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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/12/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N.R.G. 632/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio del 18 /12/2025 e composta dai seguenti Magistrati: dott. CE Salvatore AM Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. DE IA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di grado di appello n. 632/2025 R.G., trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc con ordinanza del 10.12.2025 promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Arquilla del Foro di Pescara, Parte_1 nonché l'AVV. SERGIO ARQUILLA personalmente ex art. 86 cpc, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara, alla Via Lungaterno Sud n. 16 Appellanti Contro
Controparte_1 per az. a mutualità prevalente con sede in Cappelle sul Tavo(PE), via Umberto I° n.78, p.iva
, in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore Prof. P.IVA_1 CP_2
, e per lo stesso l'Avv. Salvatore Marco Coco (c.f. - fax 085/4213610
[...] C.F._1
– pec , con studio in Pescara, Corso Vittorio Emanuele 161, che la Email_1 rappresenta e difende e presso il quale l'Istituto è anche elettivamente domiciliato, il tutto in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio del 17.5.1999, rep. 15090, racc. 4813, Persona_1 allegata alla comparsa di risposta in appello Appellata
avverso la sentenza n. 666/2025 resa dal Tribunale di Pescara – G.O.T. Dott. Anastasio Morelli - pubblicata in data 20.06.2025 nel giudizio iscritto al n. 772/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione a precetto CONCLUSIONI DELLE PARTI: Appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 475/2024, come segue:
1. accertare e dichiarare che l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., proposta dalla è Parte_2 stata instaurata dopo l'inizio dell'esecuzione forzata;
per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità e/o pagina 1 di 13 2
inammissibilità dell'opposizione;
2. in via subordinata, accertare e dichiarare che l'effettiva materia del contendere ammonta ad € 594,41 per le sole spese di precetto, nonché accertare e dichiarare la carenza di interesse ex art. 100 cpc alla caducazione tout court dell'atto di precetto;
per l'effetto, riformare la sentenza nella parte in cui viene disposta condanna alle spese di lite a carico dei creditori sullo scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 disponendo condanna dell'opponente per il medesimo scaglione (cfr. carenza interesse ex art. 100 cpc) ovvero, in via subordinata, disporre compensazione ex art. 92 cpc;
3. in via ulteriormente gradata, nel merito, accertare e Contr dichiarare che la banca era perfettamente in grado di adempiere nel termine concesso dal creditore e, in ogni caso, che non sussiste alcuna violazione di termine congruo per l'adempimento; per l'effetto, disporre condanna dell'opponente alle spese di lite ovvero, in via Contr subordinata, compensazione ex art. 92 cpc 4. condannare la banca al risarcimento del danno per responsabilità aggravata;
5. in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, secondo valori cristallizzati in sentenza.” Appellata: “Per tutti gli esposti motivi si chiede che l'On.le Corte d'Appello di L'Aquila adita, ogni contraria istanza e deduzione rigettata, voglia: - in via istruttoria rigettare le richieste formulate dagli appellanti in quanto tardive, inammissibili, irrituali e comunque irrilevanti ai fini del decidere;
in subordine, per la denegata ipotesi di ammissione anche parziale di dette richieste, ammettere l'appellata alla prova contraria, sui medesimi capitoli e testi indicati da controparte;
- si chiede altresì procedersi alla correzione dell'errore materiale indicato nella sentenza oggetto di gravame, pag. 4 penultimo rigo, sostituendo la frase ”non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento in quanto questa azione promossa trova un rigetto con soccombenza della parte opponente” con la frase :” non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento in quanto questa azione promossa trova un rigetto con soccombenza della parte opposta”. - nel merito dichiarare inammissibile o comunque del tutto infondato l'appello promosso, con conseguente integrale conferma della decisione gravata. Con condanna degli appellanti alla refusione delle spese e compensi anche del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1.Con la sentenza n. 666/2025 il Tribunale di Pescara accoglieva l'opposizione proposta dalla Contr
(di seguito “ ”) avverso l'atto CP_1 Controparte_1 Contr di precetto notificato in data 28 dicembre 2023 alla .
1.1 In data 6 febbraio 2023, aveva notificato, nell'ambito di procedura Parte_1 esecutiva intrapresa nei confronti del debitore principale atto di pignoramento Persona_2 Contr presso terzi, indicando la quale terzo pignorato. Il procedimento si era concluso con ordinanza di assegnazione del Tribunale di Pescara in data 19 dicembre 2023, con la quale veniva disposto: il pagamento di € 23.865,37 in favore del creditore procedente e il pagamento di € 2.753,34 in favore del difensore per spese legali, Contr ordinando alla il pagamento. Contr In data 20 dicembre 2023, il creditore aveva notificava alla , tramite PEC, richiesta di pagamento entro 7 giorni, con avvertimento che, in caso di inadempimento, sarebbe stato notificato atto di precetto. Contr La , ricevuta la richiesta, non aveva proceduto immediatamente al pagamento, ma aveva chiesto chiarimenti circa la corretta quantificazione degli importi, il regime fiscale applicabile e la tassa di registro. Le richieste di chiarimento si erano collocate nel periodo delle festività natalizie, circostanza che aveva inciso sui tempi di lavorazione interna. I chiarimenti erano stati forniti solo parzialmente dagli appellanti in data 22 dicembre 2023. pagina 2 di 13 3
La aveva provvedeva al pagamento in data 28 dicembre 2023, mediante due bonifici CP_1 separati: uno in favore del creditore per l'importo assegnato;
uno in favore del difensore per le spese legali. Nella stessa data del pagamento (28 dicembre 2023), il creditore aveva notificato atto di precetto per l'importo complessivo di € 27.212,78, comprensivo di € 594,41 a titolo di spese di precetto, Contr assumendo l'inadempimento della .
La aveva provveduto al pagamento parziale (€ 26.618,37), omettendo le spese di precetto, CP_1 sicché i creditori avevano avviato pignoramento mobiliare per il residuo. Contr La aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. in data 11 marzo 2024, deducendo l'inesistenza di inadempimento, asserendo di aver adempiuto in tempi congrui, nonché l'irragionevolezza del termine di 7 giorni, tenuto conto delle festività e delle richieste di chiarimento.
2.Il Tribunale, con ordinanza, aveva sospeso l'efficacia del precetto e, con sentenza n. 666/2025, dichiarava inefficace l'atto di precetto, rigettava le eccezioni degli odierni appellanti e li condannava alle spese di lite calcolate sullo scaglione € 26.000–52.000.
3. , con il patrocinio dell'Avv Sergio Aquilia e lo stesso e Avv. Sergio Arquilla, Parte_1 personalmente, hanno proposto appello avverso la sentenza n. 666/2025 del Tribunale di Pescara, per cinque motivi che si vanno di seguito ad esaminare.
3.1.Con primo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 615 c.p.c., assumendo la tardività dell'opposizione. L'opposizione, secondo gli appellanti, doveva essere dichiarata improcedibile, essendo stata proposta dopo l'inizio dell'esecuzione (accesso UNEP del 7/03/2024).
3.2.Con secondo motivo si dolgono dell' erronea determinazione del valore della causa e delle spese. Il primo giudice avrebbe secondo le parti appellanti calcolato le spese sul valore di € 27.212,78, mentre la materia del contendere era limitata a € 594,41 e inoltre non avrebbe tenuto conto del fatto che difettava nella specie l'interesse ad agire della banca.
3.3. Con terzo motivo lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 480 e 553 c.p.c. Censurano tal proposito la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che, nella fattispecie,
“All'evidenza, il termine concesso dalla difesa opposta non risulta affatto ragionevole, sia tenuto conto delle concomitanti festività natalizie che abbattevano della metà i giorni concessi dal legale quale termine di pagamento (sette) e soprattutto in ragione delle mancate risposte esaustive alle richieste avanzate dalla banca di chiarimenti e integrazioni a quella somma pretesa in prima face e che di fatto risultava errata”. Non sussiste secondo gli appellanti alcuna violazione del termine congruo per l'adempimento e il richiamo operato in sentenza alla Cass. 9390/2016 sarebbe inconferente.
3.4. Con quarto motivo deducono la violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente La sentenza sarebbe asseritamente priva di adeguata motivazione sul rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
3.5.Con quinto motivo si dolgono dell'omessa ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado.
4.Gli appellanti chiedono dunque a questa Corte di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione, rideterminare il valore di causa e le spese, accertare che non vi fu violazione del termine congruo e condannare la banca per lite temeraria, oltre alle spese del secondo grado. Contr
5. La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata (con correzione di un errore materiale) e la condanna degli appellanti alle spese del grado.
5.1. In particolare, rileva l'appellata che l'opposizione sia stata proposta prima dell'inizio dell'esecuzione (in quanto il pignoramento sarebbe avvenuto il 25/3/2024), che il precetto fosse pagina 3 di 13 4
inefficace perché il pagamento era già avvenuto e che il valore di liquidazione delle spese vada calcolato sull'intero precetto, non solo delle spese.
5.2. In merito al termine ragionevole gli appellati ritengono che giurisprudenza costante richieda un termine congruo di almeno 10 giorni e che il termine di 7 giorni concesso dagli opposti non era congruo, soprattutto in periodo festivo.
5.3. In ordine alla lite temeraria ritengono il motivo inammissibile e infondato.
5.4. Riguardo alle richieste istruttorie riproposte in appello, sarebbero secondo gli appellati da considerarsi inammissibili (art. 345 c.p.c.) e irrilevanti.
6. All'esito dell'udienza del 10/12/2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 281 sexies cpc.
7. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
7.1 I principi che regolano la materia sono i seguenti. Non è dato discutere della natura di titolo esecutivo dell'ordinanza di assegnazione, che, riconosciuta in via interpretativa dalla migliore dottrina e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, ha trovato recente conferma normativa nella formulazione dell'art. 548 c.p.c., così come modificata con la L. n. 228 del 2012, che, nel disciplinare la fattispecie della dichiarazione tacita del terzo, riconosce che l'espropriazione forzata possa fondarsi su un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.. Devono essere esaminate, invece, le peculiarità del titolo esecutivo in argomento, le quali non possono che riverberarsi anche sulla relativa disciplina in punto di formazione ed efficacia esecutiva dello stesso provvedimento. Ebbene, è da osservare che nell'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato non è legato al creditore procedente da alcun rapporto sostanziale preesistente, né è parte del processo esecutivo, e pertanto, di regola, egli viene a conoscenza dell'esito del processo esecutivo a seguito della comunicazione da parte degli interessati – conoscenza che, di regola, si consegue con la notificazione ad opera del creditore procedente – dell'ordinanza di assegnazione, le cui spese, infatti, sono poste, a monte, a carico del debitore esecutato. Inoltre, fino all'adozione dell'ordinanza di assegnazione e finché non venga a conoscenza della stessa, il terzo pignorato, in ragione degli effetti sostanziali del pignoramento, non può procedere al pagamento nei confronti di alcuno (si vedano gli artt. 543, co. 2, n. 2, e 546 c.p.c.), e ciò ben diversamente dai normali casi di obbligazione fondata su un titolo esecutivo giudiziale, nei quali, instaurandosi il rapporto processuale tra le stesse parti del rapporto sostanziale, il debitore ha il dovere ed il potere di adempiere spontaneamente, prima della notificazione del titolo esecutivo e, finanche, prima della sua formazione. Pertanto, il rapporto obbligatorio tra creditore procedente e terzo pignorato, scaturente dall'ordinanza di assegnazione, è connotato da elementi specializzanti, tali da imporre una specifica integrazione della disciplina ordinaria del rapporto stesso mediante il ricorso agli obblighi di agire secondo correttezza, in virtù del disposto dell'art. 1175 c.c., che vieta l'abuso del diritto, ossia l'esercizio del diritto secondo modalità non necessarie, implicanti un sacrificio ingiustificato degli interessi del debitore (Cass. civ., nn. 10568/2013, 20106/2009, 9924/2009; Cass. civ., SS.UU., n. 23726/2007). Tale integrazione, nel caso in esame, si traduce, ai fini del perfezionamento dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, nella necessità della notificazione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. al terzo pignorato e nell'assegnazione a costui di un termine congruo ed adeguato per l'adempimento, in pendenza del quale non può ancora ritenersi che l'ordinanza abbia acquisito efficacia di titolo esecutivo. La lettura interpretativa appena illustrata si impone in un'ottica costituzionalmente orientata al principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3, co. 2, Cost., giacché applicare al terzo debitore il regime ordinario di esecutività dei titoli giudiziali (fissata, di regola, al momento del deposito del provvedimento) comporterebbe un ingiustificato aggravio della posizione del terzo medesimo e, con esso, una sua irragionevole disparità di trattamento rispetto alla generalità dei soggetti pagina 4 di 13 5
debitori in forza di titoli giudiziali diversi dall'ordinanza ex art. 553 c.p.c. Il terzo, infatti, nella sua posizione sostanziale di debitore, finirebbe con il dover sopportare integralmente il regime della mora e le spese di precettazione, pur non avendo, sino alla comunicazione dell'ordinanza di assegnazione, avuto mai la possibilità di evitarli adempiendo in modo spontaneo;
ciò senza alcuna giustificabile utilità rispetto all'interesse del creditore ed in via eccezionale nell'ambito della categoria dei debitori, tenuti in forza di titolo giudiziale. Siffatta interpretazione sta alla base della prassi consolidata nella giurisprudenza di alcuni Tribunali (tra cui quello di Roma), che, nell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., inseriscono una compiuta disciplina della fase successiva all'emissione dell'ordinanza di assegnazione, funzionale alla conoscenza della stessa da parte del terzo ed all'adempimento spontaneo di quest'ultimo, in quanto ritenuta rientrare ancora nella fase esecutiva che precede il perfezionamento dell'esecutività del titolo costituito dall'ordinanza di assegnazione: a) riconoscendo a carico del debitore le spese successive di copia e comunicazione dell'ordinanza al terzo;
b) concedendo a quest'ultimo un termine per l'adempimento pari a venti giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento che lo costituisce, ex novo, debitore del creditore procedente;
c) disponendo che l'obbligo di pagamento, gravante sul terzo, è limitato nel quantum alla somma dichiarata dovuta dal terzo stesso al debitore esecutato ovvero accertata con i meccanismi disciplinati dagli artt. 548 e 549 c.p.c. nel processo esecutivo definito con l'ordinanza di assegnazione di cui si tratta. Conseguentemente, nella situazione descritta e diversamente da quanto stabilito in linea generale nell'art. 479, co. 3, c.p.c., il precetto non può essere notificato al terzo pignorato unitamente all'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e, ove siffatta contestuale notificazione sia stata comunque eseguita, essa è da aversi per inefficace, quantomeno (ma non solo quindi) con riferimento al profilo sostanziale dell'obbligo dell'intimato di rimborsarne le spese al creditore (vedasi Cass. civ. n. 20106/2009 in tema di inefficacia degli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto). La stessa Corte di Cassazione ha d'altra parte confermato che l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione (Cassazione civile sez. VI, 12/04/2018, (ud. 15/02/2018, dep. 12/04/2018), n.9173 Il senso effettivo della ricostruzione nell'occasione offerta dalla Corte di Cassazione sembrerebbe però non essere quello di negare l'immediata efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione (efficacia che sussiste anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, in mancanza di diversa specificazione in essa contenuta), e neanche quello di negare in radice la possibilità per il creditore di procedere alla notificazione di detta ordinanza unitamente all'intimazione dell'atto di precetto, ma semplicemente quello di impedire che il debitore non inadempiente possa essere gravato di spese ulteriori, non necessarie per il creditore e non giustificabili nell'ottica di un rapporto che si svolge nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, e ingiustamente considerato in mora. Lo stesso provvedimento del 2018 richiama peraltro al proprio interno quello costituito da 9390/2016, in cui l'argomento risulta essere stato molto più approfonditamente affrontato dalla Corte di Legittimità. Per quanto in questa sede occorre rilevare, in particolare in quel precedente del 2016 la Corte ha ben chiarito che poichè il terzo non è parte del processo esecutivo, anche se sia comparso in udienza a rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. (nel testo originario, ovvero ai sensi dell'art. 548 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche di cui sopra), non è applicabile nei suoi pagina 5 di 13 6
confronti l'art. 176 c.p.c., comma 2. Pertanto, la conoscenza dell'ordinanza di assegnazione da parte del terzo dovrà essere assicurata altrimenti.
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Soltanto dopo che il terzo, messo a conoscenza dell'ordinanza di assegnazione, sia perciò messo in condizione di darvi spontanea esecuzione, potrà configurarsi un inadempimento del terzo nei confronti del creditore assegnatario (restando così superate le contrarie affermazioni contenute nel precedente di cui a Cass. n. 9888/95); quindi, soltanto dopo questo momento potrà essere avviata l'azione esecutiva nei confronti del terzo che non abbia spontaneamente adempiuto (atteso che, come si afferma nella sentenza n. 5368/03, che aveva disposto il rinvio, "è generalmente ammesso che l'inadempimento del terzo debba potersi superare dal creditore ed il modo non possa esserne rappresentato che da una esecuzione forzata per espropriazione"). Tutto ciò comporta che - ferma restando la valutazione caso per caso rimessa al giudice del merito - il terzo possa essere considerato inadempiente soltanto dopo il decorso di un termine ragionevole dalla presa d'atto dell'avvenuta assegnazione - tale dovendosi intendere un termine almeno non inferiore a dieci giorni (arg. ex art. 477, comma 1, nonchè ex art. 480 c.p.c., comma 1). Se tuttavia il precetto venga redatto di seguito all'ordinanza di assegnazione e notificato insieme con questa, senza che sia stato preceduto dalla comunicazione dell'ordinanza al terzo assegnato (e/o dalla concessione di un termine adeguato per adempiervi), si potrà configurare un abuso dello strumento esecutivo nei confronti del terzo assegnato, non ancora inadempiente (o non colpevolmente inadempiente).
7.2 Non convince poi l'affermazione, se applicata in modo generalizzato ed astratto nonché ad ogni fattispecie esecutiva (così come assume da ultimo l'appellante), secondo cui nella ipotesi in cui l'ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell'art. 553 c.p.c., venga notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all'atto di precetto senza che gli sia stata preventivamente comunicata nè altrimenti resa nota (e quindi in ogni ipotesi di violazione di quelle disposizioni concretizzanti canone di correttezza), sarebbe (solo) inapplicabile l'art. 95 c.p.c. e le spese sostenute per il precetto resterebbero a carico del creditore procedente. Nell'ipotesi in cui infatti in cui, il pagamento da parte del terzo sopravvenga comunque all'interno di quel termine da ragionevolmente dovergli riconoscere (e peraltro anche prima della notifica del precetto stesso, salvo poi il mero materiale accredito in un momento successivo), non può evidentemente porsi solo un problema di inapplicabilità dell'art. 95 cpc e di imputabilità delle spese sostenute per il precetto che restano a carico del procedente, ma occorre prima ancora verificare la efficacia o meno dell'intera iniziativa notificatoria, essendo stato violato quel principio di correttezza ed avendo il creditore abusato della propria posizione processuale, con conseguente affermazione della inefficacia radicale del precetto stesso. Tale verifica, pur in presenza del pagamento integrale da parte del terzo-debitore della somma precettata, si impone almeno in ragione della necessità di regolamentare il regime delle spese processuali nell'ambito del rapporto di opposizione alla iniziativa creditoria, che il terzo–debitore è, come nella fattispecie al vaglio, stato costretto a dover intraprendere, a fronte della notifica di un precetto per l'intero importo, quando ancora il credito nei suoi confronti non era proprio esigibile. Ciò anche in ragione del fatto che il terzo-ex novo debitore ha un interesse comunque a non essere qualificato come “soggetto in mora”, come cioè legittimo destinatario di un precetto per pagamento somme in quanto soggetto inadempiente e dunque – deve ritenersi - ha un interesse specifico e concreto ad opporre quel precetto proprio per contestare tale suo ingiusto inquadramento e ciò tanto più se si tratta, come nella fattispecie al vaglio, di soggetto professionalmente qualificato.
7.3 Tanto premesso, nello specifico occorre rilevare quanto segue. Nell'inziale opposizione, il terzo aveva dedotto:
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-all'udienza del 19.12.2023 il G.E. del Tribunale di Pescara, nel procedimento rubricato al n. 259/2023, assegnava al creditore procedente la somma di euro 23.865,37 in conto del credito, nonché euro 2.753,34 in pagamento all'Avv. Sergio Arquilla per spese processuali da distrarsi in favore di esso difensore, quale antistatario, oltre spese di registrazione e successive occorrende;
- in data 20.12.2023, alle ore 18.38.49, come si evince dalla relativa ricevuta di consegna, il legale del creditore procedente notificava a mezzo pec alla la suddetta ordinanza di CP_4 assegnazione con annessa richiesta di pagamento per complessivi € 27.916,68 e propria nota provvisoria per onorari, intimando al terzo pignorato il versamento di detta somma entro il termine, unilateralmente e arbitrariamente determinato, di giorni 7 dalla notifica stessa;
- gli uffici della prendevano in carico la pratica il giorno successivo, 21.12.2023 e, CP_4 effettuate le opportune verifiche, nella mattinata del giorno 22.12.2023 prendevano immediato contatto, tramite le funzionarie Dott.ssa e Dott.ssa Controparte_5 Persona_3 dell'ufficio contenzioso, con l'Avv. Sergio Arquilla, legale del debitore, al quale veniva fatto presente che: a) l'importo indicato nella specifica di cui si chiedeva il pagamento risultava errato per eccesso in quanto comprensivo anche di somma non assegnata;
b) mancava ogni necessaria indicazione circa il regime fiscale da applicare alle somme oggetto di assegnazione, con particolare riferimento alla necessità di applicare o meno la ritenuta d'acconto; c) era necessario verificare l'importo richiesto per la registrazione, posto che l'atto non era stato ancora tassato, risultando dunque priva di riscontro alcuno la correttezza dell'indicazione percentuale effettuata dal difensore del creditore;
- l'Avv. Arquilla dava parziale riscontro a tali richieste e con propria pec del 22.12.2023 inviata alla si limitava a chiarire solo la questione sub b) del punto che precede, CP_4 comunicando l'esenzione dalla ritenuta d'acconto, mentre ignorava del tutto le altre due questioni relative al quantum delle somme dovute dal terzo pignorato(all.5);
- al rientro dalle festività natalizie, con comunicazione interna di martedì 27.12.2023 (all.6) (a solo 5 giorni dal riscontro fornito dal legale del creditore e dopo 2 giorni lavorativi – 23,24,25,26 dicembre non erano lavorativi), inviata alla filiale di Cepagatti e all'ufficio contabilità, il terzo disponeva il pagamento della somma di € 23.865,37 in favore del creditore procedente e di € 2.753,34 in favore dell'Avv. Arquilla, legale antistatario del creditore stesso;
- ottenute le necessarie autorizzazioni, il pagamento veniva messo in lavorazione dall'ufficio contabilità ed effettuato immediatamente il giorno successivo 28.12.2023, con due separati bonifici, uno in favore del creditore e l'altro in favore dell'Avv. Sergio Arquilla (all.7);
- sempre in data 28.12.2023 (all.8), l'Avv. Sergio Arquilla notificava alla in CP_4 nome e per conto del Sig. nonché per sé personalmente, atto di precetto per € Parte_1 27.212,78, nel quale, rispetto al conteggio notificato in data 20.12.2023 sopra menzionato, e a Contr conferma oggettiva che i chiarimenti richiesti dalla erano del tutto fondati: riduceva l'importo indicato come sorte capitale (23.865,37 in precetto anziché 24.350,57 come Contr nella richiesta di pagamento suddetta) a conferma che il rilievo della circa una maggiorazione rispetto all'ordinanza era fondato, depennava l'importo relativo al costo registrazione ordinanza, chiaramente ancora non determinato come correttamente rilevato dalla CP_1 aggiungeva immotivatamente e illegittimamente i compensi per il suddetto atto di precetto con relativi accessori.
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7.3.1 Come mostra allora di comprendere la difesa dell'appellante, con quell'atto di opposizione si voleva far valere “l'asserita violazione del principio di “termine congruo” concesso al terzo pignorato per adempiere all'ordinanza di assegnazione” (pg. 2 dell'atto di appello), e si era concluso affinchè venisse “Accertata e dichiarata l'illegittimità del precetto notificato il 28.12.2023 alla , dichiarando che il sig. e l'Avv. Sergio Controparte_6 Parte_1 Arquilla in proprio, ciascuno nelle rispettive qualità, non avevano a quella data proprio diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di essa opponente”. L'opponente cioè non contrastava l'iniziativa creditoria solo in relazione all'importo autoliquidatosi per spese di precetto, ma assumeva, radicalmente, che al momento della notifica del precetto per l'integrale importo esso istituto bancario non potesse proprio essere considerato come soggetto inadempiente e dunque potenzialmente legittimo destinatario della notifica del precetto. In accoglimento allora di tale motivo di opposizione, il Giudice di prime cure ha accertato l'inefficacia dell'atto di precetto opposto, conseguentemente regolamentando le spese di lite del giudizio di opposizione in forza del principio della soccombenza ed applicando lo scaglione del valore relativo alla somma precettata. Il thema decidendum era dunque relativo alla dedotta, radicale inefficacia del precetto, per carenza di potere di agire in executivis in capo al precettante, al momento della notifica, e pertanto il valore della causa non poteva essere affatto limitato al valore delle spese autoliquidatesi dal creditore per la redazione appunto del precetto, come insiste a sostenere la difesa degli appellanti. In caso di opposizione a precetto ex art. 615 cpc primo co., il valore della domanda si determina ex art. 17 cpc sulla base del credito di cui è stato intimato il pagamento (Cassazione civile sez. III, 17/06/2025, n.16219), dovendosi cioè avere riguardo alla somma che il creditore procedente pone a base dell'azione esecutiva per ogni sua pretesa nascente direttamente dal titolo esecutivo su cui l'azione stessa è fondata. e pertanto correttamente il Giudice di prime cure ha liquidato le spese facendo applicazione del relativo scaglione (tra € 20.000,00 ed € 52.000,00).
7.3.2. Non può mutare tale assunto la circostanza che il precettato abbia pagato – oltretutto in quelle stesse ore della notifica - quanto riportato in precetto (riconoscendosene debitore) e l'odierno appellante abbia poi proseguito l'esecuzione, notificando il pignoramento per il minore importo relativo solo a quanto autoliquidatosi per spese di precetto e non avendo ricevuto in pagamento tale importo, in quanto, come detto, il presente giudizio di opposizione ex art. 615 primo comma cpc aveva - ed ha - ad oggetto il contrasto in radice alla integrale iniziativa notificatoria del precetto e proseguiva - e prosegue in questo grado - pur in presenza del pagamento (integrale) della somma precettata e del pignoramento per un minor importo per spese autoliquidate. E' infatti comunque interesse del debitore che, pur eventualmente cessata la materia del contendere con riferimento al pagamento della somma precettata, quantomeno per la regolamentazione delle spese processuali (in attuazione del principio almeno della soccombenza virtuale) connesse alla sua iniziativa oppositoria, resasi necessaria per la notifica ex se “abusiva” di quel precetto per l'intero importo, sia affermata la radicale illegittimità di quella iniziativa creditoria intrapresa con quella notifica del precetto, abusando strumentalmente della propria processuale. Peraltro l'opposizione era nel merito manifestamente fondata e non sussistevano quindi neanche i presupposti per una compensazione anche solo parziale delle spese di lite, come pure invoca in questa sede la difesa dell'opposto/appellante. Stando infatti anche alla ricostruzione cronologica offerta dagli appellanti:
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in data 20.12.2023 il creditore eseguiva formale notifica del titolo esecutivo costituito da ordinanza-assegnazione, nonché dettagliato conteggio degli importi dovuti (doc 2) nonché accordi telefonici con l'addetta della banca;
al doc. 2 – tale dato non è riportato nell'atto di appello - l'opposto produceva nota con cui intimava quel terzo ad eseguire i pagamenti “entro e non oltre giorni 7 (sette/00) dalla presente”; in data 22.12.2023, previa richiesta della banca per le vie brevi, il creditore forniva chiarimenti di cui al doc 3 di parte opponente;
il precetto veniva notificato in data 28.12.2023 alle ore 13.28 e il creditore intimava alla banca il pagamento dei seguenti importi: “Euro 27.212,78 (ventisettemiladuecentododici/78), di cui: €
23.865,37 per sorte capitale da corrispondere al Sig. , € 2.753,00 per spese legali Parte_1 da corrispondere al sottoscritto avvocato antistatario, nonché € 594,41 per spese di precetto” (doc. 3). Già allora solo dalla esposizione cronologica dei fatti esposti nell'atto di appello si evince la prova certa che il creditore precettante ha violato quell'obbligo di correttezza abusando illegittimamente, in tutta evidenza, della propria posizione processuale. Come si evince dal suo stesso racconto, a seguito della notifica della ordinanza, il terzo, già il giorno dopo, aveva manifestato la propria volontà di adempiere ed aveva solo sollevato delle perplessità su alcune voci;
perplessità che oltretutto ex post si erano rivelate fondate, così manifestandone la natura tutt'altro che dilatoria. Come infatti già evidenziato dal Giudice di prime cure, alla data del 28.12.2023 giungeva alla parte opponente a mezzo dell'ufficio difensivo dell'Avv. Sergio Arquilla atto di precetto per l'importo complessivo di euro 27.212,78, somma che riportava una sorte capitale inferiore rispetto a quella inizialmente pretesa con comunicazione del 20.12.2023. Infatti, veniva intimato in atto di precetto il pagamento della somma di euro 23.865,37, anziché l'importo di euro
24.350,57. All'evidenza erano dunque autonomamente depennati dal legale importi pretesi inizialmente per la registrazione dell'ordinanza (non dovuti quindi) e, in forza del precetto, erano poi aggiunti compensi di avvocato per la sua attività difensiva afferente all'atto di precetto. Quell'interlocuzione opposta dalla era pertanto risultata fondata e ciò significa non solo CP_1 che veniva confermata ex post la serietà della manifestazione di intento della di procedere CP_1 al pagamento, ma anche che quel termine autonomamente fissato dal creditore per l'adempimento (7 gg) dovesse riprendere comunque a decorrere almeno dal 22.12.2023, data in cui – almeno a suo dire – il creditore aveva fornito i richiesti chiarimenti. Il pagamento eseguito con bonifico del 28.12.2023, poi comunicato comunque in data 29.12.2023 (si legge nell'appello “In data 29.12.2023 la banca recapitava missiva al sottoscritto difensore, con la quale tentava di giustificare il ritardo nel pagamento, ma dichiarava al contempo di avere eseguito il pagamento (doc 4)) era dunque tempestivo già tenendo conto di quel termine di 7 gg
“concesso” dal creditore unitamente all'iniziale notifica del 20.12.23 Ma, prima ancora e di più, quell'angusto e ristretto termine di 7 gg “concesso” dal creditore al terzo per l'adempimento era da ritenersi del tutto incongruo e quindi ex se assolutamente illegittimo. Come inizialmente visto infatti, è prassi in alcuni Tribunale (Trib. Roma) indicare in venti gg il termine da concedersi al terzo per l'adempimento dall'avvenuta comunicazione del provvedimento che lo costituisce, ex novo, debitore del creditore procedente. La stessa Corte di Cassazione, nella decisione nr. 9390/2016, sopra citata, indica in dieci giorni la durata di quel termine che deve essere concesso al terzo per consentirgli di adempire. Prima del decorso di tale termine il terzo non può essere proprio considerato inadempiente.
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In questa sentenza peraltro, come visto, si legge “Tutto ciò comporta che - ferma restando la valutazione caso per caso rimessa al giudice del merito - il terzo possa essere considerato inadempiente soltanto dopo il decorso di un termine ragionevole dalla presa d'atto dell'avvenuta assegnazione - tale dovendosi intendere un termine almeno non inferiore a dieci giorni (arg. ex art. 477, comma 1, nonchè ex art. 480 c.p.c., comma 1”. Il richiamo alla valutazione della fattispecie concreta deve allora indurre a ritenere che nello specifico neanche quel termine minimo di dieci gg potesse essere ritenuto congruo, in quanto, come efficacemente evidenziato dal Giudice di prime cure, dalla data concessa andavano a partire le festività natalizie e questo comportava che seguissero più giorni di notoria chiusura ed inoperatività degli uffici dell'istituto di credito: 23 dicembre 2023 (SABATO), 24 (DOMENDICA), 25 (NATALE) e 26 (Santo Stefano). Alla data comunque in cui il creditore procedeva alla notifica del precetto (28.12.203) il terzo- debitore non era ancora affatto inadempiente e, ciò che occorre ulteriormente rilevare, non lo sarebbe mai stato (assunto da cui discende l'affermazione di radicale inefficacia del precetto), in quanto già nella stessa data del 28.12. provvedeva all'adempimento, solo comunicandolo il successivo 29.12; il tutto quindi nel pieno rispetto di quel termine minimo di dieci gg dalla formale richiesta rivoltagli dal creditore. La notifica del precetto già in data 28.12. integra pertanto manifesto abuso della propria posizione e determina la radicale inefficacia del precetto stesso, con conseguenze che, pur in presenza del pagamento da parte del debitore per adesione convinta delle somme precettate (salvo quelle autoliquidate), incidono sulla determinazione almeno del regime processuale delle spese relative al rapporto nato dall'opposizione proposta dal debitore;
iniziativa oppositoria resasi necessaria per contrastare l'intera iniziativa intrapresa con quei tempi, e non solo per l'imputazione delle spese del precetto autoliquidatesi dal creditore, e quindi per contrastare in radice il presupposto di legittimità della stessa, vale a dire che esso terzo/opponente fosse effettivamente un soggetto moroso, vale a dire inadempiente a quella data.
7.2 Motivo di appello afferente la pretesa E APPLICAZIONE Parte_3 Pt_4 DELL'ART 615 CPC – IMPROCEDIBILITÀ DI OPPOSIZIONE A PRECETTO IN PENDENZA DI ESECUZIONE FORZATA ANTECEDENTE Assume sul punto l'appellante che l'esecuzione risultava già pendente alla data del 7.03.2024, di talché l'opposizione a precetto, notificata il successivo 11.03.2024, era stata promossa in Par violazione dell'art. 615 c.p.c.; la data del 7.03.2024 coincide con il primo accesso dell' presso la sede del debitore, conformemente alle normali prassi osservate dagli UNEP;
essendo il pignoramento una fattispecie a formazione progressiva ed avendo tale accesso dell'UG cristallizzato la conoscenza legale dell'esecuzione, ogni doglianza del debitore doveva essere rivolta al Giudice dell'Esecuzione, il quale è organo necessario ed indefettibile. Sul punto, si legge nell'atto di appello che “Come documentalmente provato, la banca ha notificato l'atto di citazione in opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. in data 11.03.2024, nonostante l'esecuzione forzata risultasse già pendente dal 7.03.2024, data in cui l'Ufficiale Giudiziario aveva effettuato un primo accesso presso la sede bancaria, come da verbale di pignoramento (doc. 6).”. Tra le varie produzioni qui effettuate, rileva la Corte come unitamente alla comparsa non risulti un doc.nr. 6.; mentre allegata alla memoria istruttoria al doc. nr. 6 risulta prodotto un verbale di pignoramento redatto in data 25.3.2024. Nello stesso verbale si dà meramente atto, su sollecitazione dell'avv. Arguilla, che in data 7.3.2024 era stato eseguito un accesso del creditore in compagnia dell' cui però non aveva fatto Pt_5 seguito alcun pignoramento.
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Dirimente ai fini de quibus è allora il disposto di cui all'art. 491 cpc, in forza del quale salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502 , l'espropriazione forzata si inizia con il pignoramento e Par dunque nello specifico non con il mero accesso dell' presso i luoghi del debitore, ma appunto solo con il pignoramento, all'esito del quale viene formato il fascicolo dell'esecuzione mobiliare, con l'individuazione quindi anche del GE competente ai sensi dell'art. 26 cpc, primo co. e 484 cpc, cui allora rivolgere le opposizioni ex art. 615 secondo comma cpc. A norma dell'art. 518 cpc L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il valore. Solo da questo momento, ai fini de quibus, può dirsi iniziata l'esecuzione e solo da questo momento può ritenersi radicata la funzionale competenza del GE a conoscere, secondo la notoria scansione tra fase necessaria dinanzi al GE e la successiva cognizione rimessa al giudice del cognitorio, l'iniziativa oppositoria del debitore. Prima del pignoramento e quindi prima della specifica apprensione di un bene in determinato luogo (che radica la competenza inderogabile del GE ex artt. 26 e 28 cpc) e prima quini della conseguentemente doverosa iscrizione a ruolo con la formazione del fascicolo ed individuazione del giudice dell'esecuzione competente ex 484 cpc, non può proprio prospettarsi una competenza del GE. Nello specifico, il pignoramento veniva eseguito dall'Ufficiale Giudiziario dell'Unep di Pescara in data 25.3.2024, con conseguente formazione del fascicolo dell'esecuzione mobiliare n. 496/2024, su cui evidentemente solo da tale data si provvedeva alle incombenze ex art. 484 cpc. L'attività svolta prima del 25.3.2024, peraltro neanche oggetto di verbalizzazione da parte Par dell' , non può ontologicamente assumere alcuna valenza ai fini de quibus. Non è dato di capire infatti, stando alle pospettazione dell'appellante, davanti a quale GE in data 11.3.2023 il terzo avrebbe dovuto depositare la propria istanza di opposizione, visto che alla mera attività di incontro avvenuta in data 7.3.2024 non aveva fatto seguito nulla che ne consentisse la concreta individuazione ex artt. 26-28 e 484 cpc cit.. La notifica della opposizione a precetto, eseguita in data 11.3.2024, non restava allora affatto preclusa da alcuna pendenza della procedura esecutiva, idonea a radicare la competenza davanti ad un GE.
8.L'appello deve essere allora respinto.
8.1 Le spese seguono anche in questo grado la soccombenza e si liquidano sulla scorta del valore della somma precettata, sia pure solo ai minimi in ragione della esiguità delle questioni affrontate, pure tuttavia per la fase di trattazione nel presente grado (Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24). Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo sì presenti, nell'atto, collegamenti ipertestuali, ma essendo in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento. Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti, tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il
“può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”. Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge “4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta pagina 12 di 13 13
dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147”, non pare – osserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti. Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti, salvo marginali conteggi, del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico.
8.2 L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato che per compensi professionali liquida in euro 4.996,00 , oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge.
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DE IA CE S. AM
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N.R.G. 632/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio del 18 /12/2025 e composta dai seguenti Magistrati: dott. CE Salvatore AM Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. DE IA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di grado di appello n. 632/2025 R.G., trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc con ordinanza del 10.12.2025 promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Arquilla del Foro di Pescara, Parte_1 nonché l'AVV. SERGIO ARQUILLA personalmente ex art. 86 cpc, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara, alla Via Lungaterno Sud n. 16 Appellanti Contro
Controparte_1 per az. a mutualità prevalente con sede in Cappelle sul Tavo(PE), via Umberto I° n.78, p.iva
, in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore Prof. P.IVA_1 CP_2
, e per lo stesso l'Avv. Salvatore Marco Coco (c.f. - fax 085/4213610
[...] C.F._1
– pec , con studio in Pescara, Corso Vittorio Emanuele 161, che la Email_1 rappresenta e difende e presso il quale l'Istituto è anche elettivamente domiciliato, il tutto in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio del 17.5.1999, rep. 15090, racc. 4813, Persona_1 allegata alla comparsa di risposta in appello Appellata
avverso la sentenza n. 666/2025 resa dal Tribunale di Pescara – G.O.T. Dott. Anastasio Morelli - pubblicata in data 20.06.2025 nel giudizio iscritto al n. 772/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione a precetto CONCLUSIONI DELLE PARTI: Appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 475/2024, come segue:
1. accertare e dichiarare che l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., proposta dalla è Parte_2 stata instaurata dopo l'inizio dell'esecuzione forzata;
per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità e/o pagina 1 di 13 2
inammissibilità dell'opposizione;
2. in via subordinata, accertare e dichiarare che l'effettiva materia del contendere ammonta ad € 594,41 per le sole spese di precetto, nonché accertare e dichiarare la carenza di interesse ex art. 100 cpc alla caducazione tout court dell'atto di precetto;
per l'effetto, riformare la sentenza nella parte in cui viene disposta condanna alle spese di lite a carico dei creditori sullo scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 disponendo condanna dell'opponente per il medesimo scaglione (cfr. carenza interesse ex art. 100 cpc) ovvero, in via subordinata, disporre compensazione ex art. 92 cpc;
3. in via ulteriormente gradata, nel merito, accertare e Contr dichiarare che la banca era perfettamente in grado di adempiere nel termine concesso dal creditore e, in ogni caso, che non sussiste alcuna violazione di termine congruo per l'adempimento; per l'effetto, disporre condanna dell'opponente alle spese di lite ovvero, in via Contr subordinata, compensazione ex art. 92 cpc 4. condannare la banca al risarcimento del danno per responsabilità aggravata;
5. in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, secondo valori cristallizzati in sentenza.” Appellata: “Per tutti gli esposti motivi si chiede che l'On.le Corte d'Appello di L'Aquila adita, ogni contraria istanza e deduzione rigettata, voglia: - in via istruttoria rigettare le richieste formulate dagli appellanti in quanto tardive, inammissibili, irrituali e comunque irrilevanti ai fini del decidere;
in subordine, per la denegata ipotesi di ammissione anche parziale di dette richieste, ammettere l'appellata alla prova contraria, sui medesimi capitoli e testi indicati da controparte;
- si chiede altresì procedersi alla correzione dell'errore materiale indicato nella sentenza oggetto di gravame, pag. 4 penultimo rigo, sostituendo la frase ”non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento in quanto questa azione promossa trova un rigetto con soccombenza della parte opponente” con la frase :” non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento in quanto questa azione promossa trova un rigetto con soccombenza della parte opposta”. - nel merito dichiarare inammissibile o comunque del tutto infondato l'appello promosso, con conseguente integrale conferma della decisione gravata. Con condanna degli appellanti alla refusione delle spese e compensi anche del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1.Con la sentenza n. 666/2025 il Tribunale di Pescara accoglieva l'opposizione proposta dalla Contr
(di seguito “ ”) avverso l'atto CP_1 Controparte_1 Contr di precetto notificato in data 28 dicembre 2023 alla .
1.1 In data 6 febbraio 2023, aveva notificato, nell'ambito di procedura Parte_1 esecutiva intrapresa nei confronti del debitore principale atto di pignoramento Persona_2 Contr presso terzi, indicando la quale terzo pignorato. Il procedimento si era concluso con ordinanza di assegnazione del Tribunale di Pescara in data 19 dicembre 2023, con la quale veniva disposto: il pagamento di € 23.865,37 in favore del creditore procedente e il pagamento di € 2.753,34 in favore del difensore per spese legali, Contr ordinando alla il pagamento. Contr In data 20 dicembre 2023, il creditore aveva notificava alla , tramite PEC, richiesta di pagamento entro 7 giorni, con avvertimento che, in caso di inadempimento, sarebbe stato notificato atto di precetto. Contr La , ricevuta la richiesta, non aveva proceduto immediatamente al pagamento, ma aveva chiesto chiarimenti circa la corretta quantificazione degli importi, il regime fiscale applicabile e la tassa di registro. Le richieste di chiarimento si erano collocate nel periodo delle festività natalizie, circostanza che aveva inciso sui tempi di lavorazione interna. I chiarimenti erano stati forniti solo parzialmente dagli appellanti in data 22 dicembre 2023. pagina 2 di 13 3
La aveva provvedeva al pagamento in data 28 dicembre 2023, mediante due bonifici CP_1 separati: uno in favore del creditore per l'importo assegnato;
uno in favore del difensore per le spese legali. Nella stessa data del pagamento (28 dicembre 2023), il creditore aveva notificato atto di precetto per l'importo complessivo di € 27.212,78, comprensivo di € 594,41 a titolo di spese di precetto, Contr assumendo l'inadempimento della .
La aveva provveduto al pagamento parziale (€ 26.618,37), omettendo le spese di precetto, CP_1 sicché i creditori avevano avviato pignoramento mobiliare per il residuo. Contr La aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. in data 11 marzo 2024, deducendo l'inesistenza di inadempimento, asserendo di aver adempiuto in tempi congrui, nonché l'irragionevolezza del termine di 7 giorni, tenuto conto delle festività e delle richieste di chiarimento.
2.Il Tribunale, con ordinanza, aveva sospeso l'efficacia del precetto e, con sentenza n. 666/2025, dichiarava inefficace l'atto di precetto, rigettava le eccezioni degli odierni appellanti e li condannava alle spese di lite calcolate sullo scaglione € 26.000–52.000.
3. , con il patrocinio dell'Avv Sergio Aquilia e lo stesso e Avv. Sergio Arquilla, Parte_1 personalmente, hanno proposto appello avverso la sentenza n. 666/2025 del Tribunale di Pescara, per cinque motivi che si vanno di seguito ad esaminare.
3.1.Con primo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 615 c.p.c., assumendo la tardività dell'opposizione. L'opposizione, secondo gli appellanti, doveva essere dichiarata improcedibile, essendo stata proposta dopo l'inizio dell'esecuzione (accesso UNEP del 7/03/2024).
3.2.Con secondo motivo si dolgono dell' erronea determinazione del valore della causa e delle spese. Il primo giudice avrebbe secondo le parti appellanti calcolato le spese sul valore di € 27.212,78, mentre la materia del contendere era limitata a € 594,41 e inoltre non avrebbe tenuto conto del fatto che difettava nella specie l'interesse ad agire della banca.
3.3. Con terzo motivo lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 480 e 553 c.p.c. Censurano tal proposito la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che, nella fattispecie,
“All'evidenza, il termine concesso dalla difesa opposta non risulta affatto ragionevole, sia tenuto conto delle concomitanti festività natalizie che abbattevano della metà i giorni concessi dal legale quale termine di pagamento (sette) e soprattutto in ragione delle mancate risposte esaustive alle richieste avanzate dalla banca di chiarimenti e integrazioni a quella somma pretesa in prima face e che di fatto risultava errata”. Non sussiste secondo gli appellanti alcuna violazione del termine congruo per l'adempimento e il richiamo operato in sentenza alla Cass. 9390/2016 sarebbe inconferente.
3.4. Con quarto motivo deducono la violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente La sentenza sarebbe asseritamente priva di adeguata motivazione sul rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
3.5.Con quinto motivo si dolgono dell'omessa ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado.
4.Gli appellanti chiedono dunque a questa Corte di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione, rideterminare il valore di causa e le spese, accertare che non vi fu violazione del termine congruo e condannare la banca per lite temeraria, oltre alle spese del secondo grado. Contr
5. La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata (con correzione di un errore materiale) e la condanna degli appellanti alle spese del grado.
5.1. In particolare, rileva l'appellata che l'opposizione sia stata proposta prima dell'inizio dell'esecuzione (in quanto il pignoramento sarebbe avvenuto il 25/3/2024), che il precetto fosse pagina 3 di 13 4
inefficace perché il pagamento era già avvenuto e che il valore di liquidazione delle spese vada calcolato sull'intero precetto, non solo delle spese.
5.2. In merito al termine ragionevole gli appellati ritengono che giurisprudenza costante richieda un termine congruo di almeno 10 giorni e che il termine di 7 giorni concesso dagli opposti non era congruo, soprattutto in periodo festivo.
5.3. In ordine alla lite temeraria ritengono il motivo inammissibile e infondato.
5.4. Riguardo alle richieste istruttorie riproposte in appello, sarebbero secondo gli appellati da considerarsi inammissibili (art. 345 c.p.c.) e irrilevanti.
6. All'esito dell'udienza del 10/12/2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 281 sexies cpc.
7. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
7.1 I principi che regolano la materia sono i seguenti. Non è dato discutere della natura di titolo esecutivo dell'ordinanza di assegnazione, che, riconosciuta in via interpretativa dalla migliore dottrina e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, ha trovato recente conferma normativa nella formulazione dell'art. 548 c.p.c., così come modificata con la L. n. 228 del 2012, che, nel disciplinare la fattispecie della dichiarazione tacita del terzo, riconosce che l'espropriazione forzata possa fondarsi su un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.. Devono essere esaminate, invece, le peculiarità del titolo esecutivo in argomento, le quali non possono che riverberarsi anche sulla relativa disciplina in punto di formazione ed efficacia esecutiva dello stesso provvedimento. Ebbene, è da osservare che nell'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato non è legato al creditore procedente da alcun rapporto sostanziale preesistente, né è parte del processo esecutivo, e pertanto, di regola, egli viene a conoscenza dell'esito del processo esecutivo a seguito della comunicazione da parte degli interessati – conoscenza che, di regola, si consegue con la notificazione ad opera del creditore procedente – dell'ordinanza di assegnazione, le cui spese, infatti, sono poste, a monte, a carico del debitore esecutato. Inoltre, fino all'adozione dell'ordinanza di assegnazione e finché non venga a conoscenza della stessa, il terzo pignorato, in ragione degli effetti sostanziali del pignoramento, non può procedere al pagamento nei confronti di alcuno (si vedano gli artt. 543, co. 2, n. 2, e 546 c.p.c.), e ciò ben diversamente dai normali casi di obbligazione fondata su un titolo esecutivo giudiziale, nei quali, instaurandosi il rapporto processuale tra le stesse parti del rapporto sostanziale, il debitore ha il dovere ed il potere di adempiere spontaneamente, prima della notificazione del titolo esecutivo e, finanche, prima della sua formazione. Pertanto, il rapporto obbligatorio tra creditore procedente e terzo pignorato, scaturente dall'ordinanza di assegnazione, è connotato da elementi specializzanti, tali da imporre una specifica integrazione della disciplina ordinaria del rapporto stesso mediante il ricorso agli obblighi di agire secondo correttezza, in virtù del disposto dell'art. 1175 c.c., che vieta l'abuso del diritto, ossia l'esercizio del diritto secondo modalità non necessarie, implicanti un sacrificio ingiustificato degli interessi del debitore (Cass. civ., nn. 10568/2013, 20106/2009, 9924/2009; Cass. civ., SS.UU., n. 23726/2007). Tale integrazione, nel caso in esame, si traduce, ai fini del perfezionamento dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, nella necessità della notificazione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. al terzo pignorato e nell'assegnazione a costui di un termine congruo ed adeguato per l'adempimento, in pendenza del quale non può ancora ritenersi che l'ordinanza abbia acquisito efficacia di titolo esecutivo. La lettura interpretativa appena illustrata si impone in un'ottica costituzionalmente orientata al principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3, co. 2, Cost., giacché applicare al terzo debitore il regime ordinario di esecutività dei titoli giudiziali (fissata, di regola, al momento del deposito del provvedimento) comporterebbe un ingiustificato aggravio della posizione del terzo medesimo e, con esso, una sua irragionevole disparità di trattamento rispetto alla generalità dei soggetti pagina 4 di 13 5
debitori in forza di titoli giudiziali diversi dall'ordinanza ex art. 553 c.p.c. Il terzo, infatti, nella sua posizione sostanziale di debitore, finirebbe con il dover sopportare integralmente il regime della mora e le spese di precettazione, pur non avendo, sino alla comunicazione dell'ordinanza di assegnazione, avuto mai la possibilità di evitarli adempiendo in modo spontaneo;
ciò senza alcuna giustificabile utilità rispetto all'interesse del creditore ed in via eccezionale nell'ambito della categoria dei debitori, tenuti in forza di titolo giudiziale. Siffatta interpretazione sta alla base della prassi consolidata nella giurisprudenza di alcuni Tribunali (tra cui quello di Roma), che, nell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., inseriscono una compiuta disciplina della fase successiva all'emissione dell'ordinanza di assegnazione, funzionale alla conoscenza della stessa da parte del terzo ed all'adempimento spontaneo di quest'ultimo, in quanto ritenuta rientrare ancora nella fase esecutiva che precede il perfezionamento dell'esecutività del titolo costituito dall'ordinanza di assegnazione: a) riconoscendo a carico del debitore le spese successive di copia e comunicazione dell'ordinanza al terzo;
b) concedendo a quest'ultimo un termine per l'adempimento pari a venti giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento che lo costituisce, ex novo, debitore del creditore procedente;
c) disponendo che l'obbligo di pagamento, gravante sul terzo, è limitato nel quantum alla somma dichiarata dovuta dal terzo stesso al debitore esecutato ovvero accertata con i meccanismi disciplinati dagli artt. 548 e 549 c.p.c. nel processo esecutivo definito con l'ordinanza di assegnazione di cui si tratta. Conseguentemente, nella situazione descritta e diversamente da quanto stabilito in linea generale nell'art. 479, co. 3, c.p.c., il precetto non può essere notificato al terzo pignorato unitamente all'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e, ove siffatta contestuale notificazione sia stata comunque eseguita, essa è da aversi per inefficace, quantomeno (ma non solo quindi) con riferimento al profilo sostanziale dell'obbligo dell'intimato di rimborsarne le spese al creditore (vedasi Cass. civ. n. 20106/2009 in tema di inefficacia degli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto). La stessa Corte di Cassazione ha d'altra parte confermato che l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione (Cassazione civile sez. VI, 12/04/2018, (ud. 15/02/2018, dep. 12/04/2018), n.9173 Il senso effettivo della ricostruzione nell'occasione offerta dalla Corte di Cassazione sembrerebbe però non essere quello di negare l'immediata efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione (efficacia che sussiste anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, in mancanza di diversa specificazione in essa contenuta), e neanche quello di negare in radice la possibilità per il creditore di procedere alla notificazione di detta ordinanza unitamente all'intimazione dell'atto di precetto, ma semplicemente quello di impedire che il debitore non inadempiente possa essere gravato di spese ulteriori, non necessarie per il creditore e non giustificabili nell'ottica di un rapporto che si svolge nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, e ingiustamente considerato in mora. Lo stesso provvedimento del 2018 richiama peraltro al proprio interno quello costituito da 9390/2016, in cui l'argomento risulta essere stato molto più approfonditamente affrontato dalla Corte di Legittimità. Per quanto in questa sede occorre rilevare, in particolare in quel precedente del 2016 la Corte ha ben chiarito che poichè il terzo non è parte del processo esecutivo, anche se sia comparso in udienza a rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. (nel testo originario, ovvero ai sensi dell'art. 548 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche di cui sopra), non è applicabile nei suoi pagina 5 di 13 6
confronti l'art. 176 c.p.c., comma 2. Pertanto, la conoscenza dell'ordinanza di assegnazione da parte del terzo dovrà essere assicurata altrimenti.
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Soltanto dopo che il terzo, messo a conoscenza dell'ordinanza di assegnazione, sia perciò messo in condizione di darvi spontanea esecuzione, potrà configurarsi un inadempimento del terzo nei confronti del creditore assegnatario (restando così superate le contrarie affermazioni contenute nel precedente di cui a Cass. n. 9888/95); quindi, soltanto dopo questo momento potrà essere avviata l'azione esecutiva nei confronti del terzo che non abbia spontaneamente adempiuto (atteso che, come si afferma nella sentenza n. 5368/03, che aveva disposto il rinvio, "è generalmente ammesso che l'inadempimento del terzo debba potersi superare dal creditore ed il modo non possa esserne rappresentato che da una esecuzione forzata per espropriazione"). Tutto ciò comporta che - ferma restando la valutazione caso per caso rimessa al giudice del merito - il terzo possa essere considerato inadempiente soltanto dopo il decorso di un termine ragionevole dalla presa d'atto dell'avvenuta assegnazione - tale dovendosi intendere un termine almeno non inferiore a dieci giorni (arg. ex art. 477, comma 1, nonchè ex art. 480 c.p.c., comma 1). Se tuttavia il precetto venga redatto di seguito all'ordinanza di assegnazione e notificato insieme con questa, senza che sia stato preceduto dalla comunicazione dell'ordinanza al terzo assegnato (e/o dalla concessione di un termine adeguato per adempiervi), si potrà configurare un abuso dello strumento esecutivo nei confronti del terzo assegnato, non ancora inadempiente (o non colpevolmente inadempiente).
7.2 Non convince poi l'affermazione, se applicata in modo generalizzato ed astratto nonché ad ogni fattispecie esecutiva (così come assume da ultimo l'appellante), secondo cui nella ipotesi in cui l'ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell'art. 553 c.p.c., venga notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all'atto di precetto senza che gli sia stata preventivamente comunicata nè altrimenti resa nota (e quindi in ogni ipotesi di violazione di quelle disposizioni concretizzanti canone di correttezza), sarebbe (solo) inapplicabile l'art. 95 c.p.c. e le spese sostenute per il precetto resterebbero a carico del creditore procedente. Nell'ipotesi in cui infatti in cui, il pagamento da parte del terzo sopravvenga comunque all'interno di quel termine da ragionevolmente dovergli riconoscere (e peraltro anche prima della notifica del precetto stesso, salvo poi il mero materiale accredito in un momento successivo), non può evidentemente porsi solo un problema di inapplicabilità dell'art. 95 cpc e di imputabilità delle spese sostenute per il precetto che restano a carico del procedente, ma occorre prima ancora verificare la efficacia o meno dell'intera iniziativa notificatoria, essendo stato violato quel principio di correttezza ed avendo il creditore abusato della propria posizione processuale, con conseguente affermazione della inefficacia radicale del precetto stesso. Tale verifica, pur in presenza del pagamento integrale da parte del terzo-debitore della somma precettata, si impone almeno in ragione della necessità di regolamentare il regime delle spese processuali nell'ambito del rapporto di opposizione alla iniziativa creditoria, che il terzo–debitore è, come nella fattispecie al vaglio, stato costretto a dover intraprendere, a fronte della notifica di un precetto per l'intero importo, quando ancora il credito nei suoi confronti non era proprio esigibile. Ciò anche in ragione del fatto che il terzo-ex novo debitore ha un interesse comunque a non essere qualificato come “soggetto in mora”, come cioè legittimo destinatario di un precetto per pagamento somme in quanto soggetto inadempiente e dunque – deve ritenersi - ha un interesse specifico e concreto ad opporre quel precetto proprio per contestare tale suo ingiusto inquadramento e ciò tanto più se si tratta, come nella fattispecie al vaglio, di soggetto professionalmente qualificato.
7.3 Tanto premesso, nello specifico occorre rilevare quanto segue. Nell'inziale opposizione, il terzo aveva dedotto:
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-all'udienza del 19.12.2023 il G.E. del Tribunale di Pescara, nel procedimento rubricato al n. 259/2023, assegnava al creditore procedente la somma di euro 23.865,37 in conto del credito, nonché euro 2.753,34 in pagamento all'Avv. Sergio Arquilla per spese processuali da distrarsi in favore di esso difensore, quale antistatario, oltre spese di registrazione e successive occorrende;
- in data 20.12.2023, alle ore 18.38.49, come si evince dalla relativa ricevuta di consegna, il legale del creditore procedente notificava a mezzo pec alla la suddetta ordinanza di CP_4 assegnazione con annessa richiesta di pagamento per complessivi € 27.916,68 e propria nota provvisoria per onorari, intimando al terzo pignorato il versamento di detta somma entro il termine, unilateralmente e arbitrariamente determinato, di giorni 7 dalla notifica stessa;
- gli uffici della prendevano in carico la pratica il giorno successivo, 21.12.2023 e, CP_4 effettuate le opportune verifiche, nella mattinata del giorno 22.12.2023 prendevano immediato contatto, tramite le funzionarie Dott.ssa e Dott.ssa Controparte_5 Persona_3 dell'ufficio contenzioso, con l'Avv. Sergio Arquilla, legale del debitore, al quale veniva fatto presente che: a) l'importo indicato nella specifica di cui si chiedeva il pagamento risultava errato per eccesso in quanto comprensivo anche di somma non assegnata;
b) mancava ogni necessaria indicazione circa il regime fiscale da applicare alle somme oggetto di assegnazione, con particolare riferimento alla necessità di applicare o meno la ritenuta d'acconto; c) era necessario verificare l'importo richiesto per la registrazione, posto che l'atto non era stato ancora tassato, risultando dunque priva di riscontro alcuno la correttezza dell'indicazione percentuale effettuata dal difensore del creditore;
- l'Avv. Arquilla dava parziale riscontro a tali richieste e con propria pec del 22.12.2023 inviata alla si limitava a chiarire solo la questione sub b) del punto che precede, CP_4 comunicando l'esenzione dalla ritenuta d'acconto, mentre ignorava del tutto le altre due questioni relative al quantum delle somme dovute dal terzo pignorato(all.5);
- al rientro dalle festività natalizie, con comunicazione interna di martedì 27.12.2023 (all.6) (a solo 5 giorni dal riscontro fornito dal legale del creditore e dopo 2 giorni lavorativi – 23,24,25,26 dicembre non erano lavorativi), inviata alla filiale di Cepagatti e all'ufficio contabilità, il terzo disponeva il pagamento della somma di € 23.865,37 in favore del creditore procedente e di € 2.753,34 in favore dell'Avv. Arquilla, legale antistatario del creditore stesso;
- ottenute le necessarie autorizzazioni, il pagamento veniva messo in lavorazione dall'ufficio contabilità ed effettuato immediatamente il giorno successivo 28.12.2023, con due separati bonifici, uno in favore del creditore e l'altro in favore dell'Avv. Sergio Arquilla (all.7);
- sempre in data 28.12.2023 (all.8), l'Avv. Sergio Arquilla notificava alla in CP_4 nome e per conto del Sig. nonché per sé personalmente, atto di precetto per € Parte_1 27.212,78, nel quale, rispetto al conteggio notificato in data 20.12.2023 sopra menzionato, e a Contr conferma oggettiva che i chiarimenti richiesti dalla erano del tutto fondati: riduceva l'importo indicato come sorte capitale (23.865,37 in precetto anziché 24.350,57 come Contr nella richiesta di pagamento suddetta) a conferma che il rilievo della circa una maggiorazione rispetto all'ordinanza era fondato, depennava l'importo relativo al costo registrazione ordinanza, chiaramente ancora non determinato come correttamente rilevato dalla CP_1 aggiungeva immotivatamente e illegittimamente i compensi per il suddetto atto di precetto con relativi accessori.
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7.3.1 Come mostra allora di comprendere la difesa dell'appellante, con quell'atto di opposizione si voleva far valere “l'asserita violazione del principio di “termine congruo” concesso al terzo pignorato per adempiere all'ordinanza di assegnazione” (pg. 2 dell'atto di appello), e si era concluso affinchè venisse “Accertata e dichiarata l'illegittimità del precetto notificato il 28.12.2023 alla , dichiarando che il sig. e l'Avv. Sergio Controparte_6 Parte_1 Arquilla in proprio, ciascuno nelle rispettive qualità, non avevano a quella data proprio diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di essa opponente”. L'opponente cioè non contrastava l'iniziativa creditoria solo in relazione all'importo autoliquidatosi per spese di precetto, ma assumeva, radicalmente, che al momento della notifica del precetto per l'integrale importo esso istituto bancario non potesse proprio essere considerato come soggetto inadempiente e dunque potenzialmente legittimo destinatario della notifica del precetto. In accoglimento allora di tale motivo di opposizione, il Giudice di prime cure ha accertato l'inefficacia dell'atto di precetto opposto, conseguentemente regolamentando le spese di lite del giudizio di opposizione in forza del principio della soccombenza ed applicando lo scaglione del valore relativo alla somma precettata. Il thema decidendum era dunque relativo alla dedotta, radicale inefficacia del precetto, per carenza di potere di agire in executivis in capo al precettante, al momento della notifica, e pertanto il valore della causa non poteva essere affatto limitato al valore delle spese autoliquidatesi dal creditore per la redazione appunto del precetto, come insiste a sostenere la difesa degli appellanti. In caso di opposizione a precetto ex art. 615 cpc primo co., il valore della domanda si determina ex art. 17 cpc sulla base del credito di cui è stato intimato il pagamento (Cassazione civile sez. III, 17/06/2025, n.16219), dovendosi cioè avere riguardo alla somma che il creditore procedente pone a base dell'azione esecutiva per ogni sua pretesa nascente direttamente dal titolo esecutivo su cui l'azione stessa è fondata. e pertanto correttamente il Giudice di prime cure ha liquidato le spese facendo applicazione del relativo scaglione (tra € 20.000,00 ed € 52.000,00).
7.3.2. Non può mutare tale assunto la circostanza che il precettato abbia pagato – oltretutto in quelle stesse ore della notifica - quanto riportato in precetto (riconoscendosene debitore) e l'odierno appellante abbia poi proseguito l'esecuzione, notificando il pignoramento per il minore importo relativo solo a quanto autoliquidatosi per spese di precetto e non avendo ricevuto in pagamento tale importo, in quanto, come detto, il presente giudizio di opposizione ex art. 615 primo comma cpc aveva - ed ha - ad oggetto il contrasto in radice alla integrale iniziativa notificatoria del precetto e proseguiva - e prosegue in questo grado - pur in presenza del pagamento (integrale) della somma precettata e del pignoramento per un minor importo per spese autoliquidate. E' infatti comunque interesse del debitore che, pur eventualmente cessata la materia del contendere con riferimento al pagamento della somma precettata, quantomeno per la regolamentazione delle spese processuali (in attuazione del principio almeno della soccombenza virtuale) connesse alla sua iniziativa oppositoria, resasi necessaria per la notifica ex se “abusiva” di quel precetto per l'intero importo, sia affermata la radicale illegittimità di quella iniziativa creditoria intrapresa con quella notifica del precetto, abusando strumentalmente della propria processuale. Peraltro l'opposizione era nel merito manifestamente fondata e non sussistevano quindi neanche i presupposti per una compensazione anche solo parziale delle spese di lite, come pure invoca in questa sede la difesa dell'opposto/appellante. Stando infatti anche alla ricostruzione cronologica offerta dagli appellanti:
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in data 20.12.2023 il creditore eseguiva formale notifica del titolo esecutivo costituito da ordinanza-assegnazione, nonché dettagliato conteggio degli importi dovuti (doc 2) nonché accordi telefonici con l'addetta della banca;
al doc. 2 – tale dato non è riportato nell'atto di appello - l'opposto produceva nota con cui intimava quel terzo ad eseguire i pagamenti “entro e non oltre giorni 7 (sette/00) dalla presente”; in data 22.12.2023, previa richiesta della banca per le vie brevi, il creditore forniva chiarimenti di cui al doc 3 di parte opponente;
il precetto veniva notificato in data 28.12.2023 alle ore 13.28 e il creditore intimava alla banca il pagamento dei seguenti importi: “Euro 27.212,78 (ventisettemiladuecentododici/78), di cui: €
23.865,37 per sorte capitale da corrispondere al Sig. , € 2.753,00 per spese legali Parte_1 da corrispondere al sottoscritto avvocato antistatario, nonché € 594,41 per spese di precetto” (doc. 3). Già allora solo dalla esposizione cronologica dei fatti esposti nell'atto di appello si evince la prova certa che il creditore precettante ha violato quell'obbligo di correttezza abusando illegittimamente, in tutta evidenza, della propria posizione processuale. Come si evince dal suo stesso racconto, a seguito della notifica della ordinanza, il terzo, già il giorno dopo, aveva manifestato la propria volontà di adempiere ed aveva solo sollevato delle perplessità su alcune voci;
perplessità che oltretutto ex post si erano rivelate fondate, così manifestandone la natura tutt'altro che dilatoria. Come infatti già evidenziato dal Giudice di prime cure, alla data del 28.12.2023 giungeva alla parte opponente a mezzo dell'ufficio difensivo dell'Avv. Sergio Arquilla atto di precetto per l'importo complessivo di euro 27.212,78, somma che riportava una sorte capitale inferiore rispetto a quella inizialmente pretesa con comunicazione del 20.12.2023. Infatti, veniva intimato in atto di precetto il pagamento della somma di euro 23.865,37, anziché l'importo di euro
24.350,57. All'evidenza erano dunque autonomamente depennati dal legale importi pretesi inizialmente per la registrazione dell'ordinanza (non dovuti quindi) e, in forza del precetto, erano poi aggiunti compensi di avvocato per la sua attività difensiva afferente all'atto di precetto. Quell'interlocuzione opposta dalla era pertanto risultata fondata e ciò significa non solo CP_1 che veniva confermata ex post la serietà della manifestazione di intento della di procedere CP_1 al pagamento, ma anche che quel termine autonomamente fissato dal creditore per l'adempimento (7 gg) dovesse riprendere comunque a decorrere almeno dal 22.12.2023, data in cui – almeno a suo dire – il creditore aveva fornito i richiesti chiarimenti. Il pagamento eseguito con bonifico del 28.12.2023, poi comunicato comunque in data 29.12.2023 (si legge nell'appello “In data 29.12.2023 la banca recapitava missiva al sottoscritto difensore, con la quale tentava di giustificare il ritardo nel pagamento, ma dichiarava al contempo di avere eseguito il pagamento (doc 4)) era dunque tempestivo già tenendo conto di quel termine di 7 gg
“concesso” dal creditore unitamente all'iniziale notifica del 20.12.23 Ma, prima ancora e di più, quell'angusto e ristretto termine di 7 gg “concesso” dal creditore al terzo per l'adempimento era da ritenersi del tutto incongruo e quindi ex se assolutamente illegittimo. Come inizialmente visto infatti, è prassi in alcuni Tribunale (Trib. Roma) indicare in venti gg il termine da concedersi al terzo per l'adempimento dall'avvenuta comunicazione del provvedimento che lo costituisce, ex novo, debitore del creditore procedente. La stessa Corte di Cassazione, nella decisione nr. 9390/2016, sopra citata, indica in dieci giorni la durata di quel termine che deve essere concesso al terzo per consentirgli di adempire. Prima del decorso di tale termine il terzo non può essere proprio considerato inadempiente.
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In questa sentenza peraltro, come visto, si legge “Tutto ciò comporta che - ferma restando la valutazione caso per caso rimessa al giudice del merito - il terzo possa essere considerato inadempiente soltanto dopo il decorso di un termine ragionevole dalla presa d'atto dell'avvenuta assegnazione - tale dovendosi intendere un termine almeno non inferiore a dieci giorni (arg. ex art. 477, comma 1, nonchè ex art. 480 c.p.c., comma 1”. Il richiamo alla valutazione della fattispecie concreta deve allora indurre a ritenere che nello specifico neanche quel termine minimo di dieci gg potesse essere ritenuto congruo, in quanto, come efficacemente evidenziato dal Giudice di prime cure, dalla data concessa andavano a partire le festività natalizie e questo comportava che seguissero più giorni di notoria chiusura ed inoperatività degli uffici dell'istituto di credito: 23 dicembre 2023 (SABATO), 24 (DOMENDICA), 25 (NATALE) e 26 (Santo Stefano). Alla data comunque in cui il creditore procedeva alla notifica del precetto (28.12.203) il terzo- debitore non era ancora affatto inadempiente e, ciò che occorre ulteriormente rilevare, non lo sarebbe mai stato (assunto da cui discende l'affermazione di radicale inefficacia del precetto), in quanto già nella stessa data del 28.12. provvedeva all'adempimento, solo comunicandolo il successivo 29.12; il tutto quindi nel pieno rispetto di quel termine minimo di dieci gg dalla formale richiesta rivoltagli dal creditore. La notifica del precetto già in data 28.12. integra pertanto manifesto abuso della propria posizione e determina la radicale inefficacia del precetto stesso, con conseguenze che, pur in presenza del pagamento da parte del debitore per adesione convinta delle somme precettate (salvo quelle autoliquidate), incidono sulla determinazione almeno del regime processuale delle spese relative al rapporto nato dall'opposizione proposta dal debitore;
iniziativa oppositoria resasi necessaria per contrastare l'intera iniziativa intrapresa con quei tempi, e non solo per l'imputazione delle spese del precetto autoliquidatesi dal creditore, e quindi per contrastare in radice il presupposto di legittimità della stessa, vale a dire che esso terzo/opponente fosse effettivamente un soggetto moroso, vale a dire inadempiente a quella data.
7.2 Motivo di appello afferente la pretesa E APPLICAZIONE Parte_3 Pt_4 DELL'ART 615 CPC – IMPROCEDIBILITÀ DI OPPOSIZIONE A PRECETTO IN PENDENZA DI ESECUZIONE FORZATA ANTECEDENTE Assume sul punto l'appellante che l'esecuzione risultava già pendente alla data del 7.03.2024, di talché l'opposizione a precetto, notificata il successivo 11.03.2024, era stata promossa in Par violazione dell'art. 615 c.p.c.; la data del 7.03.2024 coincide con il primo accesso dell' presso la sede del debitore, conformemente alle normali prassi osservate dagli UNEP;
essendo il pignoramento una fattispecie a formazione progressiva ed avendo tale accesso dell'UG cristallizzato la conoscenza legale dell'esecuzione, ogni doglianza del debitore doveva essere rivolta al Giudice dell'Esecuzione, il quale è organo necessario ed indefettibile. Sul punto, si legge nell'atto di appello che “Come documentalmente provato, la banca ha notificato l'atto di citazione in opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. in data 11.03.2024, nonostante l'esecuzione forzata risultasse già pendente dal 7.03.2024, data in cui l'Ufficiale Giudiziario aveva effettuato un primo accesso presso la sede bancaria, come da verbale di pignoramento (doc. 6).”. Tra le varie produzioni qui effettuate, rileva la Corte come unitamente alla comparsa non risulti un doc.nr. 6.; mentre allegata alla memoria istruttoria al doc. nr. 6 risulta prodotto un verbale di pignoramento redatto in data 25.3.2024. Nello stesso verbale si dà meramente atto, su sollecitazione dell'avv. Arguilla, che in data 7.3.2024 era stato eseguito un accesso del creditore in compagnia dell' cui però non aveva fatto Pt_5 seguito alcun pignoramento.
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Dirimente ai fini de quibus è allora il disposto di cui all'art. 491 cpc, in forza del quale salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502 , l'espropriazione forzata si inizia con il pignoramento e Par dunque nello specifico non con il mero accesso dell' presso i luoghi del debitore, ma appunto solo con il pignoramento, all'esito del quale viene formato il fascicolo dell'esecuzione mobiliare, con l'individuazione quindi anche del GE competente ai sensi dell'art. 26 cpc, primo co. e 484 cpc, cui allora rivolgere le opposizioni ex art. 615 secondo comma cpc. A norma dell'art. 518 cpc L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il valore. Solo da questo momento, ai fini de quibus, può dirsi iniziata l'esecuzione e solo da questo momento può ritenersi radicata la funzionale competenza del GE a conoscere, secondo la notoria scansione tra fase necessaria dinanzi al GE e la successiva cognizione rimessa al giudice del cognitorio, l'iniziativa oppositoria del debitore. Prima del pignoramento e quindi prima della specifica apprensione di un bene in determinato luogo (che radica la competenza inderogabile del GE ex artt. 26 e 28 cpc) e prima quini della conseguentemente doverosa iscrizione a ruolo con la formazione del fascicolo ed individuazione del giudice dell'esecuzione competente ex 484 cpc, non può proprio prospettarsi una competenza del GE. Nello specifico, il pignoramento veniva eseguito dall'Ufficiale Giudiziario dell'Unep di Pescara in data 25.3.2024, con conseguente formazione del fascicolo dell'esecuzione mobiliare n. 496/2024, su cui evidentemente solo da tale data si provvedeva alle incombenze ex art. 484 cpc. L'attività svolta prima del 25.3.2024, peraltro neanche oggetto di verbalizzazione da parte Par dell' , non può ontologicamente assumere alcuna valenza ai fini de quibus. Non è dato di capire infatti, stando alle pospettazione dell'appellante, davanti a quale GE in data 11.3.2023 il terzo avrebbe dovuto depositare la propria istanza di opposizione, visto che alla mera attività di incontro avvenuta in data 7.3.2024 non aveva fatto seguito nulla che ne consentisse la concreta individuazione ex artt. 26-28 e 484 cpc cit.. La notifica della opposizione a precetto, eseguita in data 11.3.2024, non restava allora affatto preclusa da alcuna pendenza della procedura esecutiva, idonea a radicare la competenza davanti ad un GE.
8.L'appello deve essere allora respinto.
8.1 Le spese seguono anche in questo grado la soccombenza e si liquidano sulla scorta del valore della somma precettata, sia pure solo ai minimi in ragione della esiguità delle questioni affrontate, pure tuttavia per la fase di trattazione nel presente grado (Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24). Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo sì presenti, nell'atto, collegamenti ipertestuali, ma essendo in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento. Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti, tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il
“può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”. Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge “4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta pagina 12 di 13 13
dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147”, non pare – osserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti. Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti, salvo marginali conteggi, del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico.
8.2 L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato che per compensi professionali liquida in euro 4.996,00 , oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge.
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DE IA CE S. AM
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