Articolo 1 della Legge 25 febbraio 1963, n. 327
Articolo 2
Versione
16 aprile 1963
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Versione
28 giugno 1980
Art. 1.

I rapporti a miglioria in uso nelle Province del Lazio, comunque denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre trenta anni, e abbia apportato al fondo migliorie in conformita' dell'uso locale o della convenzione, sono dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, oltre le norme della presente legge, quelle contenute nel titolo IV del libro terzo del Codice civile e nella legge 11 giugno 1925, n. 998 , e successive modificazioni e integrazioni.
Sono ritenuti rapporti a miglioria quelli nei quali il coltivatore abbia, apportato al fondo miglioramenti con impianto di colture arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali, o quelli nei quali il coltivatore abbia pagato il valore delle migliorie secondo la convenzione o l'uso locale, all'atto dell'ingresso nel fondo. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 22 maggio 1980, n. 233 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente articolo "deve intendersi applicabile ai soli rapporti a miglioria ivi considerati, comunque denominati e comunque costituiti anche in deroga al disposto dell' articolo 1350, n. 2, del codice civile e non anche a quelli che erano gia' perpetui all'epoca dell'entrata in vigore di detta legge, in virtu' di anteriore titolo costitutivo o di usucapione".
Entrata in vigore il 28 giugno 1980
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