Art. 8.
Le norme della presente legge si applicano anche ai contratti aventi ad oggetto rapporti a miglioria di contenuto e caratteristiche identici a quelli di cui all'articolo 1, relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 30 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1966 n. 105) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 4, 5, 7 e 8" della presente legge.
Le norme della presente legge si applicano anche ai contratti aventi ad oggetto rapporti a miglioria di contenuto e caratteristiche identici a quelli di cui all'articolo 1, relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 30 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1966 n. 105) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 4, 5, 7 e 8" della presente legge.