Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 3788 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. ALESSI MARIA VITA ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. LA NAVE ROSARIO resistente
Avente ad oggetto: mansione e jus variandi all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 14.04.2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso, accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nel III livello del CCNL a far data dal
01.01.2004; conseguentemente condanna la al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive al lordo, calcolate fino al 30.06.2023, in € 55.198,88, oltre €
10.184,64 per interessi al 23.10.2024 ed € 14.010,74 per rivalutazione al 23.10.2024, e così in totale € 79.394,26, oltre interessi e rivalutazione successivi come per legge fino al saldo;
condanna la al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
€ 6.000,00 per onorario, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU, già Controparte_1 liquidate.
1
- Premesso che con ricorso depositato il 21/04/2022 il ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato, sin dal 24/05/2001, alle dipendenze della società convenuta con inquadramento al V livello del CCNL “Servizi e Terziario” e, a far data dal 2014, al IV livello del CCNL “Commercio - Confcommercio” ma di avere svolto, sin dal 2004, di fatto e senza soluzione di continuità, mansioni superiori ascrivibili al II livello del
CCNL di settore, consistenti nella installazione, gestione e manutenzione del servizio di telefonia fissa degli uffici della società resistente nonché dei palazzi, degli uffici e degli istituti scolastici della , pur percependo una retribuzione Controparte_2
corrispondente al livello di inquadramento formalmente posseduto.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento del diritto all'inquadramento al II livello del CCNL di settore a far data dal 2004 o, in subordine, al III livello, o, in ulteriore subordine, per il periodo andante dal 2004 al 2014, al IV livello, nonché la condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione sia del diritto al riconoscimento del livello superiore che del diritto alle differenze economiche connesse;
nel merito, contestava l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2103 c.c. in quanto società partecipata che opera in regime di “in house proveding” (e dunque soggetta alla disciplina pubblicistica di cui all'art. 52 del d. lgs. n. 165/200), nonché la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi e l'effettuazione di CTU contabile, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa veniva trattenuta in decisione;
- rilevato che occorre in via preliminare affermare l'infondatezza dell'eccezione di non applicabilità al rapporto in esame della disciplina di cui all'art. 2103 cc;
- rilevato, in particolare, che “il rapporto di lavoro che si instaura tra una società per azioni partecipata da un ente locale che gestisce una farmacia e il proprio personale ha natura privatistica, con la conseguenza che ad esso trova applicazione la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private;
l'assegnazione a mansioni superiori è, quindi, disciplinata dall'art. 2103 c.c. …” (così Cass. sez. lav., ordinanza n. 25590/2023);
- rilevato che parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.
Infatti, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte,
2 “Il testo attualmente vigente dell' art. 18, l. n. 300/1970 , a differenza di quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi
1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.” (così Cass. n. 31508/2022);
- rilevato che, nel merito, deve osservarsi che in materia di accertamento di svolgimento di mansioni superiori, “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio trifasico non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio.” (così Cass. n. 12039/2020);
- rilevato che nel caso di specie l'indicazione dettagliata delle attività che il ricorrente afferma di avere compiuto consente tale disamina;
- rilevato che, tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL pacificamente applicabile al rapporto, appartengono al secondo livello “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”.
Appartengono al terzo livello “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”.
Appartengono al quarto livello “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”;
3 - rilevato che alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi deve ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto, a far data dal 01.01.2004, mansioni rientranti nel terzo livello del richiamato CCNL;
- rilevato infatti che il teste ha dichiarato: “il ricorrente si Testimone_1
occupava di tutto quello che riguardava la telefonia fissa della provincia. Il ricorrente aveva mansioni tecniche, non amministrative. Si occupava quindi di trasferire i numeri di telefono da un apparecchio a un altro o creare nuove postazioni telefoniche, si occupava di verificare gli eventuali malfunzionamenti e quindi risolverli, a memo che si trattasse di problemi che dovevano essere gestiti dall'esterno, in quel caso aprivano un ticket. Al di fuori di questi casi provvedeva a risolvere il problema sia con le sostituzioni che eventualmente intervenendo sui moduli del sistema. Il ricorrente verifica la funzionalità degli impianti, come ho detto. Non era compito suo il collaudo in senso tecnico. Il cablaggio significa portare il cavo di rete da una parte all'altra.
Questa attività né al ricorrente né al suo collega è stata richiesta dall'amministrazione. Invece si sono occupati in minima parte di intervenire presso le scuole per piccoli interventi sulle reti
LAN, intervenendo per integrare nelle stanze delle segreterie le uscite delle reti “.
Il teste ha dichiarato: “Lavoro con il ricorrente dal 2001 e Testimone_2
continuiamo a lavorare insieme. Dal 2004 il lavoro è rimasto lo stesso. Se il guasto riguardava la parte fisica dell'apparecchio provvedevamo alla sostituzione, avevamo a nostra disposizione il materiale necessario e quindi provvedevamo senza chiedere autorizzazione o assistenza. Se invece il guasto era imputabile ad una parte della scheda della centralina, allora dovevamo contattare la società di servizio che se occupava, prendendo appuntamento con questa che veniva eventualmente a fare la sostituzione. In questo caso avvisavamo il responsabile, per l'ultimo periodo prima che doveva autorizzare l'intervento. Quando abbiamo fatto il Tes_3 Tes_1 cablaggio strutturale, abbiamo fatto: il sopraluogo per vedere quanti punti rete e di telefonia servivano, su indicazione che già erano state date;
la individuazione del materiale necessario, quanto doveva essere la dimensione del canale che deve contenere tutti i cavi. Le dimensioni e le caratteristiche dell'armadio rac che è quello da cui partono le varie derivazioni;
verificavamo poi la funzionalità delle prese, le identificavamo. Di fatto prima del collaudo in senso tecnico eravamo noi a verificare che tutto funzionasse. Eravamo noi a stabilire le caratteristiche tecniche degli interventi. Per esempio in un luogo gli armadi li abbiamo messi in alto perché per terra non ci stavano.”.
Il teste ha dichiarato: “il ricorrente si è sempre occupato insieme al sig. Testimone_4 della manutenzione della rete di telefonia e LAN della città metropolitana di Il Tes_2 CP_1 ricorrente si è anche occupato del cablaggio. In questo caso il ricorrente procede al sopraluogo, verifica che quanto è stato richiesto dalla città metropolitana sia effettivamente compatibile con lo stato dei luoghi e con il materiale dalla stessa fornita. Se così non è si interfaccia direttamente
4 con il responsabile della città metropolitana per chiedere l'autorizzazione ad eventuali opere non previste e l'acquisto di quanto necessario. Contemporaneamente comunica questi dati al responsabile del servizio della . Nell'ambito dell'attività ordinaria, il ricorrente si Controparte_1
occupava di verificare la funzionalità delle reti.”.
Il teste , con riferimento alle mansioni del ricorrente, ha dichiarato: Testimone_5
“Si tratta di interventi che hanno ad oggetto lo spostamento di una line telefonica da un ufficio ad un altro, questo è l'essenziale del lavoro. Sia il ricorrente che il suo collega si occupano soltanto degli interventi a chiamati che ho descritto che mediamente hanno durata di un'ora, un'ora e messo. Tutto il resto del tempo restano in ufficio. Il ricorrente verifica qual è il problema sulla rete o sul telefono e una volta risolto fa una relazione, sullo stesso ticket che io gli ho consegnato, dove viene illustrato il suo intervento e la risoluzione. Se si tratta di un guasto che non possono risolvere, perché non hanno gli strumenti o perché collocata in un'area che esula dalla loro competenza, non in senso fisico, ma nel senso di attività che gli è loro delegata, ne viene avvisata la citta metropolitana che poi prenderà la sua decisione. Confermo che il ricorrente ha fatto i cablaggi indicati al capitolo 5, si tratta attività svolte tutte presso lo stesso palazzo, con eccezione della scuola. Il rapporto del ricorrente con la provincia è limitato alla telefonia, altri interventi ivi inclusi i cablaggi erano relativi a specifici contratti con la provincia e in ogni caso si è occupato esclusivamente del passaggio dei cavi da un posto all'altro”;
- rilevato che l'attività descritta dai testi in modo concorde deve ritenersi sicuramente priva della autonomia richiesta dal terzo livello, né è emerso che il ricorrente abbia mai espletato le mansioni con funzioni di coordinamento e controllo, o con “creatività”, come richiesto dalla disciplina collettiva.
Allo stesso modo, tuttavia, deve escludersi che il ricorrente abbia operato con semplici
“capacità tecnico-pratiche”, come richiesto dal quarto livello.
Al contrario, è emerso che le mansioni disimpegnate rientrano nel livello terzo, in quanto svolte “in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni”.
Peraltro, tra i profili indicati nella declaratoria a titolo esemplificativo, la contrattazione collettiva ha incluso figure di operai specializzati e tecnici riparatori;
- rilevato, dunque, che – come già affermato – deve ritenersi raggiunta la prova che dal
2004 il ricorrente abbia svolto mansioni inquadrabili nel terzo livello del CCNL;
- rilevato che, per quanto concerne la quantificazione delle somme, deve farsi riferimento alla consulenza tecnica in atti, correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici, tenuto conto che:
--- la data di deposito del ricorso rappresenta normalmente il momento finale per l'elaborazione dei conteggi;
--- nel caso di specie, essendo non contestato che il rapporto è ancora in corso, e tenuto
5 conto che il consulente ha potuto accedere alle buste paga fino al 30.06.23, può senz'altro tenersi conto dello sviluppo dei dati fino a tale momento, anche per economia processuale;
--- la dizione contenuta nel quesito “sino al deposito della relazione” si riferisce esclusivamente alle voci di “interessi e rivalutazione”;
- rilevato, dunque, che in parziale accoglimento del proposto ricorso, deve essere affermato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel III livello del CCNL a far data dal01.01.2004, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento delle differenza retributive al lordo, calcolate fino al 30.06.2023, in € 55.198,88, oltre €
10.184,64 per interessi al 23.10.2024 ed € 14.010,74 per rivalutazione al 23.10.2024, e così in totale € 79.394,26, oltre interessi e rivalutazione successivi come per legge fino al saldo.
Il CTU ha inoltre calcolato le differenze sul TFR (per il quale non si procede alla condanna, atteso che il rapporto è ancora in corso) in € 5.219,79 oltre 239,13 per interessi al 23.10.2024 ed € 118,83 per rivalutazione al 23.10.2024;
- rilevato che le spese di lite, ivi incluse quelle di consulenza, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
14.04.2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
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