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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 06/10/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 156 del Ruolo Gen. 2020, di appello avverso la sentenza n.
185/2020 emessa dal Tribunale di Larino in composizione monocratica (nel proc. n.
1214/2017 R.G.), avente ad oggetto: azione revocatoria
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
IU TT come da procura allegata in calce alla comparsa di costituzione in primo grado del 23/7/2018 – pec: Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa in forza di Controparte_1 CodiceFiscale_2 procura allegata alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Antonella Balante – pec:
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[...] nonchè
(c.f. ), rapp.ta e difesa, in virtù di procura CP_2 C.F._3 allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Giovanni De Vincentiis -pec:
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con atto di citazione in appello notificato il 12/06/2020, ha chiesto a Parte_1 questa Corte l'integrale riforma della sentenza del Tribunale monocratico di Larino n.
185/2020, che ha accolto la domanda di di dichiarazione di inefficacia ai Controparte_1 sensi dell'art. 2901 c.c. del contratto di cessione di azienda stipulato fra il e Parte_1 [...]
il 14/01/2015 per rogito del notaio , n. rep. 63524. CP_2 Persona_1
Si sono costituite - chiedendo il rigetto dell'appello - e - Controparte_1 CP_2 chiedendo a sua volta la riforma della sentenza di primo grado con declaratoria della propria carenza di legittimazione passiva-.
Disattese le istanze di inibitoria dell'esecutività della sentenza impugnata, a seguito di ripetuti rinvii chiesti dalle parti per definire la causa in sede stragiudiziale (il che è inizialmente avvenuto limitatamente al rapporto fra la e la come CP_2 CP_1 documentato in data 12/09/2023), nelle more dei termini assegnati per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c., con nota depositata in data 21/01/2025 le parti ed i rispettivi difensori hanno comunicato l'avvenuta definizione transattiva della controversia anche fra la ed il con le citate comunicazioni (sottoscritte personalmente CP_1 Parte_1 dalle parti con firme autenticate dai procuratori costituiti) il e la hanno Parte_1 CP_2 dichiarato rispettivamente di rinunciare all'azione ed agli atti del giudizio con integrale compensazione delle spese e ciascuna dichiarazione è stata accettata espressamente dalla
CP_1
2.-- Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, con la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c., la parte o il suo procuratore speciale manifesta la volontà di mettere fine al processo senza pronuncia sul merito, con la necessità dell'accettazione della controparte;
per effetto della rinuncia all'azione (o rinuncia
2 all'impugnazione ove intervenga dopo il giudizio di primo grado) l'azione viene estinta come se fosse rigettata nel merito ed è preclusa ogni ulteriore tutela giurisdizionale, ragione per la quale essa deve risultare proveniente dalla parte e non richiede l'accettazione dell'altra (cfr. Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/1999, Cass. n. 2268/1999).
Sia la rinuncia agli atti del giudizio che la rinuncia all'azione, ove intervengano in appello, provocano il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, per il disposto dell'art. 338
c.p.c. -cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 06/03/2018, n. 5250-.
Nella fattispecie, il e la hanno precisato, con le citate dichiarazioni Parte_1 CP_2 sottoscritte personalmente ed accettate dall'appellata di effettuare sia la rinuncia CP_1 agli atti dell'appello che all'azione/impugnazione, precisando al contempo di avere concluso accordi transattivi a definizione integrale dei rapporti con la controparte comportanti la cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese del giudizio -non limitata alla fase di impugnazione- (la ha precisato altresì CP_2 che nel suo caso l'accordo prevede il pagamento di un importo concordato).
Tenuto conto del tenore delle suddette dichiarazioni e della facoltà del giudice di effettuare la qualificazione giuridica delle domande, va dato atto che non ricorrono i presupposti per la proposizione della rinuncia agli atti o per la rinuncia all'azione in riferimento al primo grado, in quanto entrambe proponibili fino a che la causa non sia decisa, tenuto conto proprio dell'avvenuta emissione della sentenza di primo grado, oggetto della presente impugnazione: il provvedimento di estinzione ex art. 306 c.p.c. potrebbe pertanto riguardare il solo procedimento di appello, con conseguente necessario passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Deve piuttosto darsi atto che le parti sono addivenute ad un accordo transattivo sia in ordine al procedimento di appello che a quello di primo grado, dovendo pronunciarsi, per impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in appello, la cessazione della materia del contendere conseguente alla soluzione transattiva “pendente judicio” (Cass.,
Sez. VI, Ord., 6 marzo 2019, n. 6444), con caducazione della sentenza di primo grado.
Le parti hanno regolamentato anche le spese di giudizio, chiedendo espressamente la compensazione delle spese di doppio grado di giudizio.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da con citazione Parte_1 notificata il 12/06/2020, nei confronti di e di avverso la Controparte_1 CP_2 sentenza n. 185/2020 del Tribunale di Larino in composizione monocratica, così provvede:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione fra le stesse della materia del contendere e per l'effetto revoca la sentenza impugnata;
2) compensa le spese di doppio grado di giudizio.
Deciso nella camera di consiglio della Corte del 9/09/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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