Art. 2.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 la durata del rapporto dell'attuale miglioratario si cumula con quella dei rapporti dei miglioratari precedenti quando vi sia stata cessione del contratto a qualsiasi titolo o quando il miglioratario subentrato abbia pagato all'atto dell'ingresso nel fondo il valore delle migliorie secondo la convenzione o l'uso locale.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 la durata del rapporto dell'attuale miglioratario si cumula con quella dei rapporti dei miglioratari precedenti quando vi sia stata cessione del contratto a qualsiasi titolo o quando il miglioratario subentrato abbia pagato all'atto dell'ingresso nel fondo il valore delle migliorie secondo la convenzione o l'uso locale.