Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/05/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
RG 8016/2023
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 16.05.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Zito Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Ernesto Aprile Convenuto
Oggetto: malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.09.2023, il ricorrente, premesso di aver ottenuto il riconoscimento della malattia professionale “limitazione funzionale del rachide l-s” con il riconoscimento del danno biologico pari al 10%, asseriva di aver contratto le patologie “tendinite – gonartrosi – meniscopatia – ipoacusia bilaterale”, di origine professionale.
Ciò per avere svolto dal 2004 al 2022 alle dipendenze della
[...]
all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, le Controparte_2 mansioni di aiutante carpentiere in ferro e aiutante meccanico, con movimentazione manuale di carichi pesanti e mantenimento di posture incongrue e conseguente sollecitazione dell'apparato muscolo – scheletrico.
In ragione di tanto riferiva di aver inoltrato domande amministrative all' in CP_1 data 8.01 – 17.03.2023 senza ottenere il riconoscimento delle tecnopatie.
Invano aveva proposto, altresì, ricorso amministrativo.
Pertanto, con il presente ricorso il ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_3 ottenere l'accertamento della natura professionale delle patologie denunciate e la
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, eccepiva in via preliminare CP_1
l'improcedibilità della domanda per carenza documentale;
nel merito contestava la natura professionale della malattia e l'esposizione al rischio specifico e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita a mezzo documenti, prova per testi e CTU e, previamente discussa all'odierna udienza, decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità/improponibilità sollevata da parte resistente in quanto non vi è prova che la documentazione presentata in sede amministrativa fosse carente, tenendo anche conto che il dovere di collaborazione avrebbe imposto all' di CP_1 indicare tempestivamente quale fosse l'eventuale specifica documentazione mancante non potendo la domanda carente dar luogo, di per sé, ad archiviazione.
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti e per i motivi che seguono.
Il dott. nell'elaborato peritale depositato, le cui motivazioni si condividono, Per_1 ha confermato l'esistenza delle malattie denunciate dal ricorrente limitatamente alla gonartrosi e meniscosi riferendo che il ricorrente è affetto da “gonartrosi bilaterale con meniscosi degenerativa e segni RM di condropatia femoro rotulea” e riconoscendo la sussistenza del nesso eziologico in termini di concausalità tra l'attività lavorativa svolta e la patologia a carico dell'apparato muscolo - scheletrico.
Il Ctu ha poi concluso che i postumi relativi a tale patologia comportino una percentuale complessiva d'invalidità del 2%, che in applicazione del cumulo con il già riconosciuto danno biologico del 10%, determina un grado complessivo di inabilità permanente pari all'11% a decorrere dalla domanda amministrativa dell'8.01.2023.
Quanto alla denunciata patologia tendinite il CTU ne ha accertato la insussistenza, affermando: “Ritengo che gli accertamenti medico legali effettuati per il riconoscimento della malattia “tendinite del tendine di Achille”, hanno dimostrato
l'assenza della malattia denunciata.”; quanto, invece, alla patologia ipoacusia il
CTU ha accertato che non ricorre il nesso causale con l'attività lavorativa, affermando: “Ritengo che il quadro strumentale audiometrico non sia correlabile ad una esposizione a trauma acustico cronico”.
Pertanto, alla luce delle risultanze peritali è emerso che il ricorrente non è affetto dalla patologia tendinite di cui egli chiede accertarsi l'origine professionale o comunque essa si presenta in termini minimali (“millimetrica calcificazione del tendine di Achille”); è emersa, altresì, l'insussistenza del rischio lavorativo specifico necessario ai fini del riconoscimento dell'origine professionale della ipoacusia, avendo il CTU accertato che detta patologia non trae origine da trauma acustico cronico, dovendosene, dunque escludere l'origine professionale.
Sicchè, sotto tale profilo la domanda dovrà essere rigettata.
Con riguardo, invece, alla patologia gonartrosica, alla luce delle conclusioni medico-legali, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità - al fine della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - sia passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità, ed infine alla semplice compatibilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità.
Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (Cass. 8 gennaio 2003
n. 87; Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n. 6434; Cass. 23 aprile
1997 n. 3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602).
Ai fini della sussistenza del nesso causale è, inoltre sufficiente che l'attività lavorativa abbia costituito una delle cause scatenanti la patologia. La giurisprudenza ha infatti precisato che “in materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, trova diretta applicazione la regola contenuta nell' art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze
a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass. civ., sez. lav., n. 1770/2018; Cass. lav., n. 21021/2007; in termini Cass.
n° 6127/1998, n° 14565/99; n° 10448/04; n° 11149/04; n° 13928/04).
Applicando i principi elaborati dalla giurisprudenza al caso di specie deve rilevarsi che le conclusioni peritali depongono per la sussistenza del nesso concausale tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e la malattia manifestata in termini di elevato grado di probabilità, in considerazione dell'attività lavorativa svolta.
In sostanza, all'esame medico legale la patologia contratta dal ricorrente è apparsa la conseguenza del sollevamento di carichi pesanti e mantenimento di posture incongrue.
Sul piano fattuale, i testi escussi hanno confermato l'esposizione del ricorrente ai fattori di rischio dai quali il consulente deduce l'esistenza del nesso causale tra attività lavorativa svolta e malattia denunciata (cfr. dichiarazioni testi in relazione al sollevamento di carichi pesanti e mantenimento di posture incongrue).
Ai fini della liquidazione del beneficio, l'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione inferiori al 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m.
12.7.2000):
1) “tabella delle menomazioni” comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro;
2) “tabella di indennizzo del danno biologico”, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni superiori o uguali al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori al 16 % sono erogate in capitale;
3) “tabella dei coefficienti” che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Alla luce di siffatti elementi deve pertanto ritenersi che il danno biologico, comportante una invalidità permanente globale dell'11% causalmente connessa con l'attività lavorativa, può rientrare nell'indennizzo . CP_1
Naturalmente grava in capo al lavoratore l'onere della prova circa la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta, ritenuto positivamente assolto nel caso di specie.
Le risultanze della ctu confermano la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia sofferta dal ricorrente, limitatamente alla patologia gonartrosica, mentre non hanno confermato la sussistenza delle altre patologie ovvero la relativa ricollegabilità all'attività lavorativa.
Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, la domanda, va parzialmente accolta con la condanna dell' pagamento di un indennizzo in capitale CP_1 complessivamente pari all'11% di inabilità permanente a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Sulla somma così determinata spetta altresì il maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, tra loro non cumulabili (v. C.
Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese del giudizio sono sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto, ai fini dello scaglione di riferimento, dell'accoglimento parziale della domanda in relazione ad una sola patologia.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale pari al'11% di inabilità con decorrenza dalla domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 al pagamento del dovuto, oltre interessi legali e/o rivalutazione sino al soddisfo.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in misura di € CP_1
1.000,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge, con distrazione;
3. Pone definitivamente a carico dell' CP_1 decreto.
Taranto, 16.05.2025
le spese di ctu liquidate in separato
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli