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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/11/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa RO Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza dell'11.11.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3073/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dell'avv.to Pasquale Guastafierro, come Parte_1 in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Agostino Di CP_1
Feo , giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.05.2023, parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222.84, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando sostanzialmente le conclusioni raggiunte in sede amministrativa e non riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 23.05.24, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza. L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del requisito sanitario, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata. Il CTU, invero, nell' elaborato peritale, ha affermato che il ricorrente è affetto da:
1. Morbo di Crohn trattato con resezione ileo-colica e terapia medica.
2. Esiti di carcinoma tiroideo trattato con tiroidectomia totale e terapia radiometabolica. Ha quindi osservato, all'esito dello scrupoloso esame delle patologie “...Delle infermità sopra diagnosticate, quella che assume prevalente significato ai fini clinici, e quindi anche ai fini della presente valutazione tecnica, è la patologia gastrointestinale. Trattasi, nel caso di specie, di una patologia infiammatoria cronica gastro-intestinale, sottoposta nel 2011 ad intervento di resezione ileo- colica ed allo stato ben compensata dalla terapia medica (azatioprina e mesalazina). Infatti, non vi è deterioramento delle condizioni di nutrizione (BMI 24,3 kg/m2), non sono documentate ulteriori complicanze e nei più recenti certificati di visita gastroenterologica depositati in atti la patologia è definita come “asintomatica”. Pertanto, nonostante l'accreditabile aumentata frequenza delle evacuazioni riferita nel corso delle presenti operazioni comporti una certa ripercussione funzionale, questa non è tale da ridurre a meno di un terzo la capacità di svolgimento delle attività lavorative confacenti alle attitudini dell'assicurato, né la stessa risulta essere aggravata da questa tipologia di attività lavorativa. Infine, la pregressa patologia neoplastica tiroidea, trattata con tiroidectomia totale, risulta essere allo stato ben compensata dalla terapia ormonale sostitutiva (levotiroxina) né sono documentati eventuali recidive/riprese di malattia. Pertanto, essa non determina una rilevante riduzione della capacità lavorativa semispecifica dell'assicurato.” Le conclusioni dell'ausiliario possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento delle prestazioni qui controverse. Inoltre, nel presente giudizio di opposizione, il medesimo CTU, invitato a riesaminare la documentazione allegata ed integrare il proprio elaborato peritale, ha confermato il proprio precedente parere medico legale, ribadendo : “..conferma la valutazione già precedentemente espressa in occasione della prima CTU e che cioè non sussistono nella fattispecie i requisiti biologici per il diritto all'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità, non essendo ridotta la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurata, a meno di un terzo ed in modo permanente”. Ebbene, anche sulla base di tale chiarimento reso dal CTU deve confermarsi l'insussistenza dei requisiti sanitari fondanti le pretese qui azionate. In definitiva, le censure reiterate dalla difesa dall'istante, traducendosi sostanzialmente in un dissenso diagnostico, debbono essere disattese, non ravvisandosi elementi idonei e sufficienti ad addivenire ad una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale o a rendere opportuno il rinnovo delle operazioni peritali. L'opposizione va dunque respinta. Nulla per le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, l'11.11.2025
Il Giudice del lavoro
dott.ssa RO Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa RO Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza dell'11.11.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3073/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dell'avv.to Pasquale Guastafierro, come Parte_1 in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Agostino Di CP_1
Feo , giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.05.2023, parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222.84, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando sostanzialmente le conclusioni raggiunte in sede amministrativa e non riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 23.05.24, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza. L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del requisito sanitario, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata. Il CTU, invero, nell' elaborato peritale, ha affermato che il ricorrente è affetto da:
1. Morbo di Crohn trattato con resezione ileo-colica e terapia medica.
2. Esiti di carcinoma tiroideo trattato con tiroidectomia totale e terapia radiometabolica. Ha quindi osservato, all'esito dello scrupoloso esame delle patologie “...Delle infermità sopra diagnosticate, quella che assume prevalente significato ai fini clinici, e quindi anche ai fini della presente valutazione tecnica, è la patologia gastrointestinale. Trattasi, nel caso di specie, di una patologia infiammatoria cronica gastro-intestinale, sottoposta nel 2011 ad intervento di resezione ileo- colica ed allo stato ben compensata dalla terapia medica (azatioprina e mesalazina). Infatti, non vi è deterioramento delle condizioni di nutrizione (BMI 24,3 kg/m2), non sono documentate ulteriori complicanze e nei più recenti certificati di visita gastroenterologica depositati in atti la patologia è definita come “asintomatica”. Pertanto, nonostante l'accreditabile aumentata frequenza delle evacuazioni riferita nel corso delle presenti operazioni comporti una certa ripercussione funzionale, questa non è tale da ridurre a meno di un terzo la capacità di svolgimento delle attività lavorative confacenti alle attitudini dell'assicurato, né la stessa risulta essere aggravata da questa tipologia di attività lavorativa. Infine, la pregressa patologia neoplastica tiroidea, trattata con tiroidectomia totale, risulta essere allo stato ben compensata dalla terapia ormonale sostitutiva (levotiroxina) né sono documentati eventuali recidive/riprese di malattia. Pertanto, essa non determina una rilevante riduzione della capacità lavorativa semispecifica dell'assicurato.” Le conclusioni dell'ausiliario possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento delle prestazioni qui controverse. Inoltre, nel presente giudizio di opposizione, il medesimo CTU, invitato a riesaminare la documentazione allegata ed integrare il proprio elaborato peritale, ha confermato il proprio precedente parere medico legale, ribadendo : “..conferma la valutazione già precedentemente espressa in occasione della prima CTU e che cioè non sussistono nella fattispecie i requisiti biologici per il diritto all'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità, non essendo ridotta la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurata, a meno di un terzo ed in modo permanente”. Ebbene, anche sulla base di tale chiarimento reso dal CTU deve confermarsi l'insussistenza dei requisiti sanitari fondanti le pretese qui azionate. In definitiva, le censure reiterate dalla difesa dall'istante, traducendosi sostanzialmente in un dissenso diagnostico, debbono essere disattese, non ravvisandosi elementi idonei e sufficienti ad addivenire ad una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale o a rendere opportuno il rinnovo delle operazioni peritali. L'opposizione va dunque respinta. Nulla per le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, l'11.11.2025
Il Giudice del lavoro
dott.ssa RO Molè