Sentenza 29 ottobre 2003
Massime • 1
Nel contratto di colonia parziaria, come anche nella mezzadria, l'impresa di coltivazione del fondo viene esercitata in forma associativa dal concedente e dal concessionario ( così che, mentre il primo conferisce il godimento del fondo e delle scorte, il secondo esegue i lavori di coltivazione secondo le direttive del concedente e le esigenze della produzione, con l'obbligo di mantenere il fondo stesso in uno stato di normale produttività ), sicché l'aver eseguito i lavori di coltivazione rendendo produttivo il terreno originariamente incolto non costituisce miglioramento fondiario, ma adempimento di una specifica obbligazione gravante sul colono, mentre la colonia "ad meliorandum" si caratterizza per il possesso, anche solo materiale, del fondo per un periodo di almeno trent'anni e per l'apporto di migliorie con l'impianto di colture arboree o arbustive da parte del coltivatore.
Commentario • 1
- 1. Art. 959 c.c., Diritti dell'enfiteutaVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 1 settembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/10/2003, n. 16234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16234 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SEGRETO IO - rel. Consigliere -
Dott. CHIARINI IA Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO MA, DO NE, DO OV, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIORGIO SCALIA 6 INT 14, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO LO DUCA, difesi dall'avvocato LEOPOLDO D'AMICO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TT MA RM, TT NA, TT
AN, elettivamente domiciliati in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, con Studio in 98051 BARCELLONA P.G. VIA TENENTE N. 26;
difesi dall'Avvocato GIOVANNI SIRACUSA e l'Avvocato PLACIDO GUGLIELMO SIRACUSA, per i primi due per delega a margine;
e per il terzo l'Avvocato PLACIDO GUGLIELMO SIRACUSA con procura speciale del Consolato D'Italia in Bruxelles del 14/9/02 REF. 1045;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 254/00 della Corte d'Appello di MESSINA sezione agraria emessa il 25/05/2000, depositata il 30/05/00; RG. 359/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/03 dal Consigliere Dott. IO SEGRETO;
Udito l'Avvocato LEOPOLDO D'AMICO;
udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6.8.1993 TI IA AR, AN ed NA convenivano davanti al tribunale di Barcellona Pozzo del Gotto ND IA, ER e GI per sentire dichiarare il rilascio di un loro fondo rustico sito in Castroreale, a seguito della scadenza del rapporto agrario di colonia parziaria, oltre al risarcimento dei danni causati da un incendio.
Si costituivano tardivamente le convenute ed eccepivano che si trattava di colonia perpetua.
Il Tribunale, con sentenza depositata il 25.10.1994, dichiarava cessato il rapporto e con separata ordinanza disponeva ulteriore istruttoria per la domanda di risarcimento del danno. Proponevano appello le convenute.
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 24.10.1996, rigettava l'appello.
Proposto ricorso per Cassazione, la S.C. con sentenza n. 3039/1999 accoglieva il primo motivo di ricorso e rinviava la causa alla corte di appello. Secondo la S.C. erratamente il giudice di appello aveva ritenuto che avesse natura di giudicato esterno un'ordinanza pretorile, con la quale era stata disattesa l'istanza di affrancazione sotto il profilo che il rapporto in oggetto non era suscettibile di affrancazione.
La corte di appello di Messina, con sentenza depositata il 30.5.2000, quale giudice di rinvio, rigettava l'appello.
Riteneva la corte di merito che la natura del rapporto agrario in questione andasse determinata sulla base del contratto intervenuto tra i danti causa delle parti (don IO TI ed i germani Isgrò), con atto per notar Zangla del 28.7.1819; che da detto contratto emergeva l'assenza di un termine, l'obbligo dei concessionari di proseguire nelle piantagioni, a spese del TI e con le modalità indicate, l'obbligo dei concessionari di provvedere alla gestione colturale delle piantagioni, la ripartizione tra le parti delle spese per le ulteriori attività di mantenimento del fondo e dei prodotti, la previsione in caso di vendita che sarebbe spettato un quarto del terreno effettivamente messo a coltura agli Isgrò, la denominazione del rapporto come "medietà". Sulla base di questi elementi riteneva la corte di appello che si trattasse di un contratto associativo di "mezzadria perpetua", escludendo che potesse trattarsi di colonia perpetua o di colonia ad meliorandum, atteso che il concedente partecipava alla gestione dell'azienda agraria, con conseguente applicabilità dell'art. 34 l. n. 203/1982, quanto alla cessazione della durata di tale contratto.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione ND IA, RI e GI. Resistono con controricorso TI IA. AR, AN ed NA.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione del fatto.
Osserva questa Corte che ai fini della sussistenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena d'inammissibilità per il ricorso per Cassazione dall'art. 366 c.p.c., è necessario che nel contesto dell'atto d'impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti dei processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (Cass. 17 aprile 2000, n. 4937; Cass. 7 giugno 2000, n. 7707). Nella fattispecie, per quanto in maniera succinta, dalla parte narrativa del ricorso e dai motivi risulta l'esposizione dei fatti, nei limiti necessari ai fini del presente ricorso.
2. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la violazione e falsa o omessa applicazione di norme di legge: della normativa di cui alla l. n. 203/1982, ed in particolare degli artt. 34, 25 e 54 legge citata, della normativa in tema della colonia perpetua, dell'art. 2141 c.c. e/o dell'istituto della mezzadria e della normativa in materia di colonia ad meliorandum, della l. n. 327/1963, art. 1 e 2 e successive modif., della l. n. 233/1980, art. 1, artt. 1362, 1366, 1367 e 1371 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Lamentano le ricorrenti che nella fattispecie la sentenza impugnata ha erratamente ritenuto che il rapporto agrario in questione fosse privo di termine di scadenza, mentre in effetti si trattava di contratto di colonia a durata perpetua e, come tale, non ricadente nella disciplina di cui all'art. 34 della legge n. 203/1982, come avviene anche per i contratti a miglioria, già in origine perpetua, o in ogni caso ultratrentennali in uso nelle province del Lazio ed anche nel resto del territorio nazionale.
Ritengono le ricorrenti che nella fattispecie non poteva trattarsi di mezzadria, in quanto nel contratto per notar Zangla del 1819 non vi era alcun riferimento al podere ed alla famiglia colonica;
che nella fattispecie gli unici gestori dell'attività di coltivazione erano stati le ricorrenti e prima i loro avi;
che quindi il contratto in questione costituiva una colonia perpetua, per cui proprio per effetto della perpetuità aveva carattere reale e non associativo. Secondo le ricorrenti poteva legittimamente esistere, con riferimento all'epoca di conclusione del contratto (1819), e quindi sotto il regno delle Due Sicilie, un contratto di colonia perpetua, per sua natura trasferibile agli eredi ed agli estranei, senza il consenso del concedente, come era previsto nella fattispecie dall'atto notarile, in cui il concessionario si impegnava per sè e per i suoi. Inoltre le ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata ha ritenuto che nel contratto il concedente si impegnava a contribuire alle spese per le piantagioni, mentre detta circostanza era esclusa.
3.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Anzitutto va rilevato che la sentenza impugnata è giunta alla determinazione che nella fattispecie si trattasse di un contratto associativo di "mezzadria perpetua" sulla base dell'individuazione degli elementi del contratto per notar Zangla del 1819, tenuto conto in particolare che nella fattispecie non era previsto un termine di scadenza, che i concessionari si erano assunti l'obbligo di provvedere alla gestione colturale delle piantagioni secondo le modalità indicate, e che le spese andavano ripartite tra le parti, come anche i prodotti, mentre i concessionari non divenivano proprietari del soprassuolo, e che militava in tal senso la stessa denominazione di "medietà" utilizzata nel contratto. Il giudice di rinvio ha, in particolare, escluso che nella fattispecie potesse sussistere un'ipotesi di colonia perpetua o anche di colonia ad meliorandum, sia perché mancava ogni cenno della proprietà del soprassuolo e della sua trasferibilità, sia perché era evidente l'ingerenza del concedente nell'azienda agricola, attraverso istruzioni ed obblighi imposti ai concessionari ed attraverso la partecipazione alle spese.
3.2. Va, anzitutto, rilevato che la doglianza delle ricorrenti, secondo cui dal contratto in questione non risulterebbe che il concedente si impegnava a sopportare parte delle spese di coltivazione, ma risulterebbe, anzi, l'esatto contrario, si risolve in effetti in una censura di travisamento del fatto e come tale è inammissibile. Infatti va rilevato che il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per Cassazione, poiché, risolvendosi in un' inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.. (Cass. 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996, n. 4018).
Ne consegue che non possono essere sovvertiti in questa sede di legittimità i presupposti fattuali individuati dal giudice di merito, con quelli diversi proposti dalle ricorrenti ai fini dell'individuazione del contratto agrario (Cass. 22 febbraio 1994, n. 1682).
4.1. Occorre ora esaminare se sia corretto giuridicamente il discorso proposto dalla sentenza impugnata, secondo cui nella fattispecie, sulla base dei presupposti fattuali sopra individuati, quali emergenti dal contratto, fosse ravvisabile un contratto di "mezzadria perpetua" a carattere associativo e non di colonia perpetua o di colonia ad meliorandum, di natura reale, come sostenuto dalle ricorrenti.
4.2. Va, anzitutto, osservato che la sentenza in questione, quanto al termine di scadenza del contratto, da atto che esso costituiva un contratto perpetuo, come sostengono le ricorrenti, per cui l'espressione "assenza di termine", per quanto impropria, sta ad indicare nell'iter argomentativo della sentenza stessa la perpetuità del contratto. Sennonché sulla perpetuità del contratto agrario in questione le ricorrenti fondano la natura reale di esso, ritenendo che integri l'ipotesi di colonia perpetua o l'ipotesi di colonia migliorataria, con i requisiti di quelle ultratrentennali in uso nelle province del Lazio.
4.3. Ritiene questa Corte che correttamente la sentenza impugnata ha escluso la ricorrenza nella fattispecie di entrambe queste figure. Infatti la colonia perpetua, che è un istituto consuetudinario di origine feudale, è caratterizzata dall'occupazione, da parte del colono, tollerata dal proprietario e protratta per un lungo periodo di tempo, di terreni abbandonati e incolti, nonché dall'obbligo, a carico del colono medesimo, del pagamento di un canone, normalmente in natura, al proprietario dei terreni;
la costituzione della colonia perpetua non è più ammessa dall'entrata in vigore del codice del 1865, essendo stata da questo abolita. Tuttavia essa è ancora configurabile con riguardo a rapporti preesistenti all'entrata in vigore di detto codice del 1865,dato il principio dell'irretroattività della legge. Detta colonia perpetua poteva avere ad oggetto non solo i demani feudali ed universali, ma anche i terreni di privati. La colonia perpetua, differenziandosi dalla colonia ad meliorandum per l'attribuzione al colono della proprietà di tutto il soprassuolo, con la correlata compressione dei diritti del concedente, integra un diritto reale parificabile all'enfiteusi (Cass. 28 febbraio 1989, n. 1096).
4.4. Nel contratto di colonia parziaria, invece, come anche nella mezzadria, l'impresa di coltivazione del fondo viene esercitata in forma associativa dal concedente e dal concessionario, per cui, mentre il primo conferisce il godimento del fondo e delle scorte, il secondo esegue i lavori di coltivazione secondo le direttive del concedente e le esigenze della produzione, con l'obbligo di mantenere il fondo in uno stato di normale produttività. Pertanto, l'aver eseguito i lavori di coltivazione, rendendo produttivo il terreno originariamente incolto, non costituisce di certo miglioramento fondiario, ma adempimento di una specifica obbligazione gravante sul colono.
La colonia parziaria e la mezzadria si configurano come rapporti agrari associativi tipici che comportano l'esercizio in comune dell'impresa agricola da parte del concedente, e dei coloni o mezzadri, con la partecipazione di entrambi agli utili ed alle perdite in quote determinate, mentre la colonia migliorataria (art. 1, 2, 8 l. n. 327 del 1963 e 13 l. n. 607 del 1966) si caratterizza per il possesso, anche solo materiale, del fondo, per un periodo di almeno trenta anni e per l'apporto di migliorie con l'impianto di colture arboree o arbustive da parte del coltivatore (Cass. 4 febbraio 1998, n. 1128).
4.5. Pertanto è correttamente qualificato come colonia parziaria quel rapporto nel quale, al proposito comune delle parti di miglioramento e di trasformazione fondiaria è attribuito uno scopo finalistico, costituendo esso in realtà il mezzo al fine di poter sfruttare la redditività del fondo sulla base di una compartecipazione associativa, caratterizzata dal conferimento della terra, da un lato, e del lavoro, dall'altro, nonché dalla divisione del prodotto a metà (Cass. 28 gennaio 1985, n. 490), sempreché il concedente non venga esonerato dalla gestione dell'azienda e dal conferimento di capitale per la successiva coltivazione e ponendo ad esclusivo carico del colono tutte le spese della coltivazione nonché le eventuali perdite di gestione (Cass. 11.1.1983, n. 182; Cass. 17 gennaio 1983, n. 349).
4.6. Nella fattispecie, quindi, non può condividersi l'assunto delle ricorrenti, per cui, per il solo fatto che il rapporto agrario in questione fosse stato ritenuto dalla corte di merito di mezzadria perpetua, costituiva un rapporto di natura reale e non associativo. Qui il problema, ai fini della causa, non è di stabilire se il contratto de qua sia di mezzadria o di colonia parziaria, ma di stabilire se esso abbia natura associativa, e quindi natura personale, ovvero abbia natura reale.
Ritiene questa Corte che la ritenuta perpetuità del rapporto non è da sola idonea a conferire natura non associativa al rapporto agrario, se il giudice di merito ha accertato per altro verso che il contratto non esclude il concedente dalla gestione dell'impresa agricola sia per quanto riguarda le iniziative economiche, con concorso alle spese ed agli utili, sia per quanto riguarda le direttive.
4.7. In questo caso, infatti, una volta accertata la natura associativa del rapporto agrario, e tale è la mezzadria ritenuta dal giudice di merito, la perpetuità dello stesso, voluta dalle parti, comporta solo che si versi in ipotesi di contratto associativo atipico di cui all'art. 13 l. 15.9.1964, n. 765, con la conseguenza che ad esso si applicano le disposizioni che regolano il tipo di contratto prevalente o, in mancanza, "il tipo di contratto più analogo".
4.8. Nè la natura associativa del rapporto può venir meno per dar luogo ad un rapporto di natura reale, sulla base della sola perpetuità del stesso, con esclusione, quindi, del concedente dalla gestione dell'azienda e dai rischi economici connessi, in contrasto con la volontà negoziale dei contraenti.
Il problema che si potrebbe porre in questo caso è, ferma la natura associativa del rapporto, e quindi la natura personale e non reale, quale valore possa avere la clausola di perpetuità, non potendo sussistere un rapporto obbligatorio con vincolo di perpetuità (cfr. Cass. 1^ luglio 1998, n. 6427), tenuto conto che, secondo il prevalente orientamento dottrinale, il rapporto obbligatorio perpetuo è nullo e si converte in rapporto a tempo indeterminato. Sennonché, una volta ritenuta la natura associativa dei contratto de quo, è ultronea, ai fini della decisione di questo motivo di ricorso, ogni questione attinente alla validità di questa clausola di perpetuità.
Pertanto nella fattispecie, avendo la sentenza appellata ritenuto che il rapporto di "mezzadria perpetua" avesse in concreto le caratteristiche di un rapporto associativo agrario, correttamente ha applicato l'art. 34 della l. n. 203/1982. 5. Con il secondo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la violazione, falsa o mancata applicazione dell'art. 34 l. 203/1982, e della normativa in materia di colonia ad meliorandum, artt. 1 e 2, l. n. 27/1963, art. 1 d.l. n. 1717/1923, art. 1 l. 25.2.1980, n. 233,
artt. 1362, 1363, 1366, 1371 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.. Assumono le ricorrenti che erratamente la sentenza impugnata non ha riconosciuto la natura reale del rapporto in questione, assimilabile all'enfiteusi, in quanto l'art. 8 della l. n. 327/1963 estende anche ai rapporti a miglioria di contenuto e caratteristiche identiche a quelli delle province laziali di cui all'art. 1, le norme in tema di affrancazione di enfiteusi;
che analogo principio è stato affermato a norma dell'art. 13, c. 1 lett. B, l. 607/1966 e dall'art. 1 del r.d.l. n. 1717 del 1923, che stabilisce che tutte le prestazioni perpetue di qualsiasi natura possono essere affrancate. Ritengono le ricorrenti che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata nella fattispecie non vi era un' ingerenza del concedente nella gestione del fondo ne' l'assunzione dei rischi da parte dello stesso;
che le direttive date dal concedente non erano altro che clausole del contratto;
che il miglioratario era tenuto ad osservare per il buon andamento delle coltivazioni;
che la corte di merito aveva dato decisivo rilievo ad elementi contrattuali per loro natura neutri e che la ricorrenza del rapporto di natura reale non poteva essere esclusa dalla partecipazione del concedente ad alcune trascurabili spese;
che, in definitiva, proprio dall'interpretazione delle clausole contrattuali doveva ritenersi che il contratto de qua costituisse una colonia perpetua.
6.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Osserva questa Corte, anche richiamando quanto detto in merito al primo motivo di ricorso e premesso che l'art. 8 della l. n. 327/1963 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 30 del 28.4.1966 della Corte Cost., che la natura reale del rapporto agrario, con conseguente diritto all'affrancazione, non attiene a contratti che abbiano carattere associativo.
infatti, allorché il legislatore, con l'art. 3 della legge 18.12.1970, n. 1136, dispose che l'art. 13 della legge 22.7.1966, n. 607 si applicasse anche ai contratti ed ai rapporti, "anche di natura associativa di colonia e di affitto con clausola migliorataria", nei quali il colono, l'affittuario, il concessionario avessero eseguito opere di trasformazione fondiaria e agraria di carattere sostanziale e permanente, detta norma, che disponeva l'estensione dell'affrancazione, fu dichiarata incostituzionale, con sentenza della Corte Cost. 6.3.1974, n. 53. Ritenne, in proposito, il Giudice delle leggi che l'estensione a questi contratti del regime proprio dei rapporti di tipo enfiteutico, con la conseguente facoltà di affrancazione, non poteva trovare giustificazione nel fatto dell'esecuzione di opere di miglioramento di carattere sostanziale e permanente di qualsiasi tipo, non potendo il legislatore mutare la natura e clausola di un contratto, fonte di credito di carattere obbligatorio e temporaneo, in un rapporto reale e perpetuo, in aperto contrasto con la volontà negoziale delle parti.
6.2. Nella fattispecie, avendo il giudice del merito accertato che il contratto in questione era di carattere associativo, prevedendo la coimprenditorialità tra il concedente ed il concessionario, correttamente ha escluso la natura reale dello stesso.
7.1. Infondata è anche la censura attinente alla interpretazione delle clausole contrattuali effettuata dalla corte di merito. Va, anzitutto, osservato che la parte che denunzi in cassazione l'erronea determinazione della volontà negoziale effettuata dal giudice di merito in violazione degli artt. 1362 e segg. c.c., è tenuta ad indicare quali canoni o criteri interpretativi siano stati violati;
in mancanza l'individuazione della volontà negoziale che, avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito, è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensì allorché esse sono insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. 12.3.1994, n. 2415, Cass. 2.2.1996, n. 914; Cass. 25.2.1998,n. 3142).
7.2. Nella fattispecie le ricorrenti, pur indicando genericamente nel titolo del motivo gli artt. 1362, 1363, 1366,1367 e 1371 c.c., nella parte espositiva non indicano quali criteri ermeneutici siano stati violati dal giudice di appello nell'interpretazione del contratto per notar Zangla del 1819, ne' - conseguentemente - espongono le ragioni giuridiche su cui si fondano le doglianze di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale.
7.3. Quanto alla censura di vizio motivazionale, essa si risolve in una diversa lettura delle Stesse risultanze contrattuali già valutate dal giudice, con la sola particolarità di attribuire alle stesse una diversa valenza.
A tal fine va osservato che nel controllo in sede di legittimità della adeguatezza della motivazione del, giudizio di fatto, contenuto nella sentenza impugnata, i confini tra - da un lato - la debita verifica della indicazione da parte del giudice di merito di ragioni sufficienti, senza le quali la sentenza è invalida, e - dall'altra - il non ammissibile controllo della bontà e giustizia della decisione possono essere identificati tenendo presente che, in linea di principio, quando la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione, la sentenza è valida. Tale rilievo non esclude la necessità che dalla motivazione (alla luce del disposto del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., nel testo di cui alla novella del 1950) risulti il rispetto, nella soluzione della questione di fatto, dei relativi canoni metodologici, dall'ordinamento direttamente espressi o comunque da esso ricavabili.
Deve rimanere fermo, però, che la verifica compiuta al riguardo può concernere la legittimità della base del convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento in se stesso, come tale incensurabile. È in questione, cioè, non la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se sussiste un'adeguata incidenza causale dell'errore oggetto di possibile rilievo in cassazione (esigenza a cui la legge allude con il riferimento al punto decisivo (Cass. 16 gennaio 1996, n. 326).
7.4. Nella fattispecie il giudice di appello ha ritenuto che l'obbligo dei concessionari di proseguire la piantagione di vigneto ed uliveto nel restante terreno, a spese del TI e con le modalità indicate (in parte le piantagioni erano già state effettuate a spese comuni), la ripartizione tra le parti (quanto alle spese) delle ulteriori attività attinenti al mantenimento del fondo e, in particolare, della fornitura delle sementi (in ragione della metà per ciascuno), la ripartizione in parti eguali dei prodotti del fondo, con conseguente assunzione di rischio, e la denominazione del rapporto come "medietà", costituissero elementi sufficienti per ritenere il rapporto, in questione come di natura associativa tra le parti per la gestione del fondo stesso.
Trattasi di una valutazione di elementi fattuali da parte del giudice del merito, che è esente da vizi motivazionali, rilevabili in questa sede di sindacato di legittimità, attesi i limiti dello stesso sopra esposti.
8. Con il terzo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34 l. 203/1962, c. 4, art. 1362, 1363, 1366, 1367, 1371 c.c., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, circa punti decisivi della controversia, a norma dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Ritengono le ricorrenti che, anche a considerare il rapporto agrario in questione come di natura associativa, poiché il giudice di appello aveva ritenuto che le parti avevano voluto che lo stesso fosse perpetuo ("mezzadria perpetua") in ogni caso il giudice di appello non ne poteva dichiarare la cessazione, poiché il comma quarto dell'art. 34 l. n. 203/1982 statuisce che restano tuttavia valide le clausole contrattuali verbali o scritte, che prevedano una più' lunga durata del rapporto associativa.
9.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Infatti trattasi di questione nuova, proposta per la prima volta in questa sede di legittimità.
È giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass. 10.5.1995,n. 5106; Cass. 8.7.1994, n. 6426).
9.2. Ove, invece, la questione fosse stata effettivamente proposta in sede di appello, non essendosi sul punto pronunziato il giudice di appello, la censura poteva essere proposta solo sotto il profilo della violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.. Infatti in questa ipotesi si tratterebbe della violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., ed a maggior ragione come vizio motivazionale a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Infatti il vizio di omessa pronunzia, in quanto pretesamente incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (Cass. S.U. 14.1.1992, n. 369; Cass. 25.9.1996/n. 8468). 10. il ricorso va, pertanto, rigettato.
Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2003