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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 49/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nato a [...] il [...], Parte_1
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ZAMPARELLI ENRICO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
RICORRENTI
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 09/01/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 08/09/1990, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Napoli (al n. 156, Parte II, serie A, sezione U, anno 1990). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli,
[...]
(a Massa di Somma il 24/06/1992) e (a Massa di Somma il 25/07/1996) Per_1 Persona_2 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate l'11/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il 18/03/2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ a) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo di reciproco rispetto;
b) ciascuno di essi è libero di fissare la propria dimora dove meglio crede con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero ed a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio;
c) il sig. è operaio e percepisce una busta paga media pari ad euro 1.800,00 Parte_1
(milleottocentomila/00), reddito annuale lordo euro 32.011,16 (trentaduemilaundici/16) come da documentazione reddituale dell'anno 2024, che si deposita unitamente alla documentazione reddituale dei due anni precedenti, e quindi indipendente economicamente;
2 d) la sig.ra è impiegata e percepisce una busta paga media pari ad euro 1.700,00 Parte_2
(millesettecento/00), reddito annuale lordo euro 34.257,86 (trentaquattromiladuecentocinquantasette/86), come da documentazione reddituale CUD 2024, che si deposita unitamente ai CUD dei due anni precedenti, e quindi indipendente economicamente;
e) la casa coniugale, sita alla Via Carlo Alberto n. 6 in Casalnuovo di Napoli (Na), di proprietà al 50% di entrambi i coniugi, per effetto dell'acquisto avvenuto in costanza di matrimonio e quindi in regime di comunione dei beni, viene assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi e suppellettili ivi Parte_2 esistenti;
f) il sig. ha già rinvenuto altra soluzione abitativa e sposterà la propria residenza presso Parte_1
l'immobile sito alla Via Vittorio Emanuele III n. 413 in Casalnuovo di Napoli (NA);
g) poiché nella casa coniugale vi sono ancora alcuni effetti personali di appartenenza del sig. Parte_1 quest'ultimo provvederà a ritirarli, nel più breve tempo possibile, previo accordo con la sig.ra Parte_2
[...]
Part h) I Signori / si danno reciprocamente atto di aver definito e transatto ogni rapporto tra loro Pt_2 pendente e di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente;
i) la sig.ra rinuncia, altresì, al sostegno economico del sig. Parte_2 Parte_1
l) Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura, troverà applicazione la vigente legislazione in materia;
m) i coniugi si riservano di comunicare eventuali cambi di residenza o domicilio.
Le spese e competenze di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
08/04/1962, e , nata a [...] il Parte_2
3 07/09/1966, che hanno contratto matrimonio a Napoli (NA) il 08/09/1990 (atto n. 156,
Parte II, Serie A, sezione U, anno 1990);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 49/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nato a [...] il [...], Parte_1
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ZAMPARELLI ENRICO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
RICORRENTI
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 09/01/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 08/09/1990, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Napoli (al n. 156, Parte II, serie A, sezione U, anno 1990). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli,
[...]
(a Massa di Somma il 24/06/1992) e (a Massa di Somma il 25/07/1996) Per_1 Persona_2 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate l'11/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il 18/03/2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ a) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo di reciproco rispetto;
b) ciascuno di essi è libero di fissare la propria dimora dove meglio crede con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero ed a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio;
c) il sig. è operaio e percepisce una busta paga media pari ad euro 1.800,00 Parte_1
(milleottocentomila/00), reddito annuale lordo euro 32.011,16 (trentaduemilaundici/16) come da documentazione reddituale dell'anno 2024, che si deposita unitamente alla documentazione reddituale dei due anni precedenti, e quindi indipendente economicamente;
2 d) la sig.ra è impiegata e percepisce una busta paga media pari ad euro 1.700,00 Parte_2
(millesettecento/00), reddito annuale lordo euro 34.257,86 (trentaquattromiladuecentocinquantasette/86), come da documentazione reddituale CUD 2024, che si deposita unitamente ai CUD dei due anni precedenti, e quindi indipendente economicamente;
e) la casa coniugale, sita alla Via Carlo Alberto n. 6 in Casalnuovo di Napoli (Na), di proprietà al 50% di entrambi i coniugi, per effetto dell'acquisto avvenuto in costanza di matrimonio e quindi in regime di comunione dei beni, viene assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi e suppellettili ivi Parte_2 esistenti;
f) il sig. ha già rinvenuto altra soluzione abitativa e sposterà la propria residenza presso Parte_1
l'immobile sito alla Via Vittorio Emanuele III n. 413 in Casalnuovo di Napoli (NA);
g) poiché nella casa coniugale vi sono ancora alcuni effetti personali di appartenenza del sig. Parte_1 quest'ultimo provvederà a ritirarli, nel più breve tempo possibile, previo accordo con la sig.ra Parte_2
[...]
Part h) I Signori / si danno reciprocamente atto di aver definito e transatto ogni rapporto tra loro Pt_2 pendente e di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente;
i) la sig.ra rinuncia, altresì, al sostegno economico del sig. Parte_2 Parte_1
l) Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura, troverà applicazione la vigente legislazione in materia;
m) i coniugi si riservano di comunicare eventuali cambi di residenza o domicilio.
Le spese e competenze di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
08/04/1962, e , nata a [...] il Parte_2
3 07/09/1966, che hanno contratto matrimonio a Napoli (NA) il 08/09/1990 (atto n. 156,
Parte II, Serie A, sezione U, anno 1990);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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