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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/09/2025, n. 3680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3680 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5393/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 5393/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONDEMI LEO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEL GELSOMINO 8 89128 REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. CONDEMI LEO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SERAFINO FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO presso il difensore avv. SERAFINO FRANCESCO
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 3/5/25, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della ricorrente ad avere il riaccredito della “Carta elettronica” corrispondente all'importo nominale di € 500,00 relativo all'a.s. 2023/24, già accreditato sulla piattaforma web istituzionale cartadeldocente.istruzione.it e revocato e/o cancellato dalla medesima piattaforma, con la possibilità di utilizzarlo entro il medesimo termine concesso ai docenti di ruolo;
CONDANNARE il a riaccreditare alla ricorrente la Controparte_2
“Carta elettronica”, corrispondente all'importo nominale di € 500,00 relativo all'a.s.
2023/24, già accreditata e successivamente revocata e/o cancellata dalla piattaforma ministeriale, con la possibilità di utilizzarla entro il medesimo termine concesso ai docenti di ruolo;
con gli interessi o rivalutazione dalla data della revoca dell'1.09.2024 fino al nuovo accredito, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa;
CONDANNARE il in p.l.r.p.t. a rifondere a parte Controparte_2 ricorrente le spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
La parte ricorrente, premesso di aver prestato servizio nell'a.s. 2023/24 alle dipendenze del in qualità di docente supplente con contratto Controparte_3 di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (dal 13.09.2023 al 31 agosto 2024) presso l'I.C. “Simona Giorgi” di Milano - ha riferito che il beneficio della Carta Docente, ricevuto ex art. 15, d.l. n. 69/23, è stato revocato il 31/8/24, al termine del contratto di lavoro, senza che lei lo avesse utilizzato. La ricorrente ha, quindi, dato atto di essere stata immessa in ruolo a decorrere dall'1/9/24, di aver ricevuto, pertanto, la carta docente per l'a.s. 24/25. Tuttavia,
l'importo non utilizzato l'anno precedente non è stato riaccreditato ed è stato cancellato. Ciò in quanto, a differenza che per i colleghi già immessi in ruolo, il bonus è utilizzabile solo nell'anno di concessione e non anche in quello successivo.
La parte ricorrente ha argomentato in diritto che il mancato riaccredito dell'importo non utilizzato della Carta ai docenti precari si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli articoli 3, 35 e 97 Cost. e con quanto stabilito dal CCNL Comparto Scuola.
2. Il , anche per l' Controparte_2 [...]
, si è costituito chiedendo il rigetto del Controparte_4 ricorso, difendendo la legittimità del proprio operato ed eccependo la mancanza di prova del mancato utilizzo del bonus.
3. Il procedimento, avente natura documentale, viene deciso a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
4. E' incontestato che la ricorrente ha ricevuto il beneficio della Carta del Docente sulla base dell'art. 15, D.L. N. 69/23, a mente del quale: “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
5. Come ammesso dallo stesso , per i docenti con contratti al 31/8/24, il beneficio non CP_2
è più utilizzabile dopo la scadenza contrattuale, mentre, per i docenti a tempo indeterminato,
l'utilizzo è consentito sino al 31 agosto dell'anno successivo a quello di erogazione.
6. Secondo il , ciò sarebbe la conseguenza della correlazione tra erogazione della carta CP_2 docenti e obbligo di formazione e aggiornamento professionale: venendo meno il rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica verrebbe meno, conseguentemente, anche quell'obbligo formativo facente capo al docente. Ragion per cui, la stessa L. n. 107/2015, all'art. 3, co. 2, prevede che “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
7. La tesi del è errata e in contrasto con quanto affermato dalla pronuncia della Corte CP_2 di Cassazione del 27/10/23, resa ex art. 363 bis C.p.c., ove si chiarisce che:
“16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione
“di scopo”.
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di
“cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi – il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la
Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”.
8. Nel nostro caso, la ricorrente, lungi dall'essere uscita dal sistema scolastico, è addirittura stata immessa in ruolo l'anno successivo. Il mancato riaccredito della Carta costituisce un trattamento diverso rispetto a quello riservato ai docenti in ruolo, il quale non ha alla base una valida ragione giustificatrice. Né il convenuto, nel presente giudizio, ha allegato o CP_2 dimostrato ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
9. Quanto all'assolvimento dell'onere della prova, si osserva. Come è noto, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, nel nostro caso rappresentato dal mancato uso del bonus, “la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (v. Cassazione civile sez. lav. n. 9757/24).
Parte ricorrente ha prodotto estratto del suo fascicolo personale, ove risulta che la carta del docente per il 23/24 è pari a zero e quella per il 25/25 è pari, invece, a euro 500 (v. doc. 3). Ha, quindi, allegato di non aver utilizzato il bonus e di non aver effettuato spese. Con il ricorso, in virtù del principio di vicinanza della prova, ha chiesto al di produrre lo CP_2 storico del bonus e, nel corso dell'udienza odierna, il difensore ha spiegato che, da quest'ultimo, è possibile evincere le spese effettuate.
Il Ministero, non comparso all'udienza, non ha contestato l'allegazione avversaria né ha preso posizione, in memoria, in merito alla produzione dello storico del bonus.
Le allegazioni e gli elementi documentali forniti dalla ricorrente, unitamente al contegno processuale del , consentono di ritenere il fatto accertato. CP_2
10. Alla luce di quanto sopra, il ricorso va accolto con conseguente condanna del a CP_2 riaccreditare la somma di euro 500,00 relativa al 23/24, da utilizzare entro il medesimo termine e con le stesse modalità concesse ai docenti già di ruolo.
11. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo e distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, condanna il a riaccreditare alla ricorrente la somma di euro CP_2 500,00 relativa al 23/24, da utilizzare entro il medesimo termine e con le stesse modalità concesse ai docenti già di ruolo;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 21,50 per spese, € 300,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali da distrarsi.
Milano, 10 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5393/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 5393/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONDEMI LEO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEL GELSOMINO 8 89128 REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. CONDEMI LEO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SERAFINO FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO presso il difensore avv. SERAFINO FRANCESCO
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 3/5/25, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della ricorrente ad avere il riaccredito della “Carta elettronica” corrispondente all'importo nominale di € 500,00 relativo all'a.s. 2023/24, già accreditato sulla piattaforma web istituzionale cartadeldocente.istruzione.it e revocato e/o cancellato dalla medesima piattaforma, con la possibilità di utilizzarlo entro il medesimo termine concesso ai docenti di ruolo;
CONDANNARE il a riaccreditare alla ricorrente la Controparte_2
“Carta elettronica”, corrispondente all'importo nominale di € 500,00 relativo all'a.s.
2023/24, già accreditata e successivamente revocata e/o cancellata dalla piattaforma ministeriale, con la possibilità di utilizzarla entro il medesimo termine concesso ai docenti di ruolo;
con gli interessi o rivalutazione dalla data della revoca dell'1.09.2024 fino al nuovo accredito, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa;
CONDANNARE il in p.l.r.p.t. a rifondere a parte Controparte_2 ricorrente le spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
La parte ricorrente, premesso di aver prestato servizio nell'a.s. 2023/24 alle dipendenze del in qualità di docente supplente con contratto Controparte_3 di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (dal 13.09.2023 al 31 agosto 2024) presso l'I.C. “Simona Giorgi” di Milano - ha riferito che il beneficio della Carta Docente, ricevuto ex art. 15, d.l. n. 69/23, è stato revocato il 31/8/24, al termine del contratto di lavoro, senza che lei lo avesse utilizzato. La ricorrente ha, quindi, dato atto di essere stata immessa in ruolo a decorrere dall'1/9/24, di aver ricevuto, pertanto, la carta docente per l'a.s. 24/25. Tuttavia,
l'importo non utilizzato l'anno precedente non è stato riaccreditato ed è stato cancellato. Ciò in quanto, a differenza che per i colleghi già immessi in ruolo, il bonus è utilizzabile solo nell'anno di concessione e non anche in quello successivo.
La parte ricorrente ha argomentato in diritto che il mancato riaccredito dell'importo non utilizzato della Carta ai docenti precari si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli articoli 3, 35 e 97 Cost. e con quanto stabilito dal CCNL Comparto Scuola.
2. Il , anche per l' Controparte_2 [...]
, si è costituito chiedendo il rigetto del Controparte_4 ricorso, difendendo la legittimità del proprio operato ed eccependo la mancanza di prova del mancato utilizzo del bonus.
3. Il procedimento, avente natura documentale, viene deciso a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
4. E' incontestato che la ricorrente ha ricevuto il beneficio della Carta del Docente sulla base dell'art. 15, D.L. N. 69/23, a mente del quale: “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
5. Come ammesso dallo stesso , per i docenti con contratti al 31/8/24, il beneficio non CP_2
è più utilizzabile dopo la scadenza contrattuale, mentre, per i docenti a tempo indeterminato,
l'utilizzo è consentito sino al 31 agosto dell'anno successivo a quello di erogazione.
6. Secondo il , ciò sarebbe la conseguenza della correlazione tra erogazione della carta CP_2 docenti e obbligo di formazione e aggiornamento professionale: venendo meno il rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica verrebbe meno, conseguentemente, anche quell'obbligo formativo facente capo al docente. Ragion per cui, la stessa L. n. 107/2015, all'art. 3, co. 2, prevede che “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
7. La tesi del è errata e in contrasto con quanto affermato dalla pronuncia della Corte CP_2 di Cassazione del 27/10/23, resa ex art. 363 bis C.p.c., ove si chiarisce che:
“16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione
“di scopo”.
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di
“cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi – il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la
Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”.
8. Nel nostro caso, la ricorrente, lungi dall'essere uscita dal sistema scolastico, è addirittura stata immessa in ruolo l'anno successivo. Il mancato riaccredito della Carta costituisce un trattamento diverso rispetto a quello riservato ai docenti in ruolo, il quale non ha alla base una valida ragione giustificatrice. Né il convenuto, nel presente giudizio, ha allegato o CP_2 dimostrato ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
9. Quanto all'assolvimento dell'onere della prova, si osserva. Come è noto, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, nel nostro caso rappresentato dal mancato uso del bonus, “la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (v. Cassazione civile sez. lav. n. 9757/24).
Parte ricorrente ha prodotto estratto del suo fascicolo personale, ove risulta che la carta del docente per il 23/24 è pari a zero e quella per il 25/25 è pari, invece, a euro 500 (v. doc. 3). Ha, quindi, allegato di non aver utilizzato il bonus e di non aver effettuato spese. Con il ricorso, in virtù del principio di vicinanza della prova, ha chiesto al di produrre lo CP_2 storico del bonus e, nel corso dell'udienza odierna, il difensore ha spiegato che, da quest'ultimo, è possibile evincere le spese effettuate.
Il Ministero, non comparso all'udienza, non ha contestato l'allegazione avversaria né ha preso posizione, in memoria, in merito alla produzione dello storico del bonus.
Le allegazioni e gli elementi documentali forniti dalla ricorrente, unitamente al contegno processuale del , consentono di ritenere il fatto accertato. CP_2
10. Alla luce di quanto sopra, il ricorso va accolto con conseguente condanna del a CP_2 riaccreditare la somma di euro 500,00 relativa al 23/24, da utilizzare entro il medesimo termine e con le stesse modalità concesse ai docenti già di ruolo.
11. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo e distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, condanna il a riaccreditare alla ricorrente la somma di euro CP_2 500,00 relativa al 23/24, da utilizzare entro il medesimo termine e con le stesse modalità concesse ai docenti già di ruolo;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 21,50 per spese, € 300,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali da distrarsi.
Milano, 10 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli