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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 09/06/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 147 R.G.L. del 2023, promossa
D A
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
La Pira n. 38 (Cod. Fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
Annamaria Spinello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via
Caruso n. 2, Niscemi;
- opponente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore (cod. fisc. ), rappresentato e difeso dagli P.IVA_1
avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo per procura in documento informatico separato allegato al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Laura Vassallo, sito in vico Cappadonna n. 20, Gela.
- opposto-
A seguito dell'udienza del 21/05/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 06/02/2023, il ricorrente in epigrafe, premettendo di aver ricevuto in data 17.01.2023 la notifica dell'avviso di addebito n. 592 2022 00010136 78 000 relativo a contributi accertati e dovuti per gli anni 2020-2021 a titolo di Gestione Agricola –
Lavoratori Autonomi e Associati e relative sanzioni (per un totale di euro 6.767,12) conveniva in giudizio l' dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo dichiararsene l'annullamento. CP_2
Deduceva l'illegittimità dell'impugnato avviso di addebito, sia per vizi di carattere formale
(id est per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 30, comma II del D.L. n. 78/2010 conv. in L.
n. 122/2010, in relazione alla mancata menzione nell'atto esecutivo dell'atto di accertamento d'ufficio della qualità di coltivatore diretto in capo al ricorrente) sia di carattere sostanziale, non avendo lo stesso svolto, degli anni cui l'avviso tacciato di illegittimità si riferisce, alcuna attività autonoma riconducibile a quella erroneamente riscontrata dall'ente previdenziale.
Con memoria depositata in data 16.03.2023, si costituiva in giudizio l'ente convenuto contestando la sussistenza dei vizi formali del provvedimento impugnato dedotti ex adverso
(evidenziando, nello specifico, che la notifica dell'avviso di addebito rimane valida anche in assenza della preventiva notifica di un atto di accertamento da parte dell'ente previdenziale) e deducendo, nel merito, che il competente ufficio dell' aveva, in tal senso compulsato CP_2
dalla difensore costituito nel presente giudizio, disposto la cancellazione del ricorrente dalla gestione dei coltivatori diretti a partire dall'1-1-2016.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa a seguito dell'udienza del 21.05.2025, alla stregua delle deduzioni rassegnate dalle parti in ordine a tale ultima circostanza, positivamente riscontrata dalla parte ricorrente, nonché delle risultanze emergenti dalla documentazione prodotta dalle parti, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c. (nello specifico, con ordinanza del 25.05.2023, veniva disposta l'acquisizione agli atti del giudizio dei provvedimenti, evocati dall' nelle note depositate in data 22.05.2023, di cancellazione del ricorrente CP_2 dalla gestione dei coltivatori diretti a partire dall'1.1.2016 e di conseguente annullamento dell'avviso di addebito oggetto di causa).
Tanto chiarito, rileva il Tribunale che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuta cancellazione del ricorrente dalla gestione dei coltivatori diretti a partire dall'1-1-2016.
Vale evidenziare sul punto che, secondo l'autorevole insegnamento della Corte di
Cassazione, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile - trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della L. n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR - costituisce il riflesso processuale del venir meno, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, della ragion d'essere sostanziale della lite.
E' quindi un'ipotesi di estinzione del giudizio da pronunciare, eventualmente anche d'ufficio, ogniqualvolta venga ritualmente acquisita o concordemente ammessa la sopravvenienza – rispetto al momento dell'instaurazione del processo - di una situazione che faccia venir meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione (cfr. ex multis Cass. civile, n. 14775/2004; Cass. Civ., n. 4714/2006).
L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. civ. Sez. III, n. 2567/2007).
Giacché sulla base delle allegazioni di entrambe le parti, documentalmente comprovate
(cfr. provvedimento di cancellazione del ricorrente dagli elenchi CD, prodotto dall in data CP_2
23.08.2023 su richiesta del giudice), in ordine all'intervenuta cancellazione di dagli Parte_1
elenchi dei coltivatori diretti con decorrenza dall.01.01.2016, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Deve osservarsi comunque, come la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, pone in predicato la valutazione delle spese processuali facendo ricorso alla regola della
"soccombenza virtuale”, che vanno dunque poste a carico dell'ente convenuto in considerazione del fatto che l' ha provveduto a disporre la richiamata cancellazione del CP_2
ricorrente solo in data successiva alla instaurazione del presente giudizio, incoato in data
06.02.2023. In tal senso milita, pur in assenza di elementi da cui trarre una data certa del richiamato provvedimento di cancellazione prodotto dall in data 23.08.2023, il CP_2
contegno processuale delle parti, avendo dal un lato, il ricorrente affermato, in assenza di smentita avversaria, di aver instaurato il presente giudizio prima che gli venisse comunicata la cancellazione dagli elenchi CD e l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, e, d'altro canto, l'ente previdenziale dedotto in seno alla memoria di costituzione che “a seguito di richiesta di questa difesa, il competente ufficio dell' ha disposto la cancellazione del CP_2 ricorrente dalla gestione dei coltivatori diretti a partire dall'1-1-2016”. Dal che è possibile inferire, con un ragionevole grado di probabilità, che la cancellazione sia intervenuta proprio a seguito delle sollecitazioni in tal senso rimostrate dal difensore costituito nell'ambito del presente giudizio, e dunque, ragionevolmente, dopo la sua introduzione.
Di quì la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente, ancorché ai soli fini della regolazione delle spese di lite.
Invero, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha precisato che "La cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del
07/05/2009).
Nel caso di specie, in difetto di una congiunta richiesta delle parti di compensazione delle spese di lite, le stesse vanno poste a carico dell'ente convenuto per le ragioni sopra esposte e vengono liquidate come in dispositivo [causa di valore ricompreso nello scaglione 5.200,00 –
26.000,00, parametri minimi per attività di studio, introduttiva e decisionale].
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro CP_2
1.865,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi,
I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Gela il 09/06/2025
Il Giudice
Giulia Polizzi