Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere all'esito della trattazione scritta e della camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2207/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fiore
(C.F. ; Pec: ), presso lo studio C.F._2 Email_1 del quale è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mignanelli n. 3, giusta procura rilasciata su foglio separato
PARTE APPELLANTE
E
(P. Iva ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore sig. con sede in Roma, Via Laurentina, n. 449, ed elettivamente Controparte_2 domiciliata in Via di Villa Emiliani, n. 48, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Montanari
(C.F. Pec – Fax C.F._3 Email_2
068078463) e Riccardo Graziano (C.F. - pec C.F._4
– fax 068078463) che la rappresentano e Email_3 difendono nella presente procedura giusta delega in atti
Partita IVA , con sede legale Napoli, Via Nuova CP_3 P.IVA_2
Poggioreale 152, in persona del legale rapp.te dr. , rappresentato e Controparte_4 difeso, anche separatamente, dall'avv. Amalia Rizzo ( - PEC CodiceFiscale_5
, fax 081.7879306, ed elett.te dom.to nello studio della stessa Email_4 in Napoli, Via Francesco Crispi n. 107, e con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo
PEC del difensore
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 291/2023 pubblicata il 20.03.2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso di primo grado depositato in data 27/10/2020, l'appellante in epigrafe ha chiesto pronunciarsi i seguenti provvedimenti in danno di CP_3 [...]
“In via principale:- accertare e dichiarare il passaggio della sig.ra Controparte_7
alle dipendenze dell'odierna controricorrente ai Parte_1 Controparte_8 sensi dell'art. 2112 c.c., in virtù del trasferimento del “ramo aziendale” ceduto, con atto notarile di cessione del 10 febbraio 2020 e per l'effetto condannare la società
[...]
nella persona del legale rappresentante pro tempore, al ripristino del rapporto CP_8 lavorativo con la ricorrente e alla sua reintegra presso presso la sede Controparte_8 di lavoro di Napoli (NA) o altra sede, dal 1° marzo 2020 nelle mansioni originariamente svolte o comunque nelle diverse mansioni afferenti il livello contrattualmente posseduto, e, per l'effetto, dichiarare nullo il licenziamento intimato dalla in quanto soggetto CP_3 non legittimato a disporre la cessazione del rapporto di lavoro con la ricorrente.2In via gradata: - accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 12.03.2020 poiché CP_3 discriminatorio/ritorsivo e, per l'effetto, condannare la in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore ai sensi dell'art. 2, 1° e 2° comma D. Lgs. n. 23 del 2015, all'immediata reintegra della ricorrente nel posto di lavoro da ultimo occupato, nonché al risarcimento del danno da questa subito, in misura pari alle mensilità maturate dalla data del recesso sino a quella dell'effettiva reintegra in servizio, sulla base della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (retribuzione lorda mensile pari ad
€. 11.238,08 e retribuzione annua lorda globale di fatto dovuta pari ad €. 123.618,88) non assoggettata all'illecita, unilaterale e arbitraria riduzione, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali;
ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con ogni conseguenza anche dal punto di vista della regolarizzazione;
accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento sia per mancato superamento del periodo di comporto ed in ogni caso poiché le assenze per malattia della ricorrente hanno tratto origine e causa negli inadempimenti datoriali sopra descritti e, pertanto, non possono essere computate nel periodo di comporto, giacché in questo caso l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento illecito della stessa parte cui detta prestazione era destinata. In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e/o per giustificato motivo soggettivo e/o giusta causa e, previa dichiarazione di estinzione del rapporto, condannare la in persona del CP_3 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennità ex art. 3 comma 1 del D. lgs. n. 23/2015, nella misura massima di 36 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (retribuzione globale di fatto lorda non assoggettata all'illecita, unilaterale ed arbitraria riduzione, ovvero pari ad €. 11.238,08 mensili), ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso, in via principale: - accertare e dichiarare l'illegittimità della retribuzione perpetrata dalla ai fini del calcolo Controparte_9 dei danni in questa sede richiesti;
per l'effetto condannare le parti resistenti,
[...]
in solido ex art. 2112 c.c. con la cessionaria Controparte_9 CP_8
al pagamento delle differenze retributive sulla mensilità di luglio 2019 (€. 56.624,79
[...] complessive lorde), al pagamento delle spettanze di fine rapporto maturate e non corrisposte pari ad €. 41.363,00 (Allegato 9); come da conteggi riportati al punto 11 della parte in fatto del presente ricorso, così per un totale di €. 118.525,79. - accertare e dichiarare la responsabilità del datore di lavoro per l'omissione del versamento delle quote di TFR e per l'effetto condannare la Società al Controparte_9 versamento al Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario, breviter Fon.te le quote di TFR maturate alla data di prima iscrizione del 27 settembre
2018 nella misura che risulterà di giustizia, anche all'esito di CTU contabile, o in subordine condannare la Società al pagamento dell'intero TFR (€. Controparte_9
20.538,40 lordi) oltre il conseguente danno subito dal lavoratore, per la mancata capitalizzazione dei rendimenti che le quote di TFR non accreditate avrebbero dovuto e potuto produrre pari ad €. 1.258,00, determinato sulla scorta dei calcoli sopra rappresentati, o nella maggiore o minore somma che la S.V. riterrà opportuna;
- accertare
e dichiarare l'illegittimità del demansionamento e della condotta perpetrata dalla società convenuta ai danni della ricorrente dal mese di maggio 2019 alla data della risoluzione del rapporto per violazione delle norme di cui agli articoli 32, 35 e 36 della Costituzione, dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 2087 c.c. e dei doveri generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro come dedotto, documentato e richiesto nel presente ricorso;
Per effetto di quanto precede, si chiede all'Ill.mo Giudicante di condannare la
Società al risarcimento del danno da dequalificazione Controparte_9 patrimoniale subito dalla sig.ra , anche in via equitativa, nella misura Parte_1 dell'80% della sua retribuzione globale di fatto commisurata al periodo di demansionamento sulla base della mensilità (non assoggettata all'illecita, unilaterale e arbitraria riduzione subita) dal maggio 2019 ad oggi per un totale di €. 98.895,10 (80% di
€. 11.238,08 trattamento economico individuale fisso mensile x 8 mesi). - accertare e dichiarare altresì l'esistenza di un danno non patrimoniale nelle sue componenti di danno morale, biologico, alla salute, alla vita di relazione, all'immagine e alla dignità quale conseguenza dei comportamenti illegittimi, illeciti, plurioffensivi della società resistente integranti la fattispecie del demansionamento e/o del c.d. mobbing e/o straining, ovvero comunque la lesione di diritti costituzionalmente garantiti;
Per l'effetto condannare la
Società a risarcire alla ricorrente il danno non Controparte_9 patrimoniale nella misura complessiva di €. 74.384,66 (cfr il calcolo sopra elaborato), oltre interessi e rivalutazione monetaria quale danno biologico, da maggiorarsi del 30% per il danno morale per un importo totale di euro 96.700,05 (novantaseimilasettecento/05) ovvero in quella diversa misura che sarà determinata in corso di causa con apposita CTU medico legale, ovvero in quella diversa misura che sarà ritenuta equa e di giustizia anche in tal caso mediante giudizio equitativo e per prova logica ex artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c., in conseguenza anzitutto della violazione degli artt. 32, 35, 36, 37 e 38 Cost. e dell'art. 2087
c.c., come dedotto, documentato e richiesto nel presente atto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari causa, oltre spese generali al 15% e accessori di legge”.
A sostegno della domanda, espose di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze di dal 3/10/2017, con contratto di lavoro a tempo indeterminato CP_10
e mansioni di Responsabile Amministrativa, inquadramento quale Impiegata 4° livello di cui al CCNL Commercio;
di aver convenuto una retribuzione mensile di €. 5000,00 netti complessivi;
di aver espletato compiti di controllo contabile, amministrativo e finanziario, nonché controllo di gestione con particolare riguardo al settore della somministrazione di lavoro, con autonomia organizzativa e flessibilità di orario di lavoro;
che nei primi mesi del
2019 era stato aperto un procedimento penale avanti il Tribunale di Napoli nei confronti dei vertici aziendali, e poi una procedura concorsuale di concordato preventivo, con decreto
24.4.2019 dello stesso Tribunale;
di aver subito a partire dal mese di luglio 2019 una decurtazione della retribuzione, con modifica delle voci retributive, e ciò fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
di non aver percepito il trattamento di fine rapporto, da erogarsi dal Fondo Fon.te, a causa del mancato versamento delle quote a partire da gennaio 2019 da parte della Società; di aver esperito il tentativo di conciliazione avanti l'ITL di Napoli, concluso con esito negativo;
che in data 10/2/2020 era stato sottoscritto un contratto di fitto di ramo di azienda in virtù del quale tutto il personale della ad CP_9 eccezione della ricorrente, è passato alle dipendenze di di essere Controparte_8 stata demansionata da luglio 2019, con sottrazione delle mansioni di responsabile amministrativo, in particolare presso l'ufficio di IP;
che in data 3/7/2019 era stata assunta una nuova risorsa, nella persona della sig.ra per l'ufficio di IP e CP_11 introdotta una nuova figura, il direttore commerciale, nella persona del sig. Parte_2
; che la società ha proposto all'istante un patto di demansionamento, rifiutato, con
[...] un conseguente mutamento del clima di lavoro ed esclusione della RO da ogni attività; di aver iniziato a soffrire di disturbi psichici a causa di tale situazione già dal mese di maggio del 2019; di essere stata pertanto vittima di mobbing, venendo marginalizzata ed isolata, con conseguenze negative sulla sua salute;
di essere stata licenziata una prima volta in data 12/3/2020 per giustificato motivo oggettivo;
di aver impugnato il licenziamento con lettera del 27/3/2020, impugnazione reiterata con lettera dell'11/5/2020; di essere stata licenziata una seconda volta per superamento del periodo di comporto in data
25/5/2020; che le assenze per malattia avrebbero trovato origine nel comportamento della società, con conseguente illegittimità del provvedimento espulsivo.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio si costituiva la Controparte_1 che contestava la fondatezza della domanda deducendo che il contratto di affitto di ramo di azienda del 10 febbraio 2020 aveva riguardato solo lo specifico ramo della somministrazione lavoro e dunque i dipendenti delle filiali ed il responsabile commerciale e non i dipendenti amministrativi.
Si costituiva inoltre la società contestando tutte le avverse pretese e CP_3 sollevando l'eccezione di decadenza dall'impugnativa del licenziamento del 25/5/2020.
All'esito della trattazione e dell'istruttoria, la causa era decisa con la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli -escludendo la fondatezza delle altre domande- accoglieva il ricorso con la condanna di al pagamento delle differenze retributive e CP_9 ratei residui di 13ma e 14ma mensilità, oltre al pagamento del trattamento di fine rapporto previa regolarizzazione dei versamenti al Fondo di Previdenza.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la RO, la quale ha affidato il gravame a quattro motivi di seguito indicati: A) Erronea valutazione degli elementi di fatto nonché dei mezzi istruttori espletati e della documentazione depositata in giudizio in relazione al diritto, ex art. 2112 c.c, al trasferimento del rapporto di lavoro della ricorrente in capo alla (già ) dal 1 marzo 2020; B) Mancata e/o CP_1 Controparte_8 erronea valutazione del quadro normativo, vigente nel periodo per cui è causa, relativamente alla disciplina regolatrice del divieto di licenziamento ex art. 46 del D.L. del
17 Marzo 2020 n. 18 / Nullità rilevabile d'ufficio / Mancata e/o errata pronuncia sulla natura ritorsiva discriminatoria dei licenziamenti irrogati ovvero sulla illegittimità dei licenziamenti perché sprovvisti di giustificato motivo oggettivo / Sulla inesistenza del secondo licenziamento;
C) Erronea valutazione degli elementi di fatto e della documentazione depositata in giudizio relativa alla richiesta di pagamento degli emolumenti di fine rapporto per € 41.363,00 non riconosciuti in sentenza;
D) Erronea valutazione degli elementi di fatto nonché dei mezzi istruttori espletati e della documentazione depositata in giudizio in relazione al demansionamento e alle condotte mobbizzanti subite dalla ricorrente e al conseguente diritto al risarcimento dei relativi danni.
All'esito della corretta integrazione del contraddittorio in sede di gravame, si sono costituite in giudizio le due società in epigrafe che hanno resistito all'appello, chiedendone il rigetto.
Il Fondo, invece, è rimasto contumace.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione scritta del procedimento con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del 17.10.2024.
Acquisite le note di trattazione, all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata definita nei termini di seguito esposti.
&&&&
Occorre premettere che, per effetto della mancata impugnazione sono divenute definitive le statuizioni relative alla condanna dell' al pagamento delle CP_3 differenze retributive, come quantificate al capo a) della sentenza;
al riconoscimento del diritto alla percezione del TFR da quantificarsi in separata sede;
al riconoscimento della responsabilità di per il mancato versamento delle quote del TFR al FON.TE CP_9 con condanna al pagamento dell'importo di cui al capo d) della sentenza e delle ulteriori quote del TFR da calcolarsi in separata sede.
Occorre invece verificare, in via preliminare, la fondatezza del primo motivo di gravame e quindi se sussistano i presupposti per ritenere che il rapporto di lavoro intercorrente tra l'appellante ed sia stato illegittimamente escluso dal CP_9 passaggio alla (già dei dipendenti, per effetto della Controparte_1 Controparte_8 cessione del ramo di azienda. A parere della Corte il primo giudice ha correttamente escluso che l'attività svolta dalla RO potesse essere ascritta in via esclusiva al ramo di azienda oggetto della cessione che ha riguardato uno specifico ramo di azienda (somministrazione di lavoro).
Si deve premettere, invero, che -secondo quanto emerge dalla visura camerale depositata dalla stessa arte appellante- la società non si occupava in via CP_9 esclusiva della somministrazione di lavoro ma anche di altre attività (pulizia mobili ed immobili;
logistica; carpenteria ecc.) ed aveva diverse unità in tutta Italia (Roma, Torino,
Cassano Ionio, IP ecc.).
Dalle deposizioni dei testi emerge che la non era addetta specificamente Parte_1 al ramo della somministrazione ma si occupava del settore amministrativo per ogni tipo di attività svolta dalla società, curando i rapporti bancari e burocratici, interfacciandosi con gli uffici ecc.. Tanto emerge dalle dichiarazioni di tutti i testimoni escussi (si vedano in particolare le deposizioni dei testi , d anche . Tes_1 Tes_2 Tes_3
L'appellante afferma che il ragionamento del giudice di prime cure sarebbe incomprensibile in quanto egli avrebbe dedotto l'esclusione della dipendente dal ramo somministrazione in base al semplice riscontro dell'ampiezza delle mansioni (non limitate al settore oggetto della cessione).
Tale ragionamento non convince.
Tutti i testimoni hanno riferito che le mansioni della ricorrente erano di carattere amministrativo, che ella curava i rapporti con banche ed enti ma nessuno ha dichiarato che ella facesse ciò con esclusivo riferimento al settore “somministrazione”.
Peraltro, dalle deposizioni della teste emerge, anche, che l'odierna appellante Tes_3 era addetta fra l'altro all'ufficio di IP (che non si occupava della sola somministrazione) ove si recava e con cui si interfacciava costantemente e ciò a conferma che le mansioni disbrigate dall'istante non erano collegate ad un ramo specifico.
Appare quindi del tutto priva di illogicità l'interpretazione delle prove offerta dal primo giudice, il quale ha trascritto le dichiarazioni dei testimoni e le ha ampiamente valutate nel loro complesso attribuendo il significato del tutto condivisibile espresso nella motivazione impugnata dalla lavoratrice attraverso un esame parziale delle dichiarazioni, sottratte al loro contesto.
Quanto all'impugnativa di licenziamento, ogni questione attinente al primo dei provvedimenti espulsivi comminati (di cui si deduce la natura ritorsiva) è assorbita dal secondo licenziamento del 25.05.2020 che è valido ed efficace. A tale riguardo occorre rilevare che la RO, a seguito dell'eccezione di decadenza sollevata dall' con la memoria di costituzione depositata CP_3 tempestivamente in data 23.04.2021, nulla ha depositato all'udienza di discussione del giorno 4.05.2021, limitandosi a chiedere un rinvio per replicare alle eccezioni sollevate dalla Neanche l'udienza del 23.06.2021, cui la causa fu rinviata per Controparte_1 consentire alla ricorrente di prendere posizione in merito alla costituzione tardiva della citata società, fu proficua dato che la parte si limitò a chiedere di poter depositare la documentazione, affermando di averla rinvenuta solo dopo l'udienza del 4.05.2021
(richiesta cui l oppose la propria eccezione di inammissibilità). La lettera di CP_9 impugnativa di licenziamento, infatti, fu allegata solo alle note depositate telematicamente il 25.06.2021.
Ebbene, la Corte -pur se consapevole dell'orientamento espresso dalla Suprema
Corte nella sentenza 9 ottobre 2019 n. 25346- deve rilevare la tardività della produzione documentale che non ha fatto seguito alla tempestiva costituzione dell' La CP_9 parte, invero, avrebbe dovuto attivarsi all'udienza del 4.05.2021, e cioè nella prima udienza utile, successiva alla proposizione dell'eccezione di decadenza. Di fronte a tale inerzia, non può farsi ricorso ai poteri ufficiosi di cui all'art. 421 c.p.c.
E' infatti ben noto il principio per il quale rito del lavoro l'omessa indicazione di un documento, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e l'omesso deposito del medesimo contestualmente a tale atto, determina la decadenza del diritto alla produzione e ciò non solo per il convenuto ma anche per l'attore (in virtù del principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 13/1977) salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale nel tempo successivo al ricorso e alla memoria di costituzione.
Ebbene, nel caso in esame la produzione risulta tardiva anche a fronte dell'evolversi della vicenda processuale e tale inerzia non può essere sanata dai poteri ufficiosi del giudice ex art. 421 c.p.c.
Ad ogni modo, occorre rilevare che nell'impugnare il secondo licenziamento l'appellante non ha contestato i giorni di malattia, e quindi è pacifico che il comporto è stato superato. Infatti, l'unica censura formulata da controparte attiene alla riconducibilità delle assenze, derivanti, a detta della difesa avversa, da una malattia la cui origine sarebbe addebitabile a responsabilità del datore di lavoro. L'appellante anche in questa occasione alcuna prova ha fornito, ed è stata smentita in ogni caso dalle dichiarazioni dei testimoni, come giustamente rilevato nella sentenza di primo grado.
Sta di fatto che nella diagnosi del certificato medico inviato dalla stessa Sig.ra
RO in data 5/9/2019 (doc. n. 15 della produzione della Società) si legge: “postumi di intervento di osteotomia ed artrolisi subastragalica su piede piatto” diagnosi molto lontana dalla patologia psichica da cui afferma di essere stata colpita a causa di atteggiamenti datoriali (demansionamento, mobbing) non comprovati per le ragioni di seguito espresse, né sono stati depositati in giudizio i certificati medici trasmessi all'INPS da cui risulta la diagnosi, che naturalmente non viene comunicata al datore di lavoro.
Dalla relazione allegata al fascicolo di parte appellante, a sostegno della deduzione difensiva, emerge un quadro generalizzato di ansia ma la genesi lavorativa resta una semplice deduzione priva di riscontri oggettivi (si deve considerare, infatti, che dall'anamnesi emerge che la RO viveva da sola ed era divorziata, circostanze che non sono state in alcun modo dedotte o considerate in sede di valutazione del consulente di parte). Anche il certificato dell' (allegato al fascicolo dell'appellante) risulta Parte_3 incentrato sulla narrazione dell'appellante e focalizza l'attenzione genericamente sulla situazione lavorativa, ma manca di individuare il quadro complessivo della situazione affettiva e familiare della ricorrente. A ciò si aggiunga che l'odierna appellante non ha provato né chiesto di provare con testimoni (familiari o amici) il quadro complessivo personale in cui avrebbe inciso la vicenda professionale.
In merito, ci si limita a richiamare, per tutte, quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione nell'ordinanza n. 21262/2018, per cui “incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare che la decorrenza del periodo di comporto non si è verificata allegando certificati medici, dai quali si evinca la riconducibilità dello stato di malattia a cause che consentano l'esclusione delle assenze di malattia dal periodo di comporto”. Tali certificati sono stati solo richiamati dal consulente di parte e nono sono stati depositati.
L'onere probatorio in capo all'istante non risulta quindi essere stato assolto sicchè il motivo di appello deve essere disatteso.
Per quanto concerne il dedotto demansionamento (di cui si censura la sottovalutazione con il quarto motivo di gravame), si deve evidenziare che -come ammesso dalla stessa appellante a pag. 28 del ricorso in appello- a seguito delle indagini della Guardia di FI (espressamente indicate in ricorso) e del successivo concordato preventivo- la società provvide ad una riorganizzazione complessiva. Secondo CP_3 l'assunto dell'appellante, tutti i dipendenti mantennero le stesse mansioni e soprattutto tutti coloro che erano stati addetti alla somministrazione furono ceduti alla da Controparte_1 tali circostanze si evincerebbe -a dire dell'appellante- una volontà mobbizzante che avrebbe causato sia danni patrimoniali che il danno biologico attestato dalla relazione in atti.
Tali deduzioni non appaiono corroborate da una prova adeguata.
In primo luogo si deve osservare che non vi è prova del fatto che il patto di demansionamento, proposto dalla società datrice di lavoro al fine di attuare una riorganizzazione globale e salvaguardare il posto di lavoro della ricorrente, sia stato attuato ad onta del rifiuto opposto dalla RO (la quale, infatti, nella lettera di risposta alla proposta aziendale dichiarava: “… con mail del giorno 8 novembre u.s., da parte dello stesso amministratore, mi viene richiesto, con carattere di urgenza, un supporto alla preparazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione del bilancio di lavoro del quale mi sono diligentemente occupata..”). Proprio in ragione CP_9 di ciò, peraltro, il primo giudice ha accolto la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive.
Per quel che concerne le lamentate restrizioni economiche imposte dall'azienda ai danni della dipendente è opportuno richiamare la deposizione del teste
[...]
, il quale, diversamente da quanto opinato dall'appellante, non fornisce Tes_4 adeguata prova delle allegazioni (peraltro generiche) di parte istante. Le dichiarazioni rese dal teste sono state le seguenti: “Per quanto so la RO aveva dei contatti diretti con tutti i dipendenti di IP e quando necessitavo di informazioni circa i dipendenti di
IP mi rivolgevo alla ricorrente che aveva informazioni su tutti i dipendenti di
IP.
Dal maggio-giugno 2019 la ricorrente ha avuto difficoltà, come tutti i dipendenti, ad effettuare le trasferte. A volte la ricorrente ha pagato personalmente le trasferte perchè non vi era chi le potesse autorizzare e doveva comunque svolgere la sua attività
Viste le vicende penali che hanno interessato i vertici non si sapeva chi dovesse autorizzare le spese di trasferta. “
Quindi, dalla deposizione si desume che la decisione relativa alle spese di trasferta sia da attribuirsi ad esigenze di contenimento dei costi e non ad una volontà di emarginare la dipendente. D'altra parte, il teste -per sua stessa ammissione- in ragione del blocco Tes_4 delle trasferte non ha più potuto seguire i lavori di riorganizzazione dell'ufficio assegnato alla ricorrente.
Quanto alle dichiarazioni del teste che avrebbe parlato del Tes_2 demansionamento, è opportuno richiamare quanto scritto a verbale. Da ciò emerge che questi ha dichiarato: “ La ricorrente era addetta al settore amministrazione di tutta la società e quindi non solo della somministrazione. In relazione a tale ramo doveva ad esempio controllare i pagamenti da parte dei clienti che richiedevano la manodopera. La singola filiale si occupava della gestione commerciale e operativa della somministrazione ma tutto ciò che riguardava il rapporto amministrativo con il cliente ovvero l'emissione delle fatture, il pagamento, i solleciti dei pagamenti. Si occupava anche del versamento dei contributi del personale somministrato e del personale in appalto. I versamenti venivano effettuati sulla base dei conteggi effettuati dal consulente del lavoro. faceva parte di CP_9 una galassia di società che si occupavano sia della somministrazione, sia dell'appalto, sia della logistica e tutte queste attività passavano tutte dal settore amministrativo cui era addetta la e dunque occorreva gestire rapporti commerciali ed amministrativi Parte_1 con le società partecipate da e con gli istituti di credito che concedevano credito. CP_9
Spesso ci recavamo assieme presso istituti bancari per ottenere nuovi fondi. Dopo le vicende del 2019 tutte le attività svolte dalla RO sono cambiate perché la società mirava alla liquidazione. È stato nominato amministratore unico il dott. . La società CP_4
è stata sottoposta a concordato preventivo. Con la continuità indiretta del settore amministrazione effettuato tramite l'affitto di ramo d'azienda sono state trasferite solo le filiali di somministrazione e le figure professionali direttamente riconducibili a tale settore in quanto il cessionario aveva già un suo settore amministrativo.
Tanto so perché ho seguito i contatti finalizzati all'affitto di ramo d'azienda. Il mio rapporto di lavoro è terminato con il pensionamento. Non ho cause in corso.
Ho sempre lavorato a stretto contatto con la RO. Quando sono tornato a lavoro dopo le vicende giudiziarie ovvero nell'agosto 2019 le mansioni della RO sono cambiate perché c'era il concordato.
In primo luogo l'attività si è molto ridotta e molti clienti della logistica hanno disdetto i contratti ed anche molti clienti dell'area somministrazione hanno deciso di interrompere i rapporti con la CP_9
La ricorrente si recava a IP in quanto gli uffici amministrativi erano in tale sede ed anche dopo le vicende penali che hanno interessato la società la ricorrente ha continuato ad andare a IP. Se ben ricordo anche nell'autunno 2019 mi sono recato con la ricorrente a IP.
La ricorrente si occupava anche supervisionata da me del controllo e doveva monitorare anche l'attività degli uffici di IP che si occupavano dei pagamenti e della contabilità generale. La ricorrente mi aiutava nella predisposizione dei dati necessari per la redazione del bilancio che veniva redatto nella stesura finale dal commercialista della società.”.
Non si riscontra alcuna prova del lamentato demansionamento, laddove -come ben rilevato dal primo giudice- si può parlare di una necessaria rimodulazione delle competenze nell'ambito della riorganizzazione aziendale.
In questo ambito è necessario anche parlare del motivo di gravame con cui si lamenta la mancata valutazione della condotta mobbizzante asseritamente realizzata dal datore di lavoro e del danno alla salute lamentato dalla quale conseguenza di Parte_1 tale condotta.
Come è noto, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, può parlarsi di mobbing quando si constati la sussistenza sia dell'elemento oggettivo (una serie di comportamenti di carattere persecutorio che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo) sia dell'elemento soggettivo (inteso come l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi).
Nel caso in esame, come ben evidenziato dal primo giudice, non è emersa la prova tanto del carattere oggettivamente persecutorio dei comportamenti, delle situazioni e delle condotte allegati dalla ricorrente a sostegno della domanda (la proposta di demansionamento non è stata seguita dal depauperamento professionale, atteso che - come ammesso dalla stessa RO nella lettera di risposta alla proposta negoziale- le sono stati affidati delicati compiti attinenti alla formazione del bilancio aziendale;
l'affidamento di un ufficio in allestimento, denunciato attraverso la documentazione fotografica, non è prova di una condotta persecutoria né pericolosa atteso che dalle fotografie non emerge un ambiente nocivo;
la mancata corresponsione dei rimborsi in occasione delle trasferte ha riguardato tutti i dipendenti nell'ambito di una politica di contenimento dei costi che ha indotto l'azienda ad assumere una risorsa a tempo determinato e a redistribuire i compiti disbrigati dall'appellante nella sede di IP piuttosto che assumere l'onere delle spese) quanto della sussistenza "dell'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi". A ciò si aggiunga che non vi è prova della sussistenza di un danno psichico certamente ricollegabile ad una condotta colposa del datore di lavoro poiché non vi è prova della sussistenza di un ambiente di lavoro oggettivamente stressogeno e quindi fonte di responsabilità ai sensi dell'art.2087 c.c.
In considerazione di tali deduzioni, anche il motivo di appello di cui alla lettera D) deve essere disatteso.
Con l'ulteriore motivo di gravame l'appellante deduce che il primo giudice avrebbe erroneamente respinto la richiesta di pagamento delle “spettanze di fine rapporto”
(l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non fruiti) senza tenere conto della prova documentale ritualmente acquisita e della mancata contestazione.
In particolare, sul punto il Tribunale ha dedotto: “Le ulteriori pretese, relative all'indennità sostitutiva delle ferie e permessi, risultano inammissibili, in quanto la parte ricorrente ha omesso ogni allegazione in merito ai diversi titoli delle richieste di differenze retributive, definite genericamente: “spettanze di fine rapporto”. (cfr.: pag. 3 del ricorso e conclusioni), rinviando all'allegato n. 9 che corrisponde ad una busta paga, in cui risulta simulato un conteggio, senza alcuna ulteriore indicazione. Tale conclusione si fonda sul noto principio in base al quale la mera allegazione del conteggio (nel caso di specie peraltro neppure prodotto) non è sufficiente a colmare le eventuali carenze assertive e asseverative del ricorso.
Si rileva, in via di principio, che i conteggi, integrano l'esplicazione contabile delle pretese indicate in ricorso con le relative ragioni di fatto e di diritto: non possono sostituire
l'onere di affermazione delle ragioni di fatto e diritto”.
Tale ragionamento è contestato dall'appellante che invoca il valore probatorio del documento allegato al n. 9 del fascicolo di parte rappresentato da una busta paga predisposta dall'ufficio contabilità dell' L'appellante, al riguardo, attribuisce a CP_9 tale prospetto contabile il valore di confessione stragiudiziale, con valore di prova legale.
Tale assunto non può essere condiviso.
Il documento in esame, definito quale “simulazione di busta paga”, non è sottoscritto sicché non può essere qualificata come confessione, atteso che la stessa può provenire solo da colui che può disporre dei diritti oggetto della stessa. Nel caso de quo, in assenza della provenienza dal legale rappresentante della società, tale documento puramente contabile non può essere considerato un'ammissione vincolante.
Quanto alla presunta mancata contestazione è appena il caso di osservare che, a fronte della mancata allegazione degli elementi costitutivi della domanda di pagamento, la condotta processuale della controparte non poteva essere differente rispetto a quella in concreto serbata.
Anche tale motivo di gravame, quindi, deve essere disatteso.
L'appello, quindi, deve essere respinto (risultando assorbita ogni valutazione circa il primo licenziamento in ragione dell'efficacia del secondo).
Tenuto conto della complessità della vicenda e dell'integrazione della motivazione a sostegno del rigetto dell'impugnativa del secondo licenziamento si ritengono sussistenti motivi adeguati per disporre la compensazione delle spese del grado.
Deve infine darsi atto della sussistenza in astratto dei presupposti per l'esazione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sciogliendo la riserva che precede, così statuisce:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-compensa tra le parti le spese del grado;
- nulla sulle spese nel rapporto con il Fondo contumace;
- dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, all'esito della Camera di Consiglio del giorno 17 ottobre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Rosa B. Cristofano