Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20060 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G.
Nel procedimento iscritto al n. RG 20060/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Rugolo Claudio, nell'interesse del e Parte_1
dall'avv. Venuto Rosario nell'interesse del Comune di AL, sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
22.11.2024, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc – provvedimento del 16/03/2023) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, Parte_1 dall'Avv. Avv. Claudio Rugolo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Messina, Via A. martino, n. 96, giusta procura in atti.
- attore -
CONTRO
COMUNE DI MALFA in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Rosario Venuto, elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Lipari, Via G.
Marconi n. 6 come da procura in atti.
-convenuto -
Oggetto del procedimento: Servitù.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132
c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione del 16 luglio 2018, il premetteva che “sin dai Parte_1 primi anni novanta, è proprietario possessore di un lotto di terreno, caratterizzato da finalità di interesse pubblico, identificato nel NCT al foglio n. 3 particelle nn. 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 e 100, sito nella frazione di Valdichiesa, località “Timpone
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Madonna”, adibito dapprima a discarica dei rifiuti solidi urbani, con utilizzazione anche da parte degli altri due Comuni dell'Isola di Salina, e successivamente soltanto dal Comune deducente per lo stazionamento dei cassoni, c.d. “scarrabili”, di raccolta dei R.S.U., con trasferimento e smaltimento nelle discariche individuate nel territorio regionale”; sosteneva poi che “L'anzidetto lotto di terreno è posto a confine con altro ambito territoriale, un tempo pure destinato a “discarica r.s.u.” di proprietà del
Comune di AL, ricompreso nel territorio di quest'ultimo, individuato nel NCT al foglio di mappa n. 17, particelle nn. 250,257 e altre, nel quale, secondo necessità accertata dalle competenti autorità conferivano a smaltimento anche i Comuni di Pt_1
e Santa Maria Salina” e che, “Per accedere alla anzidetta discarica dalla viabilità pubblica il nei limiti temporali contingentati, autorizzava Parte_1
l'attraversamento della propria ex discarica, senza comunque costituire alcuna servitù di passaggio carrabile/pedonale, dal momento che il Comune di AL avrebbe dovuto, come da espresse dichiarazioni di intento, realizzare un proprio autonomo accesso mediante costruzione di una bretella di collegamento con la strada provinciale “SP 182… -e che- … In pratica, il Comune deducente si rendeva disponibile
a consentire l'attraversamento del proprio terreno (discarica comunale) soltanto per limitati periodi di tempo, tenuto conto della utilità pubblica perseguita con lo smaltimento dei r.s.u. del quale servizio usufruivano secondo accordi, tutti e tre i
Comuni dell'isola di Salina”.
Aggiungeva poi che “ con determina sindacale n. 04/2017 del Parte_1
29.06.2017, nominava l'arch. responsabile dell'Ufficio Tecnico, Persona_1
R.U.P. del progetto per la “Realizzazione di aree per CCR e RAE in località Valdichiesa”, con contestuale incarico di procedere all'aggiornamento/adeguamento, ed acquisizione/conferma delle autorizzazioni (Soprintendenza, Ufficio del Genio Civile,
Ispettorato delle Foreste, Dipartimento Igienico Sanitario), di un precedente progetto redatto dall'arch. ” e che “nelle more per l'acquisizione delle somme e/o Persona_2
finanziamento per la realizzazione della previsione progettuale, considerata prioritaria stante l'impellente necessità di regolarizzare ( a seguito di appalto di r.s.u., che comportava l'aumento dei cassoni scarrabili in dotazione al l'area dell'ex Pt_1
“discarica” di località “Madonna Timpone”, con determina n. 163/2017 del
23.11.2017 il Responsabile del Settore Tecnico comunale approvava perizia per il ripristino di una porzione di recinzione e del cancello di ingresso…”.
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A seguito della richiesta da parte del con nota prot. 4781 del Parte_1
12.12.2017, ai Sindaci dei Comuni di AL e Santa Marina Salina di liberare dal passaggio degli automezzi l'area dell'ex discarica di Valdichiesa al fine di procedere al ripristino della predetta porzione di recinzione e del cancello di ingresso della discarica, mentre il Comune di Santa Marina Salina, con nota di riscontro del
15.12.2017 prot. n. 7778, comunicava di aver provveduto, in data 9.12.2017 a liberare dal passaggio degli automezzi l'area dell'ex discarica di Valdichiesa, il
Comune di AL, con nota del 19.12.2017 n. 5243, comunicava di transitare, incontestatamente, da più di venti anni con i propri automezzi nell'area dell'ex discarica del Comune di per il raggiungimento del proprio ambito territoriale Pt_1 adibito a stoccaggio temporaneo dei c.d. scarrabili per la raccolta differenziata;
che pertanto aveva acquistato per usucapione il diritto di servitù di passaggio su detta area;
che la propria ex discarica è localizzata su un fondo intercluso e che la realizzazione di una autonoma via di accesso avrebbe comportato l'esecuzione di interventi di ingente portata e che comunque si sarebbe reso disponibile a utilizzare una pista alternativa.
Stante l'impossibilità di reperire una via alternativa rivendicando l'esistenza di un diritto di servitù di passaggio, il Comune di AL, impediva l'avvio dei predetti lavori da parte del Quest'ultimo, pertanto, chiedeva “1) in via preliminare e Parte_1 cautelare, stante il danno grave ed irreparabile nelle more del giudizio, la cessazione del passaggio, carrabile/pedonale, esercitato dal Comune di AL sul fondo del con conseguente ripristino del sito;
2) nel merito: a) ritenere e Parte_1 dichiarare inesistente il diritto di servitù di passaggio carrabile/pedonale esercitato dal Comune di malfa sul fondo di proprietà del concludente, identificato nel Pt_1
NCT al foglio mappa n. 3, particelle nn. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 100, a favore del proprio fondo, identificato nel NCT al foglio mappa n. 17, particelle nn. 250, 257 e altre;
b) in ogni caso, ritenere e dichiarare insussistenti i presupposti per la costituzione per usucapione o coattiva dell'anzidetto diritto di servitù di passaggio carrabile/pedonale affermato dal Comune di AL;
c) per l'effetto, condannare il
Comune di AL a cessare immediatamente il passaggio carrabile/pedonale sul fondo, con ogni ulteriore statuizione conseguenziale.”.
Con comparsa di costituzione e risposta e formulazione di domanda riconvenzionale del 17.01.2019, si costituiva in giudizio il Comune di AL contestando gli avversi
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assunti e chiedendo: “1) PRELIMINARMENTE sospendere il presente giudizio per
l'obbligatorio svolgimento della mediazione;
2) NEL MERITO, RIGETTARE con qualsiasi statuizione le domande tutte anche istruttorie formulate e formulande dal Parte_1
, in quanto inammissibili, improponibili ed infondate in fatto e diritto;
3)
[...]
RICONOSCERE E DICHIARARE acquistato , per usucapione ed in favore della proprietà del Comune di AL , sui cui insiste il CCR in località “Timpone Madonna” fraz.
Valdichiesa, in NCT del Comune di AL al fg. 17 nelle particelle 196,197,198, parte delle n. 195,199,249,250,251,257 e parte della 258, della superficie complessiva di mq. 6,000, diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile anche con autocarri sul fondo di proprietà del indentificato in NCT al fg. N. 3, particelle nn. Parte_1
84,85,86,87,88,90 e 100; 4) Conseguentemente disporre le dovute trascrizioni e volturazioni;
5) RICONOSCERE E DICHIARARE , in via subordinata , che l'area su cui insiste il CCR del Comune di AL, come identificato nel punto sub n. 3 di queste conclusioni , ed al quale si accede dall'attuale servitù di passaggio carrabile , è interclusa e che l'eventuale accoglimento della domanda di negatoria servitutis determinerebbe l'irraggiungibilità dello stesso con evidente e gravissimo danno per le esigenze pubbliche del servizio reso in quel sito;
6) Conseguentemente disporre , a mente dell'art. 1051 e 1053 , c.c. , la costituzione di una servitù di passaggio pedonale
e carrabile anche con autocarri per il servizio di gestione rifiuti con le modalità e dimensioni che verranno o potranno essere fissate dal nominando CTU anche in ordine all'indennità da corrispondere , sul fondo del Comune di per come Pt_1
identificato al punto sub n. 3 di queste conclusioni;
7) Conseguentemente disporre le dovute trascrizioni e volturazioni;
8) RICONOSCERE E DICHIARARE , in via subordinata gradata , per l'ipotesi di cui venisse accertato la possibilità di accesso alla via pubblica da parte del Comune di AL ,per le causali tutte sopra dette , disporre a mente dell'art. 1052 e 1053 c.c. la costituzione di un passaggio coattivo a favore del fondo non intercluso , per come identificato nel punto sub n. 3 di queste conclusioni , nei confronti del fondo di proprietà del come identificato nel punto sub n. Parte_1
3 delle presenti conclusioni;
9) Conseguentemente disporre , a mente dell'art. 1052 e
1053 , c.c. , la costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile anche con autocarri per il servizio di gestione rifiuti con le modalità e dimensioni che verranno o potranno essere fissate dal nominando CTU anche in ordine all'indennità da corrispondere , sul fondo del Comune di er come identificato al punto sub n. 3 di Pt_1
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queste conclusioni;
10) Conseguentemente disporre le dovute trascrizioni e volturazioni;
11) In via istruttoria riserviamo nei modi e termini di legge la richiesta di
, prova testimoniale , acquisizione documenti e CTU. Con riserva di altro richiedere;
12) Con vittoria di spese e compensi.”
La causa era chiamata all'udienza del 07.02.2019 e le parti erano autorizzate ad avviare il procedimento di mediazione.
All'udienza del 04.07.2019 erano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 05.03.2020, il Giudice, ritenendo allo stato opportuno e conducente disporre CTU, nominava allo scopo l'ing. . Controparte_1
Nelle more, con atto del 07.01.2021 il proponeva ricorso ex artt. 669 Parte_1 quater e 700 c.p.c. affinché il Tribunale in accoglimento del ricorso potesse
“emettere, inaudita altera parte, i provvedimenti necessari anticipatori della decisione sul merito, o comunque idonei allo scopo, affinché il ricorrente possa Pt_1 liberamente disporre dell'intera area sita in località “Timpone Madonna” di
Valdichiesa, appartenente al patrimonio indisponibile comunale, sia per la piena realizzazione delle opere di cui al “progetto esecutivo” dell'8.10.2020, che si produce, sia per l'espletamento del servizio pubblico essenziale di smaltimento dei r.s.u.;”.
Il ricorso era però rigettato con ordinanza del 29/04/2022 in quanto “Nel caso che ci occupa, alla luce dei provvedimenti del Giudice amministrativo, viene meno il fumus boni iuris necessario all'emanazione del provvedimento d'urgenza. Invero, avendo parte ricorrente, con il sopraggiungere del provvedimento amministrativo, ottenuto un provvedimento satisfattivo delle proprie pretese diviene inutile la prosecuzione del presente giudizio. Infatti, l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione dell'interesse
a ricorrere”.
Con decreto del 19.03.2021 all'esisto dei chiarimenti chiesti al CTU nominato con provvedimento dell'8.3.2021 il giudice disponeva la sostituzione del perito, nominando CTU l'ing. il quale accettava l'incarico con dichiarazione Persona_3 del 20.3.2021.
Con nota del 1.5.2021 il Comune di AL insisteva “nelle prese argomentazioni ed eccezioni e domande, come formulate nell'atto di accesso al giudizio ed in tutti gli atti di causa. Rileva ed eccepisce, rilevabile d'ufficio, la carenza di legittimazione attiva in capo al per l'azione di negatoria servitutis atteso che per la stessa è Parte_1
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necessario il titolo di propria dei beni sui quali si intende procedere a negare la servitù.”
Con nota del 10.5.2021 il Comune di appresentava che “In corso di causa, per il Pt_1 progetto richiamato nell'atto di citazione, l'Assessorato reg. Terr. e CP_2 [...]
, ha emesso il D.R.S. n. 182 del 31.03.2021 con il quale è stata dichiarata CP_3
“conclusa con esito positivo la procedura di Screening della Valutazione di Incidenza
Ambientale (Fase I), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 … per il progetto CP_4 denominato “Progetto per la realizzazione delle opere strutturali nell'area di trasferenza sita in località Valdichiesa” presentato dal Comune di Leni (ME), ricadente nel territorio del comune medesimo” (cfr. all.). Il Responsabile del Settore Tecnico, con determina n. 51/2021 del 15.04.2021 (cfr. all.), ha approvato il progetto esecutivo, con dichiarazione, ex art. 12 del DPR 327/2001, della “pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori”. E che “il è proprietario dell'area di “trasferenza” Parte_1 giusta deliberazione G.C. n. 62 del 02.10.2020 e atti di variazione e intestazione catastale (cfr. allegati); - l'ordinanza del Sindaco di AL n. 2/96 non costituiva, e non costituisce, “avvio del procedimento di esproprio” (secondo T.U. n. 267/2001 e leg. reg. in subiecta materia) come da esplicita previsione in essa contenuta;
”.
Alla udienza del 17.05.2021 quindi, “Attese le deduzioni delle parti, sospende le operazioni peritali e rinvia al 19.07.2021 per eventuale precisazione delle conclusioni...”.
Successivamente, con ordinanza n. 6/2021 emanata in data 26.05.2021, il Parte_1
nell'ambito della “esecuzione lavori di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza,
[...] nell'area comunale di trasferenza RR.SS.UU. sita in Valdichiesa – Interdizione al transito dei mezzi del Comune di AL e della Ditta ECO. , disponeva che, CP_5
a decorrere dal 20 giugno 2021, fosse interdetto al Comune di AL e ai mezzi della l'accesso ed il transito nel lotto di terreno del Comune di sito in Controparte_6 Pt_1
Valdichiesa, località Timpone Madonna, in catasto al fg. di mappa 3, particella n. 441, avente destinazione a servizi pubblici – area di trasferenza.
E così, con le note di udienza del 13/07/2021, il appresentava che “Il Parte_1 deducente quali atti successivi alla determina n. 51/2021 del 15.04.2021, di Pt_1
approvazione del progetto dell'opera pubblica e dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza dei lavori, ha adottato i seguenti ulteriori provvedimenti: - determina n. 72/2021 del 27.05.2021 di attivazione della procedura a contrarre per
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l'appalto dei lavori di importo complessivo di € 66.922,92; - ordinanza sindacale n.
6/21 del 26.05.2021, avente ad oggetto: “esecuzione lavori di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, nell'area comunale di trasferenza RR.SS.UU. sita in
Valdichiesa – Interdizione al transito dei mezzi del Comune di AL e della Ditta ECO.
- determinazione n. 83/2021 del 15.06.2021 di approvazione dell'offerta e CP_5 aggiudicazione dei lavori, in via definitiva, all'operatore economico “ Pt_1 CP_7
, per l'importo contrattuale di € 56.026,75, oltre IVA 22%; mentre in data
[...]
14.06.2021 ha sottoscritto il documento di stipula (contratto) generato dal sistema
MePa, con verbale di consegna dei lavori in data 25.06.2021; atti tutti che si depositano. Avverso l'ordinanza sindacale n. 6/21 il Comune di AL ha proposto ricoal TAR di Catania, iscritto al R.G. n. 969/2021, con accoglimento della domanda cautelare e fissazione per la trattazione nel merito dell'udienza pubblica del
16.12.2021.”
Con nota di udienza del 25.3.2022, depositando con essa sentenza del TAR di Catania
n. 30/2022 che aveva respinto il ricorso del Comune di AL rendendo efficace ed esecutiva l'ordinanza n. 6/2021 del interdittiva del transito nell'area Controparte_8 di pertinenza del ai mezzi del Comune di AL e/o della Eco.S.E.I.B., Parte_1 il hiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. Parte_1
Con altra nota del 27.10.2022 il depositava sentenza del CGA di Parte_1
Palermo con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo aveva rigettato l'appello proposto dal Comune di AL, confermando la sentenza del TAR di Catania, n. 30/2022, e così rendendo efficace ed esecutiva l'ordinanza n. 6/2021 del Sindaco di interdittiva del transito nell'area del ei mezzi del Pt_1 Parte_1
Comune di AL e/o della Eco.S.E.I.B..
Accadeva poi che, all'esito dell'udienza del 23.2.2023, svolta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa fosse rinviata anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc alla udienza del 25.05.2023.
Seguivano così altri rinvii fino alla udienza del 17.3.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) all'esito della quale era così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Ritiene questo decidente che, in applicazione del principio della ragione più liquida, vada esaminata la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata da
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parte attrice con nota del 25.03.2022.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo
Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie, all'esito del giudizio, alla luce della documentazione in atti e in considerazione delle difese svolte dalle parti, si ritiene fondata la domanda proposta da pare attrice di pronuncia di cessata materia del contendere.
Più in particolare, al riguardo rileva la sentenza n. 922/2022 del 19.08.2022
(depositata il 27.08.2022) con la quale il CGA di Palermo ha rigettato l'appello proposto dal Comune di AL, confermando la sentenza del TAR di Catania, n.
30/2022, che ha respinto il ricorso del predetto Comune, rendendo efficace ed esecutiva l'ordinanza n. 6/2021 del Sindaco di interdittiva del transito, nell'area Pt_1
del dei mezzi del di AL e/o della Eco.S.E.I.B.. Parte_1 Pt_1
È il caso di precisare che il CGA già con le ordinanze n. 60/2022 e n. 82/2022 aveva respinto la domanda di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, evidenziando, in particolare, con l'ordinanza n. 82/2022, che il “ Parte_1 ha ripristinato il divieto di transito dei mezzi del Comune di AL e della
[...]
ECO.S.E.I.B. nell'area di trasferenza in località Valdichiesa “Timpone Madonna”, ed ha rappresentato che, a partire dal 14 febbraio 2022, non sarà più consentito il transito degli automezzi, posto che si procederà alla delimitazione del sito, con sbarramento di ogni varco di accesso o passaggio”.
Avendo, dunque, parte attrice, ottenuto un provvedimento satisfattivo delle proprie pretese è venuto meno l'interesse alla naturale definizione del giudizio ove il predetto ente ha chiesto, previo accertamento della inesistenza del diritto di servitù di passaggio carrabile da parte del Comune di AL sul fondo di proprietà in quesitone e che quest'ultimo fosse condannato “…a cessare immediatamente il passaggio carrabile/pedonale sull'anzidetto fondo…”.
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Al netto di ogni considerazione avuto riguardo all'infondatezza delle avverse difese svolte dal Comune di AL, il quale pur reiterando le proprie domande (da ultimo vedi note del 15.3.2025) non ha comunque articolato idonee istanze rivolte a fornire adeguato supporto probatorio alle proprie pretese.
Nella specie, dunque, sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta formulata da parte attrice.
Infatti, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazionedelle spese (cfr. Tribunale Napoli, 12/09/2022,n.
7964).
Ciò posto, nel caso in esame, alla luce del richiamato principio e dei fatti esposti, accertata la cessata materia del contendere, resta il solo dovere del giudice, in mancanza di un diverso accordo tra le parti in causa che in questo caso manca, di valutare la soccombenza virtuale e di statuire in conseguenza sulle spese di lite.
È pacifico, infatti, che, in ogni caso, la pronuncia di cessazione della materia del contendere non implichi affatto e necessariamente una statuizione di compensazione delle spese, restando infatti il dovere del giudice, in mancanza di diverso accordo tra le parti di valutare la soccombenza virtuale e di statuire in conseguenza sulle spese di lite, sicchè il giudice adìto - dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del giudizio - liquiderà le spese del giudizio applicando il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ. sez. II, 23/09/2022, n. 27979; Cass. civ. Sez. VI, 31.07.2018, n. 2018 Tribunale
Aosta sez. I, 30/03/2022, n. 109; Tribunale Napoli, 12/09/2022, n. 7964).
Dunque, in tale ipotesi, la pronuncia finale sulle spese di lite è regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, sicché il giudice deve
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espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese medesime (cfr. altresì Corte appello Milano sez, III, 0510512022, n.
1503). Ebbene si rileva a tal fine come la decisione del giudice amministrativo sia sopravvenuta nel corso del procedimento determinando la carenza di interessse ad una pronunica sul merito di quanto in questa sede richiesto dalla stessa medesima parte.
Quindi, atteso quanto sopra, non si può che prendere atto che l'interesse concreto e rilevante all'accoglimento delle domande attoree sia venuto meno a seguito delle pronunce del giudice amministrativo che ne hanno dato –evidentemente- pieno ristoro visto che è la stessa parte attrice a denunciare la sopravvenienza di carenza di interesse.
In definitiva, andrebbe così disposta la condanna alle spese verso parte convenuta, ma, in considerazione del rigetto del ricorso cautelare svolto in corso di causa, si ritiene che sussistano ragioni per disporne la compensazione integrale.
In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, con la compensazione delle spese di lite tra il - Parte_1
parte attrice- e il Comune di AL -parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 20060/2018 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al presente giudizio;
2) Compensa le spese.
Così deciso in Barcellona P.G., il giorno 12.04.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
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