CA
Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/08/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
La sezione, così composta:
Dott. Antonio Francesco Esposito PRESIDENTE
Dott. Giovanni Surdo CONSIGLIERE
Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE est.
Dott. Cosimo D'Angelo ESPERTO
Dott. Edoardo Lauretti ESPERTO
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 74/2023, trattata e passata in decisione all'udienza del
12 giugno 2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Francioso ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Montalbano di Fasano (BR), alla Via
Calatafimi n. 43
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Rosiello ed Controparte_1 elettivamente domiciliato, in Fasano (BR), alla via P. Togliatti s.n.c., nonché dall'Avv.
Leonardo Musa, con studio in Fasano (BR) alla via F.lli Rosselli n. 41
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata agraria,
n. 998/2022 del 29 giugno 2022, pubblicata il 13 dicembre 2022
Conclusioni delle parti: come da verbale del 12 giugno 2025
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25 febbraio 2016 (proc. n. 820/2016 R.G.), Controparte_1 adiva il Tribunale di Lecce convenendovi il fratello , al fine di sentire
Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1) accerti e dichiari che è obbligato al
Parte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 291.954,76 per migliorie, addizioni, trasformazioni e riparazioni straordinarie, ex art. 17 L. 203/82, apportate agli immobili di proprietà del resistente in costanza del rapporto contrattuale
Parte_1 cessato alla data del 11.11.2005, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con conseguente diritto alla ritenzione dei beni stessi ex art. 20 L.203/82; 2) accerti e dichiari
Parte_1 obbligato al pagamento, anche ai sensi dell'art. 1150 c.c., delle riparazioni straordinarie e miglioramenti recati alla cosa da quantificarsi nella minor somma tra l'importo della spesa e
l'aumento di valore, ove ritenuto possessore in mala fede, per il periodo successivo al
11.11.2005 sino al rilascio;
3) condanni il resistente alla rifusione di spese e competenze del giudizio”.
Nell'ambito del procedimento n. 4088/2016 R.G., riunito al procedimento innanzi indicato, lo stesso proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione Controparte_1 per rilascio intentata da in forza di sentenza n. 360/2015 - con la quale la Parte_1
Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Brindisi aveva condannato
[...]
al rilascio degli immobili oggetto del contratto di affitto agrario – chiedendo il CP_1 riconoscimento del diritto alla ritenzione dei beni sino alla corresponsione delle indennità da accertarsi nel giudizio principale, con conseguente declaratoria di nullità degli effetti giuridici del preavviso di immissione in possesso notificato il 16 febbraio 2016 su istanza di
[...]
. Pt_1
A sostegno delle proprie domande, deduceva: Controparte_1
- che il padre gli aveva concesso in affitto i terreni agricoli e ER fabbricati rurali siti in contrada Case Sparse della frazione di Montalbano di Fasano, facenti parte del plesso masserizio denominato “masseria Spetterrata”, e segnatamente: a) con contratto del 30 marzo 1984, registrato il 18 aprile 1984, i terreni e fabbricati individuati al catasto al foglio 102, particelle 21, 23 (parte) -24-25, per complessivi Ha 20.46.63; b) con contratto del 16 febbraio1988, registrato il 22 febbraio 1988, i terreni costituenti anch'essi la
“ ” estesi ha. 17.00.25 riportati in catasto al fg. 102 p.lla 23 e al fg. 100 Parte_2
p.lla 79;
- che, in relazione ad entrambi i contratti, l'affittuario era stato espressamente autorizzato “ad eseguire opere di miglioramento fondiario e a presentare domanda agli uffici competenti, nonché a godere degli aiuti previsti dalle leggi vigenti in favore dell'agricoltura”, con la
2 precisazione (contenuta in particolare nel contratto del 30.3.1984) che all'interno della sezione di terreno costituente parte della p.lla 23 l'affittuario era anche autorizzato a realizzare un pozzo artesiano;
- che nel marzo 1998 era deceduto e parte dei cespiti facenti parte ER del complesso masserizio erano stati attribuiti a;
Parte_1
- che i miglioramenti effettivamente da lui apportati in qualità di affittuario sulla quota attribuita iure hereditatis a ammontavano a 80.356,61 quanto ai Parte_1 fabbricati e a 105.257,90 euro quanto ai fondi rustici, e che tali importi dovevano essere incrementati dei costi per le riparazioni straordinarie che il ricorrente era stato costretto a sopportare a causa delle calamità atmosferiche nelle annualità 2003, 2005 e 2006, di cui
106.340,25 euro riferibili alla quota di spettanza del resistente, nonché, a norma dell'art. 1150 c.c., delle riparazioni straordinarie e dei miglioramenti apportati sugli immobili pervenuti a per il periodo successivo all'11 novembre 2005 sino al Parte_1 rilascio, da liquidarsi nella minor somma tra i costi e l'incremento del valore degli immobili stessi.
si costituiva in giudizio nel solo giudizio n. 820/2016, eccependo Parte_1
l'esistenza del giudicato formatosi sulla domanda di indennizzo per pretesi miglioramenti formulata dal germano, per effetto delle sentenze intervenute in altri giudizi inter partes (in particolare la sentenza n. 117/2004 emessa dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di
Fasano nel giudizio n. 5860/1998 R.G., nel quale era stata proposta la domanda di reintegra nel possesso intentata da , con la quale era stata rigettata la domanda Parte_1 riconvenzionale di pagamento dei miglioramenti spiegata da;
la sentenza Controparte_1
n. 677/2009 emessa dalla CdA di Lecce, di accoglimento della richiesta di reintegra nel possesso – in riforma della pronuncia di primo grado – e contenente la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale in quanto non veicolata da appello incidentale;
la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione di rigetto del ricorso proposto da
[...]
); in subordine, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, contestando sia la CP_1 realizzazione delle migliorie da parte del ricorrente tanto sul fabbricato (la cui ristrutturazione era stata realizzata in parte con provvista messa a disposizione del dante causa ER
ed in parte con finanziamento regionale al cui conseguimento era funzionale il
[...] fittizio contratto di affitto) che sui terreni ereditati dal resistente, sia le riparazioni straordinarie.
spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale volta alla ripetizione di Parte_1 quanto indebitamente ricevuto dal ricorrente a titolo di aiuti e/o indennizzi percepiti in
3 relazione ai terreni di proprietà del resistente detenuti senza titolo e utilizzati per apportare migliorie ai fondi di proprietà del ricorrente stesso.
I due procedimenti venivano riuniti e istruiti attraverso l'interrogatorio formale delle parti, prova testi e CTU volta alla individuazione e stima dei miglioramenti e delle altre opere di straordinaria manutenzione asseritamente apportate ai fondi e ai fabbricati dal ricorrente.
Con sentenza n. 998/2022 del 29 giugno 2022, pubblicata il 13 dicembre 2022, il Tribunale di Brindisi, Sezione Specializzata Agraria, in parziale accoglimento delle domande attoree tese al riconoscimento dell'indennità per i miglioramenti, condannava al Parte_1 pagamento in favore di della somma di 91.608,60 euro, oltre a Controparte_1 rivalutazione monetaria e a interessi dalla data di cessazione del contratto di affitto sino al soddisfo;
accoglieva l'opposizione proposta da avverso l'esecuzione di Controparte_1 rilascio degli immobili, riconoscendo in capo all'affittuario il diritto di ritenere i fondi sino alla effettiva corresponsione della indennità innanzi liquidata;
dichiarava l'improponibilità della domanda spiegata da per difetto del preventivo tentativo di Parte_1 conciliazione;
condannava quest'ultimo al pagamento dei due terzi delle spese processuali, liquidate in 8953,00 euro per compensi, oltre accessori, e dei due terzi delle spese e compensi di CTU, ponendo a carico del ricorrente la quota residua.
Il Tribunale, nell'accogliere la sola domanda relativa alle migliorie e il conseguente diritto in capo a del diritto di ritenzione, rilevava che: Controparte_1
- con sentenza n. 360/2015 emessa dalla medesima Sezione Specializzata Agraria, confermata, con sentenza n. 110/2016, dalla Sezione Specializzata Agraria della Corte di
Appello di Lecce, a definizione di altro giudizio intercorso tra le stesse parti, era stata riconosciuta la validità dei contratti di affitto agrario stipulati tra e il Controparte_1 padre rispettivamente il 30 marzo 1984 e il 16 febbraio 1988; ER
- intervenuto il decesso del concedente nel marzo 1998, il rapporto di affitto con
[...]
era proseguito sino all'11 novembre 2005 – data di scadenza determinata nelle CP_1 menzionate pronunce – con gli eredi di , e segnatamente con ER [...]
, limitatamente ai terreni olivetati estesi ha 10.91.87 identificati catastalmente Pt_1 al Fg. 102, p.lla 21 e Fg. 100 p.lla 79, nonché alle porzioni di fabbricato identificati in
Catasto al Fg. 102, p.lla 25 sub. 4, 5, 6 e 10 (scala comune anche al sub 9) e all'area a verde, in comune per quote ideali di 1/3 ciascuno tra i coeredi di – , ER Pt_1
e -, identificata in Catasto al Fg. 102 p.lla 24 e p.lla 92; Per_2 Controparte_1
- dalle menzionate pronunce discendeva, quindi, il diritto in capo all'affittuario
[...]
, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 203/1982, all'indennità per le migliorie, CP_1
4 addizioni, trasformazioni e riparazioni straordinarie apportate agli immobili attualmente di proprietà di , nonché il diritto dell'affittuario alla ritenzione dei Parte_1 medesimi beni sino alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 20 legge n.
203/1982, non spiegando le stesse alcun effetto preclusivo rispetto alla pretesa di
[...]
, in quanto nell'ambito del precedente giudizio la similare domanda era stata CP_1 dichiarata improponibile per difetto del preventivo tentativo di conciliazione e, dunque, in assenza di alcuna contraria pronuncia nel merito, la stessa era riproponibile in separato giudizio;
- il ricorrente, attraverso la documentazione in atti, aveva assolto all'onere di dimostrare di aver apportato agli immobili condotti in affitto agrario, durante la vigenza dei due contratti, i miglioramenti dedotti in ricorso, nei limiti di quelli riconosciuti come sussistenti dal CTU dott. ; Per_3
- in particolare, il dott. , relativamente ai terreni, aveva individuato le migliorie di Per_3 seguito descritte: “la presenza su una porzione della particella 21 del foglio di mappa 102 estesa circa ettari 5.50.00 circa di strutture irrigue sia interrate che aeree. Alcune porzioni presentano dei cumuli di pietre che indicano un parziale spietramento del fondo. Su tali fondi, inoltre, è stata accertata dagli enti competenti la presenza di n. 492 piante di ulivo di cui n. 146 piante di ulivo classificate come monumentali e di alcuni alberi di ulivo oggetto di reinnesto nella misura di circa 95 piante di ulivo, puntualmente rilevati fotograficamente”; relativamente ai fabbricati e alla c.d. area a verde (ricompresa negli identificativi catastali foglio 102 particelle 24 e 92 in comproprietà per 1/3 del ricorrente e
1/3 del resistente), le migliorie di seguito indicate: “una serie di miglioramenti e precisamente quelli eseguiti nel corso di una prima ristrutturazione iniziata nel 1990 che ha interessato per lo più la parte edile strutturale sia del piano terra che del primo piano, oltre all'area a verde, a cui è seguita una seconda nel 2006 che ha riguardato gli impianti, gli arredi del piano terra e la zona a verde”; stimava, quindi, il valore da attribuire al miglioramento ai fini del riconoscimento dell'indennità spettante all'affittuario in €
91.608,60, e cioè nell'importo pari alla “differenza tra il valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti (€417.240,20) ed il valore di mercato del fondo non ancora trasformato (€ 325.631,60)”.
Il Tribunale riteneva che, nella specie, il consenso del locatore all'apporto di miglioramenti da parte dell'affittuario fosse stato preventivamente previsto in contratto, non essendovi la necessità che il locatore autorizzasse ogni singolo intervento laddove già ricompreso nelle previsioni contrattuali.
5 Dal riconoscimento del diritto all'indennità per i miglioramenti faceva discendere, quindi, il diritto di ritenzione dei fondi e del complesso masserizio già oggetto dei contratti di affitto, venuti a cessare il 10 novembre 2005, sino al pagamento dell'indennità.
Con ricorso depositato il 29 gennaio 2023, , per il tramite dei difensori, Parte_1 ha proposto appello affidato a quattro motivi.
Con il primo motivo, ha dedotto la violazione del giudicato esterno relativamente alla domanda di miglioramento con riferimento alla sentenza n. 677/2009 della Corte di Appello di
Lecce, confermata dalla Cassazione con sentenza n. 3251/2012, che, in riforma della sentenza di primo grado (n. 117/2009 del Tribunale di Brindisi) aveva dichiarato la fittizietà dei contratti agrari e aveva dichiarato inammissibile la domanda di indennizzo per presunti miglioramenti formulata da , perché non riproposta con appello incidentale;
con tale CP_1 sentenza, all'esito di un giudizio possessorio, la Corte di Appello aveva ordinato a
[...]
di reintegrare nel possesso degli immobili di loro proprietà i AN e CP_1 Pt_1
; l'appellante ha sostenuto che, non essendo consentito soltanto nel Persona_4 giudizio petitorio invocare l'autorità del giudicato formatosi nel giudizio possessorio, il giudicato formatosi sulla sentenza innanzi indicata era in grado di sviluppare gli effetti tipici di cui all'art. 2909 c.c. sul successivo giudizio – di natura obbligatoria – intrapreso da
[...]
. CP_1
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 22 della L. n. 203/1982, deducendo che, nella specie, difettava la preventiva autorizzazione alla esecuzione delle migliorie da parte del concedente o, in alternativa, la specifica autorizzazione da parte dell' , secondo quanto previsto dal citato Controparte_2 art. 16; infatti, la clausola contenuta nei contratti di affitto, del seguente tenore: “il proprietario autorizza, inoltre, l'affittuario ad eseguire opere di miglioramento fondiario ed a presentare domande agli uffici competenti, nonché a godere degli aiuti previsti dalle leggi vigenti in favore dell'agricoltura”, era generica e inidonea ad esprimere un valido consenso, che, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, nella sentenza n.
19789 del 2011), deve essere “preventivo” e “sostanziarsi in una manifestazione di volontà autorizzativa che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, non essendo sufficiente un'autorizzazione meramente generica per tipi e/o categorie di opere”; non poteva, quindi, ritenersi autorizzato alla Controparte_1 esecuzione degli importanti e onerosi miglioramenti oggetto di causa, per effetto della sola clausola contenuta nei suddetti contratti;
la preventiva autorizzazione non poteva nemmeno desumersi dalla dichiarazione, attribuita a , del 30 giugno 1986, ER
6 finalizzata esclusivamente a far conseguire all'appellato i contributi pubblici “per l'agricoltura”, essendo anch'essa del tutto generica (oltre che in contrasto con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 12 dicembre 1990, a firma di , in cui Controparte_1 quest'ultimo dichiarava di “non condurre in affitto nessun bene facente parte del complesso masserizio 'Spetterrata”); inoltre, a seguito del decesso di , ER [...]
avrebbe dovuto richiedere l'autorizzazione al germano, subentrato al padre nella CP_1 proprietà di una quota dei beni iure hereditatis. L'appellante ha aggiunto che, in ogni caso, i presunti miglioramenti realizzati in data successiva all'11 novembre 2005 (innesto di olivastri e altre opere sul terreno di cui al fg. 102, p.lla 21) non sarebbero indennizzabili perché eseguiti in epoca successiva alla data di cessazione dell'efficacia del presunto contratto del 30 marzo
1984; non erano indennizzabili i presunti miglioramenti sul terreno in catasto al fg. 100 p.lla
79 e sulle parti comuni, sulla cui inammissibilità si era formato il giudicato per effetto della sentenza n. 677/2009 della Corte di Appello di Lecce;
non era indennizzabile l'asserito miglioramento dell'appartamento in catasto al fg. 102 p.lla 25 sub 6 e relative pertinenze, sempre detenuto dall'appellante, in ordine al quale la richiesta era stata ritrattata dal ricorrente nelle memorie difensive, essendo stato pacificamente ristrutturato ad opera e spese di
[...]
; non era indennizzabile il miglioramento del monolocale sub 5 della p.lla ER
25, in quanto ristrutturato dal genitore nella corso della prima ristrutturazione dal 1986 al 1987
e completato nella seconda ristrutturazione con la collaborazione dei figli e , Pt_1 CP_1 come risultava dal rendiconto del 17 novembre 1995, con il quale i fratelli CP_1 avevano definito ogni loro pendenza relativa a presunte migliorie.
Con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto l'infondatezza della domanda per assenza di prova della effettiva esecuzione delle opere sui beni assegnati per eredità a
[...]
. Nessuna efficacia dimostrativa poteva essere riconosciuta alle fatture prodotte Pt_1 da in giudizio, in quanto, di queste, 46 erano relative a lavori eseguiti sui Controparte_1 beni di proprietà dell'appellato, mentre, con riguardo alle restanti 25, non era dimostrato il necessario criterio di collegamento con i beni assegnati a . Nemmeno la prova Pt_1 testimoniale offerta da aveva fornito elementi concreti e convincenti Controparte_1 circa la avvenuta esecuzione delle opere su beni devoluti a per effetto Parte_1 della successione dal padre. Il Tribunale, poi, non aveva preso in alcuna considerazione la scrittura privata del 17 novembre 1995, con cui i AN avevano regolato le proprie rispettive posizioni di dare e avere, la cui esistenza era stata evidenziata dallo stesso consulente d'ufficio. Infine, nella sentenza vi erano delle inesattezze, in quanto il contratto di affitto non era proseguito: 1) con riferimento alla p.lla 79 del fg. 100 e con le aree comuni, identificate al castato al fg. 102 p.lla 24 e p.lla 92, essendo stati detti immobili rilasciati a nel 2010; 2) con riferimento alle porzioni di fabbricato identificati in Parte_1
7 catasto al fg. 102, p.lla 25 sub.
4 -6 e 10, in quanto il sub 6 corrispondeva all'appartamento al primo piano, attuale abitazione di , di cui non aveva mai avuto il Parte_1 CP_1 possesso e i sub 4 e 10 alle relative pertinenze, come riconosciuto dallo stesso
[...]
nelle memorie difensive a pag. 4; 3) con riferimento al monolocale (fg. 102, CP_1
p.lla 25 sub 5), che era sempre stato nel possesso di fino a quando Parte_1 [...]
nel novembre 1998 se ne era impossessato con cambio della serratura;
4) con CP_1 riferimento al terreno in catasto al fg. 102 p.lla 21. Ha contestato, infine, che potesse considerarsi miglioramento agrario l'installazione di impianti irrigui e che il rilevamento di cumuli di pietre potesse considerarsi dimostrativo di attività di spietramento.
Con il quarto motivo, l'appellante ha lamentato vizio di ultrapetizione e violazione degli artt. 1224 e 1282 c.c. con riguardo alla statuizione della sentenza che aveva fatto decorrere gli accessori dalla data di cessazione del contratto di affitto anziché dalla data della domanda, disattendendo la specifica richiesta del ricorrente sul punto.
Per tali motivi, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, il rigetto della domanda ex art. 17 L. 203/1982 e dell'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c.; in via subordinata, ha chiesto la riduzione dell'importo liquidato in favore di
, con condanna di quest'ultimo al pagamento del doppio grado di Controparte_1 giudizio.
Con memoria del 2 marzo 2023, si è costituito in giudizio, chiedendo Controparte_1 preliminarmente la cancellazione di alcune espressioni asseritamente sconvenienti ed offensive contenute nell'atto di appello, segnatamente alle pagg. 3, 5, 23, 26; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello. In particolare, ha dedotto l'inidoneità delle pronunce richiamate dall'appellante a spiegare effetto di giudicato sulla domanda di pagamento delle migliorie;
ha eccepito la nullità della dichiarazione sottoscritta dalle parti il 17 novembre 1995, perché integrante un patto successorio vietato ex art. 458 c.c., e ha dedotto l'infondatezza dell'assunto difensivo secondo cui nulla sarebbe dovuto per le migliorie successive al 2005, sul rilievo che la data di scadenza del rapporto era stata accertata in giudizio soltanto nel 2015, e che, pertanto, legittimamente il deducente aveva continuato a detenere il fondo fino a quel momento;
ha evidenziato che dalle dichiarazioni rese dai testi , Testimone_1 Tes_2
, era emerso che aveva
[...] Testimone_3 Testimone_4 Controparte_1 eseguito nel corso degli anni lavori di sistemazione e miglioramento dell'intero plesso masserizio;
che il pozzo artesiano, sebbene realizzato su una particella non di proprietà di
, era a servizio dell'intero complesso masserizio;
ha, inoltre, evidenziato Parte_1 la validità e sufficienza dell'autorizzazione ad eseguire le migliorie contenuta nel contratto di affitto, anche alla luce del rapporto di parentela intercorso tra le parti e della natura delle opere 8 realizzate, deducendo che il preventivo consenso del concedente alla esecuzione dei lavori era, nella specie, sia espresso, in quanto previsto nei contratti e nella dichiarazione del giugno
1986, sia tacito e/o per fatti concludenti, in quanto desumibile dai progetti e dalle concessioni edilizie in atti a firma di , oltre che dall'affidamento degli stessi lavori ER con contratti di appalto all'impresa edile del resistente ing. . Parte_1
Con ordinanza del 15 marzo 2023, la Corte ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata e, con successiva ordinanza del 17 maggio 2023, ha disposto procedersi ad un'integrazione di CTU.
Alla luce delle deduzioni difensive svolte dal difensore di , con Controparte_1 ordinanza del 17 aprile 2024, veniva disposta un'ulteriore integrazione di CTU.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio per le cui motivazioni si rinvia ai relativi decreti presidenziali, all'udienza del 12 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte procedeva alla redazione del dispositivo, di cui veniva data immediata comunicazione alle parti, riservando il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.
Motivi della decisione
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, la Corte ritiene di poter esaminare nel merito il secondo e il terzo motivo di appello, la cui fondatezza conduce all'accoglimento del gravame, con conseguente effetto assorbente degli ulteriori motivi.
La deduzione dell'appellante in ordine alla mancata dimostrazione della preventiva autorizzazione del concedente all'esecuzione delle migliorie è fondata.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di contratti agrari, il diritto all'indennità riconosciuto all'affittuario, ai sensi dell'art. 17 della l. n.
203 del 1982, presuppone il preventivo consenso del concedente, il quale deve sostanziarsi “in una manifestazione di volontà autorizzativa che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, non essendo sufficiente un'autorizzazione meramente generica per tipi e/o categorie di opere”. Il consenso del concedente all'esecuzione dei miglioramenti, che può essere anche tacito, deve in ogni caso precedere e non seguire l'esecuzione delle opere, non potendo un assenso successivo far venir meno "ex tunc" l'illiceità della condotta del concessionario o del , dovuta al difetto della condizione Pt_3 legittimante, ma, eventualmente, solo precludere conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, come la risoluzione per inadempimento (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 30332 del 21/11/2019).
La giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento alla materia locatizia in generale, e non specificamente a quella dei rapporti agrari, del resto, esclude che il consenso tacito possa 9 ravvisarsi in un contegno di mera tolleranza da parte del locatore (cfr. Cass. n. 06094 del
20/03/2006 Rv. 588367 - 01 e n. 3435 del 12/04/1996 Rv. 496962 – 01, secondo cui: “Il consenso del locatore previsto dagli artt. 1592 e 1593 cod. civ. in tema di miglioramenti e addizioni alla casa locata, non può consistere in una semplice tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni che si manifesti in fatti concludenti e in un comportamento incompatibile con un contrario proposito”).
Ciò posto, in entrambi i contratti di affitto stipulati da e ER [...]
rispettivamente il 30 marzo 1984 e il 16 febbraio 1988 era contenuta la seguente CP_1 clausola: “il proprietario autorizza, inoltre, l'affittuario ad eseguire opere di miglioramento fondiario ed a presentare domande agli uffici competenti, nonché a godere degli aiuti previsti dalle leggi vigenti in favore dell'agricoltura”.
Nel solo contratto del 30 marzo 1984, era contenuta la seguente ulteriore clausola: “N.B. nell'affitto è compreso una sezione di terreno dell'estensione di c.ca mq 1000, facente parte della particella 23 del foglio n. 102 del comune di Fasano in cui sarà ubicato un pozzo artesiano che sarà realizzato dall'affittuario . Controparte_1
Quindi, salvo che per il pozzo artesiano, la cui realizzazione sulla particella 23 del foglio n.
102 era stata espressamente autorizzata da , con riferimento ad ER ulteriori opere il preventivo assenso del concedente non poteva desumersi dalla clausola contenuta nei contratti agrari, il cui contenuto era assolutamente generico e privo dei requisiti della specificità della natura, delle caratteristiche e delle finalità degli interventi migliorativi autorizzati, richiesti dall'art. 16 della 1. 3 maggio 1952, n. 203 e ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità.
Il preventivo consenso non può nemmeno desumersi dalla dichiarazione sottoscritta da
[...]
il 30 giugno 1986 innanzi al funzionario incaricato del comune di Fasano, ER in cui il predetto dichiarava “in qualità di proprietario dell'azienda sita in agro CP_1 di Fasano denominata riportata in catasto alla Partita n. 7512 – Fg. Parte_2
102 – P.lle 21-24-25 estesa in tutto di Ha 20.46.63, di far condurre a tempo indeterminato i terreni sopra elencati al figlio nato a [...] il [...] e Controparte_1 residente a [...]; nonché di autorizzare lo stesso a compiere opere di miglioramento fondiario e a chiedere e riscuotere i contributi previsti dalle leggi vigenti”, stante l'assoluta genericità anche di tale dichiarazione in ordine alle opere da realizzare, di cui non veniva precisata la natura, la categoria o le finalità.
Nella specie, inoltre, l'affittuario, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha dimostrato il rilascio, in suo favore, di una preventiva autorizzazione dell'Ispettorato
10 Provinciale dell'Agricoltura secondo le formalità e la procedura di cui all'art. 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e all'art. 16 della 1. 3 maggio 1982, n. 203.
E' indubbia, quindi, l'assenza di un consenso preventivo espresso all'esecuzione delle migliorie da parte dell'affittuario.
Con ordinanza del 17 maggio 2023, la Corte disponeva procedersi ad un'integrazione di
CTU volta a verificare l'incremento del valore dei fondi limitatamente ai soli miglioramenti, ricadenti sui fondi oggetto di proprietà di , eseguiti in esecuzione delle Parte_1 concessioni edilizie rese a seguito di richieste di , sul presupposto che, ER come prospettato dall'appellato, dalla sottoscrizione di tali richieste potesse desumersi un consenso tacito preventivo del concedente idoneo a legittimare l'esecuzione delle migliorie.
Il CTU, dott. , all'esito degli accertamenti svolti, ha evidenziato che le opere Per_3 realizzate in esecuzione delle suddette concessioni edilizie erano quelle realizzate nel corso della prima ristrutturazione iniziata nel 1990, affidata con contratto di appalto all'impresa di
, che aveva interessato la parte edile strutturale dell'intero complesso Parte_1 costituente la , oltre ad un'area a verde. Parte_2
Va, tuttavia, rilevato che, con riguardo ai suddetti lavori di ristrutturazione, deve attribuirsi rilevanza alla scrittura privata sottoscritta dai AN il 17 novembre 1995, CP_1 rubricata “lavori di ristrutturazione della ”, con la quale i fratelli avevano Parte_4 acclarato e stabilito: 1) che il costo di ristrutturazione dell'intera masseria era stato di L.
356.526.000, sostenuto per la maggior parte da e per L. 49.646.000 ER da;
2) che il contributo regionale di L. 232.708.000 incassato da Controparte_1 [...]
era stato così impiegato: Lire 83.062.000 per lavori appaltati all'impresa edile di CP_1
, lire 100.000,00 per acquisto di buoni fruttiferi al portatore in parziale Parte_1 restituzione delle anticipazioni fatte da , lire 49.646.000 per ER restituzione della somma anticipata da;
3) che per il credito residuo del Controparte_1 padre (lire 112.000.000) nei confronti dei figli, le relative somme sarebbero state versate alla massa ereditaria al momento dell'apertura della successione.
Nella stessa scrittura privata, veniva specificato: “i AN , e Pt_1 CP_1 [...]
, in qualità di coeredi dell'azienda agrituristica, e in qualità di Per_4 ER proprietario si dichiarano soddisfatti per le migliorie apportate all'azienda e non pretendono reciprocamente ulteriori compensi per i lavori effettuati, tranne che per il debito complessivo di L. 112.000.000 dei AN , e nei confronti del padre”. Pt_1 Per_2 CP_1
Reputa, quindi, la Corte che, con riferimento alle migliorie eseguite in forza delle Per concessioni edilizie rilasciate su richiesta del padre (le uniche per le ER quali potrebbe ritenersi sussistente una preventiva autorizzazione tacita del concedente), tale scrittura privata, sottoscritta dalle parti, spieghi efficacia preclusiva rispetto alla pretesa 11 azionata da nel presente giudizio, attesa l'espressa dichiarazione di Controparte_1 soddisfacimento e di insussistenza di residue pretese per i lavori di ristrutturazione resa dalle parti.
Il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate in tale scrittura privata, infatti, non presenta margini di ambiguità che possano legittimare una diversa interpretazione della comune volontà delle parti.
D'altra parte, può escludersi che la scrittura privata in oggetto integri un patto successorio nullo ex art. 458 c.c., come sostenuto dall'appellato.
In ordine alla validità della pattuizione in esame si è pronunciata la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 26/2025 del 2 gennaio 2015 (prodotta dal difensore dell'appellante), decidendo sul ricorso proposto da avverso la sentenza Controparte_1 della Corte di Appello di Lecce n. 517/2019 depositata il 24 maggio 2019, che aveva rigettato la domanda proposta da nei confronti dell'altro germano Controparte_1 [...]
di condanna al pagamento dell'indennizzo per le migliorie apportate alla Per_4 masseria Spetterrata fino al 17 novembre 1995, proprio sul presupposto della idoneità della scrittura privata redatta dalle parti a regolare le sorti dei miglioramenti apportati da
[...]
. CP_1
La Corte di Appello aveva escluso la nullità di tale scrittura privata per violazione dei patti successori sanzionata dall'art. 458 c.c., evidenziando che, poiché tale scrittura privata aveva la finalità prevalente di accertare i rapporti di dare/avere tra ed i figli ER
, e e lo scopo di stabilire la ripartizione del contributo regionale dando atto Pt_1 CP_1 Per_2 della reciproca soddisfazione dei sottoscriventi e della mancanza di ulteriori pretese legate ai lavori di ristrutturazione della masseria Spetterrata, e poiché l'ammontare del credito restitutorio vantato dal de cuius non era oggetto di contestazione in causa, si doveva ritenere che la scrittura privata del 17 novembre 1995 non avesse avuto ad oggetto la regolamentazione diretta e/o indiretta della successione paterna e che fosse quindi fuori dal divieto di patti successori dell'art. 458 c.c..
La Corte di Cassazione, nella sentenza innanzi richiamata, nel rilevare che tale motivazione non esaminava, in concreto, la ragione della validità della pattuizione, ha proceduto a correggerne la motivazione ex art. 384 ultimo comma c.p.c..
Ha evidenziato che, dal momento che il ricorso all'interpretazione letterale della pattuizione in questione non permetteva di stabilire se i AN , riferendosi alla loro CP_1 qualità di eredi e parlando di estinzione del riconosciuto credito paterno di Lire 112.000.000 al momento successivo dell'apertura della successione paterna, avessero inteso fare riferimento ad un semplice termine coincidente con l'apertura della successione, o piuttosto ad una condizione sospensiva rappresentata dalla delazione e successiva accettazione dell'eredità 12 paterna da parte di , e , dovesse farsi applicazione del CP_1 Pt_1 Persona_4 principio di conservazione del contratto di cui all'art. 1367 c.c., secondo il quale, nel dubbio, la pattuizione deve essere intesa nel senso in cui sia in grado di produrre qualche effetto, piuttosto che nel senso in cui non produrrebbe alcun effetto.
Ha, quindi, osservato: “se si trattasse di un semplice termine coincidente con l'apertura della successione, da un lato, non si spiegherebbe il riferimento dei AN alla CP_1 propria qualità di coeredi dell'azienda agrituristica, e dall'altro la volontà del de cuius di disporre del proprio credito verrebbe ad essere vincolata per effetto dell'obbligazione già assunta con la scrittura privata in questione, in contrasto col principio garantito dal divieto ex art. 458 cod. civ., che è quello di preservare la libertà del testatore di disporre dei propri beni (e quindi anche dei propri crediti) per tutta la durata della vita, per cui la pattuizione sarebbe nulla per violazione dei patti successori ed occorrerebbe poi valutare, in base ai principi sulla nullità parziale (art. 1419 cod. civ.) in ordine agli effetti delle residue pattuizioni della scrittura privata del 17.11.1995. Se invece il pattuito differimento del pagamento del residuo credito di di £ 112.000.000 da parte degli eredi , ER Controparte_1
e per gli importi sopra indicati da ciascuno dovuti, viene inteso come Per_2 Pt_1 sospensivamente condizionato alla delazione e successiva accettazione dell'eredità paterna, con la quale sola i AN hanno assunto la qualità di eredi, in caso di verificazione della condizione sospensiva a ciascuno riferita con l'accettazione dell'eredità paterna, che peraltro non costituisce un obbligo per il chiamato all'eredità, deve ritenersi scattato l'obbligo di imputare come debito alla propria quota ereditaria la somma dovuta al de cuius con effetto favorevole per gli altri coeredi, mentre in caso di mancata accettazione dell'eredità paterna, e quindi di mancata verificazione della condizione sospensiva, sarebbe comunque rimasta la facoltà degli eredi di di agire in tale veste per il pagamento degli importi ER rispettivamente dovuti al defunto da , e , e nelle more tra la Controparte_1 Per_2 Pt_1 scrittura privata del 17.11.1995 e la morte di non producendo effetto la ER pattuizione sospensivamente condizionata senza la verificazione della condizione, il predetto avrebbe comunque potuto validamente disporre del suo credito di £ 112.000.000, senza vedere limitata la facoltà di disporre liberamente dei suoi beni e crediti fino alla morte. La motivazione addotta dalla Corte di Appello per giustificare la validità della pattuizione in questione della scrittura privata del 17.11.1995, e quindi la limitazione dell'indennizzo per i miglioramenti in favore di al periodo successivo al 17.11.1995, va quindi Controparte_1 corretta ex art. 384 ultimo comma c.p.c., ritenendo che il differimento del pagamento del credito residuo di £ 112.000.000 di sia stato sospensivamente ER condizionato alla delazione e successiva accettazione della sua eredità da parte dei figli
, e ”. Controparte_1 Persona_4 Parte_1
13 Non v'è ragione di discostarsi dalla motivazione resa dalla Suprema Corte, resa in ossequio al generale principio di conservazione del contratto.
In conclusione, deve ritenersi che la domanda avanzata da , con Controparte_1 riferimento ai miglioramenti apportati in esecuzione delle concessioni edilizie rese a seguito di richieste di , sia preclusa dall'accordo validamente formalizzato tra le ER parti che hanno dato atto, con dichiarazione priva di margini di ambiguità, della mancanza di ulteriori pretese relative ai lavori di ristrutturazione della masseria Spetterrata, e, con riferimento alle restanti opere, sia inammissibile per difetto del preventivo specifico consenso del concedente.
Con riguardo al pozzo artesiano, la cui realizzazione sulla particella 23 era stata preventivamente autorizzata dal concedente nel contratto del 1984, risulta dagli atti che nessun pozzo è stato realizzato sulla particella 23 e che, invece, un pozzo artesiano è stato realizzato sulla particella 21 (ora 90), che, tuttavia, non è di proprietà di , ma del Parte_1 fratello . Per_2
Inoltre, non vi è prova che il pozzo in questione sia stato effettivamente realizzato da
[...]
. CP_1
Dalla documentazione allegata alla integrazione di CTU (cfr. All. C) si desume, infatti, che la realizzazione del pozzo sia riconducibile direttamente a e non ER all'affittuario, in quanto:
1) nella richiesta “di autorizzazione all'emungimento di acque sotterranee ai sensi dell'art.
35 della Legge R. n. 24 del 19.12.83”, depositata il 6 settembre 1985 (successivamente al primo contratto di affitto), dava atto di “aver eseguito lo scavo di un ER pozzo artesiano in località in agro del comune di Fasano, nella p.lla 21 Parte_2 del foglio di mappa n. 102”;
2) era lo stesso ad aver inoltrato, in data 25 settembre 1979 e poi ER in data 16 giugno 1984 (successivamente al contratto di affitto), la domanda di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee mediante pozzo trivellato sulla particella 21, allegando relazione tecnico – economica a firma dell'ing. ; Parte_1
3) nella relazione idrogeologica allegata dall'istanza di autorizzazione si dava atto che “la ricerca avviene per conto del diretto proprietario Sig. che intende ER avvalersi delle acque sotterranee per meglio valorizzare la propria azienda agricola”;
4) l'autorizzazione veniva concessa in favore della il 6 Parte_5 ottobre 1984.
D'altra parte, nel progetto di ammodernamento dell'azienda agricola “ ” Parte_2
a firma di e del figlio del 3 settembre 1985, pure ER Parte_1 si dava atto della avvenuta realizzazione del pozzo artesiano sulla particella 21, prevedendosi, 14 tra i lavori di ristrutturazione, anche la realizzazione di un impianto irriguo, impianto che deve pertanto anch'esso farsi rientrare tra le opere oggetto della scrittura privata del 19 novembre
1995, relativamente alle quali la domanda di indennità per miglioramenti deve intendersi preclusa per le ragioni innanzi esposte.
Dal rigetto della domanda tesa ad ottenere l'indennità per miglioramenti, consegue il rigetto dell'opposizione proposta da avverso l'esecuzione di rilascio degli Controparte_1 immobili intrapresa da Parte_1
Il diritto di ritenzione, che è riconosciuto nell'art. 1152 c.c. e si configura come situazione giuridica non autonoma, ma strumentale all'autotutela di altra situazione attiva generalmente costituita da un diritto di credito, è contemplato in favore dell'affittuario nell'art. 20, L. 3 maggio 1982, n. 203, così come nell'art. 15 della precedente 1. 11 febbraio 1971, n. 11, in stretta correlazione al diritto di credito per le indennità spettanti al coltivatore diretto per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni da lui apportati al fondo condotto, sicché, presupponendo l'esistenza di un credito derivante dalle opere indicate e realizzate dal coltivatore diretto, non è scindibile dall'esistenza di detto credito o dall'accertamento di questo.
Pertanto, l'opposizione proposta dall' affittuario di fondo rustico alla richiesta di rilascio invocando la avvenuta esecuzione di miglioramenti deve essere rigettata qualora non sia stata data la prova della indennizzabilità dei miglioramenti, e cioè la prova che gli stessi sono stati posti in essere nel rispetto degli artt. 11 e ss. della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (cfr. Cass. 29 febbraio 2008, n 5519, specie in motivazione, nonché Cass. 26 giugno 2001, n. 8741; Cass. 9 maggio 1995, n. 5021).
E' infondata, infine, la richiesta ex art. 89 c.p.c. avanzata da . Controparte_1
La domanda si riferisce, in particolare, alle parti dell'atto di appello in cui si addebita all'appellato la produzione di “documentazione artefatta” e “palesemente falsa….a dimostrazione del tentativo fraudolento di ” (pag. 3), in cui si riferisce che Parte_6 la dichiarazione di notorietà a firma del dante causa del 30 giugno ER
1986 sarebbe “falsa” e “fraudolentemente creata dal sig. al fine di Controparte_1 conseguire i fondi statali per calamità naturali” (pag. 5), in cui si afferma che “il sig.
a sostegno delle proprie assurde deduzioni e domande…in cui si afferma Controparte_1 falsamente l'esecuzione da parte del ricorrente di lavori di riparazione..” (pag. 23) e in cui si dichiara: “il ctu ha basato le sue conclusioni su fatti non conformi al vero oltre che su accertamenti peritali mendaci”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non sussistono i presupposti dei provvedimenti di cui all'art. 89 comma 2 c.p.c. “ove le espressioni contenute 15 negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti”.
Nella specie, le espressioni utilizzate dall'appellante sono strettamente attinenti all'oggetto della causa e funzionali alla sua difesa, in quanto volte a dimostrare la scarsa attendibilità della documentazione posta dall'appellato a sostegno delle proprie richieste, senza travalicare i limiti delle esigenze difensive perseguite.
Va esclusa, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 89 comma 2 c.p.c..
La parziale reciproca soccombenza, che deriva dalla declaratoria di improponibilità della domanda riconvenzionale proposta nel primo grado di giudizio da , Parte_1 divenuta irrevocabile, impone di compensare per un terzo tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e di porre la restante parte, liquidata come in dispositivo, in base all'esito complessivo della lite, a carico di , che è colui che ha dato causa alla lite. Controparte_1
Il criterio della soccombenza, infatti, non può essere frazionato, secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia “conseguito un esito a lei favorevole” (cfr. Cass., sent. 25 marzo 2002 n. 4201; Cass. 11 gennaio 2008 n. 406).
Per le medesime ragioni, le spese di CTU del primo e del secondo grado di giudizio vanno poste a carico di in ragione dei due terzi e a carico di Controparte_1 Parte_1
in ragione di un terzo.
[...]
P.Q.M.
Decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Lecce, Sezione Specializzata agraria, n. 998/2022 del 29 giugno 2022, pubblicata il 13 dicembre 2022, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Rigetta la domanda avanzata da tesa al riconoscimento Controparte_1 dell'indennità per i miglioramenti ex art. 17 L. 203/1982 apportati agli immobili di proprietà di Parte_1
2) Rigetta l'opposizione proposta da avverso l'esecuzione di rilascio Controparte_1 degli immobili intrapresa da Parte_1
16 3) Compensa per un terzo le spese processuali del doppio grado di giudizio e condanna al pagamento della restante quota, che liquida come segue: 8953,00 euro Controparte_1 per il giudizio di primo grado;
8000,00 euro per il giudizio di secondo grado, oltre accessori come per legge e tariffa e spese generali al 15%;
4) Pone definitivamente le spese di CTU del primo e del secondo grado di giudizio a carico di in ragione dei due terzi e a carico di in Controparte_1 Parte_1 ragione di un terzo.
5) Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Lecce, 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Antonio Francesco Esposito
17
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
La sezione, così composta:
Dott. Antonio Francesco Esposito PRESIDENTE
Dott. Giovanni Surdo CONSIGLIERE
Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE est.
Dott. Cosimo D'Angelo ESPERTO
Dott. Edoardo Lauretti ESPERTO
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 74/2023, trattata e passata in decisione all'udienza del
12 giugno 2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Francioso ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Montalbano di Fasano (BR), alla Via
Calatafimi n. 43
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Rosiello ed Controparte_1 elettivamente domiciliato, in Fasano (BR), alla via P. Togliatti s.n.c., nonché dall'Avv.
Leonardo Musa, con studio in Fasano (BR) alla via F.lli Rosselli n. 41
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata agraria,
n. 998/2022 del 29 giugno 2022, pubblicata il 13 dicembre 2022
Conclusioni delle parti: come da verbale del 12 giugno 2025
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25 febbraio 2016 (proc. n. 820/2016 R.G.), Controparte_1 adiva il Tribunale di Lecce convenendovi il fratello , al fine di sentire
Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1) accerti e dichiari che è obbligato al
Parte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 291.954,76 per migliorie, addizioni, trasformazioni e riparazioni straordinarie, ex art. 17 L. 203/82, apportate agli immobili di proprietà del resistente in costanza del rapporto contrattuale
Parte_1 cessato alla data del 11.11.2005, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con conseguente diritto alla ritenzione dei beni stessi ex art. 20 L.203/82; 2) accerti e dichiari
Parte_1 obbligato al pagamento, anche ai sensi dell'art. 1150 c.c., delle riparazioni straordinarie e miglioramenti recati alla cosa da quantificarsi nella minor somma tra l'importo della spesa e
l'aumento di valore, ove ritenuto possessore in mala fede, per il periodo successivo al
11.11.2005 sino al rilascio;
3) condanni il resistente alla rifusione di spese e competenze del giudizio”.
Nell'ambito del procedimento n. 4088/2016 R.G., riunito al procedimento innanzi indicato, lo stesso proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione Controparte_1 per rilascio intentata da in forza di sentenza n. 360/2015 - con la quale la Parte_1
Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Brindisi aveva condannato
[...]
al rilascio degli immobili oggetto del contratto di affitto agrario – chiedendo il CP_1 riconoscimento del diritto alla ritenzione dei beni sino alla corresponsione delle indennità da accertarsi nel giudizio principale, con conseguente declaratoria di nullità degli effetti giuridici del preavviso di immissione in possesso notificato il 16 febbraio 2016 su istanza di
[...]
. Pt_1
A sostegno delle proprie domande, deduceva: Controparte_1
- che il padre gli aveva concesso in affitto i terreni agricoli e ER fabbricati rurali siti in contrada Case Sparse della frazione di Montalbano di Fasano, facenti parte del plesso masserizio denominato “masseria Spetterrata”, e segnatamente: a) con contratto del 30 marzo 1984, registrato il 18 aprile 1984, i terreni e fabbricati individuati al catasto al foglio 102, particelle 21, 23 (parte) -24-25, per complessivi Ha 20.46.63; b) con contratto del 16 febbraio1988, registrato il 22 febbraio 1988, i terreni costituenti anch'essi la
“ ” estesi ha. 17.00.25 riportati in catasto al fg. 102 p.lla 23 e al fg. 100 Parte_2
p.lla 79;
- che, in relazione ad entrambi i contratti, l'affittuario era stato espressamente autorizzato “ad eseguire opere di miglioramento fondiario e a presentare domanda agli uffici competenti, nonché a godere degli aiuti previsti dalle leggi vigenti in favore dell'agricoltura”, con la
2 precisazione (contenuta in particolare nel contratto del 30.3.1984) che all'interno della sezione di terreno costituente parte della p.lla 23 l'affittuario era anche autorizzato a realizzare un pozzo artesiano;
- che nel marzo 1998 era deceduto e parte dei cespiti facenti parte ER del complesso masserizio erano stati attribuiti a;
Parte_1
- che i miglioramenti effettivamente da lui apportati in qualità di affittuario sulla quota attribuita iure hereditatis a ammontavano a 80.356,61 quanto ai Parte_1 fabbricati e a 105.257,90 euro quanto ai fondi rustici, e che tali importi dovevano essere incrementati dei costi per le riparazioni straordinarie che il ricorrente era stato costretto a sopportare a causa delle calamità atmosferiche nelle annualità 2003, 2005 e 2006, di cui
106.340,25 euro riferibili alla quota di spettanza del resistente, nonché, a norma dell'art. 1150 c.c., delle riparazioni straordinarie e dei miglioramenti apportati sugli immobili pervenuti a per il periodo successivo all'11 novembre 2005 sino al Parte_1 rilascio, da liquidarsi nella minor somma tra i costi e l'incremento del valore degli immobili stessi.
si costituiva in giudizio nel solo giudizio n. 820/2016, eccependo Parte_1
l'esistenza del giudicato formatosi sulla domanda di indennizzo per pretesi miglioramenti formulata dal germano, per effetto delle sentenze intervenute in altri giudizi inter partes (in particolare la sentenza n. 117/2004 emessa dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di
Fasano nel giudizio n. 5860/1998 R.G., nel quale era stata proposta la domanda di reintegra nel possesso intentata da , con la quale era stata rigettata la domanda Parte_1 riconvenzionale di pagamento dei miglioramenti spiegata da;
la sentenza Controparte_1
n. 677/2009 emessa dalla CdA di Lecce, di accoglimento della richiesta di reintegra nel possesso – in riforma della pronuncia di primo grado – e contenente la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale in quanto non veicolata da appello incidentale;
la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione di rigetto del ricorso proposto da
[...]
); in subordine, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, contestando sia la CP_1 realizzazione delle migliorie da parte del ricorrente tanto sul fabbricato (la cui ristrutturazione era stata realizzata in parte con provvista messa a disposizione del dante causa ER
ed in parte con finanziamento regionale al cui conseguimento era funzionale il
[...] fittizio contratto di affitto) che sui terreni ereditati dal resistente, sia le riparazioni straordinarie.
spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale volta alla ripetizione di Parte_1 quanto indebitamente ricevuto dal ricorrente a titolo di aiuti e/o indennizzi percepiti in
3 relazione ai terreni di proprietà del resistente detenuti senza titolo e utilizzati per apportare migliorie ai fondi di proprietà del ricorrente stesso.
I due procedimenti venivano riuniti e istruiti attraverso l'interrogatorio formale delle parti, prova testi e CTU volta alla individuazione e stima dei miglioramenti e delle altre opere di straordinaria manutenzione asseritamente apportate ai fondi e ai fabbricati dal ricorrente.
Con sentenza n. 998/2022 del 29 giugno 2022, pubblicata il 13 dicembre 2022, il Tribunale di Brindisi, Sezione Specializzata Agraria, in parziale accoglimento delle domande attoree tese al riconoscimento dell'indennità per i miglioramenti, condannava al Parte_1 pagamento in favore di della somma di 91.608,60 euro, oltre a Controparte_1 rivalutazione monetaria e a interessi dalla data di cessazione del contratto di affitto sino al soddisfo;
accoglieva l'opposizione proposta da avverso l'esecuzione di Controparte_1 rilascio degli immobili, riconoscendo in capo all'affittuario il diritto di ritenere i fondi sino alla effettiva corresponsione della indennità innanzi liquidata;
dichiarava l'improponibilità della domanda spiegata da per difetto del preventivo tentativo di Parte_1 conciliazione;
condannava quest'ultimo al pagamento dei due terzi delle spese processuali, liquidate in 8953,00 euro per compensi, oltre accessori, e dei due terzi delle spese e compensi di CTU, ponendo a carico del ricorrente la quota residua.
Il Tribunale, nell'accogliere la sola domanda relativa alle migliorie e il conseguente diritto in capo a del diritto di ritenzione, rilevava che: Controparte_1
- con sentenza n. 360/2015 emessa dalla medesima Sezione Specializzata Agraria, confermata, con sentenza n. 110/2016, dalla Sezione Specializzata Agraria della Corte di
Appello di Lecce, a definizione di altro giudizio intercorso tra le stesse parti, era stata riconosciuta la validità dei contratti di affitto agrario stipulati tra e il Controparte_1 padre rispettivamente il 30 marzo 1984 e il 16 febbraio 1988; ER
- intervenuto il decesso del concedente nel marzo 1998, il rapporto di affitto con
[...]
era proseguito sino all'11 novembre 2005 – data di scadenza determinata nelle CP_1 menzionate pronunce – con gli eredi di , e segnatamente con ER [...]
, limitatamente ai terreni olivetati estesi ha 10.91.87 identificati catastalmente Pt_1 al Fg. 102, p.lla 21 e Fg. 100 p.lla 79, nonché alle porzioni di fabbricato identificati in
Catasto al Fg. 102, p.lla 25 sub. 4, 5, 6 e 10 (scala comune anche al sub 9) e all'area a verde, in comune per quote ideali di 1/3 ciascuno tra i coeredi di – , ER Pt_1
e -, identificata in Catasto al Fg. 102 p.lla 24 e p.lla 92; Per_2 Controparte_1
- dalle menzionate pronunce discendeva, quindi, il diritto in capo all'affittuario
[...]
, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 203/1982, all'indennità per le migliorie, CP_1
4 addizioni, trasformazioni e riparazioni straordinarie apportate agli immobili attualmente di proprietà di , nonché il diritto dell'affittuario alla ritenzione dei Parte_1 medesimi beni sino alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 20 legge n.
203/1982, non spiegando le stesse alcun effetto preclusivo rispetto alla pretesa di
[...]
, in quanto nell'ambito del precedente giudizio la similare domanda era stata CP_1 dichiarata improponibile per difetto del preventivo tentativo di conciliazione e, dunque, in assenza di alcuna contraria pronuncia nel merito, la stessa era riproponibile in separato giudizio;
- il ricorrente, attraverso la documentazione in atti, aveva assolto all'onere di dimostrare di aver apportato agli immobili condotti in affitto agrario, durante la vigenza dei due contratti, i miglioramenti dedotti in ricorso, nei limiti di quelli riconosciuti come sussistenti dal CTU dott. ; Per_3
- in particolare, il dott. , relativamente ai terreni, aveva individuato le migliorie di Per_3 seguito descritte: “la presenza su una porzione della particella 21 del foglio di mappa 102 estesa circa ettari 5.50.00 circa di strutture irrigue sia interrate che aeree. Alcune porzioni presentano dei cumuli di pietre che indicano un parziale spietramento del fondo. Su tali fondi, inoltre, è stata accertata dagli enti competenti la presenza di n. 492 piante di ulivo di cui n. 146 piante di ulivo classificate come monumentali e di alcuni alberi di ulivo oggetto di reinnesto nella misura di circa 95 piante di ulivo, puntualmente rilevati fotograficamente”; relativamente ai fabbricati e alla c.d. area a verde (ricompresa negli identificativi catastali foglio 102 particelle 24 e 92 in comproprietà per 1/3 del ricorrente e
1/3 del resistente), le migliorie di seguito indicate: “una serie di miglioramenti e precisamente quelli eseguiti nel corso di una prima ristrutturazione iniziata nel 1990 che ha interessato per lo più la parte edile strutturale sia del piano terra che del primo piano, oltre all'area a verde, a cui è seguita una seconda nel 2006 che ha riguardato gli impianti, gli arredi del piano terra e la zona a verde”; stimava, quindi, il valore da attribuire al miglioramento ai fini del riconoscimento dell'indennità spettante all'affittuario in €
91.608,60, e cioè nell'importo pari alla “differenza tra il valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti (€417.240,20) ed il valore di mercato del fondo non ancora trasformato (€ 325.631,60)”.
Il Tribunale riteneva che, nella specie, il consenso del locatore all'apporto di miglioramenti da parte dell'affittuario fosse stato preventivamente previsto in contratto, non essendovi la necessità che il locatore autorizzasse ogni singolo intervento laddove già ricompreso nelle previsioni contrattuali.
5 Dal riconoscimento del diritto all'indennità per i miglioramenti faceva discendere, quindi, il diritto di ritenzione dei fondi e del complesso masserizio già oggetto dei contratti di affitto, venuti a cessare il 10 novembre 2005, sino al pagamento dell'indennità.
Con ricorso depositato il 29 gennaio 2023, , per il tramite dei difensori, Parte_1 ha proposto appello affidato a quattro motivi.
Con il primo motivo, ha dedotto la violazione del giudicato esterno relativamente alla domanda di miglioramento con riferimento alla sentenza n. 677/2009 della Corte di Appello di
Lecce, confermata dalla Cassazione con sentenza n. 3251/2012, che, in riforma della sentenza di primo grado (n. 117/2009 del Tribunale di Brindisi) aveva dichiarato la fittizietà dei contratti agrari e aveva dichiarato inammissibile la domanda di indennizzo per presunti miglioramenti formulata da , perché non riproposta con appello incidentale;
con tale CP_1 sentenza, all'esito di un giudizio possessorio, la Corte di Appello aveva ordinato a
[...]
di reintegrare nel possesso degli immobili di loro proprietà i AN e CP_1 Pt_1
; l'appellante ha sostenuto che, non essendo consentito soltanto nel Persona_4 giudizio petitorio invocare l'autorità del giudicato formatosi nel giudizio possessorio, il giudicato formatosi sulla sentenza innanzi indicata era in grado di sviluppare gli effetti tipici di cui all'art. 2909 c.c. sul successivo giudizio – di natura obbligatoria – intrapreso da
[...]
. CP_1
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 22 della L. n. 203/1982, deducendo che, nella specie, difettava la preventiva autorizzazione alla esecuzione delle migliorie da parte del concedente o, in alternativa, la specifica autorizzazione da parte dell' , secondo quanto previsto dal citato Controparte_2 art. 16; infatti, la clausola contenuta nei contratti di affitto, del seguente tenore: “il proprietario autorizza, inoltre, l'affittuario ad eseguire opere di miglioramento fondiario ed a presentare domande agli uffici competenti, nonché a godere degli aiuti previsti dalle leggi vigenti in favore dell'agricoltura”, era generica e inidonea ad esprimere un valido consenso, che, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, nella sentenza n.
19789 del 2011), deve essere “preventivo” e “sostanziarsi in una manifestazione di volontà autorizzativa che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, non essendo sufficiente un'autorizzazione meramente generica per tipi e/o categorie di opere”; non poteva, quindi, ritenersi autorizzato alla Controparte_1 esecuzione degli importanti e onerosi miglioramenti oggetto di causa, per effetto della sola clausola contenuta nei suddetti contratti;
la preventiva autorizzazione non poteva nemmeno desumersi dalla dichiarazione, attribuita a , del 30 giugno 1986, ER
6 finalizzata esclusivamente a far conseguire all'appellato i contributi pubblici “per l'agricoltura”, essendo anch'essa del tutto generica (oltre che in contrasto con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 12 dicembre 1990, a firma di , in cui Controparte_1 quest'ultimo dichiarava di “non condurre in affitto nessun bene facente parte del complesso masserizio 'Spetterrata”); inoltre, a seguito del decesso di , ER [...]
avrebbe dovuto richiedere l'autorizzazione al germano, subentrato al padre nella CP_1 proprietà di una quota dei beni iure hereditatis. L'appellante ha aggiunto che, in ogni caso, i presunti miglioramenti realizzati in data successiva all'11 novembre 2005 (innesto di olivastri e altre opere sul terreno di cui al fg. 102, p.lla 21) non sarebbero indennizzabili perché eseguiti in epoca successiva alla data di cessazione dell'efficacia del presunto contratto del 30 marzo
1984; non erano indennizzabili i presunti miglioramenti sul terreno in catasto al fg. 100 p.lla
79 e sulle parti comuni, sulla cui inammissibilità si era formato il giudicato per effetto della sentenza n. 677/2009 della Corte di Appello di Lecce;
non era indennizzabile l'asserito miglioramento dell'appartamento in catasto al fg. 102 p.lla 25 sub 6 e relative pertinenze, sempre detenuto dall'appellante, in ordine al quale la richiesta era stata ritrattata dal ricorrente nelle memorie difensive, essendo stato pacificamente ristrutturato ad opera e spese di
[...]
; non era indennizzabile il miglioramento del monolocale sub 5 della p.lla ER
25, in quanto ristrutturato dal genitore nella corso della prima ristrutturazione dal 1986 al 1987
e completato nella seconda ristrutturazione con la collaborazione dei figli e , Pt_1 CP_1 come risultava dal rendiconto del 17 novembre 1995, con il quale i fratelli CP_1 avevano definito ogni loro pendenza relativa a presunte migliorie.
Con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto l'infondatezza della domanda per assenza di prova della effettiva esecuzione delle opere sui beni assegnati per eredità a
[...]
. Nessuna efficacia dimostrativa poteva essere riconosciuta alle fatture prodotte Pt_1 da in giudizio, in quanto, di queste, 46 erano relative a lavori eseguiti sui Controparte_1 beni di proprietà dell'appellato, mentre, con riguardo alle restanti 25, non era dimostrato il necessario criterio di collegamento con i beni assegnati a . Nemmeno la prova Pt_1 testimoniale offerta da aveva fornito elementi concreti e convincenti Controparte_1 circa la avvenuta esecuzione delle opere su beni devoluti a per effetto Parte_1 della successione dal padre. Il Tribunale, poi, non aveva preso in alcuna considerazione la scrittura privata del 17 novembre 1995, con cui i AN avevano regolato le proprie rispettive posizioni di dare e avere, la cui esistenza era stata evidenziata dallo stesso consulente d'ufficio. Infine, nella sentenza vi erano delle inesattezze, in quanto il contratto di affitto non era proseguito: 1) con riferimento alla p.lla 79 del fg. 100 e con le aree comuni, identificate al castato al fg. 102 p.lla 24 e p.lla 92, essendo stati detti immobili rilasciati a nel 2010; 2) con riferimento alle porzioni di fabbricato identificati in Parte_1
7 catasto al fg. 102, p.lla 25 sub.
4 -6 e 10, in quanto il sub 6 corrispondeva all'appartamento al primo piano, attuale abitazione di , di cui non aveva mai avuto il Parte_1 CP_1 possesso e i sub 4 e 10 alle relative pertinenze, come riconosciuto dallo stesso
[...]
nelle memorie difensive a pag. 4; 3) con riferimento al monolocale (fg. 102, CP_1
p.lla 25 sub 5), che era sempre stato nel possesso di fino a quando Parte_1 [...]
nel novembre 1998 se ne era impossessato con cambio della serratura;
4) con CP_1 riferimento al terreno in catasto al fg. 102 p.lla 21. Ha contestato, infine, che potesse considerarsi miglioramento agrario l'installazione di impianti irrigui e che il rilevamento di cumuli di pietre potesse considerarsi dimostrativo di attività di spietramento.
Con il quarto motivo, l'appellante ha lamentato vizio di ultrapetizione e violazione degli artt. 1224 e 1282 c.c. con riguardo alla statuizione della sentenza che aveva fatto decorrere gli accessori dalla data di cessazione del contratto di affitto anziché dalla data della domanda, disattendendo la specifica richiesta del ricorrente sul punto.
Per tali motivi, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, il rigetto della domanda ex art. 17 L. 203/1982 e dell'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c.; in via subordinata, ha chiesto la riduzione dell'importo liquidato in favore di
, con condanna di quest'ultimo al pagamento del doppio grado di Controparte_1 giudizio.
Con memoria del 2 marzo 2023, si è costituito in giudizio, chiedendo Controparte_1 preliminarmente la cancellazione di alcune espressioni asseritamente sconvenienti ed offensive contenute nell'atto di appello, segnatamente alle pagg. 3, 5, 23, 26; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello. In particolare, ha dedotto l'inidoneità delle pronunce richiamate dall'appellante a spiegare effetto di giudicato sulla domanda di pagamento delle migliorie;
ha eccepito la nullità della dichiarazione sottoscritta dalle parti il 17 novembre 1995, perché integrante un patto successorio vietato ex art. 458 c.c., e ha dedotto l'infondatezza dell'assunto difensivo secondo cui nulla sarebbe dovuto per le migliorie successive al 2005, sul rilievo che la data di scadenza del rapporto era stata accertata in giudizio soltanto nel 2015, e che, pertanto, legittimamente il deducente aveva continuato a detenere il fondo fino a quel momento;
ha evidenziato che dalle dichiarazioni rese dai testi , Testimone_1 Tes_2
, era emerso che aveva
[...] Testimone_3 Testimone_4 Controparte_1 eseguito nel corso degli anni lavori di sistemazione e miglioramento dell'intero plesso masserizio;
che il pozzo artesiano, sebbene realizzato su una particella non di proprietà di
, era a servizio dell'intero complesso masserizio;
ha, inoltre, evidenziato Parte_1 la validità e sufficienza dell'autorizzazione ad eseguire le migliorie contenuta nel contratto di affitto, anche alla luce del rapporto di parentela intercorso tra le parti e della natura delle opere 8 realizzate, deducendo che il preventivo consenso del concedente alla esecuzione dei lavori era, nella specie, sia espresso, in quanto previsto nei contratti e nella dichiarazione del giugno
1986, sia tacito e/o per fatti concludenti, in quanto desumibile dai progetti e dalle concessioni edilizie in atti a firma di , oltre che dall'affidamento degli stessi lavori ER con contratti di appalto all'impresa edile del resistente ing. . Parte_1
Con ordinanza del 15 marzo 2023, la Corte ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata e, con successiva ordinanza del 17 maggio 2023, ha disposto procedersi ad un'integrazione di CTU.
Alla luce delle deduzioni difensive svolte dal difensore di , con Controparte_1 ordinanza del 17 aprile 2024, veniva disposta un'ulteriore integrazione di CTU.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio per le cui motivazioni si rinvia ai relativi decreti presidenziali, all'udienza del 12 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte procedeva alla redazione del dispositivo, di cui veniva data immediata comunicazione alle parti, riservando il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.
Motivi della decisione
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, la Corte ritiene di poter esaminare nel merito il secondo e il terzo motivo di appello, la cui fondatezza conduce all'accoglimento del gravame, con conseguente effetto assorbente degli ulteriori motivi.
La deduzione dell'appellante in ordine alla mancata dimostrazione della preventiva autorizzazione del concedente all'esecuzione delle migliorie è fondata.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di contratti agrari, il diritto all'indennità riconosciuto all'affittuario, ai sensi dell'art. 17 della l. n.
203 del 1982, presuppone il preventivo consenso del concedente, il quale deve sostanziarsi “in una manifestazione di volontà autorizzativa che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, non essendo sufficiente un'autorizzazione meramente generica per tipi e/o categorie di opere”. Il consenso del concedente all'esecuzione dei miglioramenti, che può essere anche tacito, deve in ogni caso precedere e non seguire l'esecuzione delle opere, non potendo un assenso successivo far venir meno "ex tunc" l'illiceità della condotta del concessionario o del , dovuta al difetto della condizione Pt_3 legittimante, ma, eventualmente, solo precludere conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, come la risoluzione per inadempimento (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 30332 del 21/11/2019).
La giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento alla materia locatizia in generale, e non specificamente a quella dei rapporti agrari, del resto, esclude che il consenso tacito possa 9 ravvisarsi in un contegno di mera tolleranza da parte del locatore (cfr. Cass. n. 06094 del
20/03/2006 Rv. 588367 - 01 e n. 3435 del 12/04/1996 Rv. 496962 – 01, secondo cui: “Il consenso del locatore previsto dagli artt. 1592 e 1593 cod. civ. in tema di miglioramenti e addizioni alla casa locata, non può consistere in una semplice tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni che si manifesti in fatti concludenti e in un comportamento incompatibile con un contrario proposito”).
Ciò posto, in entrambi i contratti di affitto stipulati da e ER [...]
rispettivamente il 30 marzo 1984 e il 16 febbraio 1988 era contenuta la seguente CP_1 clausola: “il proprietario autorizza, inoltre, l'affittuario ad eseguire opere di miglioramento fondiario ed a presentare domande agli uffici competenti, nonché a godere degli aiuti previsti dalle leggi vigenti in favore dell'agricoltura”.
Nel solo contratto del 30 marzo 1984, era contenuta la seguente ulteriore clausola: “N.B. nell'affitto è compreso una sezione di terreno dell'estensione di c.ca mq 1000, facente parte della particella 23 del foglio n. 102 del comune di Fasano in cui sarà ubicato un pozzo artesiano che sarà realizzato dall'affittuario . Controparte_1
Quindi, salvo che per il pozzo artesiano, la cui realizzazione sulla particella 23 del foglio n.
102 era stata espressamente autorizzata da , con riferimento ad ER ulteriori opere il preventivo assenso del concedente non poteva desumersi dalla clausola contenuta nei contratti agrari, il cui contenuto era assolutamente generico e privo dei requisiti della specificità della natura, delle caratteristiche e delle finalità degli interventi migliorativi autorizzati, richiesti dall'art. 16 della 1. 3 maggio 1952, n. 203 e ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità.
Il preventivo consenso non può nemmeno desumersi dalla dichiarazione sottoscritta da
[...]
il 30 giugno 1986 innanzi al funzionario incaricato del comune di Fasano, ER in cui il predetto dichiarava “in qualità di proprietario dell'azienda sita in agro CP_1 di Fasano denominata riportata in catasto alla Partita n. 7512 – Fg. Parte_2
102 – P.lle 21-24-25 estesa in tutto di Ha 20.46.63, di far condurre a tempo indeterminato i terreni sopra elencati al figlio nato a [...] il [...] e Controparte_1 residente a [...]; nonché di autorizzare lo stesso a compiere opere di miglioramento fondiario e a chiedere e riscuotere i contributi previsti dalle leggi vigenti”, stante l'assoluta genericità anche di tale dichiarazione in ordine alle opere da realizzare, di cui non veniva precisata la natura, la categoria o le finalità.
Nella specie, inoltre, l'affittuario, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha dimostrato il rilascio, in suo favore, di una preventiva autorizzazione dell'Ispettorato
10 Provinciale dell'Agricoltura secondo le formalità e la procedura di cui all'art. 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e all'art. 16 della 1. 3 maggio 1982, n. 203.
E' indubbia, quindi, l'assenza di un consenso preventivo espresso all'esecuzione delle migliorie da parte dell'affittuario.
Con ordinanza del 17 maggio 2023, la Corte disponeva procedersi ad un'integrazione di
CTU volta a verificare l'incremento del valore dei fondi limitatamente ai soli miglioramenti, ricadenti sui fondi oggetto di proprietà di , eseguiti in esecuzione delle Parte_1 concessioni edilizie rese a seguito di richieste di , sul presupposto che, ER come prospettato dall'appellato, dalla sottoscrizione di tali richieste potesse desumersi un consenso tacito preventivo del concedente idoneo a legittimare l'esecuzione delle migliorie.
Il CTU, dott. , all'esito degli accertamenti svolti, ha evidenziato che le opere Per_3 realizzate in esecuzione delle suddette concessioni edilizie erano quelle realizzate nel corso della prima ristrutturazione iniziata nel 1990, affidata con contratto di appalto all'impresa di
, che aveva interessato la parte edile strutturale dell'intero complesso Parte_1 costituente la , oltre ad un'area a verde. Parte_2
Va, tuttavia, rilevato che, con riguardo ai suddetti lavori di ristrutturazione, deve attribuirsi rilevanza alla scrittura privata sottoscritta dai AN il 17 novembre 1995, CP_1 rubricata “lavori di ristrutturazione della ”, con la quale i fratelli avevano Parte_4 acclarato e stabilito: 1) che il costo di ristrutturazione dell'intera masseria era stato di L.
356.526.000, sostenuto per la maggior parte da e per L. 49.646.000 ER da;
2) che il contributo regionale di L. 232.708.000 incassato da Controparte_1 [...]
era stato così impiegato: Lire 83.062.000 per lavori appaltati all'impresa edile di CP_1
, lire 100.000,00 per acquisto di buoni fruttiferi al portatore in parziale Parte_1 restituzione delle anticipazioni fatte da , lire 49.646.000 per ER restituzione della somma anticipata da;
3) che per il credito residuo del Controparte_1 padre (lire 112.000.000) nei confronti dei figli, le relative somme sarebbero state versate alla massa ereditaria al momento dell'apertura della successione.
Nella stessa scrittura privata, veniva specificato: “i AN , e Pt_1 CP_1 [...]
, in qualità di coeredi dell'azienda agrituristica, e in qualità di Per_4 ER proprietario si dichiarano soddisfatti per le migliorie apportate all'azienda e non pretendono reciprocamente ulteriori compensi per i lavori effettuati, tranne che per il debito complessivo di L. 112.000.000 dei AN , e nei confronti del padre”. Pt_1 Per_2 CP_1
Reputa, quindi, la Corte che, con riferimento alle migliorie eseguite in forza delle Per concessioni edilizie rilasciate su richiesta del padre (le uniche per le ER quali potrebbe ritenersi sussistente una preventiva autorizzazione tacita del concedente), tale scrittura privata, sottoscritta dalle parti, spieghi efficacia preclusiva rispetto alla pretesa 11 azionata da nel presente giudizio, attesa l'espressa dichiarazione di Controparte_1 soddisfacimento e di insussistenza di residue pretese per i lavori di ristrutturazione resa dalle parti.
Il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate in tale scrittura privata, infatti, non presenta margini di ambiguità che possano legittimare una diversa interpretazione della comune volontà delle parti.
D'altra parte, può escludersi che la scrittura privata in oggetto integri un patto successorio nullo ex art. 458 c.c., come sostenuto dall'appellato.
In ordine alla validità della pattuizione in esame si è pronunciata la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 26/2025 del 2 gennaio 2015 (prodotta dal difensore dell'appellante), decidendo sul ricorso proposto da avverso la sentenza Controparte_1 della Corte di Appello di Lecce n. 517/2019 depositata il 24 maggio 2019, che aveva rigettato la domanda proposta da nei confronti dell'altro germano Controparte_1 [...]
di condanna al pagamento dell'indennizzo per le migliorie apportate alla Per_4 masseria Spetterrata fino al 17 novembre 1995, proprio sul presupposto della idoneità della scrittura privata redatta dalle parti a regolare le sorti dei miglioramenti apportati da
[...]
. CP_1
La Corte di Appello aveva escluso la nullità di tale scrittura privata per violazione dei patti successori sanzionata dall'art. 458 c.c., evidenziando che, poiché tale scrittura privata aveva la finalità prevalente di accertare i rapporti di dare/avere tra ed i figli ER
, e e lo scopo di stabilire la ripartizione del contributo regionale dando atto Pt_1 CP_1 Per_2 della reciproca soddisfazione dei sottoscriventi e della mancanza di ulteriori pretese legate ai lavori di ristrutturazione della masseria Spetterrata, e poiché l'ammontare del credito restitutorio vantato dal de cuius non era oggetto di contestazione in causa, si doveva ritenere che la scrittura privata del 17 novembre 1995 non avesse avuto ad oggetto la regolamentazione diretta e/o indiretta della successione paterna e che fosse quindi fuori dal divieto di patti successori dell'art. 458 c.c..
La Corte di Cassazione, nella sentenza innanzi richiamata, nel rilevare che tale motivazione non esaminava, in concreto, la ragione della validità della pattuizione, ha proceduto a correggerne la motivazione ex art. 384 ultimo comma c.p.c..
Ha evidenziato che, dal momento che il ricorso all'interpretazione letterale della pattuizione in questione non permetteva di stabilire se i AN , riferendosi alla loro CP_1 qualità di eredi e parlando di estinzione del riconosciuto credito paterno di Lire 112.000.000 al momento successivo dell'apertura della successione paterna, avessero inteso fare riferimento ad un semplice termine coincidente con l'apertura della successione, o piuttosto ad una condizione sospensiva rappresentata dalla delazione e successiva accettazione dell'eredità 12 paterna da parte di , e , dovesse farsi applicazione del CP_1 Pt_1 Persona_4 principio di conservazione del contratto di cui all'art. 1367 c.c., secondo il quale, nel dubbio, la pattuizione deve essere intesa nel senso in cui sia in grado di produrre qualche effetto, piuttosto che nel senso in cui non produrrebbe alcun effetto.
Ha, quindi, osservato: “se si trattasse di un semplice termine coincidente con l'apertura della successione, da un lato, non si spiegherebbe il riferimento dei AN alla CP_1 propria qualità di coeredi dell'azienda agrituristica, e dall'altro la volontà del de cuius di disporre del proprio credito verrebbe ad essere vincolata per effetto dell'obbligazione già assunta con la scrittura privata in questione, in contrasto col principio garantito dal divieto ex art. 458 cod. civ., che è quello di preservare la libertà del testatore di disporre dei propri beni (e quindi anche dei propri crediti) per tutta la durata della vita, per cui la pattuizione sarebbe nulla per violazione dei patti successori ed occorrerebbe poi valutare, in base ai principi sulla nullità parziale (art. 1419 cod. civ.) in ordine agli effetti delle residue pattuizioni della scrittura privata del 17.11.1995. Se invece il pattuito differimento del pagamento del residuo credito di di £ 112.000.000 da parte degli eredi , ER Controparte_1
e per gli importi sopra indicati da ciascuno dovuti, viene inteso come Per_2 Pt_1 sospensivamente condizionato alla delazione e successiva accettazione dell'eredità paterna, con la quale sola i AN hanno assunto la qualità di eredi, in caso di verificazione della condizione sospensiva a ciascuno riferita con l'accettazione dell'eredità paterna, che peraltro non costituisce un obbligo per il chiamato all'eredità, deve ritenersi scattato l'obbligo di imputare come debito alla propria quota ereditaria la somma dovuta al de cuius con effetto favorevole per gli altri coeredi, mentre in caso di mancata accettazione dell'eredità paterna, e quindi di mancata verificazione della condizione sospensiva, sarebbe comunque rimasta la facoltà degli eredi di di agire in tale veste per il pagamento degli importi ER rispettivamente dovuti al defunto da , e , e nelle more tra la Controparte_1 Per_2 Pt_1 scrittura privata del 17.11.1995 e la morte di non producendo effetto la ER pattuizione sospensivamente condizionata senza la verificazione della condizione, il predetto avrebbe comunque potuto validamente disporre del suo credito di £ 112.000.000, senza vedere limitata la facoltà di disporre liberamente dei suoi beni e crediti fino alla morte. La motivazione addotta dalla Corte di Appello per giustificare la validità della pattuizione in questione della scrittura privata del 17.11.1995, e quindi la limitazione dell'indennizzo per i miglioramenti in favore di al periodo successivo al 17.11.1995, va quindi Controparte_1 corretta ex art. 384 ultimo comma c.p.c., ritenendo che il differimento del pagamento del credito residuo di £ 112.000.000 di sia stato sospensivamente ER condizionato alla delazione e successiva accettazione della sua eredità da parte dei figli
, e ”. Controparte_1 Persona_4 Parte_1
13 Non v'è ragione di discostarsi dalla motivazione resa dalla Suprema Corte, resa in ossequio al generale principio di conservazione del contratto.
In conclusione, deve ritenersi che la domanda avanzata da , con Controparte_1 riferimento ai miglioramenti apportati in esecuzione delle concessioni edilizie rese a seguito di richieste di , sia preclusa dall'accordo validamente formalizzato tra le ER parti che hanno dato atto, con dichiarazione priva di margini di ambiguità, della mancanza di ulteriori pretese relative ai lavori di ristrutturazione della masseria Spetterrata, e, con riferimento alle restanti opere, sia inammissibile per difetto del preventivo specifico consenso del concedente.
Con riguardo al pozzo artesiano, la cui realizzazione sulla particella 23 era stata preventivamente autorizzata dal concedente nel contratto del 1984, risulta dagli atti che nessun pozzo è stato realizzato sulla particella 23 e che, invece, un pozzo artesiano è stato realizzato sulla particella 21 (ora 90), che, tuttavia, non è di proprietà di , ma del Parte_1 fratello . Per_2
Inoltre, non vi è prova che il pozzo in questione sia stato effettivamente realizzato da
[...]
. CP_1
Dalla documentazione allegata alla integrazione di CTU (cfr. All. C) si desume, infatti, che la realizzazione del pozzo sia riconducibile direttamente a e non ER all'affittuario, in quanto:
1) nella richiesta “di autorizzazione all'emungimento di acque sotterranee ai sensi dell'art.
35 della Legge R. n. 24 del 19.12.83”, depositata il 6 settembre 1985 (successivamente al primo contratto di affitto), dava atto di “aver eseguito lo scavo di un ER pozzo artesiano in località in agro del comune di Fasano, nella p.lla 21 Parte_2 del foglio di mappa n. 102”;
2) era lo stesso ad aver inoltrato, in data 25 settembre 1979 e poi ER in data 16 giugno 1984 (successivamente al contratto di affitto), la domanda di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee mediante pozzo trivellato sulla particella 21, allegando relazione tecnico – economica a firma dell'ing. ; Parte_1
3) nella relazione idrogeologica allegata dall'istanza di autorizzazione si dava atto che “la ricerca avviene per conto del diretto proprietario Sig. che intende ER avvalersi delle acque sotterranee per meglio valorizzare la propria azienda agricola”;
4) l'autorizzazione veniva concessa in favore della il 6 Parte_5 ottobre 1984.
D'altra parte, nel progetto di ammodernamento dell'azienda agricola “ ” Parte_2
a firma di e del figlio del 3 settembre 1985, pure ER Parte_1 si dava atto della avvenuta realizzazione del pozzo artesiano sulla particella 21, prevedendosi, 14 tra i lavori di ristrutturazione, anche la realizzazione di un impianto irriguo, impianto che deve pertanto anch'esso farsi rientrare tra le opere oggetto della scrittura privata del 19 novembre
1995, relativamente alle quali la domanda di indennità per miglioramenti deve intendersi preclusa per le ragioni innanzi esposte.
Dal rigetto della domanda tesa ad ottenere l'indennità per miglioramenti, consegue il rigetto dell'opposizione proposta da avverso l'esecuzione di rilascio degli Controparte_1 immobili intrapresa da Parte_1
Il diritto di ritenzione, che è riconosciuto nell'art. 1152 c.c. e si configura come situazione giuridica non autonoma, ma strumentale all'autotutela di altra situazione attiva generalmente costituita da un diritto di credito, è contemplato in favore dell'affittuario nell'art. 20, L. 3 maggio 1982, n. 203, così come nell'art. 15 della precedente 1. 11 febbraio 1971, n. 11, in stretta correlazione al diritto di credito per le indennità spettanti al coltivatore diretto per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni da lui apportati al fondo condotto, sicché, presupponendo l'esistenza di un credito derivante dalle opere indicate e realizzate dal coltivatore diretto, non è scindibile dall'esistenza di detto credito o dall'accertamento di questo.
Pertanto, l'opposizione proposta dall' affittuario di fondo rustico alla richiesta di rilascio invocando la avvenuta esecuzione di miglioramenti deve essere rigettata qualora non sia stata data la prova della indennizzabilità dei miglioramenti, e cioè la prova che gli stessi sono stati posti in essere nel rispetto degli artt. 11 e ss. della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (cfr. Cass. 29 febbraio 2008, n 5519, specie in motivazione, nonché Cass. 26 giugno 2001, n. 8741; Cass. 9 maggio 1995, n. 5021).
E' infondata, infine, la richiesta ex art. 89 c.p.c. avanzata da . Controparte_1
La domanda si riferisce, in particolare, alle parti dell'atto di appello in cui si addebita all'appellato la produzione di “documentazione artefatta” e “palesemente falsa….a dimostrazione del tentativo fraudolento di ” (pag. 3), in cui si riferisce che Parte_6 la dichiarazione di notorietà a firma del dante causa del 30 giugno ER
1986 sarebbe “falsa” e “fraudolentemente creata dal sig. al fine di Controparte_1 conseguire i fondi statali per calamità naturali” (pag. 5), in cui si afferma che “il sig.
a sostegno delle proprie assurde deduzioni e domande…in cui si afferma Controparte_1 falsamente l'esecuzione da parte del ricorrente di lavori di riparazione..” (pag. 23) e in cui si dichiara: “il ctu ha basato le sue conclusioni su fatti non conformi al vero oltre che su accertamenti peritali mendaci”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non sussistono i presupposti dei provvedimenti di cui all'art. 89 comma 2 c.p.c. “ove le espressioni contenute 15 negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti”.
Nella specie, le espressioni utilizzate dall'appellante sono strettamente attinenti all'oggetto della causa e funzionali alla sua difesa, in quanto volte a dimostrare la scarsa attendibilità della documentazione posta dall'appellato a sostegno delle proprie richieste, senza travalicare i limiti delle esigenze difensive perseguite.
Va esclusa, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 89 comma 2 c.p.c..
La parziale reciproca soccombenza, che deriva dalla declaratoria di improponibilità della domanda riconvenzionale proposta nel primo grado di giudizio da , Parte_1 divenuta irrevocabile, impone di compensare per un terzo tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e di porre la restante parte, liquidata come in dispositivo, in base all'esito complessivo della lite, a carico di , che è colui che ha dato causa alla lite. Controparte_1
Il criterio della soccombenza, infatti, non può essere frazionato, secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia “conseguito un esito a lei favorevole” (cfr. Cass., sent. 25 marzo 2002 n. 4201; Cass. 11 gennaio 2008 n. 406).
Per le medesime ragioni, le spese di CTU del primo e del secondo grado di giudizio vanno poste a carico di in ragione dei due terzi e a carico di Controparte_1 Parte_1
in ragione di un terzo.
[...]
P.Q.M.
Decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Lecce, Sezione Specializzata agraria, n. 998/2022 del 29 giugno 2022, pubblicata il 13 dicembre 2022, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Rigetta la domanda avanzata da tesa al riconoscimento Controparte_1 dell'indennità per i miglioramenti ex art. 17 L. 203/1982 apportati agli immobili di proprietà di Parte_1
2) Rigetta l'opposizione proposta da avverso l'esecuzione di rilascio Controparte_1 degli immobili intrapresa da Parte_1
16 3) Compensa per un terzo le spese processuali del doppio grado di giudizio e condanna al pagamento della restante quota, che liquida come segue: 8953,00 euro Controparte_1 per il giudizio di primo grado;
8000,00 euro per il giudizio di secondo grado, oltre accessori come per legge e tariffa e spese generali al 15%;
4) Pone definitivamente le spese di CTU del primo e del secondo grado di giudizio a carico di in ragione dei due terzi e a carico di in Controparte_1 Parte_1 ragione di un terzo.
5) Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Lecce, 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Antonio Francesco Esposito
17