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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/07/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6/2024 R.G. rimessa in decisione all'udienza dell'11.6.2025 e vertente
TRA
in proprio e quale erede di (nato a [...] il Parte_1 Per_1
05.10.1943 e deceduto a Teramo il 30.08.2017), elettivamente domiciliato in Teramo (TE) alla Via della Montagnola n. 8, presso so studio Legale dell'avv. Quintino Rastelli dal quale è rappresentato e difeso giusta procura da intendersi in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, in proprio e nella qualità di Presidente del “ Controparte_1 Controparte_2
”, E , in proprio e nella qualità di Vice Presidente del
[...] CP_3
“ ”, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Di Furia, Controparte_2 elettivamente domiciliati in Notaresco (TE), alla Via Giardino n.21, presso lo studio del difensore, giusto mandato allegato al fascicolo di primo grado
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila – Sezione Specializzata in materia d'impresa, in composizione collegiale, n. 502/2023 pubblicata il 13.7.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
1 <Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 502/2023 pronunciata dal Tribunale Ordinario di L'Aquila-Sezione specializzata in materia d'impresa in composizione Collegiale il 05.07.2023, pubblicata in data
13.07.2023, non notificata ai fini dell'impugnazione – R.G. n. 1955/2020 – Repert. 1107/2023, disattesa ogni contraria istanza,
IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA,
- disporre la rimessione della causa in istruttoria e ammettere i mezzi di prova richiesti da parte attrice con la seconda e terza memoria di cui all'art. 183 6 co. c.p.c., Parte_1 non ancora ammessi e, in particolare, ammettere l'interrogatorio formale e la prova testimoniale ivi articolati e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'abusivo sfruttamento commerciale dell'immagine, nome e dell'identità personale del sig. , posto in essere dagli odierni Per_1 appellati, sig. ( ), nato a [...]_1 CodiceFiscale_1 il 07.03.1953 e residente in [...], in proprio e nella qualità di Presidente del Moto Club e del sig. Controparte_2 CP_3
( ) nato a [...] il [...], residente in
[...] CodiceFiscale_2
(64026) Roseto degli Abruzzi (TE) Via Nazionale n. 518, in proprio e nella qualità di Vice
Presidente del Moto Club;
Controparte_2
- per l'effetto, condannare gli appellati, in solido tra loro ovvero ognuno per quanto di spettanza, al pagamento in favore dell'attore della somma di €uro 40.000,00, o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, o che risulterà di giustizia o che il giudice vorrà determinare in via equitativa, per tutte le ragioni partitamente esposte in narrativa;
inibire agli appellati la prosecuzione degli illeciti descritti in narrativa e segnatamente inibire agli appellati di esporre o di lasciare esporre l'immagine del sig. Per_1
e/o comunque di utilizzare a fini commerciali l'identità e/o il nome dello stesso, o oggetti
[...]
a questi riferibili, prescrivendo una penale a carico dei convenuti da pagarsi in favore dell'attore, per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della emananda sentenza;
IN VIA SUBORDINATA:
- in ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, compensare -anche parzialmente- le spese e competenze del primo grado di giudizio;
IN OGNI CASO:
2 - in caso di ammissione del sig. al Patrocinio a Spese dello Stato, con la Parte_1 liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 82 e ss. del D.P.R. 115/2002 per l'opera prestata in favore del sottoscritto professionista, ovvero con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore, che si dichiara sin d'ora antistatario.
Si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co. c.p.c. ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA,
- A)-si allegano e si offrono altresì in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria:
1. copia conforme uso impugnazione sentenza n. 502/2023 pronunciata dal Tribunale
Ordinario di L'Aquila-Sezione specializzata in materia d'impresa in composizione Collegiale il 05.07.2023, pubblicata in data 13.07.2023, non notificata ai fini dell'impugnazione – R.G.
n. 1955/2020 – Repert. 1107/2023;
2. fascicolo di parte del primo grado di giudizio dell'appellante (A)-Atto di citazione notificato con procura in calce;
1)-Provvedimento ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato
[...]
2)-Certificato di morte;
3)-Stato di famiglia storico;
4)-Estratto di Pt_1 Per_1 matrimonio;
5)-Foto gare;
6)-Ulteriori foto gare;
7)- Per_1 Per_1 Per_1
Articolo giornale su;
8)- Locandina evento 23.09.18; 9)-Presentazione evento Per_1
23.09.18; 10)-Foto sponsor evento 23.09.18; 11)-Diffida 31.03.19 e CP_3 CP_1
; 12)-PEC Avv. Daniele Di Furia ricevuta 24.04.19; 13)-Locandina evento 15.09.19;
[...]
14)- Presentazione testate giornalistiche evento 15.09.19; 15)-Foto esposte durante l'evento del 15.09.19; 16)-estratto di nascita del sig. con indicazione dei genitori e Parte_1
PEC di ricevimento;
17)-Certificato originario stato di famiglia e PEC di Per_1 ricevimento;
18)-Articolo giornale su;
19)-CD contenente n. 4 Controparte_2 video relativi agli eventi/rievocazione storica del 23.09.2018 e 15.10.2019; 20)-Invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita recapitata;
21)-Note di trattazione scritta udienza 13.05.2021; 22)-Memoria 183 cpc 1° termine;
23)-Memoria 183 cpc 2° termine;
24)-
Memoria 183 cpc 3° termine;
25)-Note di trattazione scritta udienza 02.12.2021; 26)-Note di trattazione scritta udienza 13.04.2023; 27)-Comparsa conclusionale;
28)-Memoria di replica ex art. 190 cpc);
3. istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato e PEC notifica acquisizione istanza.
- B) Ex art. 356 c.p.c., si chiede ammettersi tutte le richieste istruttorie già ritualmente articolate in primo grado e non ammesse e, quindi:
3 Si chiede ammettersi interrogatorio formale dei sigg.ri e e prova CP_3 Parte_2 per testi sulle seguenti circostanze:
omissis
Si chiede, inoltre, ordinarsi ex art. 210 c.p.c. e segg. e succ. disp. agli appellati, l'esibizione e la produzione in copia conforme dei seguenti documenti:
• l'esibizione e produzione in giudizio del registro inventario del;
Controparte_2 Controparte_2
• l'esibizione e produzione in giudizio dei fogli cassa periodici (a cadenza giornaliera, settimanale
o mensile) del e relativo alle annualità 2018 e 2019; Controparte_2
• l'esibizione e produzione in giudizio del bilancio annuale e relazione illustrativa (bilancio di missione) del e relativo alle annualità 2018 e 2019; Controparte_2
• l'esibizione e produzione in giudizio della documentazione di spesa e i contratti stipulati dal
[...]
e relativi alle annualità 2018 e 2019; Controparte_2
• l'esibizione e produzione in giudizio del verbale assembleare di approvazione dei bilanci del
[...]
relativi alle annualità 2018 e 2019; Controparte_2
• l'esibizione e produzione in giudizio delle scritture contabili del Controparte_2 relative relativi alle annualità 2018 e 2019, unitamente a tutte le fatture e/o ricevute emesse per dette annualità. Detta richiesta è finalizzata anche al fine di accertare l'effettivo introito ricavato dalla
e/o dai loro rappresentanti dagli eventi / rievocazioni storiche più Controparte_2 sopra indicate.>>
Appellati
<< Chiedono Che l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, voglia:
IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA,
-rigettare la richiesta di rimessione della causa in istruttoria poiché infondata ed inammissibile;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
-rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
-con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'impresa, ha respinto, con condanna alle spese processuali, le domande proposte da Parte_1 in qualità di erede di nei confronti del (di seguito, Per_1 Controparte_2 Controparte_4 per brevità “ ”) nonché di e tese ad accertare e dichiarare CP_2 Controparte_1 CP_3
“l'abusivo sfruttamento commerciale dell'immagine, nome e identità personale di ” a Per_1
4 opera dei predetti convenuti nonché ad inibire a quest'ultime “l'utilizzo, a fini commerciali, dell'identità e/o del nome dello stesso”, stabilendo, in caso di inottemperanza alla predetta inibitoria, il pagamento in favore di parte attrice di una somma a titolo di penale, e a condannarle, in solido tra loro, alla corresponsione in favore dell'attore della complessiva somma di € 40.000,00, a titolo di risarcimento dei danni patiti.
1.1. In sintesi, la motivazione della decisione è basata sul rilievo che l'utilizzo delle fotografie di nell'ambito dell'evento “rievocazione storica-circuito motociclistico cittadino di Roseto Per_1 degli Abruzzi” del 5.9.2019, ai sensi dell'art. 97 della legge 633/1941(legge sul diritto d'autore, l.d.a.), non necessitasse del consenso dell'erede in ragione della notorietà del soggetto ritratto, del fine culturale dell'esposizione ed, infine, del contesto pubblico o di interesse pubblico in cui era avvenuto.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello l'attore.
Si riassumono i motivi posti a sostegno del gravame.
2.1. La decisione del giudice di primo grado è basata su di una lettura superficiale e distorta delle risultanze istruttorie. Non è stata, in particolare, valutata la documentazione versata in atti e non sono state ammesse le istanze istruttorie avanzate dall'attore. Innanzitutto, benché questi avesse fatto riferimento a due eventi, del 23.09.2018 (denominato “Rievocazione storica 2° trofeo ”) e Per_1 del 15.09.2019 (denominato “Rievocazione storica-Circuito motociclistico cittadino di Roseto degli
Abruzzi”), il Tribunale ha preso in considerazione soltanto quest'ultimo. In secondo luogo, è stato dimostrato documentalmente come ai due eventi fossero presenti numerose imprese locali quali sponsor. Pertanto, per gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni ricevute e per la vendita di gadget legate all'utilizzo commerciale dell'immagine di le attività svolte non potevano definirsi Per_1 sbrigativamente di carattere pubblicistico, con scopi culturali e divulgativi. Invero, il divieto di esposizione in pubblico e di divulgazione del ritratto, senza il consenso dell'avente diritto, sussiste nonostante la notorietà del ritratto qualora sia effettuata per fini di lucro. Del resto, non è dimostrata la finalità informativa, culturale o divulgativa dello sfruttamento in parola e, a tal fine, non è certo sufficiente allegare che il sia un ente senza finalità di lucro che, in concreto, alla luce dei CP_2 documenti prodotti attestanti le sponsorizzazioni ricevute – documenti trascurati dal giudice di prime cure che non ha inteso neppure accogliere le istanze istruttorie dell'attore tese a provare gli effettivi introiti percepiti dall'organizzatore degli eventi –, è dato, invece, riscontrare. Di conseguenza, sono fondate le domande di condanna al risarcimento del danno e d'inibitoria.
2.2. In ogni caso, è manifestamente ingiusta ed illogica la condanna al rimborso delle spese di lite in favore della controparte, avendo il giudice di prime cure respinto due eccezioni dei convenuti
5 e, quindi, essendovi i presupposti ex art. 92 c.p.c. quanto meno per una compensazione parziale delle stesse.
2.3. L'auspicata riforma della sentenza appellata comporterà un nuovo regolamento delle spese di lite, da porsi a carico delle parti appellate.
3. Con deposito di comparsa di risposta si sono costituiti, nelle qualità evidenziate in epigrafe e resistendo agli avversi assunti . Controparte_1 CP_3
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza dell'11.6.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Il primo motivo di appello è infondato.
5.1. L'inquadramento normativo della vicenda operato nella motivazione della sentenza gravata
(artt. 10 c.c. e 96-97 l.d.a.) è corretto e indiscusso cosicché, onde evitare inutili ripetizione, si rinvia integralmente alla stessa.
5.2. Tanto premesso, l'aspetto cruciale e controverso è rappresentato dalla finalità di lucro che, secondo l'appellante, avrebbe caratterizzato gli eventi svoltisi e organizzati dagli appellati, finalità che renderebbe necessario il consenso della persona ritratta pur se ricorrenti le ipotesi previste dall'art. 97 l.d.a. (nella specie, notorietà del soggetto ritratto, fine culturale dell'esposizione ovvero contesto pubblico o d'interesse pubblico).
5.3. Con particolare riferimento al primo evento, ossia la “Rievocazione storica 2° trofeo Per_1
tenutosi il 23.9.2018 – effettivamente del tutto pretermesso dal giudice di prime cure –, è
[...] pacifico che la prima edizione, tenutasi il 29.6.2014, fu voluta proprio da come dichiarato Per_1 ai giornali locali dal Sindaco della città, Inoltre, alla conferenza stampa del 26.6.2014, Persona_2
Per_ per la presentazione della manifestazione, prendeva parte pure (figlio e coerede di ) Persona_3 il quale riportava i saluti del padre e ricordava come, negli anni '60 e '70, il “Circuito Cittadino Città di Roseto” era una gara di alto livello e rappresentava un vero e proprio Campionato italiano con la presenza di team e piloti provenienti da tutte le regioni (tali circostanze sono state precisamente esposte dagli appellati sin dalla costituzione in giudizio in primo grado e non sono state invero mai specificamente contestate dall'appellante). In occasione di tale manifestazione, venne quindi prestato il consenso da parte dell'interessato all'uso del suo nome e tale consenso, almeno implicitamente, va ritenuto sussistente pure per l'edizione successiva del 2018 avente un identico contenuto rievocativo oltre che, in quel momento, commemorativo del compianto (deceduto il 30.8.2017). Si Per_1 sottolinea, inoltre, che, rispetto a tale evento, non risulta documentato l'utilizzo di immagini ritraenti
6 né l'appellante ha chiesto di provarlo (v. memoria istruttoria del 12.7.2021). In ogni caso, Per_1 con riferimento all'impiego del nome valgono le considerazioni che seguono a favore della sua liceità per l'esistenza di una finalità esclusiva o largamente prevalente della finalità culturale e informativa.
5.4. Invero, riguardo sia alla sopraindicata manifestazione del 23.9.2018 che alla “Rievocazione storica-Circuito motociclistico cittadino di Roseto degli Abruzzi” tenutasi il 15.09.2019, al di là della pacifica notorietà del personaggio ritratto campione di corse motociclistiche di rilevanza Per_1 anche mondiale degli anni '70), si osserva come entrambi gli eventi avessero una evidente finalità culturale di rievocazione storica di una epopea motociclistica che, negli anni '70, diede lustro alla città di Roseto degli Abruzzi e all'intera Regione, e di cui appunto fu uno dei principali Per_1 protagonisti (v. licenze del 19.9.2018 e del 2.9.2019 descriventi le manifestazioni, docc. 3 e 4 in fasc. appellati). Tale finalità è esplicitata nelle locandine delle manifestazioni il cui programma prevedeva l'esposizione sulla passeggiata del Lungomare di moto d'epoca e di vecchie moto da corsa con successiva loro sfilata, e, quanto al secondo evento, pure con successiva proiezione di filmati storici di vecchie gare motociclistiche (v. docc. 8, 9, 13 e 14 in fasc. appellante). Le immagini di Per_1 esposte, nel corso della seconda manifestazione, lo ritraggono appunto, per lo più, in sella alla sua moto con il casco (in modo irriconoscibile) e, in altri casi, durante la premiazione, cioè si tratta di immagini dall'esclusiva rilevanza storica e sportiva.
5.5. Del resto, la finalità culturale risulta del tutto coerente con gli scopi del “ Controparte_2
– di cui e sono rispettivamente Presidente e Vice
[...] Controparte_1 CP_3
Presidente –, associazione sportiva dilettantistica che persegue scopi “non di lucro”, ma “si propone di operare per la promozione, la diffusione e la pratica delle discipline sportive motociclistiche in tutte le loro forme e specialità, organizzando direttamente o prendendo parte a manifestazioni sul territorio regionale/nazionale, oltre realizzando attività didattica e di formazione per l'avvio,
l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline” motoristiche tra cui le “moto d'epoca” (così lo statuto registrato, all'art. 2; v. doc. 5 in fasc. appellati;
nello stesso senso, depone l'articolo di stampa prodotto dall'appellante, doc. n. 18 in relativo fasc.).
5.6. Peraltro, a conferma del loro carattere culturale, si noti che entrambe le manifestazioni furono organizzate con il patrocinio del Comune di Roseto degli Abruzzi e la seconda anche con quello della CONI e della Federazione Motociclistica Italiana. Dunque, il riferimento al campione anche mediante esposizioni di foto d'epoca ritraenti motociclisti dell'epoca s'inserisce Per_1 perfettamente nel contesto di una rievocazione storica ossia di un approfondimento conoscitivo di eventi sportivi del passato legati a Roseto degli Abruzzi, avente anche scopi divulgativi della cultura sportiva.
7 5.7. Tale inequivoco contesto culturale in uno con la notorietà del personaggio citato e ritratto
è rilevante ai sensi dell'art. 97 l.d.a. per ritenere la non necessità del consenso della persona e, quindi, la liceità della condotta degli appellati, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure.
5.8. In senso contrario non depongono le sponsorizzazioni da parte di operatori commerciali riportate nelle locandine degli eventi (in particolare del secondo) e visibili nelle fotografie allegate
(anche in questo caso, specialmente del secondo;
v. docc. 8, 9, 10, 13, 14 e 15), non specificamente contestate dagli appellati e dalle quali l'appellante deduce la finalità di lucro che escluderebbe la non necessità del consenso ai sensi della citata disposizione. Infatti, l'esistenza di mere sponsorizzazioni
– che, con il contributo economico che implicano, sono indispensabili per realizzare qualsiasi evento pubblico gratuito, almeno per coprire le spese e gli oneri economici che ne derivano – non rendono certo le manifestazioni in parola delle iniziative commerciali cioè di pubblicità o promozione di un prodotto e/o, più in generale, per il conseguimento di un profitto economico che, nel caso di specie, appaiono del tutto assenti. In altri termini, l'uso del nome e delle immagini di non risulta Per_1 connesso ad uno sfruttamento a fini commerciali e/o di profitto da parte degli appellati, ipotesi in cui sarebbe stato necessario il consenso di entrambi gli eredi (cfr. Cass. 1748/2016 ove si reputa necessario il consenso allorquando l'immagine sia rivolta anche a fini pubblicitari;
Cass. 24221/2015 in cui si stigmatizza l'assenza della finalità di informazione ed, invece, l'utilizzo della immagine in ragione del suo sfruttamento commerciale o pubblicitario facendo apparire il personaggio ritratto un testimonial del prodotto reclamizzato e commercializzato o, comunque, associandolo ad esso).
5.9. Ammesso, per mera ipotesi, che esistesse una concorrente finalità di lucro – che, però, si ribadisce, risulta esclusa in radice alla luce della natura delle manifestazioni e della qualità soggettiva della organizzazione –, quest'ultima sarebbe, comunque, assolutamente subvalente rispetto a quella culturale sopra accennata che rappresenta l'essenza delle due manifestazioni (nel senso che il giudice di merito debba operare un bilanciamento tra le finalità informative, didattiche o culturali e quella coesistente di lucro cfr. Cass. 9289/2024 ove la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che, operando un bilanciamento tra la funzione pubblicitaria e la funzione informativa del nome - non censibile in sede di legittimità se adeguatamente motivato - aveva rigettato le domande inibitorie e risarcitorie promosse dai figli di una notissima attrice defunta, il cui nome era stato impiegato anche al fine di indicare la prestigiosa origine di alcuni modelli di calzature e il contesto storico-sociale nel quale erano state realizzate;
nello stesso senso, Cass. 2129/1975 che dà rilievo al fine di mero lucro, esclusivo o fortemente preminente).
5.10. Va, infine, aggiunto che la tesi dell'appellante si fonda, in punto di fatto, su di una forzatura evidente consistente nel ritenere che la seconda manifestazione del 15.9.2019
8 (“Rievocazione storica-Circuito motociclistico cittadino di Roseto degli Abruzzi”) fosse incentrata esclusivamente (o quasi) sulla figura di (pertanto, proprio l'esposizione delle sue fotografie Per_1 avrebbe fatto da traino decisivo all'asserito scopo di lucro perseguito dagli appellati). In realtà, al di là del fatto che il clou della manifestazione era la sfilata di moto di epoca, di vecchie moto da corsa e di mini moto, con la partecipazione di alcuni piloti che avevano gareggiato negli anni '70, le fotografie e la proiezione su di un grande schermo (ledwall) riguardavano anche altri personaggi sportivi dell'epoca, tra i quali e non soltanto (v. docc. 13 e 14 cit.). Parte_3 Per_1
5.11. Da ultimo, quanto alla pen drive depositata dall'appellante e asseritamente contenente n.
4 file video ritraenti i due sopraindicati eventi e contenuti in supporto CD già fisicamente allegato nel corso del giudizio di primo grado, per mera completezza, oltre a richiamare i provvedimenti emessi in data 21.2.2024 e 6.6.2024, è sufficiente osservare che tali documenti non sono presi minimamente in considerazione nell'appello in cui non si menziona il loro contenuto (che non risulterebbe diverso da quello che già emerge dalla restante documentazione versata in atti) né la decisione gravata è, in alcun modo, criticata sotto il profilo dell'esame degli stessi.
6. Il secondo motivo è, del pari, infondato.
6.1. Invero, il rigetto di una o più eccezioni pregiudiziali e/o preliminari non determina alcuna soccombenza del convenuto, dovendo questa essere determinata sulla base dell'accoglimento o meno della domanda o delle domande della parte attrice.
6.2. Ebbene, nel caso specifico, le domande dell'attore sono state tutte respinte sicché egli era certamente soccombente e, dunque, tenuto al rimborso delle spese processuali in favore della controparte ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
6.3. Né sussistevano – anche per quanto si è innanzi esposto – le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 per disporre la compensazione, anche solo parziale, delle spese.
7. Il terzo motivo di appello non è, in realtà, un motivo di appello auspicando soltanto la parte appellante una diversa regolazione delle spese processuali all'esito dell'auspicato accoglimento del gravame.
8. In conclusione, l'appello va respinto.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate con d.m. 147/2022, scaglione conforme alla domanda
(€ 40.000,00), secondo i valori medi per tutte le fasi e con esclusione dell'aumento per la pluralità di parti ex art. 4, comma 2, non avendo quest'ultima, nel caso de quo, data la totale sovrapponibilità
9 delle posizioni degli assistiti, comportato alcun aggravio della prestazione professionale del difensore
(il quale, del resto, non ha invocato tale aumento).
10. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002, atteso l'integrale rigetto del gravame. Ai fini di tale attestazione, è irrilevante che la parte appellante, sulla base della documentazione versata in atti, sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, spettando all'amministrazione giudiziaria e non alla Corte l'accertamento dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale. Sul punto, si richiama la sentenza 4315/2020 delle SS.UU della Corte di Cassazione, secondo cui <La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria>>; nella motivazione della pronuncia è anche affermato che il giudice può formulare l'attestazione “condizionandola” alla debenza del contributo inizialmente dovuto rendendo esplicita la distinzione tra i due predetti ambiti aventi distinta competenza, distinzione che è implicita nella norma, fermo restando che lo stesso giudice ben può esimersi dalla attestazione in parola ove, a differenza del caso in esame, appaia ictu oculi evidente che l'iniziale pagamento del contributo unificato sia radicalmente e definitivamente escluso in ragione della materia su cui verte la controversia (ad es.: “equa riparazione” ai sensi della L. n. 89 del
2001 o disciplinare magistrati) o della qualità soggettiva delle parti (come le Amministrazioni dello
Stato).
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al rimborso in favore delle parti appellate delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compenso, con distrazione in favore dell'avv. Daniele Di Furia, procuratore antistatario.
3) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.7.2025.
10 Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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