Articolo 54 della Legge 3 maggio 1982, n. 203
Articolo 53Articolo 55
Versione
6 maggio 1982
Art. 54. (Estensione della presente legge ai rapporti di miglioria e analoghi)

Ai rapporti di miglioria di cui all' articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 , e ai rapporti analoghi esistenti nell'intero territorio nazionale, sino a quando non abbiano raggiunto la durata indicata in tale articolo, si applicano le norme della presente legge sempreche' piu' favorevoli alle condizioni pattizie e consuetudinarie esistenti.
Entrata in vigore il 6 maggio 1982
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