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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/10/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1096/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1096/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. MANFREDI ALIDA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'avv. BONANNI FEDERICA e l'avv. LAVA CP_1 C.F._2
KATIA;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della prole a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/10/2025 le parti hanno aderito alla seguente proposta conciliativa:
“
1. affido condiviso dei minori con collocamento prevalente e residenza presso la madre in Fossano;
2. salvo diverso accordo tra le parti, facoltà di visita paterna:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera con rientro entro le ore 21;
pagina 1 di 3 - nella settimana in cui il padre non avrà con sé i figli nel fine settimana due giorni infrasettimanali, senza il pernottamento, con prelevamento a scuola (o alla casa materna nei periodi di sospensione delle lezioni) e rientro entro le ore 21;
- nella settimana in cui il padre avrà con sé i figli nel fine settimana un giorno infrasettimanale, senza il pernottamento, con prelevamento a scuola (o alla casa materna nei periodi di sospensione delle lezioni) e rientro entro le ore 21;
- tre settimane anche non consecutive nelle vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio;
- vacanze scolastiche di Natale dal 24/12 al 30/12, Capodanno dal 31/12 al 06/01, vacanze scolastiche di Pasqua, Carnevale, nonché festività infrasettimanali alternate con dimezzamento del periodo di competenza;
3. quale contributo al mantenimento dei figli minori, versamento da parte del sig. nella CP_1 misura di € 225,00 a figlio, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT da versarsi entro il 5 di ogni mese alla sig.ra oltre il 60% delle spese extra come da protocollo del Tribunale Parte_1 di Torino attuale e successive modificazioni;
4. l'assegno univo verrà percepito integralmente dalla sig.ra ; Parte_1
5. i genitori dovranno collaborare alla gestione dei minori, organizzando per quanto possibile i rispettivi turni di lavoro ed impegni extra lavorativi anche con l'aiuto delle rispettive famiglie, in modo da garantire la massima presenza per le esigenze della prole;
6. spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 15/05/2025, proponeva Parte_1 domanda di regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori (Cuneo, 24/01/2021) e (Cuneo, 22/07/2022) nati dalla relazione more Per_1 Per_2 uxorio con;
parte ricorrente formulava altresì istanza di emissione di provvedimenti CP_1 indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c.
Nell'ambito del subprocedimento di natura cautelare, in cui il convenuto si costituiva regolarmente, veniva fissata udienza in data 19/06/2025 e all'esito della quale le parti concordavano condizioni provvisorie di affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2 con conseguente archiviazione del subprocedimento.
Nell'ambito del procedimento di merito, con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 08/09/2025 si costituiva in giudizio . CP_1
Parte ricorrente provvedeva al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 09/10/2025 le parti, comparse personalmente ed assistiti dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo aderendo alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Relatore;
pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni e procedevano alla discussione orale della causa che veniva rimessa al Collegio per la decisione. pagina 2 di 3 Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Non è, invero, mai stato in discussione la condivisione dell'affidamento dei figli minori e Per_1
, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria Per_2 amministrazione, e la collocazione prevalente dei minori presso la madre.
Si tratta di soluzione conforme agli gli artt. 337 bis e ss. c.c. che prevedono l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale modalità sia contraria agli interessi degli stessi e ciò in considerazione della primaria esigenza dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Quanto al regime di visita con il padre – tenuto conto degli impegni di entrambe le parti – e gli aspetti economici, il Collegio, condivisa la proposta così come formulata dal Giudice relatore, dispone in conformità.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto della tenera età dei minori e dei contenuti dell'accordo.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite, tanto del giudizio di merito quanto del subprocedimento di natura cautelare, si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento dei figli minori ed nonché sulle ulteriori questioni connesse, in conformità alle condizioni Per_1 Persona_3 di cui alle conclusioni congiunte, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
Compensa tra le parti le spese di procedura;
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1096/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. MANFREDI ALIDA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'avv. BONANNI FEDERICA e l'avv. LAVA CP_1 C.F._2
KATIA;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della prole a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/10/2025 le parti hanno aderito alla seguente proposta conciliativa:
“
1. affido condiviso dei minori con collocamento prevalente e residenza presso la madre in Fossano;
2. salvo diverso accordo tra le parti, facoltà di visita paterna:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera con rientro entro le ore 21;
pagina 1 di 3 - nella settimana in cui il padre non avrà con sé i figli nel fine settimana due giorni infrasettimanali, senza il pernottamento, con prelevamento a scuola (o alla casa materna nei periodi di sospensione delle lezioni) e rientro entro le ore 21;
- nella settimana in cui il padre avrà con sé i figli nel fine settimana un giorno infrasettimanale, senza il pernottamento, con prelevamento a scuola (o alla casa materna nei periodi di sospensione delle lezioni) e rientro entro le ore 21;
- tre settimane anche non consecutive nelle vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio;
- vacanze scolastiche di Natale dal 24/12 al 30/12, Capodanno dal 31/12 al 06/01, vacanze scolastiche di Pasqua, Carnevale, nonché festività infrasettimanali alternate con dimezzamento del periodo di competenza;
3. quale contributo al mantenimento dei figli minori, versamento da parte del sig. nella CP_1 misura di € 225,00 a figlio, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT da versarsi entro il 5 di ogni mese alla sig.ra oltre il 60% delle spese extra come da protocollo del Tribunale Parte_1 di Torino attuale e successive modificazioni;
4. l'assegno univo verrà percepito integralmente dalla sig.ra ; Parte_1
5. i genitori dovranno collaborare alla gestione dei minori, organizzando per quanto possibile i rispettivi turni di lavoro ed impegni extra lavorativi anche con l'aiuto delle rispettive famiglie, in modo da garantire la massima presenza per le esigenze della prole;
6. spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 15/05/2025, proponeva Parte_1 domanda di regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori (Cuneo, 24/01/2021) e (Cuneo, 22/07/2022) nati dalla relazione more Per_1 Per_2 uxorio con;
parte ricorrente formulava altresì istanza di emissione di provvedimenti CP_1 indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c.
Nell'ambito del subprocedimento di natura cautelare, in cui il convenuto si costituiva regolarmente, veniva fissata udienza in data 19/06/2025 e all'esito della quale le parti concordavano condizioni provvisorie di affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2 con conseguente archiviazione del subprocedimento.
Nell'ambito del procedimento di merito, con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 08/09/2025 si costituiva in giudizio . CP_1
Parte ricorrente provvedeva al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 09/10/2025 le parti, comparse personalmente ed assistiti dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo aderendo alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Relatore;
pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni e procedevano alla discussione orale della causa che veniva rimessa al Collegio per la decisione. pagina 2 di 3 Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Non è, invero, mai stato in discussione la condivisione dell'affidamento dei figli minori e Per_1
, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria Per_2 amministrazione, e la collocazione prevalente dei minori presso la madre.
Si tratta di soluzione conforme agli gli artt. 337 bis e ss. c.c. che prevedono l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale modalità sia contraria agli interessi degli stessi e ciò in considerazione della primaria esigenza dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Quanto al regime di visita con il padre – tenuto conto degli impegni di entrambe le parti – e gli aspetti economici, il Collegio, condivisa la proposta così come formulata dal Giudice relatore, dispone in conformità.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto della tenera età dei minori e dei contenuti dell'accordo.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite, tanto del giudizio di merito quanto del subprocedimento di natura cautelare, si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento dei figli minori ed nonché sulle ulteriori questioni connesse, in conformità alle condizioni Per_1 Persona_3 di cui alle conclusioni congiunte, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
Compensa tra le parti le spese di procedura;
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3