario offerto dall'ufficio. La parte infatti, non ha fornito prova dei motivi per quali nel 2017 i suoi fornitori abituali non avevano potuto far fronte alla fornitura del materiale, costringendo quindi il ricorrente a doversi rivolgere a forniti estemporanei e non conosciuti. La stessa visura della camera di commercio prodotto dalla parte, dimostra che questa non ha posto la dovuta diligenza richiesta all'imprenditore, nel momento in cui si è rivolta alla nuova ditta fornitrice, poiché la visura conferma quando sostenuto dall'ufficio ovvero che l'attività della società fornitrice aveva come oggetto sociale quella di vendita al dettaglio e all'ingrosso di profumeria, detersivi abbigliamento, igienico sanitari ed altri, oltre a casalinghi e materiali di plastica. Orbene appare improbabile che il ricorrente, che sostiene di essere nel mercato della produzione delle bottiglie di plastica da svariati anni, abbia potuto non rendersi conto, che una società che ha come oggetto principale la vendita all'ingrosso di profumi e altri beni, potesse fornire i granuli necessari all'attività del ricorrente, considerato che la vendita degli stessi certamente non può essere svolta da chiunque, e soprattutto non poteva rientrare nella categoria merceologica degli “oggetti di plastica” che rappresenta un'altra tipologia di beni che il fornitore poteva vendere oltre a quelli principali.
La corte quindi ritiene che il contribuente anche all'epoca dei fatti ragionevolmente aveva indizi, deducibili in primis dalla visura delle camera di commercio, che il fornitore non poteva fornire direttamente i granuli,
e quindi avrebbero dovuto indurre lo stesso ad attivare ulteriori verifiche sullo stesso al fine di comprendere se realmente aveva la struttura e le condizioni di operatività tale da potere effettivamente dare seguito al contratto di fornitura dei granuli.
La corte quindi ritiene che la parte non sia riuscita a dimostrare l'incolpevole partecipazione alla frode contestata in relazione all'utilizzo di fatture soggettivamente inesistente, pertanto il ricorso va rigettato. La ricorrente viene condannata al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da separato dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese di lite, in ragione di € 2.770,00 per compensi. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12.1.2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
MAZZAGRECO PIERFILIPPO, Presidente
PAPA RT PIA RITA, Relatore
DI MARCO MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 443/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA906I101621 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento con cui l'agenzia delle entrate contestava l'uso di fatture soggettivamente inesistenti in relazione all'acquisto della materia prima polimeri di gomma dalla Soc1, su segnalazione della DP di Luogo_1 che aveva contestato alla Soc1 di essere un soggetto interposto in una frode carosello, poiché tutta la documentazione economica e contabile della Soc1 non provava che effettivamente l'attività fosse stata svolta dalla stessa che non aveva locali idonei ed svolgeva un attività di vendita all'ingrosso di profumi e altri beni.
Il ricorrente impugnando l'atto in via preliminare ne eccepiva la nullità per carenza di motivazione rafforzata dell'atto di accertamento in ordine alle specifiche osservazioni formulate dalla ricorrente sul recupero.
Evidenziando come L'Agenzia si era limita ad dichiarare che “L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere. Orbene il ricorrente riteneva che tale motivazione violasse il disposte dell'art. 6 bis L.
212/2000, poiché mancava la puntuale disamina delle stesse nonché l'espressa motivazione del diniego sulle osservazioni non accolte.
Entrando nel merito del recupero la parte evidenziava la violazione dei principi giurisprudenziali consolidati in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, secondo cui l'Amministrazione deve provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta. L'ufficio, per la parte si era basato solo sull'atto redatto contro la fornitrice S
Soc1, senza però indicare gli elementi specifici che avrebbero potuto far sospettare alla ricorrente la natura fraudolenta delle operazioni, considerato che i dati pubblici disponibili consultati dalla parte Registro delle Imprese, bilanci depositati non evidenziavano anomalie. Per cui la parte sosteneva che essa avesse impiegato l'ordinaria diligenza nella scelta del fornitore, essendo stata messa in contatto con fornitrice da un proprio storico cliente/fornitore che aveva garantito l'affidabilità del nuovo fornitore. Inoltre l'ufficio non aveva contestato la regolarità dell'operazione in ordine ai profili dei prezzi di mercato, della consegna effettiva della merce, del suo pagamento regolare, ne aveva contestato alcuna anomalia nei prezzi praticati dalla
Soc1, che risultavano invece in linea con quelli di mercato. Ne vi erano anomalie nei pagamenti che erano avvenuti regolarmente su conto corrente italiano, dopo la consegna della merce. Ne era stata dimostrata alcuna triangolazione o rapporto di immediatezza tra diverse parti come pure non era stato dimostrato alcun beneficio particolare ottenuto dalla Ricorrente_1i a seguito degli acquisti operati dalla Soc1. Ne erano stati indicati elementi che avrebbe dovuto insospettire un operatore accorto.
La ricorrente, al contrario aveva depositato all'ufficio e poi in atti elementi oggettivi e specifici, che dimostrava che nel 2017 non avrebbe potuto sapere della sostanziale inesistenza del contraente, evidenziato come solo anni dopo con il pvc della G di f di Luogo_1 La parte documentava come dal registro delle imprese la Soc1 Srl: 1) risulta costituita il Data_1 mediante conferimento della ditta individuale della Nominativo_1, per cui all'epoca dei fatti dicembre 2017 la società risultava, in attività da almeno quattro anni e con una “storia” riconducibile alla ditta individuale conferita in sede di costituzione. Risultava avere una sede legale e una sede operativa. Risultava aver depositato regolarmente i bilanci di esercizio. All'epoca dei fatti (dicembre 2017) infatti risultava depositato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016 e dall'esame del bilancio al 31.12.2016 depositato risultava che la stessa aveva una struttura patrimoniale assolutamente
“ordinaria” (con la presenza di immobilizzazioni materiali, rimanenze, crediti e debiti), un fatturato di
€ 871.760,00 (in crescita rispetto all'esercizio precedente) e costi del personale di € 95.242,00; Il Capitale sociale inoltre di € 80 mila risultava interamente versato. La ricorrente sottolineava come L'Af non aveva contesta la valenza probatoria di tali elementi atti ad escludere la consapevolezza da parte della Ric1
Sas del supposto meccanismo fraudolento, venuto alla luce a distanza di moltissimo tempo. Richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 14102/2024 nella quale era stato ritenuto sufficiente l'acquisizione delle informazioni risultanti dal Registro Imprese al fine di escludere la conoscenza o conoscibilità, secondo la massima diligenza esigibile da un accorto operatore professionale, dell'esistenza di una frode IVA. È evidente, infatti, che tali gli elementi condurrebbero un qualunque accorto operatore professionale a ritenere l'effettiva
“esistenza nella cedente di un'efficiente struttura operativa e della capacità di fornire autonomamente i beni acquistati”. La ricorrente sottolineava che nonostante tutte le prove offerte l'ufficio aveva ritenuto, contrariamente ai principi giurisprudenziali richiamati che la ricorrente non avesse fornito, come invece avrebbe dovuto, la prova contraria che la società cartiera non fosse mero soggetto interposto e che le operazioni fossero state realmente concluse con essa. Chiedeva quindi annullamento dell'atto impugnato.
L'ufficio nel costituirsi sosteneva in merito alla violazione dell'accertamento per mancata motivazione rafforzata in ordine agli elementi e fatti prodotti dalla parte evidenziava che l'atto recava una motivazione esaustiva su quanto dedotto dalla società a seguito della notifica dello schema d'atto, sottolineando che motivazione rafforzata voleva dire tenere conto delle osservazioni del contribuente, ma non certamente condividere e recepire le argomentazioni stesse. Entrando nel merito ribadiva tutta quando dedotto nell'accertamento, per come era emerso dalla pvc redatto avverso la Soc1 dalla G di F Luogo_1 a cui si riportava e dal quale emergeva che la società era una cartiere non avendo adempiuto agli obblighi fiscali, non avendo sedi idonee alla svolgimento dell'attività Insisteva quindi per la conferma del proprio operato e il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso infondato per i motivi di cui appresso.
In merito all'eccezione preliminare di mancata motivazione rafforzata si osserva come la stessa non appaia fondata poiché l'ufficio ha dato conto che le prove offerte dalla parte non erano adeguate a sostenere l'infondatezza del recupero, richiamando a dimostrazione della non adeguatezza tutti gli elementi su cui si basava la contestazione, pertanto si ritiene infondata la doglianza.
Giova richiamare i principi generali delineati sia dalla la giurisprudenza di vertice domestica che da quella europea in base in ordine alla prova che grava sull'Amministrazione finanziaria qualora intenda contestare a un contribuente l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'agenzia deve provare anzitutto che l'operazione commerciale è stata realizzata da un soggetto economico diverso da quello risultante dalla fattura, pur senza dover individuare il reale – ma occulto – fornitore. A tal fine l'Amministrazione può fondare la propria prova su elementi presuntivi e indiziari, come la circostanza che il soggetto fatturante sia privo di una struttura organizzativa, di personale, locali, utenze e mezzi, idonea ed essenziale per poter compiere qualsivoglia operazione commerciale (Cass. ord. n 4/ 2024, n. 15369/2020; a livello Comunitario
Corte di Giustizia UE, causa C-281/20, Kemwater ProChemie s.r.o.). Una volta appurata la fittizietà del fornitore, (Cass n. 37889/22) l'Amministrazione ha anche l'onere di dimostrare la mala fede, ovvero l'imperizia, del soggetto che ha intrattenuto rapporti commerciali con la presunta cartiera, dimostrando concretamente, anche su base di indizi grave e concordanti che il ricorrente ha collaborato fattivamente nella realizzazione del disegno fraudolento anche solo per avere ignorato il fatto che il fornitore, in quanto società cartiera, non era in grado di concludere operazioni commerciali. Per poter eccepire la colpevole ignoranza del contribuente, l'Amministrazione dovrà dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, anche presuntivi, che il contribuente disponeva di indizi idonei a metterlo in allerta in merito alla sostanziale inesistenza del fornitore. La colpevolezza del contribuente deve essere dimostrata “in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore” (Cass. ord. n. 34929/24). Anche in sede europea, la mera circostanza che i servizi non sarebbero stati effettivamente forniti dal prestatore menzionato nelle fatture o dal suo subappaltatore perché costoro non avrebbero disposto del personale, delle risorse materiali e degli attivi necessari non è sufficiente per sé stessa, a escludere il diritto a detrazione e, dunque,
a contestare la frode all'acquirente dei servizi.
Emerge, dal breve excursus giurisprudenziale come la giurisprudenza di vertice ritiene che la presenza di una forma di frode IVA, non basta da sola e in modo automatico, a far ritenere che ciò che l'Amministrazione ha accertato con specifiche indagini sul fornitore dovesse essere conosciuto anche dal fornitore o acquirente all'epoca dell'evento. Il solo fatto che il contribuente abbia operato in via diretta con la cartiera, potrebbe essere il punto di partenza per dimostrare la presunta mancanza di buona fede del contribuente, dimostrando attraverso l'analisi del rapporto commerciale intercorso tra i due soggetti, verificandone le modalità di esecuzione, il livello dei prezzi adottati, le condizioni di pagamento, la periodicità per stabilire se nel rapporto commerciale intercorso emergessero segnali di irregolarità che un imprenditore diligente avrebbe dovuto rilevare.
Orbene appare necessario chiarire che i polimeri sono materiali che vengono prodotto da grandi aziende chimiche per lo più estere che creano il polimero base, mentre le aziende italiane trasformano il polimero base in granuli pronti per essere stampati in bottiglie. I polimeri plastici per bottiglie principalmente PET e
HDPE solitamente vengono venduti da produttori e fornitori specializzati in materie plastiche, tra cui le aziende di riciclo o intermediari, che servono le industrie produttrici di bottiglie, anche attraverso piattaforme digitali.
L'ufficio nel caso in esame, applicando correttamente i principi generali enucleati dalla giurisprudenza richiamati in premessa, ha contestato l'assenza di buona fede del contribuente, nelle operazioni poste tra la società fornitrice dei polimeri e la ricorrente, sulla base delle segnalazioni pervenute dall'agenzia entrate di Luogo_1 che aveva condotto le verifiche sulla società fornitrice, da cui emergeva che essa era risulta di fatto cartiera in relazione alla fornitura di polimeri poiché veniva dimostrato che la società fornitrice non solo non aveva stabilimenti industriali per la produzione degli stessi, ma aveva come un oggetto sociale quello di vendita all'ingrosso di profumi, ed altri beni che nulla aveva che vedere con i beni ceduti alla ricorrente.
Il ricorrente a fronte di tale prova ha depositato la visura camerale della società, i bilanci del 2016 riferiti alla fornitrice e la dichiarazione di un suo fornitore che lo aveva indirizzato ad acquistare da tale ditta i polimeri, in un periodo in cui era difficile reperire tale materiale sul mercato
Orbene si ritiene che tali elementi, non sono sufficienti a superare l'impianto seppure indiziario offerto dall'ufficio. La parte infatti, non ha fornito prova dei motivi per quali nel 2017 i suoi fornitori abituali non avevano potuto far fronte alla fornitura del materiale, costringendo quindi il ricorrente a doversi rivolgere a forniti estemporanei e non conosciuti. La stessa visura della camera di commercio prodotto dalla parte, dimostra che questa non ha posto la dovuta diligenza richiesta all'imprenditore, nel momento in cui si è rivolta alla nuova ditta fornitrice, poiché la visura conferma quando sostenuto dall'ufficio ovvero che l'attività della società fornitrice aveva come oggetto sociale quella di vendita al dettaglio e all'ingrosso di profumeria, detersivi abbigliamento, igienico sanitari ed altri, oltre a casalinghi e materiali di plastica. Orbene appare improbabile che il ricorrente, che sostiene di essere nel mercato della produzione delle bottiglie di plastica da svariati anni, abbia potuto non rendersi conto, che una società che ha come oggetto principale la vendita all'ingrosso di profumi e altri beni, potesse fornire i granuli necessari all'attività del ricorrente, considerato che la vendita degli stessi certamente non può essere svolta da chiunque, e soprattutto non poteva rientrare nella categoria merceologica degli “oggetti di plastica” che rappresenta un'altra tipologia di beni che il fornitore poteva vendere oltre a quelli principali.
La corte quindi ritiene che il contribuente anche all'epoca dei fatti ragionevolmente aveva indizi, deducibili in primis dalla visura delle camera di commercio, che il fornitore non poteva fornire direttamente i granuli,
e quindi avrebbero dovuto indurre lo stesso ad attivare ulteriori verifiche sullo stesso al fine di comprendere se realmente aveva la struttura e le condizioni di operatività tale da potere effettivamente dare seguito al contratto di fornitura dei granuli.
La corte quindi ritiene che la parte non sia riuscita a dimostrare l'incolpevole partecipazione alla frode contestata in relazione all'utilizzo di fatture soggettivamente inesistente, pertanto il ricorso va rigettato. La ricorrente viene condannata al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da separato dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese di lite, in ragione di € 2.770,00 per compensi. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12.1.2026