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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 3822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3822 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 970 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.970/2024 promossa da:
IN PROPRIO E IN QUALITA DI Parte_1
GENITORE DEI MINORI E Per_1 Persona_2 CP_1
e altri, con il patrocinio dell'avv. STORTI ALESSANDRO;
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_2 CP_3 CP_4 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE e PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. I fatti e l'andamento del processo Con ricorso depositato il 23/01/2024, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Persona_3
figlio dei cittadini italiani e nato il [...],
[...] Controparte_5 Persona_4 in Italia in Lucca (doc. 3) ed emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 17). In particolare, i ricorrenti deducevano che, in data 05 settembre 1907, in Jundiahy/SP l'avo emigrato contraeva matrimonio con (doc. 4). Dalla loro unione coniugale nasceva in Persona_5 data 11 dicembre 1913 a Campinas/SP (Brasile) (doc. 5). In data 27 gennaio 1938, Persona_6 in Rosario di Sorocaba/SP, contraeva matrimonio con (doc. 6). Dalla Persona_6 Persona_7 loro unione coniugale nasceva in data 30 gennaio 1941 a Sorocaba/SP (Brasile) Persona_8
(doc. 7).
[...]
In data 05 gennaio 1967, in Sorocaba/SP contraeva matrimonio Persona_8 con (doc. 8). Dalla loro unione coniugale nascevano: in data 11 ottobre 1967 Persona_9 in Sorocaba/SPa (doc. 9); in data 14 maggio 1972 in Sorocaba/SP Parte_2 [...]
(doc. 10). Parte_1
In data 27 settembre 2002, in Sorocaba/SP contraeva matrimonio Parte_2 con dal AS RO AR ES (doc. 11); dalla loro unione coniugale Persona_10 nascevano: in data 12 marzo 2004 in Sorocaba/SP, (doc. 12); in data Persona_11
09 maggio 2008 in Sorocaba/SP, (doc. 13). Persona_12
In data 25 settembre 1998, in Sorocaba/SP contraeva matrimonio Parte_1 con (doc. 14) e dalla loro unione coniugale nascevano: in data Persona_13
01 ottobre 2009 in Sorocaba/SP (doc. 15); in data 24 novembre Persona_14
2014 in Sorocaba/SP (doc. 16). Parte_3 CP_1
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_2 contumacia. Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 07 ottobre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. La decisione
1. Risulta dalla documentazione in atti, tutta correttamente tradotta ed apostillata, che l'avo italiano dei ricorrenti non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa, jure sanguinis, ai suoi discendenti, odierni ricorrenti. Riassuntivamente, dalla dedotta e documentata linea di discendenza oggetto della domanda, risulta provato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ex L. 91/1992.
3. Interesse ad agire
1. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_2 Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano (l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”),prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna. Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul , i CP_2 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto.
2. Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato al Consolato Generale d'Italia di San Paolo la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti, in linea diretta, di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione. In particolare, parte ricorrente ha dedotto, di avere inoltrato le relative richieste con apposite credenziali dopo registrazione al sistema telematico di prenotazione di richiesta appuntamento, cosiddetto Prenot@mi, ma di non avere avuto alcun esito (v. doc. 21-23). Nonostante la dedotta procedura, risulta senza smentita che, ad oggi, il Parte_4
in San Paolo versi, dato l'elevato numero di richieste di cittadinanza iure sanguinis, in una
[...] situazione di quasi paralisi dei propri uffici ed, invero, come si legge dal sito istituzionale, prodotto da parte ricorrente, sono in corso di convocazione i richiedenti che hanno presentato la loro richiesta nell'anno 2011, mentre risultano in lista di attesa, fino a tutto il 2022, il numero complessivo di 121.829 richieste. Ciò comporta, al ritmo di evasione attuale, una proiezione di circa 12-13 anni per l'inserimento nella lista di convocazione, oltre l'ulteriore termine per il completamento della pratica. Tale situazione è stata resa nota proprio dal , atteso che, nel sito istituzionale, si legge che Parte_4 la lista di attesa stimata al momento è di circa 12 anni (https://conssanpaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo/it/i_servizi/per_i_ cittadini/cittadinanza/cittadinanza-iure-sanguinis-fase.html ) e che “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata” (https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i cittadini/cittadinanza/importanti-note-introduttive.html). Ora, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'art. 3 del DPR 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda nel termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato, comportando una lesione allo stesso, equivalgono a un diniego del diritto in questione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del provvedimenti conseguenti. CP_6
4. Le spese del giudizio Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_2 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Le stesse vanno quindi liquidate, in misura minima dei parametri di cui al DM 147/2022, in ragione della materia del contendere, della relativa semplicità e quasi serialità delle questioni poste, nonché della limitata attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide: 1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che
- , nata il [...] in [...]/SP (Brasile) e i di lei Parte_1 figli minori
- , nato il [...] in [...]/SP e Persona_14
- , nato il [...] in [...]/SP (Brasile), tutti Persona_15 residenti in [...] Via 3 Casa C10, Controparte_7
quartiere Parque Reserva Fazenda Imperial 18052-775 Sorocaba/SP;
[...]
- nata il [...] in [...]/SP (Brasile) e Controparte_8 il di lei figlio minore
- nato il [...] in [...]/SP, residenti in [...]
Primo Romano Caldini 821, quadra 04, lotto 09 Condominio Parque Esplanada, quartiere Parque Esplanada, 18110-720 Votorantim/SP;
- nato il [...] in [...]/SP (Brasile), residente Persona_11 in Via Primo Romano Caldini 821, quadra 04, lotto 09 Condominio Parque Esplanada, quartiere Parque Esplanada, 18110-720 Votorantim/SP; sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_2 che si liquidano in euro 1.200,00, oltre euro 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore degli Avv. Alessandro Storti e Avv. Giovanni Chiri, in solido, che si sono dichiarati antistatari. Firenze, 27/11/2025 Il Giudice Dott.ssa Barbara Fabbrini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.970/2024 promossa da:
IN PROPRIO E IN QUALITA DI Parte_1
GENITORE DEI MINORI E Per_1 Persona_2 CP_1
e altri, con il patrocinio dell'avv. STORTI ALESSANDRO;
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_2 CP_3 CP_4 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE e PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. I fatti e l'andamento del processo Con ricorso depositato il 23/01/2024, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Persona_3
figlio dei cittadini italiani e nato il [...],
[...] Controparte_5 Persona_4 in Italia in Lucca (doc. 3) ed emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 17). In particolare, i ricorrenti deducevano che, in data 05 settembre 1907, in Jundiahy/SP l'avo emigrato contraeva matrimonio con (doc. 4). Dalla loro unione coniugale nasceva in Persona_5 data 11 dicembre 1913 a Campinas/SP (Brasile) (doc. 5). In data 27 gennaio 1938, Persona_6 in Rosario di Sorocaba/SP, contraeva matrimonio con (doc. 6). Dalla Persona_6 Persona_7 loro unione coniugale nasceva in data 30 gennaio 1941 a Sorocaba/SP (Brasile) Persona_8
(doc. 7).
[...]
In data 05 gennaio 1967, in Sorocaba/SP contraeva matrimonio Persona_8 con (doc. 8). Dalla loro unione coniugale nascevano: in data 11 ottobre 1967 Persona_9 in Sorocaba/SPa (doc. 9); in data 14 maggio 1972 in Sorocaba/SP Parte_2 [...]
(doc. 10). Parte_1
In data 27 settembre 2002, in Sorocaba/SP contraeva matrimonio Parte_2 con dal AS RO AR ES (doc. 11); dalla loro unione coniugale Persona_10 nascevano: in data 12 marzo 2004 in Sorocaba/SP, (doc. 12); in data Persona_11
09 maggio 2008 in Sorocaba/SP, (doc. 13). Persona_12
In data 25 settembre 1998, in Sorocaba/SP contraeva matrimonio Parte_1 con (doc. 14) e dalla loro unione coniugale nascevano: in data Persona_13
01 ottobre 2009 in Sorocaba/SP (doc. 15); in data 24 novembre Persona_14
2014 in Sorocaba/SP (doc. 16). Parte_3 CP_1
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_2 contumacia. Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 07 ottobre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. La decisione
1. Risulta dalla documentazione in atti, tutta correttamente tradotta ed apostillata, che l'avo italiano dei ricorrenti non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa, jure sanguinis, ai suoi discendenti, odierni ricorrenti. Riassuntivamente, dalla dedotta e documentata linea di discendenza oggetto della domanda, risulta provato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ex L. 91/1992.
3. Interesse ad agire
1. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_2 Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano (l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”),prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna. Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul , i CP_2 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto.
2. Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato al Consolato Generale d'Italia di San Paolo la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti, in linea diretta, di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione. In particolare, parte ricorrente ha dedotto, di avere inoltrato le relative richieste con apposite credenziali dopo registrazione al sistema telematico di prenotazione di richiesta appuntamento, cosiddetto Prenot@mi, ma di non avere avuto alcun esito (v. doc. 21-23). Nonostante la dedotta procedura, risulta senza smentita che, ad oggi, il Parte_4
in San Paolo versi, dato l'elevato numero di richieste di cittadinanza iure sanguinis, in una
[...] situazione di quasi paralisi dei propri uffici ed, invero, come si legge dal sito istituzionale, prodotto da parte ricorrente, sono in corso di convocazione i richiedenti che hanno presentato la loro richiesta nell'anno 2011, mentre risultano in lista di attesa, fino a tutto il 2022, il numero complessivo di 121.829 richieste. Ciò comporta, al ritmo di evasione attuale, una proiezione di circa 12-13 anni per l'inserimento nella lista di convocazione, oltre l'ulteriore termine per il completamento della pratica. Tale situazione è stata resa nota proprio dal , atteso che, nel sito istituzionale, si legge che Parte_4 la lista di attesa stimata al momento è di circa 12 anni (https://conssanpaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo/it/i_servizi/per_i_ cittadini/cittadinanza/cittadinanza-iure-sanguinis-fase.html ) e che “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata” (https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i cittadini/cittadinanza/importanti-note-introduttive.html). Ora, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'art. 3 del DPR 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda nel termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato, comportando una lesione allo stesso, equivalgono a un diniego del diritto in questione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del provvedimenti conseguenti. CP_6
4. Le spese del giudizio Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_2 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Le stesse vanno quindi liquidate, in misura minima dei parametri di cui al DM 147/2022, in ragione della materia del contendere, della relativa semplicità e quasi serialità delle questioni poste, nonché della limitata attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide: 1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che
- , nata il [...] in [...]/SP (Brasile) e i di lei Parte_1 figli minori
- , nato il [...] in [...]/SP e Persona_14
- , nato il [...] in [...]/SP (Brasile), tutti Persona_15 residenti in [...] Via 3 Casa C10, Controparte_7
quartiere Parque Reserva Fazenda Imperial 18052-775 Sorocaba/SP;
[...]
- nata il [...] in [...]/SP (Brasile) e Controparte_8 il di lei figlio minore
- nato il [...] in [...]/SP, residenti in [...]
Primo Romano Caldini 821, quadra 04, lotto 09 Condominio Parque Esplanada, quartiere Parque Esplanada, 18110-720 Votorantim/SP;
- nato il [...] in [...]/SP (Brasile), residente Persona_11 in Via Primo Romano Caldini 821, quadra 04, lotto 09 Condominio Parque Esplanada, quartiere Parque Esplanada, 18110-720 Votorantim/SP; sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_2 che si liquidano in euro 1.200,00, oltre euro 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore degli Avv. Alessandro Storti e Avv. Giovanni Chiri, in solido, che si sono dichiarati antistatari. Firenze, 27/11/2025 Il Giudice Dott.ssa Barbara Fabbrini