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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/09/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del lavoro, dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n.3675, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 19.09.2025, vertente TRA
, nata il giorno 9.3.1964 in PIMONTE e residente in Parte_1
TORRE del GRECO, C.F.: rappresentata e CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Vincenzo SANTARPIA presso il cui studio, sito in POMPEI alla via MARICONDA n.87, elettivamente domicilia giusta procura in atti versata RICORRENTE E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n. 55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento pensione di vecchiaia “anticipata” ex D.L.vo n.503/1992.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il 18 giugno 2024 la sig.ra si rivolgeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Parte_1
1 Tribunale sollecitando l'accertamento dei presupposti legittimanti il riconoscimento della pensione di vecchiaia cd. anticipata, di cui al D.L.vo n.503/1992, con pedissequa condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del relativo trattamento a decorrere dall'1 aprile 2019 (mese successivo al compimento del 55 anno di età), o dalla diversa data ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze e con attribuzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' che resisteva CP_1 alla avversa iniziativa giudiziale chiedendo il rigetto della domanda attorea per asserita infondatezza.
La causa veniva ritenuta bisognevole di approfondimento medico legale, in adesione alla mirata sollecitazione attorea.
Si dava, pertanto, ingresso a perizia, all'uopo officiando il dr.
. Persona_1
Espletata la consulenza tecnica di ufficio, la controversia veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 19 settembre 2025, il Giudice assegnava la controversia a sentenza.
^ ^ ^ (2)
La domanda attorea deve essere rigettata per mancato raggiungimento della prova inerente la soglia invalidante richiesta per la prestazione in rivendicazione.
In disparte ogni ulteriore -eventuale- questione, è pacifico fra le parti che la ragione ostativa all'accoglimento della domanda amministrativa è stata individuata nell'asserito difetto del requisito sanitario. Che, pertanto, è diventata la questione processuale prioritaria.
Ebbene, il dr. ha accertato, a carico della Persona_1 sig.ra , una condizione menomativa così sintetizzata: Parte_1
<artropatia artrosica polidistrettuale a modesto impegno funzionale;
< i>
ipertensione arteriosa essenziale;
esiti di bendaggio gastrico e di colecistectomia laparoscopica;
distiroidismo in tiropatia nodulare>. Il perito annette(va) a detto quadro patologico una percentuale invalidante inferiore all'80%, inidonea, pertanto, a portare in emersione il requisito sanitario evocato dall'interessata.
2 Deve, inoltre, aggiungersi che l'iter logico-argomentativo seguito dal dr. si lascia apprezzare per la sua piena adesione Persona_1 alla progressione medico-legale che deve caratterizzare l'indagine consulenziale. Basata sull'esame complessivo e comparato del dato documentale e del dato clinico. La sola valorizzazione del primo non esaurisce, per ragioni su cui nemmeno mette conto di soffermarsi, l'approfondimento “tecnico” richiesto al perito. (3)
Vanno, all'uopo, richiamati i passaggi di maggiore pregnanza della relazione consulenziale, chiaramente rivelatori della esaustività dell'indagine peritale. Muovendo naturalmente dall'esame obiettivo. Soggetto in discrete condizioni generali di nutrizione e di sanguificazione;
peso 73 Kg. Altezza cm. 165; facies composita;
cute rosea;
mucose visibili umide e rosee;
pannicolo adiposo ben rappresentato. Tonotrofismo muscolare sufficientemente conservato, coerente con l'età anagrafica. Linfonodi clinicamente esplorabili indenni. Acuità visiva nella norma. Non apprezzabile deficit della capacità di percepire la voce parlata a normale distanza di conversazione. Sistema osteo-articolare: rachide in asse;
dolore riferito alla digitopressione delle apofisi spinose del tratto lombare del rachide, che presenta limitazione funzionale del tratto sia in flessoestensione che in lateralità, Lasegue positivo a sinistra;
muscoli delle docce paravertebrali contratti nel tratto lombare;
scrosci bilaterali alla mobilizzazione delle ginocchia, che presentano moderata limitazione funzionale in flessoestensione (maggiore a destra); i rapporti articolari dei restanti segmenti ossei risultano nella norma e la mobilizzazione delle articolazioni evidenzia una escursione fisiologica in assenza di dolore;
passaggi posturali autonomi;
Lasegue e Wasserman negativi;
la stazione eretta è mantenuta senza ausili;
la deambulazione è normale ed avviene senza ausili. … Esame neurologico: normalmente evocabili i riflessi osteotendinei fisiologici;
non evocabili riflessi patologici;
pupille isocoriche normoreattive;
assenza di nistagmo spontaneo o provocato;
prova di Romberg negativa;
prove metriche e di coordinazione correttamente eseguite;
non evidenza di grossolani deficit di moto;
3 integra la sensibilità estero- e propriocettiva;
non deficit delle funzioni cerebrali superiori né del linguaggio. Psiche: lucida, cosciente, orientata nel tempo e nello spazio, partecipe e collaborativa alla raccolta dei dati di interesse sanitario;
il tono della voce e le modalità espositive sono risultate variegate;
non sono emerse alterazioni a carico delle senso- percezioni;
il pensiero presenta nessi logici e associativi integri;
non si sono evidenziati grossolani deficit mnesici;
l'attenzione è risultata nella norma;
non sono emerse alterazioni formali e deliranti dell'ideazione; i contenuti sono risultati esenti da tematiche patologiche;
si rileva modesto stato ansioso con riferite turbe del ritmo veglia-sonno; autonomo nell'igiene personale. Gli atti della svestizione e vestizione sono stati compiuti senza alcun ausilio. … >
Di qui il coerente responso “tecnico” a derivazione medico- legale. La ricorrente presenta un quadro di artropatia artrosica, con alterazioni anatomo1radiografiche di modesta entità a carico del rachide, delle ginocchia e delle anche, ed un corrispettivo clinico di moderato impegno algo-disfunzionale, la cui valenza invalidante ai sensi delle Tabelle allegate al D.M.
5.2.1992 può essere definita nella misura del 25%. Ella inoltre è stata operata di bendaggio gastrico per obesità severa;
all'epoca dell'intervento, circa dieci anni orsono, pesava circa 130 Kg, attualmente pesa sui 73 Kg e presenta un discreto profilo dei parametri nutrizionali e metabolici. La è stata inoltre Pt_1 operata di cataratta bilaterale, mediante intervento di facoemulsificazione ed impianto intraoculare di cristallino, con acuità visiva (con correzione) perfettamente recuperata. Completa il quadro clinico la presenza di esiti di colecistectomia e distiroidismo in tireopatia nodulare, di modesto rilievo invalidante. Per le considerazioni di cui sopra, la valutazione dell'invalidità complessiva non consente di raggiungere la soglia dell'80% necessaria per configurare il requisito sanitario utile alla fruizione della pensione di vecchiaia anticipata (ex D.L.vo 503/92).> (4)
Come si vede, l'apprezzamento singolo e complessivo delle riscontrate menomazioni non tralascia di valorizzare il dato documentale, ampiamente riportato nella relazione scritta, analizzato con l'imprescindibile lente dell'esame clinico.
4 Qualsiasi obiezione ai risultati in tal modo ottenuti non può che basarsi sull'identico iter valutativo. Cosa non avvenuta nel caso di specie, la ricorrente avendo veicolato, con le note “sostitutive”, generici ed astratti rilievi che, altrattanto genericamente, rimandano all'asserita diversa situazione invalidante desumibile dal corredo documantale. Se non che, una tale prospettazione antagonista resta priva di qualsiasi critica medico-legale all'operato del perito e, prioritariamente, alla fotografia del quadro clinico puntualmente eseguita dal dr. . Per_2
Proprio muovendo dall'esame obittivo è possibile apprezzare nei suoi reali termini invalidanti il complesso patologico descritto nei vari referti analizzati. (5)
A fronte di un tale scenario deve ineludibilmente concludersi che non vi è prova di una invalidità -almeno- all'80% che vulnera la situazione menomativa della ricorrente.
La domanda attorea va pertanto rigettata.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili a norma di Legge alla luce delle allegazioni attoree. Le spese peritali, liquidate come da separato decreto, restano definitivamente a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti Parte_1 dell in persona del legale rappresentante p.t., ogni CP_1 diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) dichiara le spese di lite irripetibili a norma di Legge;
3) pone definitivamente a carico dell'ente previdenziale le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato decreto. TORRE ANNUNZIATA, 23/09/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
5
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del lavoro, dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n.3675, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 19.09.2025, vertente TRA
, nata il giorno 9.3.1964 in PIMONTE e residente in Parte_1
TORRE del GRECO, C.F.: rappresentata e CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Vincenzo SANTARPIA presso il cui studio, sito in POMPEI alla via MARICONDA n.87, elettivamente domicilia giusta procura in atti versata RICORRENTE E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n. 55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento pensione di vecchiaia “anticipata” ex D.L.vo n.503/1992.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il 18 giugno 2024 la sig.ra si rivolgeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Parte_1
1 Tribunale sollecitando l'accertamento dei presupposti legittimanti il riconoscimento della pensione di vecchiaia cd. anticipata, di cui al D.L.vo n.503/1992, con pedissequa condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del relativo trattamento a decorrere dall'1 aprile 2019 (mese successivo al compimento del 55 anno di età), o dalla diversa data ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze e con attribuzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' che resisteva CP_1 alla avversa iniziativa giudiziale chiedendo il rigetto della domanda attorea per asserita infondatezza.
La causa veniva ritenuta bisognevole di approfondimento medico legale, in adesione alla mirata sollecitazione attorea.
Si dava, pertanto, ingresso a perizia, all'uopo officiando il dr.
. Persona_1
Espletata la consulenza tecnica di ufficio, la controversia veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 19 settembre 2025, il Giudice assegnava la controversia a sentenza.
^ ^ ^ (2)
La domanda attorea deve essere rigettata per mancato raggiungimento della prova inerente la soglia invalidante richiesta per la prestazione in rivendicazione.
In disparte ogni ulteriore -eventuale- questione, è pacifico fra le parti che la ragione ostativa all'accoglimento della domanda amministrativa è stata individuata nell'asserito difetto del requisito sanitario. Che, pertanto, è diventata la questione processuale prioritaria.
Ebbene, il dr. ha accertato, a carico della Persona_1 sig.ra , una condizione menomativa così sintetizzata: Parte_1
<artropatia artrosica polidistrettuale a modesto impegno funzionale;
< i>
ipertensione arteriosa essenziale;
esiti di bendaggio gastrico e di colecistectomia laparoscopica;
distiroidismo in tiropatia nodulare>. Il perito annette(va) a detto quadro patologico una percentuale invalidante inferiore all'80%, inidonea, pertanto, a portare in emersione il requisito sanitario evocato dall'interessata.
2 Deve, inoltre, aggiungersi che l'iter logico-argomentativo seguito dal dr. si lascia apprezzare per la sua piena adesione Persona_1 alla progressione medico-legale che deve caratterizzare l'indagine consulenziale. Basata sull'esame complessivo e comparato del dato documentale e del dato clinico. La sola valorizzazione del primo non esaurisce, per ragioni su cui nemmeno mette conto di soffermarsi, l'approfondimento “tecnico” richiesto al perito. (3)
Vanno, all'uopo, richiamati i passaggi di maggiore pregnanza della relazione consulenziale, chiaramente rivelatori della esaustività dell'indagine peritale. Muovendo naturalmente dall'esame obiettivo. Soggetto in discrete condizioni generali di nutrizione e di sanguificazione;
peso 73 Kg. Altezza cm. 165; facies composita;
cute rosea;
mucose visibili umide e rosee;
pannicolo adiposo ben rappresentato. Tonotrofismo muscolare sufficientemente conservato, coerente con l'età anagrafica. Linfonodi clinicamente esplorabili indenni. Acuità visiva nella norma. Non apprezzabile deficit della capacità di percepire la voce parlata a normale distanza di conversazione. Sistema osteo-articolare: rachide in asse;
dolore riferito alla digitopressione delle apofisi spinose del tratto lombare del rachide, che presenta limitazione funzionale del tratto sia in flessoestensione che in lateralità, Lasegue positivo a sinistra;
muscoli delle docce paravertebrali contratti nel tratto lombare;
scrosci bilaterali alla mobilizzazione delle ginocchia, che presentano moderata limitazione funzionale in flessoestensione (maggiore a destra); i rapporti articolari dei restanti segmenti ossei risultano nella norma e la mobilizzazione delle articolazioni evidenzia una escursione fisiologica in assenza di dolore;
passaggi posturali autonomi;
Lasegue e Wasserman negativi;
la stazione eretta è mantenuta senza ausili;
la deambulazione è normale ed avviene senza ausili. … Esame neurologico: normalmente evocabili i riflessi osteotendinei fisiologici;
non evocabili riflessi patologici;
pupille isocoriche normoreattive;
assenza di nistagmo spontaneo o provocato;
prova di Romberg negativa;
prove metriche e di coordinazione correttamente eseguite;
non evidenza di grossolani deficit di moto;
3 integra la sensibilità estero- e propriocettiva;
non deficit delle funzioni cerebrali superiori né del linguaggio. Psiche: lucida, cosciente, orientata nel tempo e nello spazio, partecipe e collaborativa alla raccolta dei dati di interesse sanitario;
il tono della voce e le modalità espositive sono risultate variegate;
non sono emerse alterazioni a carico delle senso- percezioni;
il pensiero presenta nessi logici e associativi integri;
non si sono evidenziati grossolani deficit mnesici;
l'attenzione è risultata nella norma;
non sono emerse alterazioni formali e deliranti dell'ideazione; i contenuti sono risultati esenti da tematiche patologiche;
si rileva modesto stato ansioso con riferite turbe del ritmo veglia-sonno; autonomo nell'igiene personale. Gli atti della svestizione e vestizione sono stati compiuti senza alcun ausilio. … >
Di qui il coerente responso “tecnico” a derivazione medico- legale. La ricorrente presenta un quadro di artropatia artrosica, con alterazioni anatomo1radiografiche di modesta entità a carico del rachide, delle ginocchia e delle anche, ed un corrispettivo clinico di moderato impegno algo-disfunzionale, la cui valenza invalidante ai sensi delle Tabelle allegate al D.M.
5.2.1992 può essere definita nella misura del 25%. Ella inoltre è stata operata di bendaggio gastrico per obesità severa;
all'epoca dell'intervento, circa dieci anni orsono, pesava circa 130 Kg, attualmente pesa sui 73 Kg e presenta un discreto profilo dei parametri nutrizionali e metabolici. La è stata inoltre Pt_1 operata di cataratta bilaterale, mediante intervento di facoemulsificazione ed impianto intraoculare di cristallino, con acuità visiva (con correzione) perfettamente recuperata. Completa il quadro clinico la presenza di esiti di colecistectomia e distiroidismo in tireopatia nodulare, di modesto rilievo invalidante. Per le considerazioni di cui sopra, la valutazione dell'invalidità complessiva non consente di raggiungere la soglia dell'80% necessaria per configurare il requisito sanitario utile alla fruizione della pensione di vecchiaia anticipata (ex D.L.vo 503/92).> (4)
Come si vede, l'apprezzamento singolo e complessivo delle riscontrate menomazioni non tralascia di valorizzare il dato documentale, ampiamente riportato nella relazione scritta, analizzato con l'imprescindibile lente dell'esame clinico.
4 Qualsiasi obiezione ai risultati in tal modo ottenuti non può che basarsi sull'identico iter valutativo. Cosa non avvenuta nel caso di specie, la ricorrente avendo veicolato, con le note “sostitutive”, generici ed astratti rilievi che, altrattanto genericamente, rimandano all'asserita diversa situazione invalidante desumibile dal corredo documantale. Se non che, una tale prospettazione antagonista resta priva di qualsiasi critica medico-legale all'operato del perito e, prioritariamente, alla fotografia del quadro clinico puntualmente eseguita dal dr. . Per_2
Proprio muovendo dall'esame obittivo è possibile apprezzare nei suoi reali termini invalidanti il complesso patologico descritto nei vari referti analizzati. (5)
A fronte di un tale scenario deve ineludibilmente concludersi che non vi è prova di una invalidità -almeno- all'80% che vulnera la situazione menomativa della ricorrente.
La domanda attorea va pertanto rigettata.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili a norma di Legge alla luce delle allegazioni attoree. Le spese peritali, liquidate come da separato decreto, restano definitivamente a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti Parte_1 dell in persona del legale rappresentante p.t., ogni CP_1 diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) dichiara le spese di lite irripetibili a norma di Legge;
3) pone definitivamente a carico dell'ente previdenziale le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato decreto. TORRE ANNUNZIATA, 23/09/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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