Articolo 8 della Legge 25 febbraio 1963, n. 327
Articolo 7Articolo 9
Versione
16 aprile 1963
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Versione
1 maggio 1966
Art. 8.
Le norme della presente legge si applicano anche ai contratti aventi ad oggetto rapporti a miglioria di contenuto e caratteristiche identici a quelli di cui all'articolo 1, relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 30 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1966 n. 105) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 4, 5, 7 e 8" della presente legge.
Entrata in vigore il 1 maggio 1966
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