Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/1977, n. 1386
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Sentenza 13 aprile 1977

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Il proprietario del fondo rustico che chieda di coltivarlo direttamente,opponendosi alla proroga legale del contratto d'affitto, deve provare che la capacita lavorativa della sua famiglia e 'proporzionata' al fondo, ossia che tale capacita, ancorche non sufficiente da sola alla coltivazione, ha una consistenza tale da essere prevalente rispetto alla capacita della mano d'opera estranea necessaria per integrarla. Il relativo apprezzamento e rimesso al giudice del merito. ( V 2419/72).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/1977, n. 1386
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1386
    Data del deposito : 13 aprile 1977

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